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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2505/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/12/2025, ha emesso - all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dagli avv. NICOLA MASSAFRA e Parte_1
AR FF AD
Appellante contro
, titolare della ditta CP_1 Controparte_2
, rappresentata
[...]
EN e EP CH
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 2909 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da per l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza Parte_1 di un rapporto di lavoro subordinato fra lui e l'impresa individuale
[...]
dal 1.6.2015 al 31.12.2018 , con diritto Controparte_2 all'inquadramento nel 1° livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione
e Servizi (d'ora in poi solo CCNL), e per la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 190.166,34 a titolo di differenze retributive e
TFR e della somma di euro 70.851,00 a titolo di contributi previdenziali non versati (come da conteggio allegato al ricorso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze o dalla domanda, ovvero alle maggiori o minori somme ritenute di giustizia.
2. Davanti al Tribunale il ha dedotto di aver avuto una relazione Pt_1 sentimentale con la resistente dal 2010 fino al gennaio 2018 e che gli CP_1 stessi “erano compagni nella vita”; di averla aiutata con le proprie economie a rilevare ed avviare l'impresa (avente a oggetto il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale) investendo circa 40.000 euro;
di aver lavorato senza soluzione di continuità per la ditta individuale P.D.M. ESSERBELLA dal 1.6.20215 fino a quando, il 4.12.2018, non
è stato licenziato oralmente;
di aver svolto mansioni equivalenti a quello di uno store manager, riconducibili al 1° livello retributivo del C.C.N.L., stante la totale autonomia di cui godeva nell'esecuzione dei compiti avendo maturato una competenza specifica nel settore per pregresse esperienze (la le CP_1 aveva delegato tutte le attività operative - rapporti con i fornitori e clienti, scelta dei prodotti, maneggio di cassa, gestione del magazzino, consegne esterne – riservando a sé stessa le sole incombenze amministrative); di aver osservato l'orario 9.00-20.00 tutti i giorni;
di essere stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della di aver percepito CP_1 in contanti un compenso mensile di 500,00 euro;
di non aver ricevuto il TRF alla cessazione del rapporto di lavoro;
l'omesso versamento dei contributi
2 previdenziali;
il mancato pagamento delle ferie e dei permessi non goduti e delle ore di straordinario.
A sostegno delle proprie pretese ha allegato plurime querele sporte dalla annotazioni di P.G. e sommarie informazioni rese da persone CP_1 informate sui fatti e dalla stessa persona offesa (risalenti ai mesi di ottobre e novembre 2018) le quali darebbero evidenza che egli lavorava per la CP_1
(a tal proposito, va dato atto che la presente controversia s'inserisce in un contesto di aggressiva litigiosità, come dimostrato dalla pendenza di procedimenti penali a carico del per i reati di maltrattamenti contro Pt_1 familiari e conviventi, stalking e lesioni, nell'ambito dei quali è stato destinatario anche di misura cautelare personale consistente del divieto di avvicinamento alla nonché della misura cautelare degli arresti CP_1 domiciliari, e in due casi condannato).
3. Persuaso dalle eccezioni della convenuta P.D.M. ESSERBELLA di CP_1
(la quale, fra l'altro, aveva evidenziato il particolare rigore probatorio
[...] di cui era gravato parte ricorrente, in ragione della convivenza more uxorio tra le parti nel periodo di causa) il Tribunale ha rigettato il ricorso per l'estrema genericità dei fatti allegati al punto da rendere inammissibili le richieste istruttorie.
L'omessa deduzione di “elementi specifici, concreti, fattuali” dimostrativi dell'eterodirezione oppure delle altre situazioni di matrice giurisprudenziale indiziarie della subordinazione non permetterebbe di ravvisare la natura dipendente del rapporto di lavoro intercorso.
Né elementi in tal senso traspaiono dalla documentazione relativa alle vicende penali (“priva di efficacia euristica a favore dell'assunto attoreo. Ciò che conta
è che non risulta assolutamente la sottoposizione del ricorrente ad ordini specifici”).
, alla fine, il Tribunale che tutte le circostanze allegate dal ricorrente, Per_1 quand'anche fossero state provate, alla luce della convivenza more uxorio che ha legato le parti potrebbero ipoteticamente configurare la diversa figura dell'impresa familiare.
3 4. propone appello lamentando l'erronea interpretazione Parte_1 dell'atto introduttivo e ripetendo gli argomenti di fatto e di diritto già spesi in primo grado, sostenendo altresì che se il Tribunale gli avesse consentito di provare per testi i fatti oggetto dei capitoli di prova sarebbe riuscito a dimostrare di aver lavorato nel periodo dedotto alle dipendenze e sotto la direzione della Anche in questa sede, molto insiste sul contenuto delle CP_1 querele, annotazioni di p.g. e s.i.t. (sommarie informazioni testimoniali).
5. Si è costituita , la quale si oppone Controparte_2 ai motivi di gravame, rilevandone l'estrema genericità e rimarcando come le deduzioni espositive e gli elementi istruttori forniti dal sono del tutto Pt_1 inidonei all'assolvimenti dell'onere di allegazione e prova in ordine alle domande proposte, evidenziando in ogni caso come in considerane della convivenza more uxorio intercorsa tra le parti (non contestata nonché provata documentalmente) la sentenza impugnata è conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova della subordinazione assume connotazioni di particolare rigore, in relazione alla presunzione che l'attività lavorativa prestata in ambito familiare trovi di regola causa nel vincolo di solidarietà domestica.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. L'appello va respinto.
La Corte registra le medesime carenze già evidenziate dal Tribunale, il quale – si ricordi – aveva obiettato al ricorrente di non aver prospettato “il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, le modalità del loro adempimento, del loro controllo e dell'eventuale sanzione”, rispetto ai quali la documentazione penalistica è neutrale in quanto neppure da essa emerge assolutamente “la sottoposizione del ricorrente ad ordini specifici sulle modalità intrinseche di esecuzione del lavoro”.
4 Né il per come evidenziato dal primo giudice, ha specificato le modalità Pt_1 con le quali il rapporto di lavoro sarebbe sorto o la sussistenza di un obbligo di presenza da parte dello stesso nel negozio di profumeria di proprietà della
CP_1
Ritiene il Collegio di dover approfondire proprio la questione della rilevanza probatoria, nel caso di specie, delle querele sporte dalla in occasione CP_1 dei ripetuti atti di aggressione fisica e verbale perpetrati nei suoi confronti dal delle annotazioni degli agenti di p.g. intervenuti per prestare assistenza Pt_1 alla donna le volte che è stata vittima degli episodi di violenza e delle dichiarazioni rese da conoscenti della coppia e della stessa persona offesa sentiti a s.i.t., sui quali l'appellante in particolare insiste.
È inconfutabile che la abbia dichiarato: CP_1
- “mantengo [con il ancora oggi dei rapporti esclusivamente lavorativi Pt_1 legati alla nostra attività” (verbale di ricezione della querela sporta il
10.10.2018, doc. 5);
- “lavora al negozio insieme a me” (verbale di sommarie informazioni rese dalla il 16.10.2018, doc. 7); CP_1
- “mantengo ancora oggi dei rapporti esclusivamente lavorativi legati all'attività ubicata in via Nemorense 203 della quale sono la titolare” (verbale di ricezione della querela sporta il 27.10.2018, doc. 10);
- “lo stesso continua a venire, contro la mia volontà, a lavorare nel mio negozio. Ho cercato più volte un punto d'incontro per chiudere anche il rapporto lavorativo” (verbale di ricezione della querela sporta il 19.11.2018, doc. 12);
- “Ad oggi intrattengo col dei rapporti di natura esclusivamente Pt_1 lavorativa legati al mio esercizio commerciale, una ditta individuale a me intestata denominata “ ” ubicata in Roma, via Nemorense civico CP_2
203, nonostante stia cercando di provvedere a risolvere anche la questione lavorativa” (verbale di ricezione della querela sporta il 26.11.2018, doc. 13).
Parimenti incontestabile che gli operatori di p.g. abbiano appreso dalla che: CP_1
- “il rientrava presso l'attività su menzionata [l'attività commerciale Pt_1
5 denominata “Esser Bella”], in quanto quest'ultima veniva gestita sia dalla che dal (annotazione di p.g. del 10.10.2018 relativa CP_1 Pt_1 all'aggressione denunciata in pari data, doc. 6);
- “seppure la relazione sentimentale che intercorreva con il è ormai Pt_1 finita, i due sono costretti a vedersi tutti i giorni, poiché insieme gestiscono un negozio di forniture per parrucchieri sito in via nemorense civ° 203”
(annotazione di p.g. del 26.10.2018 relativa all'episodio denunciato il
27.10.2018, doc. 9);
- “intrapreso con lo stesso [il l'attività lavorativa sopra Pt_1 indicata…l'esercizio commerciale risulta intestato solo a lei e che l'uomo le presta assistenza senza alcun vincolo contrattuale” (annotazione di p.g. del
30.10.2018 relativa alla lite occorsa il giorno precedente, doc. 11);
- “La ragazza…aveva deciso di interrompere ogni rapporto, compreso quello di natura professionale…almeno inizialmente, lei e l'ex compagno gestivano un negozio di prodotti cosmetici a Roma, Via Nemorense 203 ], di CP_2 cui lei è unica titolare…avviato tale attività commerciale unitamente al Pt_1 il quale, pur non legato da alcun vincolo formale, aveva contribuito economicamente all'avvio dell'esercizio, presso cui svolgeva quotidiana attività lavorativa…non ancora rassegnatosi alla fine del rapporto sentimentale, non manifestava la minima intenzione di rispettare neanche gli accordi di natura professionale, presentandosi ogni giorno al negozio, lavorando come se nulla fosse cambiato” (annotazione di p.g. del 25.11.2018, doc. 14).
Infine, è indiscutibile che , sorella dell'appellata, abbia Testimone_1 dichiarato “Insieme hanno avviato un'attività commerciale” (s.i.t. del
17.10.2018, doc. 8) e che , conoscente delle parti, abbia narrato che Tes_2
“ e mi proposero di lavorare nel loro negozio…Paolo continua a CP_1 Pt_1 stare in negozio insieme a lei” (s.i.t. del 19.10.2018, doc. 8).
Si tratta di dichiarazioni contenute in atti pubblici che, come tale, fanno piena prova della provenienza dal loro autore.
E pur tuttavia da esse null'altro si evince fuorché il mero fatto dell'esistenza di una collaborazione dell'appellante nell'impresa della convenuta.
Niente si riesce a ricavare, nemmeno in via indiziaria, in merito ai connotati
6 della prestazione lavorativa offerta, di modo che il Collegio possa convincersi ad aderire alla tesi attorea circa la natura subordinata di quel rapporto lavorativo o, almeno, a disporre l'istruttoria orale.
A quest'ultimo proposito, deve rilevarsi l'estrema genericità delle circostanze dedotte per dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi dei diritti rivendicati, i quali, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, perlomeno avrebbero dovuto essere esposti nei loro elementi essenziali per permettere al Tribunale, prima, e alla Corte, ora, di apprezzarne la decisività.
Ha, quindi, ragione il primo Giudice ad aver sostenuto che “non risulta assolutamente la sottoposizione del ricorrente ad ordini specifici sulle modalità intrinseche di esecuzione del lavoro. Al riguardo si ricorda che i capi di prova non sono stati ammessi in quanto non sarebbero comunque stati sufficienti, nemmeno se confermati i relativi fatti ai fini dell'accoglimento del ricorso, potendosi riferire in astratto a circostanze ben compatibili anche con un rapporto di lavoro di altra natura rispetto a quello subordinato invocato”.
Effettivamente dalla documentazione penalistica quel che traspare è, al più, una co-gestione dell'attività commerciale (si riportano a tal fine alcuni frammenti dei contenuti;
“nostra attività”; “lavora al negozio insieme a me”;
”veniva gestita sia dalla che dal ; “insieme gestiscono un CP_1 Pt_1 negozio”; “gestivano un negozio”; “mi proposero di lavorare nel loro negozio”), di per sé incompatibile con una eterodirezione.
Ma d'altronde è lo stesso a suggerirla ogni volta che insiste sulla totale Pt_1 autonomia operativa, sull'ampiezza delle mansioni delegate, al punto da surrogarsi in tutto e per tutto all'imprenditrice dedita alle sole CP_1 burocrazie contabili-amministrative (“Al infatti la aveva delegato Pt_1 CP_1 tutte le principali attività del negozio”; “Nella sostanza la figura del e Pt_1 quella della si equivalevano all'interno del negozio”: così a pagg. 2 e 3 CP_1 del ricordo introduttivo).
È l'appellante medesimo a dichiararsi un alter ego della titolare e, anzi, un socio di fatto allorquando, davanti agli agenti di p.g. “rivendicava di essere un socio e dipendente della predetta attività e pertanto di essere legittimato all'utilizzo” della carta di credito intestata alla ditta (nell'occasione per pagare il
7 carburante della propria vettura) (annotazione di p.g. del 10.10.2018, doc. 6).
Del resto, per massima di comune esperienza, non si spiegherebbe altrimenti il dedotto investimento iniziale di una somma così importante (40.000 mila euro) in una impresa nella quale avrebbe lavorato come mero prestatore d'opera subordinato.
A ciò si aggiunga che l'odierno appellante non ha affatto smentito l'eccezione di controparte secondo cui egli fino alla fine del 2016, inizio 2017, avrebbe lavorato come piastrellista, per cui, visto il silenzio serbato sulla circostanza, non può che ritenersi provata giusto il disposto dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
8. In conclusione, ha ragione l'appellata a sostenere che, visto il contesto di comunanza di vita in cui si sono inserite le prestazioni del per otto Pt_1 anni sentimentalmente legato alla (il periodo di convivenza more CP_1 uxorio si sovrappose a quello, dedotto in causa, nel quale si sarebbe dipanato il presunto rapporto lavorativo subordinato, ad eccezione dell'ultimo anno), deve presumersi che esse siano state rese “affectionis vel benevolentiae causae”, come normalmente avviene in un ambito familiare (Cass. sent. n. 30899 del
2018) e che il per contro, non sia riuscito neanche a dedurre ed Pt_1 allegare circostanze ed elementi idonei a dimostrare – ove comprovati – la sussistenza degli elementi costitutive del rivendicato rapporto di lavoro subordinato, in particolar modo dei requisiti indefettibili dell'esercizio in concreto del potere direttivo, organizzativo e disciplinare altrui (solo dedotto con una formula di stile).
9. L'appello deve essere, in conclusione, respinto, con conferma della sentenza impugnata.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento
8 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16.12.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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