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Sentenza 6 aprile 2024
Sentenza 6 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/04/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 907/2021 R.G.A.C.; promossa da (P.IVA: ), in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, piazza 5 Parte_2
Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, attrice, contro (P.IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in , via Consolare Antica n. 345, CP_1 presso lo studio dell'avv. Laura Todaro che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: cessione di crediti;
all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2024; viste le note scritte depositate dalle parti in data 3 aprile 2024; pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 18 giugno 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_1 cessionaria, rispetto ad del credito vantato nei confronti dell'Ente Controparte_2 di euro 501.601,10 per sorte capitale e di euro 56.641,20 per interessi di mora, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo. L'attrice ha allegato che tali somme derivavano dall'attività di somministrazione di energia elettrica e gas da parte della società cedente ( a favore del convenuto e in Controparte_2 CP_1 particolare: parte della somministrazione di energia elettrica era avvenuta in regime di salvaguardia;
la somministrazione di gas naturale era avvenuta come fornitura di ultima istanza (FUI); altra parte della somministrazione di energia elettrica era avvenuta in regime di libero mercato. Tanto premesso, la banca attrice ha chiesto: di dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti del convenuto e, conseguentemente, di condannarlo al CP_1 pagamento delle relative somme, oltre interessi anatocistici e risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002; nell'ipotesi di riconoscimento dell'invalidità del contratto, la condanna dell'Ente al pagamento a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 21 ottobre 2021, si è costituito il
, il quale ha eccepito la carenza del contratto in forma Controparte_1 scritta e della copertura finanziaria, nonché l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Pertanto, ha domandato di ritenere e dichiarare la nullità del contratto e non dovuta la somma pretesa, con dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento, con vittoria di spese e dei compensi di causa. A seguito della concessione del termine per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti, dai Controparte_1 quali deriva il credito azionato, eccependo la carenza della forma scritta. L'eccezione appare fondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto dei moduli prestampati sottoscritti Parte_1 dal Sindaco dell'Ente (v. doc. 8 fasc. attrice). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dal Sindaco del o l'invio delle fatture commerciali non sono elementi CP_1 CP_1 sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Ente pubblici. Quanto a detta eccezione, ne ha contestato la fondatezza, Parte_1 rilevando inoltre che, in parte, le prestazioni in favore del convenuto sono CP_1 state erogate in regime di salvaguardia e, per quanto concerne la fornitura di gas, in regime di ultima istanza. Invero, la circostanza che dette prestazioni siano state rese in tali regimi non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei princìpi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali. Tali princìpi valgono anche per il caso dell'applicazione dei regimi di salvaguardia e di ultima istanza, i quali non possono introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici e al quadro normativo imperativo sopra descritto, posto che i citati regimi servono unicamente ad individuare il fornitore. Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia, così come quello di ultima istanza, è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tali regimi dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, se il regime di salvaguardia e quello di ultima istanza consentono ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). Va aggiunto che l'attrice ha allegato che parte delle forniture erano state effettuate in salvaguardia ma senza dimostrare specificamente tale circostanza atteso che le schermate pdf prodotte sono di formazione unilaterale e a rilevanza meramente interna che non servono al fine di dimostrare l'avvenuta fornitura in salvaguardia al fine di ritenere superata l'eccezione di carenza della forma scritta dei contratti. In ogni caso, il ha eccepito che i rapporti contrattuali, Controparte_1 dai quali è derivato il credito, sono nulli per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n.
267/2000. Anche detta eccezione appare fondata. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, sebbene (in parte) le prestazioni a cui si riferisce il credito de quo siano state rese nei regimi di salvaguardia e di ultima istanza, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Peraltro, l'attrice non ha formulato richieste istruttorie al fine di vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio, nonostante il relativo onere poggiasse in capo alla medesima parte. Rilevato che non è stato prodotto alcun documento attestante l'assunzione, da parte del , di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per Controparte_1 cui è causa, l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta. Il riconoscimento del debito, inoltre, va compiuto con le formalità prescritte dall'art. 191 T.U.E.L. che, nella specie, non ricorrono. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra
[...] ed il con conseguente rigetto delle CP_2 Controparte_1 domande di parte attrice. ha chiesto, in via gradata, la condanna del convenuto Parte_1 CP_1 al pagamento del credito preteso, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. La recente giurisprudenza di legittimità al riguardo ha statuito che, nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso, perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. (Cass., n. 25870/2020). Tale domanda va dichiarata, dunque, inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 907/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara nulli i contratti tra ed il e, Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente, rigetta le domande svolte dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento;
- condanna al pagamento, in favore del convenuto, Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in euro 14.598,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Si comunichi.
Patti, 4 aprile 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti che la rappresenta e difende, attrice, contro (P.IVA: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in , via Consolare Antica n. 345, CP_1 presso lo studio dell'avv. Laura Todaro che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: cessione di crediti;
all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2024; viste le note scritte depositate dalle parti in data 3 aprile 2024; pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 18 giugno 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo di essere Controparte_1 cessionaria, rispetto ad del credito vantato nei confronti dell'Ente Controparte_2 di euro 501.601,10 per sorte capitale e di euro 56.641,20 per interessi di mora, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo. L'attrice ha allegato che tali somme derivavano dall'attività di somministrazione di energia elettrica e gas da parte della società cedente ( a favore del convenuto e in Controparte_2 CP_1 particolare: parte della somministrazione di energia elettrica era avvenuta in regime di salvaguardia;
la somministrazione di gas naturale era avvenuta come fornitura di ultima istanza (FUI); altra parte della somministrazione di energia elettrica era avvenuta in regime di libero mercato. Tanto premesso, la banca attrice ha chiesto: di dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti del convenuto e, conseguentemente, di condannarlo al CP_1 pagamento delle relative somme, oltre interessi anatocistici e risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002; nell'ipotesi di riconoscimento dell'invalidità del contratto, la condanna dell'Ente al pagamento a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 21 ottobre 2021, si è costituito il
, il quale ha eccepito la carenza del contratto in forma Controparte_1 scritta e della copertura finanziaria, nonché l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Pertanto, ha domandato di ritenere e dichiarare la nullità del contratto e non dovuta la somma pretesa, con dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento, con vittoria di spese e dei compensi di causa. A seguito della concessione del termine per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti, dai Controparte_1 quali deriva il credito azionato, eccependo la carenza della forma scritta. L'eccezione appare fondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto dei moduli prestampati sottoscritti Parte_1 dal Sindaco dell'Ente (v. doc. 8 fasc. attrice). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dal Sindaco del o l'invio delle fatture commerciali non sono elementi CP_1 CP_1 sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Ente pubblici. Quanto a detta eccezione, ne ha contestato la fondatezza, Parte_1 rilevando inoltre che, in parte, le prestazioni in favore del convenuto sono CP_1 state erogate in regime di salvaguardia e, per quanto concerne la fornitura di gas, in regime di ultima istanza. Invero, la circostanza che dette prestazioni siano state rese in tali regimi non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei princìpi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali. Tali princìpi valgono anche per il caso dell'applicazione dei regimi di salvaguardia e di ultima istanza, i quali non possono introdurre delle ipotesi derogatorie rispetto agli enti pubblici e al quadro normativo imperativo sopra descritto, posto che i citati regimi servono unicamente ad individuare il fornitore. Sul punto, occorre precisare che, – come da giurisprudenza di questo Tribunale – sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe, invero, sterilizzare quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia, così come quello di ultima istanza, è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tali regimi dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata e derogabile, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, se il regime di salvaguardia e quello di ultima istanza consentono ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione, in assenza di una libera scelta sul mercato, tuttavia, come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). Va aggiunto che l'attrice ha allegato che parte delle forniture erano state effettuate in salvaguardia ma senza dimostrare specificamente tale circostanza atteso che le schermate pdf prodotte sono di formazione unilaterale e a rilevanza meramente interna che non servono al fine di dimostrare l'avvenuta fornitura in salvaguardia al fine di ritenere superata l'eccezione di carenza della forma scritta dei contratti. In ogni caso, il ha eccepito che i rapporti contrattuali, Controparte_1 dai quali è derivato il credito, sono nulli per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n.
267/2000. Anche detta eccezione appare fondata. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, sebbene (in parte) le prestazioni a cui si riferisce il credito de quo siano state rese nei regimi di salvaguardia e di ultima istanza, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. Peraltro, l'attrice non ha formulato richieste istruttorie al fine di vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio, nonostante il relativo onere poggiasse in capo alla medesima parte. Rilevato che non è stato prodotto alcun documento attestante l'assunzione, da parte del , di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per Controparte_1 cui è causa, l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta. Il riconoscimento del debito, inoltre, va compiuto con le formalità prescritte dall'art. 191 T.U.E.L. che, nella specie, non ricorrono. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra
[...] ed il con conseguente rigetto delle CP_2 Controparte_1 domande di parte attrice. ha chiesto, in via gradata, la condanna del convenuto Parte_1 CP_1 al pagamento del credito preteso, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. La recente giurisprudenza di legittimità al riguardo ha statuito che, nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso, perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c. (Cass., n. 25870/2020). Tale domanda va dichiarata, dunque, inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 907/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara nulli i contratti tra ed il e, Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente, rigetta le domande svolte dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento;
- condanna al pagamento, in favore del convenuto, Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in euro 14.598,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Si comunichi.
Patti, 4 aprile 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)