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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6140/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024
da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. PRAGLIOLA SARA
e:
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
con gli avv. MAZZOCATO CHIARA e NOVELLA GALIZIA MARIA
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 06/11/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Castelfranco Veneto Parte_1
(TV) il 26/11/1971) e , (n. a Castelfranco Veneto (TV) il 26/10/1972), Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 20/05/1995, atto trascritto al n. 37, parte II, Serie A, anno
1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV)
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed avrà Persona_1
collocazione prevalente e residenza presso il padre, così come presso il padre attualmente manterranno la residenza prevalente anche i due figli e , maggiorenni ma non ancora Persona_2 Persona_3
economicamente pienamente autosufficienti;
3. conseguentemente la casa familiare, di proprietà della famiglia di origine del GN Parte_1
ed a lui concessa in comodato d'uso, sita in Vedelago (TV), via Btg. S. Pomini n. 49 rimarrà nella disponibilità del GN medesimo ed allo stesso assegnata con pertinenze e arredi che Parte_1
attualmente vi si trovano;
4. i coniugi danno atto che la IG ha trasferito temporaneamente la propria abitazione CP_1
in altro immobile;
2 5. inoltre, la IG si impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica altrove, CP_1
entro il 31.12.2024;
6. attesa le età del figlio (diciassette anni), lo stesso concorderà direttamente con i genitori i Per_1
tempi di permanenza, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori medesimi nonché dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e delle sue esigenze;
le parti danno atto che il figlio così Per_1
come i figli maggiorenni, come già avviene attualmente, trascorreranno all'incirca tre giorni alla settimana presso la madre;
7. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio separatamente in ordine alle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre la eserciteranno congiuntamente per tutto ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione, gli aspetti sanitari e di cura e le questioni più importanti per la crescita del figlio;
a tale proposito si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un suo sviluppo psicofisico equilibrato, con la finalità di condividere ogni relativa decisione;
8. i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli, per i rispettivi tempi di permanenza, dovendosi intendere comprese nel mantenimento diretto tutte le voci di cui al paragrafo sub a) dell'Allegato 3 al Protocollo, come da documento allegato sub 18 che deve ritenersi parte integrante delle presenti condizioni, ad eccezione dell'abbigliamento dei figli, le cui spese verranno affrontate al 100% dal padre , in considerazione del principio di proporzionalità delle Parte_1
risorse, come risulteranno all'esito delle cessioni di cui ai punti che seguono;
9. sempre in considerazione delle risorse come risulteranno all'esito delle cessioni di cui ai punti che seguono, il padre provvederà al 100% alle spese straordinarie della prole, individuate Parte_1
come da Protocollo sub doc. 18;
10. le parti danno atto che la IG , inoltre, si reca ogni tanto presso la casa familiare per CP_1
provvedere ai compiti di cura e domestici nei confronti dei figli, adempiendo così ulteriormente al mantenimento dei figli;
11. la IG percepirà al 100% l'Assegno Unico per il figlio Controparte_1 Per_1
12. il GN trasferirà alla moglie , entro e non oltre due mesi dal Parte_1 Controparte_1
deposito del presente ricorso (o, nel caso in cui l'udienza venga fissata in un termine più breve, entro
3 la data d'udienza di separazione), la piena proprietà del suo immobile e della relativa pertinenza,
attualmente locato, sito a Vedelago (TV) così catastalmente censito:
• appartamento: Comune di Vedelago, Catasto dei Fabbricati, Sez. B, Foglio 3, particella 320, sub 49,
Via Btg. S. Pomini Piano 1, Rendita euro 247,90, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 3 vani (vedasi doc. 8, immobile n. 2, pag. 2, nonché atto di provenienza sub doc. 9, pag. 2);
• autorimessa: Comune di Vedelago, Catasto dei Fabbricati, Sez. B, Foglio 3, particella 320, sub 31,
Via Btg. S. Pomini Piano S1, Rendita euro 35,33, Categoria C/6, Classe U, Consistenza 12 mq (vedasi doc. 8, immobile n. 1, pag. 1, nonché atto di provenienza sub doc. 9, pag. 2);
13. la IG cederà al RI , entro e non oltre due mesi dal deposito Controparte_1 Parte_1
del presente ricorso (o, nel caso in cui l'udienza venga fissata in un termine più breve, entro la data d'udienza di separazione), le quote di sua proprietà (pari ad una partecipazione del 40%) della società
“Impresa Edile PE s.a.s. di PE MA & C.”;
14. le parti individuano nella figura del Dott. di Vedelago (TV) il notaio rogante Persona_4
sia per il trasferimento immobiliare sia per il trasferimento delle quote sopra previsti;
il Sig. Pt_1
provvederà a sostenere direttamente tutte le spese, imposte ed onorari connessi ai trasferimenti
[...]
immobiliare e di quote di cui ai punti 12 e 13 che precedono;
15. la IG , entro e non oltre due mesi dal deposito del presente ricorso (o, nel Controparte_1
caso in cui l'udienza venga fissata in un termine più breve, entro la data d'udienza di separazione),
trasferirà al RI la proprietà dell'auto Mercedes Benz 204 targata FT009MP; il Parte_1
GN sosterrà direttamente tutte le spese, imposte ed onorari connessi al trasferimento Parte_1
di proprietà dell'auto;
16. il GN , inoltre, si impegna a corrispondere alla IG Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 30.000,00 che, salvo una comunicazione di maggiore disponibilità da parte del GN
, verrà corrisposto in rate mensili, ciascuna con scadenza entro il giorno 5 di ogni mese, a partire Pt_1
dal mese di aprile 2029, per un numero totale di 38 rate mensili, di cui le prime 37 (e quindi da aprile
2029 ad fino al mese di aprile 2032) dell'importo di € 800,00 ciascuna e la trentottesima (l'ultima,
con scadenza al 5 maggio 2032) dell'importo di € 400,00;
17. il GN provvederà con i propri fondi al pagamento delle imposte sui redditi (irpef, Parte_1
addizionale regionale e addizionale comunale e comunque tutte le imposte risultanti dalla
4 dichiarazione dei redditi) maturate e maturande a carico della IG , riconducibili Controparte_1
ai periodi di imposta in cui la IG medesima risulti ancora titolare del 40% delle quote CP_1
di partecipazione della società “Impresa Edile PE s.a.s. di PE MA & C.” e, pertanto, ai periodi d'imposta maturati fino all'effettiva cessione delle quote di partecipazione come prevista ai punti che precedono;
18. eventuali importi risultanti “a credito” dalle dichiarazioni dei redditi della IG CP_1
rimarranno a vantaggio della stessa e non potranno essere utilizzati in compensazione per i pagamenti che il GN dovra effettuare ai sensi del punto che precede;
Parte_1
19. le parti dichiarano che tutti i trasferimenti e le corresponsioni di cui alle presenti condizioni (e,
per riepilogare, quindi, quelli di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18) costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi e sono tra loro funzionalmente collegati;
20. le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato aperto presso Controparte_2
contraddistinto da n. 0002/100/166976 entro e non oltre due mesi dal deposito del presente
[...]
ricorso (o, nel caso in cui l'udienza venga fissata in un termine più breve, entro la data d'udienza di separazione); la somma ivi giacente sarà incamerata dal Sig. in ragione del fatto che il Parte_1
citato conto corrente e stato per anni alimentato esclusivamente dallo stesso.
21. le parti dichiarano che, con l'adempimento di tutte le condizioni come sopra specificate, le stesse avranno definito i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione delle obbligazioni relative al mantenimento dei figli come regolate nelle presenti condizioni, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
22. spese del presente procedimento compensate.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
5
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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