Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 13/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2026, proposto da
Empoli F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Questura di Firenze, non costituito in giudizio;
nei confronti
Carrarese Calcio 1908 S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Massa Carrara - UTG prot. n. 1827 del 15.1.2026, avente ad oggetto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per la partita di calcio di Serie B Carrarese/Empoli del 23.1.2026 ore 20.30 ai residenti nella Provincia di Firenze;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara e di Questura di Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. CC NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio 12 febbraio 2026 dove, sentiti i difensori comparsi, è stato dato l’avvertimento circa la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che in data 26.1.2026 parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, istando per la declaratoria di improcedibilità del ricorso a spese compensate;
Considerato che al Collegio non residua altro che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare la improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, stante la natura della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC NI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CC NI |
IL SEGRETARIO