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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3305/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3305/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Locri (RC), via Don Vittorio n. 75, presso e nello studio dell'avv. Antonio Mediati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, deduceva: - di aver Parte_1 presentato, in data 13.05.2023, domanda all' per l'accertamento dell'invalidità CP_1
civile per il riconoscimento del proprio diritto a percepire le relative provvidenze e/o indennità previste dalla legge in favore degli invalidi civili e in particolare dell'indennità di accompagnamento;
- che l' con il verbale redatto dalla Commissione Medica in CP_1
data 15.06.2023 comunicava che era stato riconosciuto Per_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%; - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis cpc, (R.G. n. 2550/2023); - che all'esito delle operazioni peritali, il CTU dott.ssa , concludeva il proprio elaborato Persona_3
affermando che non necessitava di assistenza continua essendo in grado di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto formulava le seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU medico legale stante le gravi carenze della CTU espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, che il sig. Parte_1
è invalido al 100 %, con necessità di accompagnatore fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa;
b) in conseguenza di ciò condannare l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...]
ricorrente degli emolumenti economici previsti dalla legge in materia - indennità di accompagnamento, derivanti dall'accertamento della propria invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa, e al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
c) condannare
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio CP_1
per accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo: - CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione ed altresì con riferimento alla richiesta di condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione; - la conferma di quanto accertato dal CTU in sede di ATP.
Concludeva, pertanto per il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto.
Con provvedimento del 26.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
In via preliminare occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, deve essere evidenziato che non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi, tali da renderlo invalido civile al
100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privarlo della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, in quanto parte ricorrente, genericamente ritiene non adeguatamente valutate le patologie da cui il ricorrente è affetto.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che il periziato necessitasse dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale svolta, le condizioni generali del ricorrente sono risultate le seguenti: « … - Deambula autonoma ma con passo lento. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Altezza 1,68. Peso 80 Kg. Ghiandole linfatiche: esplorabili indenni alla palpazione, mucose visibili rosee. Esiti di sternotomia. Apparato respiratorio: torace normoconformato, normoespansibile, simmetrico;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
basi mobili con gli atti del respiro;
non presenza di dispnea.
Apparato cardiovascolare: attività cardiaca aritmica. P.A. 140/80. F.C. 70b/m. SPO2
97/70. Non edemi declivi. Apparato digerente: addome trattabile in tutti i quadranti, non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Apparato osteoarticolare: limitazioni funzionali. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione effettuati, limitati i movimenti di flesso-estensione del rachide. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma. Paziente disponibile al colloquio, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, capacità critica e di giudizio conservata.
CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI ILL.mo Sig. giudice Dott. De Leo Davide, dalla storia clinica e dall'esame obiettivo del ricorrente risulta che il sig. Parte_1
soffre di alcune patologie. Per tali patologie il ricorrente in data 13/05/2023, presentava domanda all' per il riconoscimento del suo stato di invalido civile allo scopo di CP_1 ottenere l'indennità di accompagnamento. Sottoposto a visita medico collegiale, in data
15/06/2023, in tale sede veniva riconosciuto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/'88,
L.124/'98) medio-grave 67% - 99%”. Decorrenza del 13/05/2023. Alla luce dell'anamnesi raccolta dalla voce del ricorrente, dall'esame obiettivo eseguito nel corso della visita medica peritale, dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti, si può formulare la seguente diagnosi medico – legale: “INTERVENTO DI
SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA CON BIOPROTESI MAGNA,
ANULOPLASTICA MITRALICA CON ANELLO COMPLETO, ANULOPLASTICA
TRICUSPIDALE; FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE;
IPERTENSIONE
ARTERIOSA”».
In considerazione di ciò il tecnico ha quindi così concluso “..in base ad una attenta valutazione dei referti sanitari presenti nel fascicolo di parte, all'esame clinico, alla visita medica da me effettuata, e, in scienza e coscienza posso giungere alle conclusioni che il sig. di anni 75, è affetto dalle seguenti patologie: 1) Intervento Parte_1
di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi magna: Per analogia di gravità codice
6409: cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi, invalido al 25%; 2)
Anuloplastica mitralica con anello completo, anuloplastica tricuspidale: Per analogia di gravità codice 6410: cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi, invalido 35%; 3) Fibrillazione atriale persistente;
ipertensione arteriosa: Per analogia di gravità codice 6443: miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave
(III classe NYHA), invalido al 75%; Secondo un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) LE SUE
PATOLOGIE LO RENDONO INVALIDO AL 100%. Alla domanda se, e, da quando il ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore
o se, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di assistenza continua, sulla base della visita da me effettuata, e, tenendo conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, posso concludere: LE PATOLOGIE
ERANO PRESENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA.
LE SUE PATOLOGIE LO RENDONO INVALIDO AL 100%. IL SIGNOR Pt_1
, ALLO STATO ATTUALE E' IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI
[...]
QUOTIDIANI DELLA VITA, QUALE FARE LA SPESA, CUCINARE, MANTENERE
UNA PROPRIA IGIENE PERSONALE, MANTENERE UNA VITA DI RELAZIONE. TALI
PATOLOGIE PRESENTI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DETERMINANO AL RICORRENTE UNA INVALIDITA' DEL 100%
MA NON LO RENDONO NON AUTOSUFFICIENTE A FAR DATA DALLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA, 13/05/2023”.
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come non sia compromessa l'autosufficienza del soggetto.
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, la dott.ssa Pt_1 così descriveva il ricorrente: “…Deambula autonoma ma con passo lento. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Altezza 1,68. Peso 80 Kg… Apparato osteoarticolare: limitazioni funzionali. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione effettuati, limitati i movimenti di flesso-estensione del rachide. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma. Paziente disponibile al colloquio, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, capacità critica e di giudizio conservata”.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato. ulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti la dichiarazione reddituale resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso CP_1
del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott.ssa . Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
3305/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa Persona_4
[...]
Locri, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3305/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3305/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Locri (RC), via Don Vittorio n. 75, presso e nello studio dell'avv. Antonio Mediati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, deduceva: - di aver Parte_1 presentato, in data 13.05.2023, domanda all' per l'accertamento dell'invalidità CP_1
civile per il riconoscimento del proprio diritto a percepire le relative provvidenze e/o indennità previste dalla legge in favore degli invalidi civili e in particolare dell'indennità di accompagnamento;
- che l' con il verbale redatto dalla Commissione Medica in CP_1
data 15.06.2023 comunicava che era stato riconosciuto Per_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%; - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis cpc, (R.G. n. 2550/2023); - che all'esito delle operazioni peritali, il CTU dott.ssa , concludeva il proprio elaborato Persona_3
affermando che non necessitava di assistenza continua essendo in grado di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto formulava le seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU medico legale stante le gravi carenze della CTU espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, che il sig. Parte_1
è invalido al 100 %, con necessità di accompagnatore fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa;
b) in conseguenza di ciò condannare l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...]
ricorrente degli emolumenti economici previsti dalla legge in materia - indennità di accompagnamento, derivanti dall'accertamento della propria invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa, e al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, fatta salva ogni altra conseguenza di legge;
c) condannare
l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio CP_1
per accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo: - CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione ed altresì con riferimento alla richiesta di condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione; - la conferma di quanto accertato dal CTU in sede di ATP.
Concludeva, pertanto per il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto.
Con provvedimento del 26.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
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In via preliminare occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, deve essere evidenziato che non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi, tali da renderlo invalido civile al
100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privarlo della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, in quanto parte ricorrente, genericamente ritiene non adeguatamente valutate le patologie da cui il ricorrente è affetto.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che il periziato necessitasse dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale svolta, le condizioni generali del ricorrente sono risultate le seguenti: « … - Deambula autonoma ma con passo lento. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Altezza 1,68. Peso 80 Kg. Ghiandole linfatiche: esplorabili indenni alla palpazione, mucose visibili rosee. Esiti di sternotomia. Apparato respiratorio: torace normoconformato, normoespansibile, simmetrico;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
basi mobili con gli atti del respiro;
non presenza di dispnea.
Apparato cardiovascolare: attività cardiaca aritmica. P.A. 140/80. F.C. 70b/m. SPO2
97/70. Non edemi declivi. Apparato digerente: addome trattabile in tutti i quadranti, non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Apparato osteoarticolare: limitazioni funzionali. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione effettuati, limitati i movimenti di flesso-estensione del rachide. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma. Paziente disponibile al colloquio, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, capacità critica e di giudizio conservata.
CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI ILL.mo Sig. giudice Dott. De Leo Davide, dalla storia clinica e dall'esame obiettivo del ricorrente risulta che il sig. Parte_1
soffre di alcune patologie. Per tali patologie il ricorrente in data 13/05/2023, presentava domanda all' per il riconoscimento del suo stato di invalido civile allo scopo di CP_1 ottenere l'indennità di accompagnamento. Sottoposto a visita medico collegiale, in data
15/06/2023, in tale sede veniva riconosciuto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/'88,
L.124/'98) medio-grave 67% - 99%”. Decorrenza del 13/05/2023. Alla luce dell'anamnesi raccolta dalla voce del ricorrente, dall'esame obiettivo eseguito nel corso della visita medica peritale, dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti, si può formulare la seguente diagnosi medico – legale: “INTERVENTO DI
SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA CON BIOPROTESI MAGNA,
ANULOPLASTICA MITRALICA CON ANELLO COMPLETO, ANULOPLASTICA
TRICUSPIDALE; FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE;
IPERTENSIONE
ARTERIOSA”».
In considerazione di ciò il tecnico ha quindi così concluso “..in base ad una attenta valutazione dei referti sanitari presenti nel fascicolo di parte, all'esame clinico, alla visita medica da me effettuata, e, in scienza e coscienza posso giungere alle conclusioni che il sig. di anni 75, è affetto dalle seguenti patologie: 1) Intervento Parte_1
di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi magna: Per analogia di gravità codice
6409: cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi, invalido al 25%; 2)
Anuloplastica mitralica con anello completo, anuloplastica tricuspidale: Per analogia di gravità codice 6410: cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi, invalido 35%; 3) Fibrillazione atriale persistente;
ipertensione arteriosa: Per analogia di gravità codice 6443: miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave
(III classe NYHA), invalido al 75%; Secondo un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) LE SUE
PATOLOGIE LO RENDONO INVALIDO AL 100%. Alla domanda se, e, da quando il ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore
o se, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di assistenza continua, sulla base della visita da me effettuata, e, tenendo conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, posso concludere: LE PATOLOGIE
ERANO PRESENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA.
LE SUE PATOLOGIE LO RENDONO INVALIDO AL 100%. IL SIGNOR Pt_1
, ALLO STATO ATTUALE E' IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI
[...]
QUOTIDIANI DELLA VITA, QUALE FARE LA SPESA, CUCINARE, MANTENERE
UNA PROPRIA IGIENE PERSONALE, MANTENERE UNA VITA DI RELAZIONE. TALI
PATOLOGIE PRESENTI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DETERMINANO AL RICORRENTE UNA INVALIDITA' DEL 100%
MA NON LO RENDONO NON AUTOSUFFICIENTE A FAR DATA DALLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA, 13/05/2023”.
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come non sia compromessa l'autosufficienza del soggetto.
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, la dott.ssa Pt_1 così descriveva il ricorrente: “…Deambula autonoma ma con passo lento. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Altezza 1,68. Peso 80 Kg… Apparato osteoarticolare: limitazioni funzionali. Cambi posturali, stazione eretta e deambulazione effettuati, limitati i movimenti di flesso-estensione del rachide. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma. Paziente disponibile al colloquio, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, capacità critica e di giudizio conservata”.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato. ulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti la dichiarazione reddituale resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso CP_1
del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott.ssa . Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
3305/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa Persona_4
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Locri, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli