Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5053 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Canicattì (AG) in data 07/02/1969 Parte_1
E
, nato/a a Caltanissetta (CL) in data 05/02/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Della Libertà n.37/I presso lo studio dell'avv. Daniele
Odilia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la casa coniugale sita in via Gaetano Daita al n. 53 è di proprietà della sig.ra e la mobilia Pt_1 che l'arreda resterà assegnata alla stessa e ivi vivrà assieme ai figli. Il padre fisserà il domicilio in Palermo nella via Emerico Amari n.8.
3. La sig.ra si impegna a non compiere atti dispositivi straordinari, locazione o vendita Pt_1 dell'immobile, che possano pregiudicare gli interessi economici dei figli.
4. In ordine all'affidamento del figlio minore le parti concordano che sarà affidato Per_1 congiuntamente alla madre e al padre con dimora prevalente presso il domicilio della madre ed entrambi si impegnano a esercitare congiuntamente la responsabilità sul minore, provvedendo a curarne la crescita e ad assecondare le loro inclinazioni naturali. Si impegnano altresì, ad essere presenti tutte le volte che lo richiederanno i figli o che situazioni emergenziali lo renderanno necessario. I periodi di visita del padre sono così stabiliti:
• Sabato e domenica, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato, compatibilmente con gli orari scolastici, fino alle ore 20:00 della domenica, e un giorno infrasettimanalmente, il giovedì o altro giorno concordato;
• Il figlio trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni Per_1
e festività alterne con ciascuno dei genitori e così i loro compleanni;
• Il mese di agosto, ovvero il mese di luglio, previo comune accordo, in difetto del quale resta stabilito agosto, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivamente, alternandosi tenuto conto della reale possibilità dei coniugi.
• Queste date potranno variare in vista dei bisogni improrogabili sia dei genitori che del figlio.
• Entrambi i genitori si assumono l'obbligo di comunicare con congruo anticipo all'altro genitore, il prescelto luogo di vacanza nonché di consentire i contatti telefonici con l'altro genitore e i fratelli.
• Ogni variazione del diritto di visita dovrà essere comunicato e riprogrammato con congruo anticipo.
• L'obbligo di visita così calendariato varrà fino a quando raggiungerà la maggiore Per_1 età.
• 5. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per le spese di mantenimento dei figlioli un assegno mensile, rivalutabile a norma di legge, per i primi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di € 1.000,00, successivamente, di € 1.500,00, da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese. Inoltre, il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo mensile per il Pt_2 Pt_1
2 pagamento delle rate di mutuo, che grava sull'immobile familiare, la somma di € 500,00 mensile sino ad estinzione.
6. Le parti sono d'accordo a che il figlio a settembre 2024, frequenti l'università di Per_2 giurisprudenza di Siena e di suddividere le tasse universitarie, i libri, l'alloggio e il vitto al 50%.
7. tutte le spese straordinarie, previste dal protocollo attualmente vigente, sono a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno. Inoltre, il Sig. si impegna a pagare interamente eventuali Pt_2 arretrati sia con riferimento alle utenze della casa familiare ivi compreso il condominio, che alle rate di mutuo rimaste nonché rette scolastiche e ciò sino al mese di luglio 2024.
8. il padre si impegna sin da ora a dare il suo consenso nella scelta di professori privati necessari per l'istruzione di assumendosi il relativo onere economico nella misura del 50%. Per_1
9. la sig.ra usufruirà dell'assegno unico nella misura del 100% delle detrazioni fiscali per i Pt_1 figli a carico.
10. per quanto attiene agli aspetti patrimoniali della separazione, entrambi rinunciano all'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge e giacchè hanno optato per la separazione dei beni non rimane alcunchè in merito al quale dover provvedere, i coniugi dichiarano di avere così regolamentato i loro rapporti anche per il futuro non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro. L'unico legame che li terrà uniti sarà dato dall'impegno, a cui entrambi non si sottraggono, di provvedere alla cura dei figli.
11. tutti i rapporti patrimoniali non regolati dal presente accordo saranno regolati dal codice civile.
12.i coniugi s'impegnano sin da adesso a dare il consenso al rilascio dei documenti e passaporti dei figli.
13. i coniugi dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e patti sopra enunciati, che saranno vincolanti tra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
14. le spese della presente separazione rimangono interamente compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 13/07/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n.119 - P. II – serie A - Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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