Articolo 3 della Legge 25 settembre 2019, n. 113
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 ottobre 2019
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, e' autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, e' autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2019