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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8035/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Visaggi Valerio e Vinci Carmelo, Parte_1
attore contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “preliminarmente, ai sensi degli artt.
186 quater e 278 c.p.c., condannarsi il convenuto al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
di una provvisionale di euro 150.000,00 sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità del (cfr. provvedimento di accoglimento del 27.05.2014, a seguito di ricorso Controparte_1
amministrativo); nel merito, dichiarare la esclusiva responsabilità del nella Controparte_1 causazione delle patologie da epatite contratte dall'attore; condannare il convenuto CP_1 all'integrale rifusione, in favore di , di tutti i danni diretti e riflessi dallo stesso subiti e Parte_1 subendi, ivi compreso il danno patrimoniale, quello biologico, quello morale e quello esistenziale, nella misura di euro 500.000,00 indicativamente quantificata, oltre a rivalutazione ed interessi, ovvero nella misura risultante all'esito di espletanda c.t.u. medico-legale oppure ritenuta equa da parte del
Giudicante, sempre con rivalutazione ed interessi;
il tutto con vittoria di spese del giudizio.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che in data 19.05.1985, a seguito di gravi ustioni subite, veniva ricoverato presso la Struttura complessa di Chirurgia plastica dell'ospedale 'Perrino' di
Brindisi; durante il ricovero, veniva sottoposto alle cure del caso, per cui si provvedeva ad eseguire esami ematochimici di routine ed ECG nonché una serie di trasfusioni (di plasma in data 20.05.1985, di albumina e plasma in data 22.05.1985, di albumina e plasma in data 27.05.1985, di sangue e plasma in data 31.05.1985, di albumina e sangue in data 06.06.1985, di sangue il 12.06.1985, di albumina e plasma il 30.06.1985); il veniva dimesso in data 11.08.1985. Pt_1
In data 06.07.1987, l'istante veniva ricoverato presso l' Controparte_2
del presidio ospedaliero multizonale 'Consorziale - Policlinico' durante il ricovero
[...] CP_3
venivano eseguiti esami ematochimici di routine ed ECG e, in data 29.07.1987, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “escissione cicatrice ipertrofica - riparazione mediante innesto epidermico prelevato dalle cosce”. Veniva dimesso in data 08.08.1987 con diagnosi di “esiti cicatriziali retraenti regione torace anteriore”.
In data 03.12.2001 si ricoverava presso l'Unità operativa di Chirurgia plastica e Parte_1
ricostruttiva del Policlinico di Bari per essere sottoposto, il 10.12.2001, ad intervento chirurgico di
“escissione di aree cicatriziali in regione pettorale e ascellare sx […]”, venendo dimesso in data
15.12.2001.
In data 24.07.2007, l'istante effettuava sia accertamenti ematochimici – a seguito dei quali veniva riscontrata: “ipertransaminasemia con quadro elettroforetico nella norma, virologici, con positività del HCV-RNA (gen. 3)” - che strumentali, ossia ecografia dell'addome che evidenziava, con riferimento al fegato;
“dimensioni lievemente aumentate. finemente disomogenea CP_4
(lievemente iperecogena da epastopatia). […] Asse spleno-portale di calibro regolare.”
Gli esami ematochimici venivano ripetuti in data 10.08.2009, contestualmente a visita gastroenterologica presso l'ospedale 'De Bellis' di Castellana Grotte, con diagnosi di
“ipertransaminasemia e quadro elettroforetico, virologico, sieropositività anti-HCV e attiva replicazione virale (HCV-RNA, gen. 3)”.
In data 11.10.2007 il , preso atto della malattia contratta a seguito delle trasfusioni subite nel Pt_1
1985, presentava all' (già ) Controparte_5 Controparte_6
domanda di indennizzo ex l. 210/1992. La C.M.O. di Bari in data 29.11.2010 si esprimeva negativamente [“NON esiste un nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la trasfusione con l'infermità di cui al giudizio diagnostico 'segni ecografici di epatopatia cronica HCV correlata'; la domanda è SÌ stata presentata nei termini di legge;
ai fini di classifica l'infermità 'segni ecografici di epatopatia cronica HCV correlata' NON è ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981”]. Avverso il detto provvedimento, il proponeva ricorso, che veniva accolto Pt_1
dal competente che riscontrava la sussistenza del nesso eziologico Controparte_7
e l'ascrivibilità dell'infermità all'ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834 cit.
Veniva accolta, dunque, la domanda di indennizzo.
cercava di addivenire ad un componimento bonario della controversia, dapprima Parte_1
inoltrando diffida del 18.10.2017 al , poi ( in data 06.02.2018) tentando, invano, Controparte_1
la mediazione.
In ragione di tanto, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti di matrice patrimoniale e non patrimoniale.
Con comparsa depositata il 20.08.2018 si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1
eccepito la prescrizione del diritto e domandato il rigetto della domanda, in quanto infondata e non provata. In via gradata parte convenuta ha eccepito la compensatio lucri cum damno chiedendo lo scomputo delle somme percepite dall'attore a titolo indennitario da quelle riconosciute in suo favore a titolo risarcitorio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e prova testimoniale quindi, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 16.4.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Scendendo al merito, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV Controparte_1
e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale;
ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt.
2935 e 2947 co. 1 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. 210/1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia
[cfr. C. n. 28464/2013 conf.: C. n. 6213/2016; C. ord. n. 16217/2019; C. ord. n. 14470/2021; cfr. da ultimo C.d.A. di Bari n. 134/2024). , ricoverato nel maggio del 1985 presso la Divisione di Chirurgia plastica dell'ospedale Parte_1
'Perrino' di Brindisi, veniva sottoposto a numerose trasfusioni di sangue e di plasma. Queste ultime sono state individuate, dal competente (cfr. p. 3 del parere Controparte_7 depositato sub n. 9 all'interno del fascicolo di parte attorea), antecedente causale dell'epatite cronica
HCV, dalla quale il è affetto. Pt_1
La domanda per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 veniva presentata dall'odierno attore in data 11.10.2007. A fronte del parere negativo della C.M.O. di Bari-Palese, espresso il 29.11.2010 e reso noto al ad inizio dell'anno 2011, veniva proposto ricorso ex art. 5 Pt_1
l. cit. in data 22.02.2011 (cfr. par. 13 atto di citazione). Quest'ultimo veniva accolto dal CP_1
nell'anno 2014, sulla scorta del parere favorevole dell'Ufficio medico-legale. Soltanto CP_1
nell'ottobre dell'anno 2017, veniva inoltrata richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni da parte dei legali del al (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte attorea). Pt_1 CP_1
In assenza di riscontro, veniva instaurato, nel 2018, il presente giudizio.
Orbene, in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa, ex l. n. 210 del 1992, produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale. (cfr.
C. ord. 9100/2023).
Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione risulta spirato individuandone la decorrenza tanto a far data dalla prima domanda assistenziale (luglio 2007) quanto dalla presentazione del ricorso gerarchico (febbraio 2011) in relazione all'inoltro della prima richiesta risarcitoria (ottobre 2017).
Non è destinato ad assumere rilievo, sul punto, l'accoglimento del intervenuto Controparte_1
nell'anno 2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 – disputatum, con riduzione dei compensi nella misura del 50%, ex art. 4 co. 1, stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione, in favore del , delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 11.228,50 per compensi professionali, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8035/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Visaggi Valerio e Vinci Carmelo, Parte_1
attore contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “preliminarmente, ai sensi degli artt.
186 quater e 278 c.p.c., condannarsi il convenuto al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
di una provvisionale di euro 150.000,00 sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità del (cfr. provvedimento di accoglimento del 27.05.2014, a seguito di ricorso Controparte_1
amministrativo); nel merito, dichiarare la esclusiva responsabilità del nella Controparte_1 causazione delle patologie da epatite contratte dall'attore; condannare il convenuto CP_1 all'integrale rifusione, in favore di , di tutti i danni diretti e riflessi dallo stesso subiti e Parte_1 subendi, ivi compreso il danno patrimoniale, quello biologico, quello morale e quello esistenziale, nella misura di euro 500.000,00 indicativamente quantificata, oltre a rivalutazione ed interessi, ovvero nella misura risultante all'esito di espletanda c.t.u. medico-legale oppure ritenuta equa da parte del
Giudicante, sempre con rivalutazione ed interessi;
il tutto con vittoria di spese del giudizio.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che in data 19.05.1985, a seguito di gravi ustioni subite, veniva ricoverato presso la Struttura complessa di Chirurgia plastica dell'ospedale 'Perrino' di
Brindisi; durante il ricovero, veniva sottoposto alle cure del caso, per cui si provvedeva ad eseguire esami ematochimici di routine ed ECG nonché una serie di trasfusioni (di plasma in data 20.05.1985, di albumina e plasma in data 22.05.1985, di albumina e plasma in data 27.05.1985, di sangue e plasma in data 31.05.1985, di albumina e sangue in data 06.06.1985, di sangue il 12.06.1985, di albumina e plasma il 30.06.1985); il veniva dimesso in data 11.08.1985. Pt_1
In data 06.07.1987, l'istante veniva ricoverato presso l' Controparte_2
del presidio ospedaliero multizonale 'Consorziale - Policlinico' durante il ricovero
[...] CP_3
venivano eseguiti esami ematochimici di routine ed ECG e, in data 29.07.1987, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “escissione cicatrice ipertrofica - riparazione mediante innesto epidermico prelevato dalle cosce”. Veniva dimesso in data 08.08.1987 con diagnosi di “esiti cicatriziali retraenti regione torace anteriore”.
In data 03.12.2001 si ricoverava presso l'Unità operativa di Chirurgia plastica e Parte_1
ricostruttiva del Policlinico di Bari per essere sottoposto, il 10.12.2001, ad intervento chirurgico di
“escissione di aree cicatriziali in regione pettorale e ascellare sx […]”, venendo dimesso in data
15.12.2001.
In data 24.07.2007, l'istante effettuava sia accertamenti ematochimici – a seguito dei quali veniva riscontrata: “ipertransaminasemia con quadro elettroforetico nella norma, virologici, con positività del HCV-RNA (gen. 3)” - che strumentali, ossia ecografia dell'addome che evidenziava, con riferimento al fegato;
“dimensioni lievemente aumentate. finemente disomogenea CP_4
(lievemente iperecogena da epastopatia). […] Asse spleno-portale di calibro regolare.”
Gli esami ematochimici venivano ripetuti in data 10.08.2009, contestualmente a visita gastroenterologica presso l'ospedale 'De Bellis' di Castellana Grotte, con diagnosi di
“ipertransaminasemia e quadro elettroforetico, virologico, sieropositività anti-HCV e attiva replicazione virale (HCV-RNA, gen. 3)”.
In data 11.10.2007 il , preso atto della malattia contratta a seguito delle trasfusioni subite nel Pt_1
1985, presentava all' (già ) Controparte_5 Controparte_6
domanda di indennizzo ex l. 210/1992. La C.M.O. di Bari in data 29.11.2010 si esprimeva negativamente [“NON esiste un nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la trasfusione con l'infermità di cui al giudizio diagnostico 'segni ecografici di epatopatia cronica HCV correlata'; la domanda è SÌ stata presentata nei termini di legge;
ai fini di classifica l'infermità 'segni ecografici di epatopatia cronica HCV correlata' NON è ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981”]. Avverso il detto provvedimento, il proponeva ricorso, che veniva accolto Pt_1
dal competente che riscontrava la sussistenza del nesso eziologico Controparte_7
e l'ascrivibilità dell'infermità all'ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834 cit.
Veniva accolta, dunque, la domanda di indennizzo.
cercava di addivenire ad un componimento bonario della controversia, dapprima Parte_1
inoltrando diffida del 18.10.2017 al , poi ( in data 06.02.2018) tentando, invano, Controparte_1
la mediazione.
In ragione di tanto, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti di matrice patrimoniale e non patrimoniale.
Con comparsa depositata il 20.08.2018 si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1
eccepito la prescrizione del diritto e domandato il rigetto della domanda, in quanto infondata e non provata. In via gradata parte convenuta ha eccepito la compensatio lucri cum damno chiedendo lo scomputo delle somme percepite dall'attore a titolo indennitario da quelle riconosciute in suo favore a titolo risarcitorio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e prova testimoniale quindi, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 16.4.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Scendendo al merito, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
La responsabilità del per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV Controparte_1
e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale;
ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt.
2935 e 2947 co. 1 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. 210/1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia
[cfr. C. n. 28464/2013 conf.: C. n. 6213/2016; C. ord. n. 16217/2019; C. ord. n. 14470/2021; cfr. da ultimo C.d.A. di Bari n. 134/2024). , ricoverato nel maggio del 1985 presso la Divisione di Chirurgia plastica dell'ospedale Parte_1
'Perrino' di Brindisi, veniva sottoposto a numerose trasfusioni di sangue e di plasma. Queste ultime sono state individuate, dal competente (cfr. p. 3 del parere Controparte_7 depositato sub n. 9 all'interno del fascicolo di parte attorea), antecedente causale dell'epatite cronica
HCV, dalla quale il è affetto. Pt_1
La domanda per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 veniva presentata dall'odierno attore in data 11.10.2007. A fronte del parere negativo della C.M.O. di Bari-Palese, espresso il 29.11.2010 e reso noto al ad inizio dell'anno 2011, veniva proposto ricorso ex art. 5 Pt_1
l. cit. in data 22.02.2011 (cfr. par. 13 atto di citazione). Quest'ultimo veniva accolto dal CP_1
nell'anno 2014, sulla scorta del parere favorevole dell'Ufficio medico-legale. Soltanto CP_1
nell'ottobre dell'anno 2017, veniva inoltrata richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni da parte dei legali del al (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte attorea). Pt_1 CP_1
In assenza di riscontro, veniva instaurato, nel 2018, il presente giudizio.
Orbene, in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa, ex l. n. 210 del 1992, produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale. (cfr.
C. ord. 9100/2023).
Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione risulta spirato individuandone la decorrenza tanto a far data dalla prima domanda assistenziale (luglio 2007) quanto dalla presentazione del ricorso gerarchico (febbraio 2011) in relazione all'inoltro della prima richiesta risarcitoria (ottobre 2017).
Non è destinato ad assumere rilievo, sul punto, l'accoglimento del intervenuto Controparte_1
nell'anno 2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 – disputatum, con riduzione dei compensi nella misura del 50%, ex art. 4 co. 1, stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione, in favore del , delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 11.228,50 per compensi professionali, oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco