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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17705 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...] il Parte_1
4/10/1990 (C.U.I. 055XASC) (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
TT ZE del Foro di Roma, nei confronti della di Roma, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura della Provincia di Latina il 20/06/2024 e notificato il 10/09/2025.
***** Parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n. 286/1998 il 21/03/2023 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura della Provincia di Latina in data 10/09/2024. L'amministrazione, costituitasi in data 9/06/2025, ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 21/03/2024. Il ricorrente , nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha Parte_1 evidenziato l'illegittimità per essere stato adottato in violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. n. 241/90, in violazione del D.L. n. 130/2020 nonché dell'art. 19, comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998; nel merito ha rilevato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato;
ha, quindi, concluso evidenziando che un suo eventuale allontanamento dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato, nonché una forte esposizione alla condizione di povertà e di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine. Con memoria di costituzione del 9/06/2025, il si è integralmente riportato alle deduzioni CP_1 svolte dalla Questura della Provincia di Latina in apposita Relazione allegata, con la quale ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della
1 Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto. Con note del 07/11/2025, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e integrando la documentazione in atti. All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10/11/2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
**** Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento di diniego del permesso di soggiorno;
comunicazione di cessione fabbricato a suo favore nel Comune di Albano Laziale;
estratto conto previdenziale , periodo dall'1/01/2021 al 30/09/2025; CP_2 comunicazione Unilav di data 6/03/2025 – rapporto di lavoro a tempo determinato dal 7/03 al 31/12/2025 per;
n. 3 buste paga anno 2024; n. 4 buste paga anno 2025; CU2025, Persona_1 ditta ”; report transazioni RIA Italia S.r.l. anni dal 2017 al 2022; ricevute RIA Italia Persona_1
S.r.l. di trasferimento denaro in Bangladesh. Dunque, esaminata la documentazione prodotta è possibile riscontrare la presenza di indici sintomatici di un inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione sopra citata. Il ricorrente, che è arrivato in Italia nell'anno 2017, ha dimostrato di essere regolarmente residente sul territorio romano (si comunicazione di cessione fabbricato) e di lavorare nel settore agricolo dall'anno 2020 in modo pressoché continuato (si veda estratto conto previdenziale ed altra documentazione lavorativa CP_2 in atti), percependo anche la disoccupazione agricola nell'anno 2024, in relazione ad un periodo di fermo lavorativo. La circostanza che i rapporti di lavoro siano a tempo determinato non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mondo di lavoro” (Cassazioni Unite 09/09/2021 n. 24413).
2 Pertanto, considerata la documentazione in atti deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Bangladesh, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio del ricorrente comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Per_2
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso. In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a , nato in [...] il [...] (C.U.I. ) il Parte_1 Nume_1 diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/12/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...] il Parte_1
4/10/1990 (C.U.I. 055XASC) (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
TT ZE del Foro di Roma, nei confronti della di Roma, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura della Provincia di Latina il 20/06/2024 e notificato il 10/09/2025.
***** Parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. n. 286/1998 il 21/03/2023 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura della Provincia di Latina in data 10/09/2024. L'amministrazione, costituitasi in data 9/06/2025, ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 21/03/2024. Il ricorrente , nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ne ha Parte_1 evidenziato l'illegittimità per essere stato adottato in violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. n. 241/90, in violazione del D.L. n. 130/2020 nonché dell'art. 19, comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998; nel merito ha rilevato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato;
ha, quindi, concluso evidenziando che un suo eventuale allontanamento dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato, nonché una forte esposizione alla condizione di povertà e di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese d'origine. Con memoria di costituzione del 9/06/2025, il si è integralmente riportato alle deduzioni CP_1 svolte dalla Questura della Provincia di Latina in apposita Relazione allegata, con la quale ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della
1 Commissione territoriale. Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto. Con note del 07/11/2025, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e integrando la documentazione in atti. All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10/11/2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
**** Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento di diniego del permesso di soggiorno;
comunicazione di cessione fabbricato a suo favore nel Comune di Albano Laziale;
estratto conto previdenziale , periodo dall'1/01/2021 al 30/09/2025; CP_2 comunicazione Unilav di data 6/03/2025 – rapporto di lavoro a tempo determinato dal 7/03 al 31/12/2025 per;
n. 3 buste paga anno 2024; n. 4 buste paga anno 2025; CU2025, Persona_1 ditta ”; report transazioni RIA Italia S.r.l. anni dal 2017 al 2022; ricevute RIA Italia Persona_1
S.r.l. di trasferimento denaro in Bangladesh. Dunque, esaminata la documentazione prodotta è possibile riscontrare la presenza di indici sintomatici di un inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione sopra citata. Il ricorrente, che è arrivato in Italia nell'anno 2017, ha dimostrato di essere regolarmente residente sul territorio romano (si comunicazione di cessione fabbricato) e di lavorare nel settore agricolo dall'anno 2020 in modo pressoché continuato (si veda estratto conto previdenziale ed altra documentazione lavorativa CP_2 in atti), percependo anche la disoccupazione agricola nell'anno 2024, in relazione ad un periodo di fermo lavorativo. La circostanza che i rapporti di lavoro siano a tempo determinato non deve portare ad una valutazione negativa circa l'integrazione, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mondo di lavoro” (Cassazioni Unite 09/09/2021 n. 24413).
2 Pertanto, considerata la documentazione in atti deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Bangladesh, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio del ricorrente comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Per_2
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Sussistono pertanto i presupposti per accogliere il ricorso. In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a , nato in [...] il [...] (C.U.I. ) il Parte_1 Nume_1 diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 12/12/2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
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