Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2025, n. 8022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8022 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01543/2022 REG.RIC.
N. 13328/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2022, proposto da
EL EN e EL AN, rappresentati e difesi dall’avvocato Ermanno Pica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 13328 del 2022, proposto da
EL EN e EL AN, rappresentati e difesi dall’avvocato Ermanno Pica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1543 del 2022:
della determinazione dirigenziale numero repertorio CT/57472021 del 31/03/21 e numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021, notificata il 17/12/2021, con la quale RO Capitale ha ingiunto ai ricorrenti la rimozione o demolizione dell’opera abusivamente realizzata in Via Giovanni Gaetano Bottari, 76, con l’avvertenza che in caso d’inottemperanza alla predetta ingiunzione, sarebbe stata irrogata la sanzione prevista dall’art. 15, comma 3, della L.R. del Lazio n. 15/2008 e si sarebbe proceduto alla demolizione d’ufficio, in danno, dell’opera in questione;
quanto al ricorso n. 13328 del 2022:
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CT/1240/2022 del 08/07/2022 e numero protocollo CT/8283/2022 del 08/07/2022, del Comune di RO con le quali si fa “ ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 15, comma 3 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n.15) ”, notificata agli odierni ricorrenti rispettivamente il 4/8/2022 e il 10/8/2022;
- della predetta determinazione dirigenziale numero repertorio CT/57472021 del 31/03/21 e numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021;
- nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio di RO Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferiscono i ricorrenti che, in data ignota, organi dell’A. C. hanno effettuato un sopralluogo presso l’immobile di loro proprietà, accertando: “ la presenza di opere urbanistico-edilizie abusive che risultano ultimate consistenti in: l - tamponatura in muratura dei quattro lati con realizzazione di due grandi varchi di accesso posti uno di fronte l'altro muniti di porte in ferro ad ante scorrevoli, di una tettoia delle dimensioni di m 10.00 x 13.00 m x h variabile da 6.00 m a 4.80 m strutturata in pilastri di c.a., capriate in metallo e copertura in pannelli coibentanti. all'interno vi sono attrezzature per la lavorazione del ferro; 2 - ampliamento in muratura della tettoia di cui al punto l per 2.80 mt. x 13.00 mt finalizzata all'ottenimento di un appartamento che si presenta su due livelli con solaio di divisione dei due piani. Il piano terra è suddiviso in soggiorno, angolo cottura, bagno e camera da letto, completamente arredato e dotato di impianto idro-elettrico e di termostufa collegata all'impianto idraulico. Il solaio è impostato ad una altezza di 2.70 mt. Il piano di calpestio rispetto a quello di campagna è impostato a una quota inferiore di circa 0.90 mt. Il secondo piano, completamente rifinito e ammobiliato è accessibile tramite una scala in ferro e legno installata su un 'asola ricavata nel solaio predetto e si presenta composto di due camere da letto, un bagno e un corridoio. L'altezza dal tetto di copertura, ottenuto con il prolungamento delle capriate della tettoia di cui sopra, varia da 2.60 mt. a l.70 mt. Sono state eseguite opere di urbanizzazione primaria per collegare l'appartamento al sistema di recapitazione dei reflui e per consentire la raccolta delle acque piov ane; 3 -posa, nell'area antistante la struttura di cui ai punti l e 2, su baggioli e ruote di un container delle dimensioni di 8.00 mt x 2.40 mt x h 2.25 mt con all'interno mobilia riconducibile ad uso ufficio dotato di bagno al quale risulta collegato un tubo di scarico che risulta innestato a terra. Si rappresenta che per la tettoia, di cui sopra, risulta pendente l'istanza di condono n. 118483 del 23/08/2004 ed è stata già oggetto di accertamento nell'anno 2004 con comunicazione alla AGe alla U.O.T.. ”
2. A seguito di tale accertamento, la resistente A.C. ha adottato la d.d. numero repertorio CT/57472021 del 31/03/21 e numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021, notificata il 17/12/2021, meglio specificata in epigrafe, avverso la quale i Signori EN e AN EL hanno proposto il primo ricorso (iscritto al n.r.g. 1543/2022), notificato alla controparte in data 11 febbraio 2022 e depositato in giudizio il successivo 15 febbraio 2022, a sostegno del quale deducono i motivi di gravame di seguito riassunti.
2.1 Violazione di legge: violazione dell’art. 31 della L. n. 1150/1942. Eccesso di potere: per inesistenza/falsità del presupposto; per carenza ed erroneità della motivazione; per carenza di istruttoria. Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 3 e 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Con questo primo mezzo di gravame i ricorrenti sostengono che “ una parte della costruzione oggetto della ” d.d. impugnata, ricadente in zona agricola, risale a un periodo antecedente alla c.d. legge ponte n. 765 del 1967 (prima della quale la licenza edilizia era richiesta solo nei centri abitati e non anche nelle zone agricole); con la conseguenza “ che se una parte dell’opera oggetto dell'impugnato provvedimento risulta antecedente al 1967, non può essere considerata “abusiva in toto”, e, soprattutto, non può essere assoggettata a sanzione ”. I ricorrenti, dunque, deducono che l’atto impugnato sarebbe anche illegittimo per erroneità e carenza dell’istruttoria, in quanto la resistente Amministrazione Comunale avrebbe dovuto accertare che una parte dell’opera fosse legittima in quanto costruita anteriormente alla c.d. legge ponte. Nell’atto impugnato, inoltre, non vi sarebbe alcun riferimento all’accertamento né alla data dello stesso.
Le parti ricorrenti proseguono affermando che: “ una parte dell’opera oggetto della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CT/57472021 del 31/03/21 e numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021 impugnata è stato oggetto di un intervento manutentivo, e/o ampliativo, eseguito legittimamente dall’attuale parte ricorrente in quanto in possesso del Permesso a Costruire e del relativo e consequenziale condono edilizio rilasciato il 23/8/2004 così come accertato e dichiarato dalla stessa P.A. nell’atto che si impugna con il presente ricorso, mentre la restante parte del compendio ha mantenuto la sue caratteristiche originarie ”. Da tale presupposto, i ricorrenti traggono poi l’argomentazione che, nel caso di specie, il predetto intervento manutentivo e/o ampliativo rientrerebbe nella casistica della manutenzione straordinaria, come tale autorizzato dal prefato condono, con conseguente errata applicazione nel caso concreto degli artt. 3 e 31 del d.P.R. n. 380/2001.
2.2 Eccesso di potere per carenza di presupposto dell’interesse pubblico e della relativa motivazione. Violazione di legge (dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241/1990); violazione del principio del legittimo affidamento per lungo decorso del tempo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
Con questo secondo mezzo di gravame i ricorrenti lamentano che la resistente A.C. avrebbe represso un (presunto) abuso edilizio risalente a molti anni orsono, senza tuttavia motivare in ordine all’esistenza di un attuale e prevalente interesse pubblico alla rimozione dell’abuso rispetto all’incolpevole affidamento che sulla legittimità dello stesso il decorso del tempo ha ingenerato nei medesimi ricorrenti.
2.3 Eccesso di potere. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Motivazione illogica e contraddittoria.
Con questo terzo fascio di motivi di gravame, i ricorrenti affermano letteralmente che: “ non comprendono come la P.A. possa affermare che le “opere in questione risultano essere state eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo” e poi al contempo afferma che la parte ricorrente è in possesso del condono n. 118483 del 23/08/2004 ”. Dopo di che reiterano argomenti già articolati nei precedenti motivi di gravame, quale il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa RO Capitale, che neppure avrebbe accertato che, nella specie, una parte del manufatto de quo , essendo stata edificata prima del 1967 in una zona agricola, non necessitava di alcun titolo abilitativo, al pari della restante parte, correttamente riconducibile per caratteristiche tipologiche e funzionali al genus della manutenzione ordinaria ovvero del restauro e risanamento conservativo del manufatto preesistente, e non già della “nuova costruzione” ovvero della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, come tale non necessitante del permesso di costruire.
2.4 Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. Mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla normativa e violazione delle garanzie previste dai principi che regolano l’azione amministrativa.
Con questo quarto motivo di gravame le parti ricorrenti si dolgono che la gravata determinazione sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 34, comma d.P.R. n. 380/2001 (norma che disciplina la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio e che prevede, nei casi in cui l’intervento abusivo non sia demolibile senza pregiudicare anche la parte costruita in conformità, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al triplo del valore venale dell’immobile). Le ricorrenti lamentano, in particolare, che, nel caso di specie – in cui “ l’attuale configurazione planimetrica non permette la riduzione in pristino...tale intervento di demolizione... pregiudicando la stabilità della rimanente porzione di edificio ” - vi sarebbe stata una violazione di detta norma, perché RO Capitale avrebbe direttamente disposto la rimozione/demolizione del manufatto di che trattasi senza adeguatamente motivare in ordina alla “ insussistenza delle condizioni per l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, come previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 ”.
2.5 Violazione di legge. Violazione dell’art. 8, comma 2, lett. c-bis), della L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di leale cooperazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Con quest’ultimo motivo di gravame, le parti ricorrenti lamentano che il gravato provvedimento manca delle indicazioni di cui alla lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 8 della L. n. 241/1990, non recando la specificazione del termine di conclusione del procedimento che le riguardava, con la conseguenza che sarebbe stato impedito loro di presentare osservazioni e memorie in tempo utile, affinché fossero prese in considerazione e valutate dall’Amministrazione procedente prima della conclusione del procedimento.
3. Con il secondo ricorso (iscritto al n.r.g. 13328/2022), notificato alla controparte il 25/10/2022 e depositato in giudizio l’11 novembre 2022, gli odierni ricorrenti impugnano, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale numero repertorio CT/1240/2022 del 08/07/2022 e numero protocollo CT/8283/2022 del 08/07/2022, con cui RO Capitale ha applicato loro “ la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 15, comma 3, della Legge della Regione Lazio, 11 agosto 2008, n.15, in relazione alla gravità conseguente alla realizzazione degli interventi riscontrati ”, e non demoliti, come accertato a seguito di sopralluogo effettuato dalla competente P.M. capitolina (giusta verbale prot. n. CT/40745 del 12/4/2022); la determinazione dirigenziale numero repertorio CT/57472021 del 31/03/21 e numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021 (richiamata nelle premesse della predetta d.d. n prot. CT/8283/2022 del 08/07/2022); nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o connesso.
4. Avverso i predetti atti, i ricorrenti rassegnano le censure di seguito sintetizzate.
4.1 Illegittimità per violazione di legge. Mancata notifica dell’ordinanza di sospensione ex art. 18, Legge n. 47/1985 (ora ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001). Violazione dell’art. 18 della L. n. 47/1985 (ora art. 30 del DPR n. 380/2001). Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Presupposto erroneo. Illogicità.
Con questo primo fascio di motivi di gravame, le parti ricorrenti, oltre a reiterare avverso la d.d. numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021 gli stessi motivi di censura già articolati con il ricorso n.r.g.1543/2022 (e testualmente riprodotti nel secondo ricorso n.r.g. 13328/2022), deducono che l’avversata sanzione pecuniaria non avrebbe potuto essere irrogata essendo stata la presupposta misura demolitoria debitamente impugnata dinanzi a questo Tribunale.
4.2 Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 18 della L. n. 47/1985 (ora art. 30 del d.P.R. n. 380/2001). Mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla disciplina normativa e violazione delle garanzie previste dai principi che regolano l’azione amministrativa.
Con questo secondo mezzo di gravame – che, peraltro, sconta una formulazione letterale assai poco chiara – i ricorrenti sembrano alludere alla possibilità della revoca del provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio consentita dal comma 7 dell’art. 30, d.P.R. n. 380/2001, entro il termine di 90 giorni dalla relativa adozione; possibilità cui l’A.C. resistente, nella specie, non sarebbe ricorsa avendo preferito adottare, ben oltre il predetto termine, la gravata sanzione pecuniaria (che i ricorrenti considerano alla stregua di un provvedimento definitivo della procedura avviata con la d.d. numero protocollo CT/3433/2021 del 31/03/2021), senza, peraltro, neppure “ concedere un congruo termine, prima dell’adozione del provvedimento definitivo, per la presentazione di eventuali controdeduzioni ”.
4.3 Illegittimità per eccesso di potere ed erronea valutazione degli elementi di fatto e dei presupposti per irrogare la sanzione civile di sospensione dei lavori e di acquisizione delle aree al patrimonio disponibile del Comune. Sviamento. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta.
Con quest’ultimo mezzo di gravame, le parti ricorrenti lamentano che, “ nel caso di specie non sussistevano i presupposti né quelli essenziali indicati dalla condotta della fattispecie tipica, di cui all’art. 30, co. 1, del T.U. n. 380/2001 (entrato in vigore il 30 giugno 2003), che ha testualmente riproposto il contenuto dell’art. 18, co. 1 L. 47/1985, in vigore all’epoca dei fatti di cui si discute, né tanto meno quelli in qualche modo accidentali, per rilevare un’ipotesi di costruzione abusiva e per procedere, conseguentemente, all’irrogazione delle sanzioni civili previste dai commi 7 e 8 dell’art. 18 della L. 47/1985 e dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001. ”.
5. RO Capitale si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 7 dicembre 2022 ed ha depositato documentazione il 9/12/2024.
6. Le cause sono state trattenute in decisione nell’udienza pubblica del 16 dicembre 2024.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi nn. 1543 e 13328 del 2022 in ragione della loro connessione.
2. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame articolato con il ricorso n.r.g. 1543/2022.
In primo luogo, i ricorrenti non precisano quale sarebbe la “parte” dell’immobile di loro proprietà la cui costruzione dovrebbe farsi risalire a un’epoca anteriore alla legge “ponte” e, come tale, legittimamente realizzata in assenza di licenza edilizia; e neppure forniscono elementi di prova idonei a dimostrare che quella parte (genericamente indicata) debba farsi risalire a un’epoca in cui non era necessario il permesso di costruire per edificare fuori dei centri urbani. Costituisce, tuttavia, “ principio consolidato che l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo spetti a colui che ha commesso l’abuso e che solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi - i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni - trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione. Solo l'interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria. ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione VI, 15/11/2027, n. 5283).
2.2 Ad abundantiam osserva il Collegio che, in ogni caso, l’assunto evocato dalla parte, semmai valido per altri contesti urbani, non lo è per RO, ove già nel 1883 esisteva un Piano Regolatore Regionale (approvato con R.D. dell’8 marzo 1883), al quale seguì il nuovo P.R.G. adottato in Consiglio il 10/2/1909 (c.d. Piano Nathan, dal nome dell’allora Sindaco della Città) e approvato con R.D. 29/8/1909, e un terzo P.R.G. approvato con Regio Decreto Legge n. 981 del 1931, convertito con modificazioni nella Legge n. 355 del 1932, il cui art. 1, degli Allegati recanti “ Norme generali e prescrizioni tecniche per l’attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di RO .”, recitava: “ I proprietari degli immobili compresi entro i confini generali del piano regolatore edilizio e di ampliamento nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni generali relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione del piano regolatore. Dovranno, inoltre, i proprietari suindicati osservare le disposizioni particolari dei vigenti regolamenti governatoriali, edilizio e di igiene, e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione governatoriale ”.
Successivamente, è sopravvenuta la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto del 1942, allora vigente “ in parte qua ”, che all’art. 31 prevedeva l’obbligo di munirsi di licenza edilizia per chiunque intendesse costruire o ampliare costruzioni preesistenti o modificarne la struttura o l’assetto nei centri abitati e laddove esistente un piano regolatore generale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, che individuava appunto le zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano, rispetto alle quali il P.R.G. doveva “ indicare essenzialmente i caratteri e i vincoli di zona da osservare nell’edificazione ”.
Ne deriva, quindi, che, poiché il piano regolatore del 1931 comprendeva l’area di interesse (Trionfale-Ottavia) tra quelle di espansione, si deve concludere che per edificare in tale area fosse necessaria la licenza edilizia ben prima del 1967, in quanto appunto area interna alla perimetrazione del piano regolatore generale allora vigente e quindi soggetta alla disciplina dello strumento urbanistico.
Per converso, le parti ricorrenti nulla provano in merito alla circostanza che l’area in cui è stato commesso l’abuso edilizio sanzionato con la gravata d.d. ricadesse in una zona non considerata di ampliamento e quindi soggetta, appieno, alla disciplina del PRG vigente al tempo della costruzione; e tanto fermo restando che la datazione della stessa a un’epoca anteriore al 1967 è solo un’affermazione apodittica dei ricorrenti, non sostenuta da riscontro documentale alcuno che sarebbe stato onere delle medesime parti produrre.
3. Privo di pregio è anche il secondo mezzo di gravame, posto che la resistente A.C. ha accertato non solo la presenza di una tettoia (per la quale risulta ancora pendente l’istanza di condono n. 118473 del 23 agosto 2004), di ben mq 130, murata su tutti i lati (per la cui realizzazione già sarebbe stato necessario il previo rilascio di un permesso di costruire come recentemente affermato, ex multis , da Consiglio di Stato, sentenza 29/3/2023, n. 3283), ma anche opere ulteriori, le quali, oltre a ripetere le caratteristiche di illegittimità dell’opera originaria alla quale afferiscono (tettoia/capanno agricolo), in alcun modo sono riconducibili alle nozioni di ristrutturazione edilizia e/o risanamento, come preteso dai ricorrenti, rappresentando piuttosto dei manufatti nuovi. Infatti, l’Amministrazione Comunale resistente ha riscontrato che la predetta tettoia è stata ampliata, tramite muratura, di ulteriori 36 mq: ampliamento per effetto del quale si è realizzato un appartamento su due livelli con un piano terra suddiviso in soggiorno, angolo cottura, bagno e camera da letto, completamente arredato e dotato di impianti, e un secondo piano completamente rifinito, ammobiliato, composto di due camere da letto, bagno e un corridoio. L’immobile così realizzato è stato dotato di allaccio fognario. Inoltre nell’area antistante, esterna, al medesimo immobile, è stato collocato un container di oltre 16 mq attrezzato ad uso ufficio, e dotato di bagno con tubo di scarico che risulta innestato a terra.
È evidente, dunque, che siamo al cospetto di un manufatto edilizio di dimensioni cospicue, che rappresenta una costruzione nuova in ogni sua parte, priva del necessario titolo abilitativo – da individuarsi nel permesso di costruire – e, come tale, totalmente abusiva, mentre non sono condivisibili i tentativi degli odierni ricorrenti di ricondurre le opere de quibus nelle categorie della manutenzione ordinaria/straordinaria e/o del risanamento conservativo i cui concetti presuppongono, invece, la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie, mentre nella fattispecie di cui è causa i ricorrenti hanno realizzato un manufatto che, per le sue caratteristiche e relativo ingombro (tettoia di rilevanti dimensioni e un appartamento su due piani), è tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, rientrando pacificamente nel novero degli interventi di nuova costruzione, come tale soggetta al previo rilascio del permesso di costruire. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “ l’intervento di nuova costruzione consiste in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma stabilita (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536) ” ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, 26/8/2024, n. 4663).
3.1 L’opera di che trattasi, dunque, rientra fra quelle elencate all’art. 3, lett e), d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come “interventi di nuova costruzione” quelli che non rientrano nelle altre categorie e che in ogni caso creino nuovi volumi aumentando il carico urbanistico.
3.2 Non solo, ma come si sottolinea nella relazione prot. CT-N°23969 del 6 marzo 2022 (versata agli atti del giudizio dal Comune resistente il 9/12/2024): “ la trasformazione attuata comporta un cambio di destinazione d’uso da funzione agricola a funzione abitativa e il cambio di categoria catastale (D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), con conseguente realizzazione di superficie utile lorda, ossia di volume utile e modifica del carico urbanistico ”. E, invero, secondo giurisprudenza consolidata (dalla quale non si ha motivo di discostarsi): “ Con riferimento al cambio di destinazione d'uso, è sufficiente rilevare come il mutamento di destinazione d'uso di un immobile che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale (come nel caso di specie) comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti. Tale cambio di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee comporta la necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere strutturali, essendo a tal fine sufficiente la sussistenza di elementi univoci idonei ad imprimere chiaramente ed inequivocabilmente la diversa destinazione, rilevando l'uso che dell'immobile viene fatto in concreto, anche laddove tale uso sia evincibile dalla mera apposizione di mobilio che risulti inequivocabilmente incompatibile con l'originaria destinazione e chiaramente funzionale ad una diversa destinazione (TAR Campania, Salerno, sez. III, 17 ottobre 2023, n. 2328) ” (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, Sezione II, 20/7/2024, n. 688).
Che è esattamente quanto si è verificato nel caso che ci occupa in cui l’abuso inziale (che è, peraltro, tale ancora oggi) ha subito una trasformazione da deposito rurale (tettoia/capannone agricolo per rimessaggio foraggio aziendale) ad abitazione (un appartamento su due livelli, rifinito, arredato, dotato di impianti tecnologici e completato con opere di urbanizzazione primaria).
3.3 Infine, sempre dalla predetta nota prot. CT-N°23969 del 6 marzo 2022 si apprende che: “ l’area su cui insiste l’abuso ricade nel sistema ambientale e agricolo romano e sussiste vincolo di tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 e (beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche – art. 8 del PTPR) e ai sensi dell’art. 134 del D. lgs 42/04 (protezione dei parchi e delle riserve naturali – art. 37 del PTPR) ”.
3. Infondato è, altresì, il terzo motivo di censura, essendo smentito per tabulas l’assunto (intorno al quale, peraltro, ruotano molti dei motivi di censura articolati dagli odierni ricorrenti) secondo cui essi avrebbero ottenuto un condono edilizio per le opere accertate nella gravata determinazione dirigenziale. In realtà, dalla documentazione versata agli atti del giudizio emerge che in data 20 marzo 2004, il Signor AN RO ha depositato al Comune di RO una domanda di condono edilizio relativa a un’opera abusiva consistente in una “tettoia/capanno agricolo” di 70 mq, “ utilizzata come pertinenza dell’azienda agricola per rimessaggio del foraggio aziendale ”, ma non che siffatta domanda sia stata esitata in senso favorevole all’istante, il quale, pertanto, non può reputarsi titolare di alcun provvedimento in sanatoria.
Il che, peraltro, corrisponde esattamente a quanto rappresentato da RO Capitale con la propria nota n. 44904 del 18 marzo 2022 (versata agli atti del giudizio in data 9/12/2024), nella quale si dà atto della esistenza di una pratica di condono edilizio prot. n. 118473 del 23 agosto 2004 “ riferibile all’odierno ricorrente per nome e per luogo ”.
3.1 Né corrisponde al vero che nell’avversata d.d. n. prot. CT/34332/2021 del 31/03/2021, la resistente A.C. abbia affermato che i ricorrenti sono in possesso del condono n. 118483 del 23/8/2004, laddove, invece, si legge esclusivamente che: “ per la tettoia, di cui sopra, risulta pendente l’istanza di condono n. 118483 ” ( rectius : 118473) “ del 23/08/2004 [..] ”.
E correttamente nella predetta nota n. 44904 del 18 marzo 2022 si legge che: “ la pratica di Condono in questione (la n. 118473/2024) si riferisce ad una tettoia agricola per rimessaggio foraggi aziendali che non sembrerebbe riconducibile a quanto oggetto del provvedimento di disciplina edilizia adottato dalla Struttura territoriale e qui impugnato ”.
4. Anche per quanto attiene l’asserito difetto di eccesso di potere e di motivazione sotto il profilo della mancata ponderazione dell’interesse pubblico alla demolizione con l’interesse delle parti ricorrenti alla conservazione del manufatto abusivo (specie alla luce dell’affidamento pluridecennale ormai ingenerato nei ricorrenti), il Collegio non ravvisa alcuna illegittimità nell’impugnata ordinanza di demolizione sotto tale profilo prospettato con il quarto mezzo di gravame. Infatti, come ribadito anche di recente (Consiglio di Stato, sez. II, 20 luglio 2022, n. 6373): “ l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi” (da ultimo T.A.R. Campania, Salerno, Sezione III, 3/10/2024; T.A.R. Emilia-ROgna, Parma, 2 settembre 2024, n. 219; T.A.R. Lazio, RO, Sezione II, 2 gennaio 2024, n. 35 ”.
5. Del pari destituito di fondamento è il quarto mezzo di gravame, con cui le parti ricorrenti lamentano l’illegittimità della gravata ingiunzione per non aver previamente verificato la praticabilità della disposta demolizione, sostituendola, se del caso, con il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura normativamente determinata.
Osserva, tuttavia, il Collegio che, in disparte dalla circostanza per cui il potere di disporre la c.d. fiscalizzazione degli abusi, consistente nella sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria disciplinata dall’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all’Amministrazione procedente valutare, d’ufficio, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 7/11/2023, n. 6089), in ogni caso la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può trovare applicazione soltanto in caso di opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio; non essendovi, di contro, alcuno spazio per l’applicazione della norma in caso di totale carenza del titolo edilizio, come nella fattispecie di cui è causa. In termini, di recente, Consiglio di Stato, Sezione II, 16/12/2024, n. 10096, secondo cui: “ Uno dei presupposti per poter sostituire una sanzione ripristinatoria con una pecuniaria è la natura dell'illecito edilizio su cui si fonda la sanzione da sostituire. Difatti, non è possibile ricorrere a tale deroga se non siano state contestate parziali difformità del manufatto rispetto al titolo edilizio, ma l'assenza del titolo legittimante ”).
6. Palesemente infondato è, altresì, l’ultimo motivo di gravame articolato con il primo ricorso (n.r.g. 1543/2022), che si appunta sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento poi sfociato nell’avversata ingiunzione di rimozione/demolizione, posto che, da un lato, si rileva che la comunicazione dell’avvio del procedimento non è necessaria nei casi di atti vincolati, come chiaramente evincibile dalla costante e uniforme giurisprudenza amministrativa, condivisa da questo Collegio, secondo la quale: “ L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati (Consiglio di Stato, sez. VI , 05.04.2022, n. 2523; sez. VI , 13.01.2022 , n. 233; sez. VI , 19.08.2021, n. 5943)” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione VI, 24/3/2023, n. 3001). Dall’altro che, come riportato dal Comune resistente (e non contestato dai ricorrenti), nella prefata nota n. 44904 del 18 marzo 2022: “in data 18.1.2021 è stata notificata la Determinazione Dirigenziale rep. CT/1404 prot. CT/92683 del 5.10.2020, emessa ai sensi dell’art. 14 della Legge della Regione Lazio 15/08, che costituisce avviso di avvio al procedimento e avvisa i destinatari che hanno il diritto di prendere visione degli atti relativi al procedimento, di presentare memorie scritte e documenti pertinenti entro 20 giorni dalla avvenuta notifica, e che avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tar nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ”.
7. Il secondo ricorso (n.r.g.13328/2022) è in parte qua inammissibile (segnatamente nella parte in cui impugna la d.d. n. prot. CT/34332/2021 del 31/03/2021, già gravata con il primo ricorso, del quale riproduce pedissequamente gli stessi motivi di gravame, i quali, in ogni caso, come chiarito, sono infondati), e in parte infondato.
7.1 Destituito di giuridico fondamento, infatti, è il primo mezzo di gravame con cui le parti ricorrenti deducono che l’avversata sanzione non avrebbe potuto essere irrogata in pendenza del giudizio sulla legittimità della summenzionata ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva di cui trattasi.
Infatti, secondo una pacifica giurisprudenza, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi, “ gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti, in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata (Consiglio di Stato, VI, 3 gennaio 2019, n. 85; 4 giugno 2018, n. 3351). La norma contenuta nel comma 4-bis dell'art. 31 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso - il presupposto è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione - e non la sua realizzazione, trattandosi di una misura avente natura anche indirettamente ripristinatoria, oltre che sanzionatoria, e perciò diretta a indurre i soggetti, che pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica (Consiglio di Stato, VI, 24 luglio 2019, n. 5242). Ne deriva che la mancata esecuzione delle ordinanze di demolizione [..], nel vigore del menzionato comma 4-bis, impone l’applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista [..] ”.
Ne deriva che, sussistendo nel caso sottoposto all’attenzione di questo Collegio tutti i predetti presupposti, posto che gli odierni ricorrenti sono destinatari di un’ingiunzione alla rimozione/demolizione dell’abuso edilizio di cui è causa, a tutt’oggi valida ed efficace, ma che cionondimeno essi non hanno ottemperato nel termine all’uopo concesso, con conseguente persistenza di una situazione di palese illiceità, legittimamente RO Capitale ha irrogato l’avversata sanzione pecuniaria.
7.2 Inconferenti sono, infine, gli ultimi due mezzi di gravame articolati con il secondo ricorso, posto che con essi i ricorrenti evocano l’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 (peraltro non richiamato nell’ambito della impugnata d.d. n. prot. CT/78283/2022 del 08/07/2024), il quale disciplina la diversa fattispecie della c.d. lottizzazione abusiva, i cui estremi, tuttavia, non ricorrono nel presente giudizio. Infatti, “ ciò che qualifica la lottizzazione abusiva materiale non è l’abuso singolo, ma la trasformazione complessiva derivante dall'insieme degli abusi, nelle loro reciproche interazioni; depone in tal senso il fatto che l'art. 30, primo comma, D.P.R. n. 380/2001 sanziona la trasformazione, e non il singolo intervento edilizio, differenziandosi dagli artt. 31 e ss. che riguardano invece la singola opera abusiva (cfr., TAR Puglia, III, 24 aprile 2008, n. 1017). ” (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sentenza 8/5/2015, n. 756).
7.3 Inoltre, come accennato, la d.d. n. prot. CT/78283/2022 del 08/07/2024 richiama, correttamente, l’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, il cui comma 4-bis., prevede che: “ L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti .”, e l’art. 15, comma 3, ultimo capoverso, della Legge Regionale del Lazio n. 15/2008, a tenore del quale: “ L’accertamento dell’inottemperanza ” all’ingiunzione a demolire “ comporta, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, in relazione all’entità delle opere. ”.
Non risulta, invece, richiamato l’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, afferendo quest’ultimo a fattispecie affatto diversa rispetto a quella sottoposta all’attenzione del Collegio.
8. Per tutte le ragioni sopra esposte, i riuniti ricorsi (nn. 1543 e 13328 del 2022) devono essere respinti.
9. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle parti ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi (nn. 1543 e 13328 del 2022), come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di RO Capitale della somma di € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO