CA
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/09/2024, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1234/2023 R.G. promossa da:
, P.IVA n. con sede in Solarino (SR), via Livenza, 8, in CP_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare geom. , C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Francesco Mauceri del Foro di Catania (codice fiscale , C.F._2
indirizzo pec: , giusta procura in atti, ed elettivamente Email_1
domiciliata nel suo studio in Catania, via Conte Ruggero n. 9;
APPELLANTE nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Tuffetto n.11, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura
Leone, (C.F ) e Sebastiano Leone, (C.F. ), giusta CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
procura in atti, ed elett. dom.to presso il loro studio in Siracusa, Viale Teocrito n° 112;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 17.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Impresa Individuale ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Siracusa per sentirlo condannare al pagamento nei propri confronti della somma di Euro 167.985,19, oltre rivalutazione e interessi, a suo dire dovuta per la costruzione di una
1 villa unifamiliare con piscina sita a Siracusa in Via del Tuffetto n. 11 giusta contratto di appalto stipulato tra le parti, nonché per sentirlo condannare al pagamento delle spese di giudizio.
La a tal fine ha esposto che le aveva conferito Parte_2 Controparte_2
l'appalto per la realizzazione di una villa unifamiliare con piscina, sita a Siracusa in via del Tuffetto n.
11; che tali lavori erano stati eseguiti nel periodo 2010 -2012; che il costo dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate ammontavano a complessivi Euro 281.651,85 oltre i.v.a. di cui Euro 135.000,00 previsti nel computo metrico, Euro 18.780,50 per maggiori quantità ed Euro 127.871,35 per ulteriori lavori e forniture;
che, dopo avere ultimato l'opera commissionata, aveva richiesto a P_
, con lettera raccomandata del 16.07.2013, il pagamento della somma di Euro 85.534,00 oltre
[...]
i.v.a. a saldo dei lavori eseguiti;
che con due lettere del febbraio 2013 e del giugno 2013 P_
aveva infondatamente affermato di avere pagato tutte le somme dovute denunciando
[...]
contestualmente la presenza di presunti vizi e difetti;
che era decaduto dal diritto Controparte_2
per la garanzia per vizi e in ogni caso l'opera era esente da qualsiasi vizio o difetto per essere stata realizzata a regola d'arte; che, comunque, si era resa disponibile per ben due volte ad incontrare il committente e la direzione lavori al fine di accertare ed eliminare i presunti vizi Controparte_2
ma controparte non aveva inteso partecipare agli incontri né aveva voluto risolvere bonariamente l'insorgenda controversia;
che per la costruzione della villa con piscina aveva eseguito lavori e forniture per complessivi Euro 281.651,85 oltre i.v.a. e aveva ricevuto da Controparte_2
solamente la somma di Euro 113.666,66 i.v.a. esclusa;
che era pertanto proprio diritto ottenere il pagamento della residua somma di Euro 167.985,19 oltre i.v.a. interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione Controparte_2
avversaria esponendo che la villa unifamiliare sita in Siracusa nella via del Tuffetto n. 11 era stata costruita in conformità al progetto redatto dall'Arch. e sotto la direzione tecnica di Persona_1 quest'ultimo; che la era stata incaricata, nell'anno 2009, di realizzare la CP_1 Parte_1
struttura in cemento armato della erigenda villa in forza di un contratto di appalto stipulato tra le parti;
che, completati e pagati tali lavori, era stato chiesto ad altra ditta, della quale era titolare il Geom.
di redigere un computo metrico preventivo afferente il costo dei lavori di finitura della CP_3 villa, in conformità al progetto originario redatto dall'Arch. che, in data 26.01.2010, il Geom. Per_1
aveva redatto tale computo metrico prevedendo in Euro 159.681,17 oltre i.v.a. il costo CP_3 complessivo dei lavori;
che l'impresa , che aveva in precedenza eseguito CP_1 Parte_1
i lavori relativi alla struttura in cemento armato, esibitole in data 22.02.2010 il computo metrico, si era offerta, alla presenza dell'Arch. di eseguire i lavori previsti nel computo metrico redatto dal Per_1
Geom. applicando una riduzione del 16% del compenso complessivo per un totale di Euro CP_3
2 135.000,00 anziché 159.681,17, sottoscrivendo il preventivo;
che, d'intesa con il progettista Arch.
aveva ritenuto di non conferire in appalto alla impresa tutti i lavori Per_1 Controparte_2 CP_1
previsti nel computo metrico del Geom. e di utilizzare tale computo metrico esclusivamente CP_3
quale prezziario condiviso del costo dei lavori;
che in data 25.02.2010 aveva sottoscritto con la impresa un contratto di appalto in cui era previsto il conferimento solo Parte_2
di una parte dei lavori previsti nel computo metrico preventivo, per il prezzo pattuito a corpo di Euro
50.000,00 oltre i.v.a.; che i lavori di finitura erano stati realizzati dall'impresa , sotto la CP_1 direzione tecnica e contabile dell'Arch. dal 26.02.2010 all'11.07.2012 come da dichiarazione di Per_1 fine lavori versata in atti;
che, con relazione tecnica del 30.03.2018, l'Arch. aveva indicato in Per_1
complessivi Euro 153.467,30 oltre i.v.a. (Euro 184.160,76 i.v.a. inclusa) i lavori di finitura della villetta eseguiti dalla di cui Euro 92.574,30 per le lavorazioni previste nel computo metrico del CP_1
Geom. ed Euro 60.893,00 per gli ulteriori lavori eseguiti dalla sempre sulla base dei CP_3 CP_1 prezzi concordati nel computo metrico del 22.02.2010; che l'Arch. aveva precisato nella propria Per_1
relazione che la contabilità fornita a sostegno della pretesa attorea, oltre a non essere stata firmata e approvata, era erronea in eccesso;
che, pertanto, la domanda attorea doveva essere rigettata in quanto egli aveva pagato integralmente tutti i lavori eseguiti versando la complessiva somma di Euro
187.800,00, i.v.a. inclusa, di cui Euro 106.800,00 a saldo di regolari fatture emesse dalla ditta appaltatrice ed Euro 81.000,00 a saldo di ricevute non fiscali sottoscritte da senza Parte_1
emissione di fattura.
Il convenuto ha altresì spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della
[...]
al risarcimento dei danni subiti per la presenza di vizi e difetti nella esecuzione Parte_2
delle opere manifestatisi poco dopo il completamento dei lavori, avvenuto nel mese di luglio del 2012; che con raccomandata del 4.09.2012 aveva denunciato la non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e di pitturazione esterna e interna dell'edificio; che per risolvere tali problematiche vi erano stati alcuni incontri tra le parti, anche alla presenza del direttore di lavori Arch.
che non avevano sortito alcun effetto;
che aveva conferito incarico all'Ing. di Per_1 Persona_2 accertare e quantificare con precisione i vizi e difetti;
che nella propria consulenza l'Ing. Per_2
aveva indicato i costi delle opere necessarie per la eliminazione dei vizi e difetti lamentati in complessivi Euro 84.822,00; che, con raccomandata e fax del 24.06.2013, aveva richiesto all'impresa il pagamento della detta somma;
che, tuttavia, avendo necessità di fare eliminare i vizi più CP_1
gravi conseguenti alle infiltrazioni, aveva desistito dall'intraprendere azioni giudiziarie e proceduto alla eliminazione dei vizi contattando delle maestranze qualificate;
che l'Arch. aveva preso Per_1 visione e condiviso le considerazioni tecnico economiche dell'Ing. ed, in considerazione dei Per_2
3 vizi e difetti di esecuzione, aveva ritenuto che il prezzo dei lavori complessivamente realizzati dalla doveva essere ridotto della misura del 30% per un importo di Euro 46.040,10; che era pertanto CP_1
suo diritto ottenere il risarcimento dei danni subiti pari a Euro 84.822,00 oltre i.v.a. così come quantificato dall'Ing. o, in subordine, nel minor importo di Euro 46.040,10 oltre i.v.a. come Per_2 indicato dall'Arch. Per_1
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e produzione documentale, rigettate le ulteriori richieste istruttorie (v. ordinanza del 29.09.2020 e del 22.06.2021), in data 23.03.2023, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1545/2023 pubblicata il 16.08.2023, nel giudizio iscritto al n. 375/2018 R.G., il
Giudice Monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, ha così deciso:
“
1. Rigetta la domanda avanzata dalla nei Controparte_4
confronti di;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti della Impresa Controparte_2
Individuale ; Controparte_4
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore di , spese liquidate in Euro 5.500,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_2 rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la per i motivi di cui si dirà Parte_2
appresso.
Costituitosi, ha resistito all'impugnazione, chiedendo il totale rigetto dell'appello, Controparte_2
e ha proposto appello incidentale condizionato, riproponendo la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi e difformità rigettata in primo grado.
All'udienza di discussione del 17.09.2024, previo deposito delle note difensive conclusionali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che le note scritte di udienza irritualmente depositate in data 11.09.2024 dalla difesa di , non saranno esaminate in quanto non autorizzate e inserite nel Controparte_2 fascicolo informatico pochi giorni prima dell'udienza di discussione tenutasi in data 17.09.2024.
Con il primo motivo, dopo una lunga premessa sul contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e sullo svolgimento del processo di primo grado, parte appellante deduce che: “Ha errato il
Tribunale nell'affermare, in contrasto con le deduzioni di entrambe le parti e della documentazione acquisita, che le prestazioni ed il credito addotte dalla non sarebbero stati dimostrati e che le CP_4 domande dell'impresa attrice sarebbero state sfornite di prova. Travisamento delle prove e delle
4 deduzioni acquisite in giudizio. Violazione delle disposizioni sulla valutazione delle prove ed, in particolare, degli artt. 115 e ss. del c.p.c. e 2697 del c.c.”.
Invero, secondo la difesa dell'appellante, i lavori effettivamente svolti per conto del committente sarebbero stati analiticamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio e la Controparte_2
relativa prova della loro esecuzione e consistenza sarebbe stata data dalla produzione in giudizio del computo metrico del 26.01.2010, degli elaborati relativi al progetto per la realizzazione della villa, della contabilità relativa alle maggiori quantità e prestazioni e della perizia tecnica redatta dall'Ing.
in data 30.01.2019. Persona_3
Il motivo non è fondato alla luce delle condivisibili argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale e per le ulteriori ragioni che seguono.
Come ben evidenziato dal giudice di prime cure, “la ha fondato la Controparte_4
propria richiesta di pagamento dei lavori svolti sul computo metrico predisposto dal Geom. e CP_3 firmato con una sigla da , su tre elaborati progettuali firmati solo dall'Arch. , Parte_1 Per_1
e, infine, su una contabilità di provenienza propria (vedasi doc. 5 allegato all'atto di citazione), priva di intestazione, di data e di sottoscrizione del committente, del direttore dei lavori e della ditta appaltatrice, senza dare tuttavia prova alcuna dei lavori effettivamente svolti”.
Seppure parte attrice ha svolto una lunga e generica elencazione di lavori nell'atto di citazione, con l'indicazione dei relativi prezzi, non è riuscito a dimostrare quali degli stessi siano stati effettivamente eseguiti e che i relativi prezzi concordati tra le parti corrispondevano a quelli esposti in citazione.
Anche la perizia tecnica dell'Ing. , allegata alla memoria del 18.02.2019, è piuttosto generica ed Per_3
è stata redatta in data 30.01.2019, circa sette anni dopo la conclusione dei lavori;
l'Ing. , Per_3
peraltro, non ha mai fatto accesso alla villa in oggetto né prima, né durante, né dopo la conclusione dei lavori appaltati, non ha partecipato né ha visionato i lavori effettivamente svolti, come lo stesso ha dichiarato nella sua relazione, ove ha asserito nelle premesse che “non è stato possibile accedere ai luoghi al fine di potere visionare le opere eseguite e le anomalie lamentate”.
L'Ing. , sulla quantificazione del costo dei presunti lavori indicata dalla in complessivi Per_3 CP_1
euro 281.651,85 ha altresì premesso che detto valore “si può giudicare congruo rispetto ai prezzi di mercato”, basandosi esclusivamente sulla elencazione dei lavori contenuta nell'atto introduttivo, che è stata sempre contestata da il quale, in sede di interrogatorio formale (v. verbale del Controparte_2
22.06.2021), a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, ha solo confermato che l'impresa di
, dopo avere realizzato la struttura in cemento armato, ha anche eseguito i lavori di Parte_1
rifinitura, di completamento e di costruzione della villa secondo quanto dettagliatamente decritto
5 dall'Arch. progettista e direttore dei lavori, nella relazione dallo stesso redatta in data Per_1
30.03.2018.
Parte convenuta, odierna appellata, ha invece ampiamente documentato la natura e la consistenza dei lavori eseguiti dalla attraverso la produzione documentale dei due contratti di appalto stipulati CP_1
tra le parti in data 1.7.2009 (per la realizzazione della struttura in cemento armato) e del 25.02.2010
(per i lavori di rifinitura), il computo metrico redatto dal Geom. in data 26.01.2010, CP_3
sottoscritto per accettazione, quale preventivo di spesa, da e la dettagliata ed Parte_1 articolata relazione tecnica redatta dall'Arch. in data 30.03.2018, e ne ha provato l'integrale Per_1
pagamento attraverso la produzione di numerose fatture e ricevute non fiscali di pagamento sottoscritte da per un importo complessivo di euro 211.400,00 (di cui euro 24.000,00 per il Parte_1
primo appalto ed euro 187.400,00 per il secondo).
Le generiche contestazioni sollevate dalla difesa della in primo grado e ribadite in appello CP_1
sulle ricevute indicate ai nn. 18 del 2.4.2010 (euro 4.000,00), 19 del 4.5.2010 (euro 2.000,00) e 51 del
28.06.2011 (euro 3.600,00), asseritamente riferite a lavori diversi da quelli per cui è causa ed eseguiti per conto della madre di , non sono fondate, atteso che parte appellante non ha Controparte_2
fornito alcuna prova della diversa imputabilità di tali esborsi a prestazioni inerenti a lavori edili di altra natura o effettuate in favore di persone estranee al presente giudizio.
Con il secondo motivo dell'appello principale si lamenta che: “Ha errato il Tribunale nell'affermare che “ ha dimostrato l'integrale pagamento all'appaltatore dei lavori di Controparte_2
realizzazione della villa unifamiliare” Ha errato nell'interpretare i negozi intercorsi fra le parti e gli atti ed i documenti acquisiti. Ulteriore violazione delle norme sulla valutazione delle prove. Violazione degli artt.1326 e ss del c.c. e delle disposizioni sulla conclusione dei contratti. Violazione dell'art.
1657 del c.c.”.
La società appellante deduce che la controparte non avrebbe adeguatamente dimostrato il pagamento dei corrispettivi dovuti attraverso le ricevute prodotte in giudizio e la relazione tecnica dell'Arch.
Secondo la tesi attorea il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel fare riferimento ai lavori e agli Per_1
importi descritti nel computo metrico del Geom. redatto il 26.01.2010, non vincolante fra le CP_3
parti; avrebbe dovuto, piuttosto, quantificare l'effettivo costo dei lavori extra eseguiti dalla società appaltatrice applicando l'art. 1657 c.c.
Anche tale motivo, alla luce delle argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice e della documentazione in atti, non è fondato.
Richiamando quanto già dedotto a proposito del primo connesso motivo di appello, occorre evidenziare che l'Arch. (nella relazione in atti) ha chiarito e precisato, nella sua qualità di Per_1
6 progettista, direttore dei lavori e responsabile della contabilità del cantiere, che l'impresa appellante ha offerto di eseguire i lavori previsti nel computo metrico redatto dal Geom. applicando una CP_3
riduzione del 16% del compenso complessivo per un totale di euro 135.000,00 anziché di euro
159.681,17, sottoscrivendo il relativo preventivo (v. copia in atti).
Emerge, altresì, che le parti poco dopo (25.02.2010) hanno sottoscritto un contratto di appalto a corpo, che la stessa ha predisposto, in propria carta intestata, nel quale sono stati indicati solo una CP_1
parte dei lavori previsti nel computo metrico preventivo, per il prezzo pattuito a corpo di euro
50.000,00 oltre IVA.
In realtà, per il completamento e la rifinitura della villa sono state eseguite solo alcune lavorazioni e in parte differenti rispetto a quelle previste nel computo metrico ed ulteriori rispetto a quelle elencate nel contratto di appalto, tant'è che nella relazione tecnica del 30.03.2018, l'Arch. ha indicato in Per_1
complessivi euro 153.467,30 oltre IVA e quindi in euro 184.160,76 (IVA inclusa), tutti i lavori di finitura eseguiti dalla , di cui euro 92.574,30 per lavorazioni che erano previste nel computo CP_1
metrico del Geom. ed euro 60.893,00 per ulteriori lavori che non erano previsti nel computo CP_3
ed ha certificato che tutti i lavori eseguiti sono stati regolarmente pagati, come invero emerge dalla documentazione sopra indicata.
Non risulta vero che l'Arch. avrebbe riconosciuto all'impresa appaltatrice lavori per euro Per_1
239.168,84 (IVA inclusa), per cui risulterebbe un credito della di euro 64.368,84 oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria. Trattasi di importi che non trovano corrispondenza con i calcoli effettuati dall'Arch. nella relazione sopra indicata. Per_1
L'Arch. con riferimento alla contabilità redatta dalla ditta , ha precisato nella sua Per_1 CP_1 relazione che “alcune voci sono state contabilizzate due volte o più volte;
alcune attività sono inserite
a corpo senza fornire alcun dettaglio, alcuni prezzi non sono in linea con il prezziario regionale, ma anzi fuori mercato rispetto a quelli risultanti dal computo metrico da me redatto;
alcuni prezzi hanno una quotazione maggiore rispetto a quelli riportati nel computo metrico iniziale (redatto dal Geom.
; alcune quantità delle misure inserite nella variante non trovano alcun riscontro oggettivo e CP_3 alcune lavorazioni inserite risultano non realizzate”.
A fronte di tale articolata e puntuale descrizione e analisi (con allegati computo metrico estimativo ed elencazione dei lavori non appaltati e non eseguiti) parte appellante non ha fornito alcun valido e concreto riscontro probatorio, limitandosi a richiedere - con il quarto motivo di appello - una CTU da ritenersi meramente esplorativa e non ammissibile, anche in ragione del lungo tempo trascorso dal completamento dei lavori (v. dichiarazione fine lavori del 11.07.2012 in atti).
7 Il richiamo all'art. 1657 c.c. effettuato dall'appellante per determinare il corrispettivo dei lavori eseguiti per conto di non è condivisibile, atteso che dal tenore e dal contenuto Controparte_2 degli accordi sottoscritti dalle parti e dal complessivo andamento dei lavori e dell'esecuzione degli stessi emerge che i due contraenti abbiano voluto fare chiaro riferimento alle lavorazioni e ai prezzi indicati nel computo metrico redatto dal Geom. e sottoscritto da per CP_3 Parte_1
accettazione della riduzione dei relativi prezzi nella misura del 16% circa.
Con il terzo motivo di appello si contesta la condanna alle spese di lite subita in primo grado, deducendo che le spese andavano poste a carico del convenuto soccombente o, in subordine, andavano comunque compensate in ragione del rigetto delle reciproche domande.
Il motivo è parzialmente fondato in ragione della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle rispettive domande formulate in primo grado.
Invero, tenuto conto che la domanda principale ha un valore molto più elevato rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da , sussistono validi motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c., Controparte_2
per compensare tra le parti le spese di lite liquidate dal primo giudice nella misura di 1/3, ponendo definitivamente a carico di le restanti spese (2/3). Parte_2
Con un unico motivo di appello incidentale condizionato, ha riproposto in Controparte_2
compensazione, solo laddove venisse riconosciuto un credito in favore dell'appaltatore, il proprio credito maturato a titolo di risarcimento dei danni subiti per i presunti vizi e le difformità dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice, nella misura di euro 84.822,00 (oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria) o, nella minore somma, di euro 46.040,10 (oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria).
Detto appello incidentale condizionato, come anche le connesse richieste istruttorie (prova testimoniale), rimangono assorbiti a seguito del totale rigetto dei primi due motivi di appello principale.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per porre le spese dei due gradi del giudizio a carico di nella misura di 2/3, compensando tra le parti le Parte_2
restanti spese di lite per 1/3.
Le spese di primo grado vengono liquidate nella medesima misura già determinata dal Tribunale, mentre quelle inerenti al presente giudizio di appello si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta e non particolarmente complessa, applicando valori intermedi tra quelli medi e quelli minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato e integrato
8 dal D.M. 147/2022, e i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
I compensi liquidati per il giudizio di appello vanno aumentati del 10% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. Giustizia 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, atteso che gli atti difensivi depositati dalla difesa di sono stati redatti con tecniche informatiche che Controparte_2 consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati.
Alla luce del parziale accoglimento dell'appello principale, seppure limitatamente al capo relativo alle spese di lite, e delle particolari ragioni della decisione non sussistono i presupposti della mala fede o della colpa grave per condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla difesa di P_
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1545/2023 Parte_2 Controparte_2
emessa dal Giudice Monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in data
29.07.2023 (pubblicata il 16.08.2023) nel giudizio iscritto al n. 375/2017 R.G., compensa tra le parti - nella misura di 1/3 - le spese di lite liquidate dal Tribunale in complessivi euro 5.500,00 e pone definitivamente a carico di la restante quota di 2/3. Parte_2
Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da avverso la medesima Controparte_2
sentenza.
Condanna alla rifusione in favore di di 2/3 delle Parte_2 Controparte_2 spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano nell'intero in complessivi euro 11.657,80 di cui euro 1.138,50 per spese, euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione, euro 3.800,00 per la fase decisoria ed euro 956,30 (aumento del 10% ex art. 4 c. 1 bis del D.M. 55/204), oltre IVA, CPA, rimb. spese generali, compensando tra le parti le restanti spese di lite nella misura di 1/3.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in data 19.09.2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1234/2023 R.G. promossa da:
, P.IVA n. con sede in Solarino (SR), via Livenza, 8, in CP_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare geom. , C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Francesco Mauceri del Foro di Catania (codice fiscale , C.F._2
indirizzo pec: , giusta procura in atti, ed elettivamente Email_1
domiciliata nel suo studio in Catania, via Conte Ruggero n. 9;
APPELLANTE nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Tuffetto n.11, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura
Leone, (C.F ) e Sebastiano Leone, (C.F. ), giusta CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
procura in atti, ed elett. dom.to presso il loro studio in Siracusa, Viale Teocrito n° 112;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 17.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Impresa Individuale ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Siracusa per sentirlo condannare al pagamento nei propri confronti della somma di Euro 167.985,19, oltre rivalutazione e interessi, a suo dire dovuta per la costruzione di una
1 villa unifamiliare con piscina sita a Siracusa in Via del Tuffetto n. 11 giusta contratto di appalto stipulato tra le parti, nonché per sentirlo condannare al pagamento delle spese di giudizio.
La a tal fine ha esposto che le aveva conferito Parte_2 Controparte_2
l'appalto per la realizzazione di una villa unifamiliare con piscina, sita a Siracusa in via del Tuffetto n.
11; che tali lavori erano stati eseguiti nel periodo 2010 -2012; che il costo dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate ammontavano a complessivi Euro 281.651,85 oltre i.v.a. di cui Euro 135.000,00 previsti nel computo metrico, Euro 18.780,50 per maggiori quantità ed Euro 127.871,35 per ulteriori lavori e forniture;
che, dopo avere ultimato l'opera commissionata, aveva richiesto a P_
, con lettera raccomandata del 16.07.2013, il pagamento della somma di Euro 85.534,00 oltre
[...]
i.v.a. a saldo dei lavori eseguiti;
che con due lettere del febbraio 2013 e del giugno 2013 P_
aveva infondatamente affermato di avere pagato tutte le somme dovute denunciando
[...]
contestualmente la presenza di presunti vizi e difetti;
che era decaduto dal diritto Controparte_2
per la garanzia per vizi e in ogni caso l'opera era esente da qualsiasi vizio o difetto per essere stata realizzata a regola d'arte; che, comunque, si era resa disponibile per ben due volte ad incontrare il committente e la direzione lavori al fine di accertare ed eliminare i presunti vizi Controparte_2
ma controparte non aveva inteso partecipare agli incontri né aveva voluto risolvere bonariamente l'insorgenda controversia;
che per la costruzione della villa con piscina aveva eseguito lavori e forniture per complessivi Euro 281.651,85 oltre i.v.a. e aveva ricevuto da Controparte_2
solamente la somma di Euro 113.666,66 i.v.a. esclusa;
che era pertanto proprio diritto ottenere il pagamento della residua somma di Euro 167.985,19 oltre i.v.a. interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione Controparte_2
avversaria esponendo che la villa unifamiliare sita in Siracusa nella via del Tuffetto n. 11 era stata costruita in conformità al progetto redatto dall'Arch. e sotto la direzione tecnica di Persona_1 quest'ultimo; che la era stata incaricata, nell'anno 2009, di realizzare la CP_1 Parte_1
struttura in cemento armato della erigenda villa in forza di un contratto di appalto stipulato tra le parti;
che, completati e pagati tali lavori, era stato chiesto ad altra ditta, della quale era titolare il Geom.
di redigere un computo metrico preventivo afferente il costo dei lavori di finitura della CP_3 villa, in conformità al progetto originario redatto dall'Arch. che, in data 26.01.2010, il Geom. Per_1
aveva redatto tale computo metrico prevedendo in Euro 159.681,17 oltre i.v.a. il costo CP_3 complessivo dei lavori;
che l'impresa , che aveva in precedenza eseguito CP_1 Parte_1
i lavori relativi alla struttura in cemento armato, esibitole in data 22.02.2010 il computo metrico, si era offerta, alla presenza dell'Arch. di eseguire i lavori previsti nel computo metrico redatto dal Per_1
Geom. applicando una riduzione del 16% del compenso complessivo per un totale di Euro CP_3
2 135.000,00 anziché 159.681,17, sottoscrivendo il preventivo;
che, d'intesa con il progettista Arch.
aveva ritenuto di non conferire in appalto alla impresa tutti i lavori Per_1 Controparte_2 CP_1
previsti nel computo metrico del Geom. e di utilizzare tale computo metrico esclusivamente CP_3
quale prezziario condiviso del costo dei lavori;
che in data 25.02.2010 aveva sottoscritto con la impresa un contratto di appalto in cui era previsto il conferimento solo Parte_2
di una parte dei lavori previsti nel computo metrico preventivo, per il prezzo pattuito a corpo di Euro
50.000,00 oltre i.v.a.; che i lavori di finitura erano stati realizzati dall'impresa , sotto la CP_1 direzione tecnica e contabile dell'Arch. dal 26.02.2010 all'11.07.2012 come da dichiarazione di Per_1 fine lavori versata in atti;
che, con relazione tecnica del 30.03.2018, l'Arch. aveva indicato in Per_1
complessivi Euro 153.467,30 oltre i.v.a. (Euro 184.160,76 i.v.a. inclusa) i lavori di finitura della villetta eseguiti dalla di cui Euro 92.574,30 per le lavorazioni previste nel computo metrico del CP_1
Geom. ed Euro 60.893,00 per gli ulteriori lavori eseguiti dalla sempre sulla base dei CP_3 CP_1 prezzi concordati nel computo metrico del 22.02.2010; che l'Arch. aveva precisato nella propria Per_1
relazione che la contabilità fornita a sostegno della pretesa attorea, oltre a non essere stata firmata e approvata, era erronea in eccesso;
che, pertanto, la domanda attorea doveva essere rigettata in quanto egli aveva pagato integralmente tutti i lavori eseguiti versando la complessiva somma di Euro
187.800,00, i.v.a. inclusa, di cui Euro 106.800,00 a saldo di regolari fatture emesse dalla ditta appaltatrice ed Euro 81.000,00 a saldo di ricevute non fiscali sottoscritte da senza Parte_1
emissione di fattura.
Il convenuto ha altresì spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della
[...]
al risarcimento dei danni subiti per la presenza di vizi e difetti nella esecuzione Parte_2
delle opere manifestatisi poco dopo il completamento dei lavori, avvenuto nel mese di luglio del 2012; che con raccomandata del 4.09.2012 aveva denunciato la non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e di pitturazione esterna e interna dell'edificio; che per risolvere tali problematiche vi erano stati alcuni incontri tra le parti, anche alla presenza del direttore di lavori Arch.
che non avevano sortito alcun effetto;
che aveva conferito incarico all'Ing. di Per_1 Persona_2 accertare e quantificare con precisione i vizi e difetti;
che nella propria consulenza l'Ing. Per_2
aveva indicato i costi delle opere necessarie per la eliminazione dei vizi e difetti lamentati in complessivi Euro 84.822,00; che, con raccomandata e fax del 24.06.2013, aveva richiesto all'impresa il pagamento della detta somma;
che, tuttavia, avendo necessità di fare eliminare i vizi più CP_1
gravi conseguenti alle infiltrazioni, aveva desistito dall'intraprendere azioni giudiziarie e proceduto alla eliminazione dei vizi contattando delle maestranze qualificate;
che l'Arch. aveva preso Per_1 visione e condiviso le considerazioni tecnico economiche dell'Ing. ed, in considerazione dei Per_2
3 vizi e difetti di esecuzione, aveva ritenuto che il prezzo dei lavori complessivamente realizzati dalla doveva essere ridotto della misura del 30% per un importo di Euro 46.040,10; che era pertanto CP_1
suo diritto ottenere il risarcimento dei danni subiti pari a Euro 84.822,00 oltre i.v.a. così come quantificato dall'Ing. o, in subordine, nel minor importo di Euro 46.040,10 oltre i.v.a. come Per_2 indicato dall'Arch. Per_1
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e produzione documentale, rigettate le ulteriori richieste istruttorie (v. ordinanza del 29.09.2020 e del 22.06.2021), in data 23.03.2023, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1545/2023 pubblicata il 16.08.2023, nel giudizio iscritto al n. 375/2018 R.G., il
Giudice Monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, ha così deciso:
“
1. Rigetta la domanda avanzata dalla nei Controparte_4
confronti di;
Controparte_2
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti della Impresa Controparte_2
Individuale ; Controparte_4
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore di , spese liquidate in Euro 5.500,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_2 rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la per i motivi di cui si dirà Parte_2
appresso.
Costituitosi, ha resistito all'impugnazione, chiedendo il totale rigetto dell'appello, Controparte_2
e ha proposto appello incidentale condizionato, riproponendo la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi e difformità rigettata in primo grado.
All'udienza di discussione del 17.09.2024, previo deposito delle note difensive conclusionali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che le note scritte di udienza irritualmente depositate in data 11.09.2024 dalla difesa di , non saranno esaminate in quanto non autorizzate e inserite nel Controparte_2 fascicolo informatico pochi giorni prima dell'udienza di discussione tenutasi in data 17.09.2024.
Con il primo motivo, dopo una lunga premessa sul contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e sullo svolgimento del processo di primo grado, parte appellante deduce che: “Ha errato il
Tribunale nell'affermare, in contrasto con le deduzioni di entrambe le parti e della documentazione acquisita, che le prestazioni ed il credito addotte dalla non sarebbero stati dimostrati e che le CP_4 domande dell'impresa attrice sarebbero state sfornite di prova. Travisamento delle prove e delle
4 deduzioni acquisite in giudizio. Violazione delle disposizioni sulla valutazione delle prove ed, in particolare, degli artt. 115 e ss. del c.p.c. e 2697 del c.c.”.
Invero, secondo la difesa dell'appellante, i lavori effettivamente svolti per conto del committente sarebbero stati analiticamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio e la Controparte_2
relativa prova della loro esecuzione e consistenza sarebbe stata data dalla produzione in giudizio del computo metrico del 26.01.2010, degli elaborati relativi al progetto per la realizzazione della villa, della contabilità relativa alle maggiori quantità e prestazioni e della perizia tecnica redatta dall'Ing.
in data 30.01.2019. Persona_3
Il motivo non è fondato alla luce delle condivisibili argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale e per le ulteriori ragioni che seguono.
Come ben evidenziato dal giudice di prime cure, “la ha fondato la Controparte_4
propria richiesta di pagamento dei lavori svolti sul computo metrico predisposto dal Geom. e CP_3 firmato con una sigla da , su tre elaborati progettuali firmati solo dall'Arch. , Parte_1 Per_1
e, infine, su una contabilità di provenienza propria (vedasi doc. 5 allegato all'atto di citazione), priva di intestazione, di data e di sottoscrizione del committente, del direttore dei lavori e della ditta appaltatrice, senza dare tuttavia prova alcuna dei lavori effettivamente svolti”.
Seppure parte attrice ha svolto una lunga e generica elencazione di lavori nell'atto di citazione, con l'indicazione dei relativi prezzi, non è riuscito a dimostrare quali degli stessi siano stati effettivamente eseguiti e che i relativi prezzi concordati tra le parti corrispondevano a quelli esposti in citazione.
Anche la perizia tecnica dell'Ing. , allegata alla memoria del 18.02.2019, è piuttosto generica ed Per_3
è stata redatta in data 30.01.2019, circa sette anni dopo la conclusione dei lavori;
l'Ing. , Per_3
peraltro, non ha mai fatto accesso alla villa in oggetto né prima, né durante, né dopo la conclusione dei lavori appaltati, non ha partecipato né ha visionato i lavori effettivamente svolti, come lo stesso ha dichiarato nella sua relazione, ove ha asserito nelle premesse che “non è stato possibile accedere ai luoghi al fine di potere visionare le opere eseguite e le anomalie lamentate”.
L'Ing. , sulla quantificazione del costo dei presunti lavori indicata dalla in complessivi Per_3 CP_1
euro 281.651,85 ha altresì premesso che detto valore “si può giudicare congruo rispetto ai prezzi di mercato”, basandosi esclusivamente sulla elencazione dei lavori contenuta nell'atto introduttivo, che è stata sempre contestata da il quale, in sede di interrogatorio formale (v. verbale del Controparte_2
22.06.2021), a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, ha solo confermato che l'impresa di
, dopo avere realizzato la struttura in cemento armato, ha anche eseguito i lavori di Parte_1
rifinitura, di completamento e di costruzione della villa secondo quanto dettagliatamente decritto
5 dall'Arch. progettista e direttore dei lavori, nella relazione dallo stesso redatta in data Per_1
30.03.2018.
Parte convenuta, odierna appellata, ha invece ampiamente documentato la natura e la consistenza dei lavori eseguiti dalla attraverso la produzione documentale dei due contratti di appalto stipulati CP_1
tra le parti in data 1.7.2009 (per la realizzazione della struttura in cemento armato) e del 25.02.2010
(per i lavori di rifinitura), il computo metrico redatto dal Geom. in data 26.01.2010, CP_3
sottoscritto per accettazione, quale preventivo di spesa, da e la dettagliata ed Parte_1 articolata relazione tecnica redatta dall'Arch. in data 30.03.2018, e ne ha provato l'integrale Per_1
pagamento attraverso la produzione di numerose fatture e ricevute non fiscali di pagamento sottoscritte da per un importo complessivo di euro 211.400,00 (di cui euro 24.000,00 per il Parte_1
primo appalto ed euro 187.400,00 per il secondo).
Le generiche contestazioni sollevate dalla difesa della in primo grado e ribadite in appello CP_1
sulle ricevute indicate ai nn. 18 del 2.4.2010 (euro 4.000,00), 19 del 4.5.2010 (euro 2.000,00) e 51 del
28.06.2011 (euro 3.600,00), asseritamente riferite a lavori diversi da quelli per cui è causa ed eseguiti per conto della madre di , non sono fondate, atteso che parte appellante non ha Controparte_2
fornito alcuna prova della diversa imputabilità di tali esborsi a prestazioni inerenti a lavori edili di altra natura o effettuate in favore di persone estranee al presente giudizio.
Con il secondo motivo dell'appello principale si lamenta che: “Ha errato il Tribunale nell'affermare che “ ha dimostrato l'integrale pagamento all'appaltatore dei lavori di Controparte_2
realizzazione della villa unifamiliare” Ha errato nell'interpretare i negozi intercorsi fra le parti e gli atti ed i documenti acquisiti. Ulteriore violazione delle norme sulla valutazione delle prove. Violazione degli artt.1326 e ss del c.c. e delle disposizioni sulla conclusione dei contratti. Violazione dell'art.
1657 del c.c.”.
La società appellante deduce che la controparte non avrebbe adeguatamente dimostrato il pagamento dei corrispettivi dovuti attraverso le ricevute prodotte in giudizio e la relazione tecnica dell'Arch.
Secondo la tesi attorea il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel fare riferimento ai lavori e agli Per_1
importi descritti nel computo metrico del Geom. redatto il 26.01.2010, non vincolante fra le CP_3
parti; avrebbe dovuto, piuttosto, quantificare l'effettivo costo dei lavori extra eseguiti dalla società appaltatrice applicando l'art. 1657 c.c.
Anche tale motivo, alla luce delle argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice e della documentazione in atti, non è fondato.
Richiamando quanto già dedotto a proposito del primo connesso motivo di appello, occorre evidenziare che l'Arch. (nella relazione in atti) ha chiarito e precisato, nella sua qualità di Per_1
6 progettista, direttore dei lavori e responsabile della contabilità del cantiere, che l'impresa appellante ha offerto di eseguire i lavori previsti nel computo metrico redatto dal Geom. applicando una CP_3
riduzione del 16% del compenso complessivo per un totale di euro 135.000,00 anziché di euro
159.681,17, sottoscrivendo il relativo preventivo (v. copia in atti).
Emerge, altresì, che le parti poco dopo (25.02.2010) hanno sottoscritto un contratto di appalto a corpo, che la stessa ha predisposto, in propria carta intestata, nel quale sono stati indicati solo una CP_1
parte dei lavori previsti nel computo metrico preventivo, per il prezzo pattuito a corpo di euro
50.000,00 oltre IVA.
In realtà, per il completamento e la rifinitura della villa sono state eseguite solo alcune lavorazioni e in parte differenti rispetto a quelle previste nel computo metrico ed ulteriori rispetto a quelle elencate nel contratto di appalto, tant'è che nella relazione tecnica del 30.03.2018, l'Arch. ha indicato in Per_1
complessivi euro 153.467,30 oltre IVA e quindi in euro 184.160,76 (IVA inclusa), tutti i lavori di finitura eseguiti dalla , di cui euro 92.574,30 per lavorazioni che erano previste nel computo CP_1
metrico del Geom. ed euro 60.893,00 per ulteriori lavori che non erano previsti nel computo CP_3
ed ha certificato che tutti i lavori eseguiti sono stati regolarmente pagati, come invero emerge dalla documentazione sopra indicata.
Non risulta vero che l'Arch. avrebbe riconosciuto all'impresa appaltatrice lavori per euro Per_1
239.168,84 (IVA inclusa), per cui risulterebbe un credito della di euro 64.368,84 oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria. Trattasi di importi che non trovano corrispondenza con i calcoli effettuati dall'Arch. nella relazione sopra indicata. Per_1
L'Arch. con riferimento alla contabilità redatta dalla ditta , ha precisato nella sua Per_1 CP_1 relazione che “alcune voci sono state contabilizzate due volte o più volte;
alcune attività sono inserite
a corpo senza fornire alcun dettaglio, alcuni prezzi non sono in linea con il prezziario regionale, ma anzi fuori mercato rispetto a quelli risultanti dal computo metrico da me redatto;
alcuni prezzi hanno una quotazione maggiore rispetto a quelli riportati nel computo metrico iniziale (redatto dal Geom.
; alcune quantità delle misure inserite nella variante non trovano alcun riscontro oggettivo e CP_3 alcune lavorazioni inserite risultano non realizzate”.
A fronte di tale articolata e puntuale descrizione e analisi (con allegati computo metrico estimativo ed elencazione dei lavori non appaltati e non eseguiti) parte appellante non ha fornito alcun valido e concreto riscontro probatorio, limitandosi a richiedere - con il quarto motivo di appello - una CTU da ritenersi meramente esplorativa e non ammissibile, anche in ragione del lungo tempo trascorso dal completamento dei lavori (v. dichiarazione fine lavori del 11.07.2012 in atti).
7 Il richiamo all'art. 1657 c.c. effettuato dall'appellante per determinare il corrispettivo dei lavori eseguiti per conto di non è condivisibile, atteso che dal tenore e dal contenuto Controparte_2 degli accordi sottoscritti dalle parti e dal complessivo andamento dei lavori e dell'esecuzione degli stessi emerge che i due contraenti abbiano voluto fare chiaro riferimento alle lavorazioni e ai prezzi indicati nel computo metrico redatto dal Geom. e sottoscritto da per CP_3 Parte_1
accettazione della riduzione dei relativi prezzi nella misura del 16% circa.
Con il terzo motivo di appello si contesta la condanna alle spese di lite subita in primo grado, deducendo che le spese andavano poste a carico del convenuto soccombente o, in subordine, andavano comunque compensate in ragione del rigetto delle reciproche domande.
Il motivo è parzialmente fondato in ragione della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle rispettive domande formulate in primo grado.
Invero, tenuto conto che la domanda principale ha un valore molto più elevato rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da , sussistono validi motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c., Controparte_2
per compensare tra le parti le spese di lite liquidate dal primo giudice nella misura di 1/3, ponendo definitivamente a carico di le restanti spese (2/3). Parte_2
Con un unico motivo di appello incidentale condizionato, ha riproposto in Controparte_2
compensazione, solo laddove venisse riconosciuto un credito in favore dell'appaltatore, il proprio credito maturato a titolo di risarcimento dei danni subiti per i presunti vizi e le difformità dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice, nella misura di euro 84.822,00 (oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria) o, nella minore somma, di euro 46.040,10 (oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria).
Detto appello incidentale condizionato, come anche le connesse richieste istruttorie (prova testimoniale), rimangono assorbiti a seguito del totale rigetto dei primi due motivi di appello principale.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per porre le spese dei due gradi del giudizio a carico di nella misura di 2/3, compensando tra le parti le Parte_2
restanti spese di lite per 1/3.
Le spese di primo grado vengono liquidate nella medesima misura già determinata dal Tribunale, mentre quelle inerenti al presente giudizio di appello si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta e non particolarmente complessa, applicando valori intermedi tra quelli medi e quelli minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato e integrato
8 dal D.M. 147/2022, e i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
I compensi liquidati per il giudizio di appello vanno aumentati del 10% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. Giustizia 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, atteso che gli atti difensivi depositati dalla difesa di sono stati redatti con tecniche informatiche che Controparte_2 consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati.
Alla luce del parziale accoglimento dell'appello principale, seppure limitatamente al capo relativo alle spese di lite, e delle particolari ragioni della decisione non sussistono i presupposti della mala fede o della colpa grave per condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla difesa di P_
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1545/2023 Parte_2 Controparte_2
emessa dal Giudice Monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in data
29.07.2023 (pubblicata il 16.08.2023) nel giudizio iscritto al n. 375/2017 R.G., compensa tra le parti - nella misura di 1/3 - le spese di lite liquidate dal Tribunale in complessivi euro 5.500,00 e pone definitivamente a carico di la restante quota di 2/3. Parte_2
Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da avverso la medesima Controparte_2
sentenza.
Condanna alla rifusione in favore di di 2/3 delle Parte_2 Controparte_2 spese di lite relative al grado d'appello, che si liquidano nell'intero in complessivi euro 11.657,80 di cui euro 1.138,50 per spese, euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione, euro 3.800,00 per la fase decisoria ed euro 956,30 (aumento del 10% ex art. 4 c. 1 bis del D.M. 55/204), oltre IVA, CPA, rimb. spese generali, compensando tra le parti le restanti spese di lite nella misura di 1/3.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in data 19.09.2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
9