Articolo 36 della Costituzione
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 1948
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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