Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 994/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 994 dell'anno 2024
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZOTTA VINCENZO , giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. MEA MARCO , giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
avente ad oggetto: divorzio giudiziale “trasformato in consensuale” ex art. 3 n. 2 lett. b).
Conclusioni delle parti: come in atti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 , esponeva Parte_1 che:
1) ha contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1
il giorno 04/10/2016 (atto anno 2016, n. 21, Controparte_1
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di POLLA);
2) che dall'unione coniugale non nascevano figli e che la durata del suddetto matrimonio
è stata brevissima: circa due mesi di convivenza
3) che la separazione dei coniugi veniva decisa con sentenza di questo Tribunale n.
9/2018 (R.G 284/2017);
4) che, con successiva sentenza n.455/2022, resa sempre nell'ambito dell'originario giudizio n. 284/2017, il Tribunale di Lagonegro ha deciso sulle questioni patrimoniali rigettandole tutte, unitamente alle reciproche richieste di addebito e alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento proposta da , Controparte_1 sentenza passata in giudicato .
conveniva pertanto in giudizio il coniuge, chiedendo Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, sussistendone i presupposti di legge e dichiarare, altresì, che nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o quale assegno divorzile, da parte del sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra essendo la stessa abile al lavoro e, in ogni caso, in Controparte_1 considerazione dell'effimera durata del rapporto matrimoniale.
si costituiva in giudizio con memoria difensiva Controparte_1 tardiva del 17/3/25, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ((Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Polla, anno 2016°,
P. II, S.A Atto n. 21, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emendata sentenza.”).
All'udienza presidenziale del ???? le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. All'udienza a trattazione scritta del 18/3/25 le parti si riportavano ai propri atti e conclusioni.
* * * * *
Risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, secondo cui per domandarsi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Nulla va disposto in punto di assegno essendo l'unica domanda proposta, ossia quella del ricorrente, avanzata in via negativa quale accertamento che nulla è dovuto a tale titolo, e quindi assorbita, in quanto la resistente nulla ha domandato, anche dopo la costituzione a tale titolo, riservandosi chiedere la revisione delle condizioni economiche in futuro eventuale giudizio.
In considerazione degli interessi coinvolti e della costituzione con adesione del convenuto, nonché del carattere necessitato della sentenza sullo status, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico
Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in POLLA il 04/10/2016 (atto anno 2016 , n. 21, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra Parte_1
(C.F ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
); C.F._3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Riccardo Sabato Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.