Cass. civ., sez. I, sentenza 16/09/1969, n. 3111
CASS
Sentenza 16 settembre 1969

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime7

Non esiste una norma ne un principio generale, che vietino l'adozione di due dei regimi patrimoniali previsti dal codice, opportunamente coordinati, per uno stesso nucleo familiare.*

I beni acquistati da uno dei coniugi durante la comunione, in tanto si sottraggono al regime previsto dall'art 218 cod civ , in quanto provengano da donazione o da successione, o siano acquistati da uno dei coniugi con danaro proprio. In quest'ultimo caso, non e sufficiente che il coniuge, acquistando un nuovo bene da pagarsi in futuro, si riservi di impiegare a tale scopo il prezzo ricavato dall'alienazione della cosa propria, rendendo cosi possibile una diversa utilizzazione di tale prezzo, nonche il pagamento del nuovo acquisto con gli utili della comunione.*

I frutti del patrimonio familiare possono essere esuberanti rispetto ai normali bisogni della famiglia, a vantaggio della quale sono destinati per legge, e nessuna norma prescrive che i frutti non consumati debbano essere reimpiegati come ulteriore patrimonio familiare. Essi possono essere devoluti alla comunione coniugale e divenire beni della stessa, come tali affidati all'amministrazione del marito, non sussistendo inconciliabilita fra i due istituti, intesi entrambi ad un rafforzamento del nucleo familiare.*

Diverso e l'oggetto del patrimonio familiare rispetto a quello della comunione degli utili e degli acquisti, potendo il primo costituirsi su beni singoli, attuali e determinati (beni immobili o titoli di credito), mentre la comunione ha per oggetto beni non attuali, e cioe gli acquisti futuri e gli utili (di beni presenti o futuri) che i coniugi conseguiranno durante la comunione.*

Gli sposi, come possono liberamente scegliere fra gli istituti previsti dalla legge circa il regime patrimoniale della famiglia, cosi possono apportare deroghe ai tipi del codice, purche le modificazioni o variazioni non contrastino con la natura del regime adottato o con norme cogenti, o con i principi generali sull'ordinamento della famiglia.*

La disposizione del primo comma dell'art 173 cod civ puo essere derogata dalla volonta delle parti, nel senso che i beni di proprieta della moglie, costituiti in patrimonio familiare, possono essere amministrati dal marito.*

Perche un acquisto fatto col prezzo dell'alienazione di cose appartenenti in proprio ad uno dei coniugi non rientri fra i beni della comunione e sufficiente che l'atto contenga l'espressa dichiarazione, corrispondente alla realta di fatto, che il nuovo acquisto costituisce reimpiego del prezzo ricavato dalla alienazione di cose che gia appartenevano in proprio ad uno solo dei coniugi, senza che sia necessaria anche l'indicazione di quelle circostanze di fatto la cui presenza dimostri, senza bisogno di alcun altro mezzo di prova, la realta del reimpiego.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/09/1969, n. 3111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3111
    Data del deposito : 16 settembre 1969

    Testo completo