Articolo 1311 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1301Articolo 1303
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20 febbraio 2020
Art. 1311. Avanzamento degli appuntati e carabinieri 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla competente commissione permanente di avanzamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) . Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni.
4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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