CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere rel. R. Gen. N.822/2021
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G.822/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 marzo 2025
OGGETTO: altre controversie di diritto d a amministrativo
(C.F. ), in persona del Direttore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa P.IVA_2
Caterina n. 6.
APPELLANTE
c o n t r o
Co in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2
Amministratore Unico sig.ra (C.F. e P.IVA ) con sede CP_3 P.IVA_3 in Iseo (BS), via Roma n. 80/a, rappresentata e difesa dall'avv. GORLANI INNOCENZO ( ) e dall'avv. GORLANI MARIO (C.F. C.F._1
) entrambi del Foro di Brescia, procuratore C.F._2 domiciliatario come da procura in atti. pagina 1 di 11 APPELLATA
e
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
c o n l'i n t e r v e n t o d i in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_5 sig. (C.F. e P.IVA ) con sede in Castegnato (BS), CP_6 P.IVA_4 via Padana Superiore, rappresentata e difesa dall'avv. GORLANI MARIO (C.F.
) del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come C.F._2 da procura in atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. III, pubblicata in data 31 marzo 2021, n.886.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia, ritenere e dichiarare prescritta ex art. 2946 cod. civ. e, comunque, infondata la proposta domanda e, conseguentemente, rigettarla.”
Dell'appellata costituita
“Tanto premesso, l' ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata CP_2 insiste per la reiezione dell'appello ex adverso promosso e, conseguentemente, per la conferma della sentenza n. 886/2021 del Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese e competenze”
Della terza intervenuta
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
-confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento delle domande formulate dalla società ha disposto a suo favore il Controparte_7 trasferimento della proprietà dei mappali richiesti;
pagina 2 di 11 -e tuttavia, preso atto dell'intervenuta variazione catastale, correggere la sentenza di primo grado stabilendo che il trasferimento dei mappali richiesti riguarda i mappali della seconda colonna, essendo quelli della prima colonna della sottostante tabella superati dalla nuova classificazione catastale:
Foglio CLU/9 – Mapp. 1004 Sub.3 Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub. 43
Foglio CLU/9 – Mapp. 1004 Sub. 4 Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub. 44
Foglio CLU/9 – Mapp. 93 Sub. 16 Foglio NCT/6 – Mapp. 93, Sub. 16
-infine, preso atto della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disporre il trasferimento della proprietà dei mappali richiesti a favore della società anziché a favore della società Controparte_5 Controparte_7
Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della concessione edilizia n. 70 del giorno 8 marzo 1990 e delle successive concessioni in variante n. 105/92 del 7 luglio 1992, n. 112/93 del 14 giugno e n. 141/93 del 16 agosto 1993 la società eseguiva un Controparte_7 intervento edilizio di ristrutturazione ad uso residenziale e commerciale che insisteva in parte sui mappali n. 87-88-89-90-91-92-93-94, fg. 6 NCTR del Comune di Iseo (di proprietà della società stessa) ed in parte su un'area di proprietà demaniale identificata con i mappali 93 sub 5 e sub 16, fg. NCT/6 e con i mappali 1004 sub 3 e sub 4, fg CLU/9 del Catasto Fabbricati del Comune di Iseo.
La porzione di area così identificata, di mq 385, era sottoposta a vincolo paesaggistico, il quale tuttavia veniva rimosso in ragione delle autorizzazioni paesistiche del Servizio Beni Ambientali della Regione Lombardia n. 26572 del 5 luglio 1989, n. 43424 del 23 ottobre 1991 e n. 50984 del 18 dicembre 1992 che avevano regolarmente preceduto le concessioni edilizie sopra menzionate in forza delle quali era stato realizzato l'intervento di ristrutturazione ad uso residenziale e commerciale.
In data 6 febbraio 2004 la società aveva avanzato domanda di Controparte_7 acquisto di tale area di proprietà demaniale, ai sensi dell'art. 5-bis l. n. 212/2003, evidenziando con tale atto che l'area non ricadeva nel Pubblico Demanio Marittimo e che le opere realizzate sulle porzioni richieste, rientranti in zona a Vincolo Paesaggistico, avevano ottenuto le competenti Autorizzazioni della n. 26572, rilasciata il 6 luglio 1989, n. 43424 il 23 ottobre CP_4 CP_4
1991 e n. 50984 il 18 dicembre 1992
L'acquirente versava contestualmente l'importo del prezzo di acquisto, calcolato pagina 3 di 11 in base ai parametri di legge in € 11.550,00.
L' rigettava l'istanza con il provvedimento del 5 ottobre Parte_1
2004, prot. 2004/52907, ritenendo l'area non alienabile essendo la stessa sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. n. 490/1999, ora d.lgs. n. 42/2004 e del decreto Ministeriale del 29 aprile 1960.
La società impugnava l'anzidetto provvedimento avanti al TAR Controparte_7
Brescia per vari motivi di illegittimità. Costituendosi in giudizio l' Parte_1 chiedeva che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione: eccezione
[...] rigettata in primo grado, ma successivamente accolta dal Consiglio di Stato il quale ha dichiarato la carenza di legittimazione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Preso atto di tale pronuncia la società ha riassunto innanzi al Controparte_7
Tribunale di Brescia la causa affinché venisse affermato il proprio diritto all'acquisto della porzione di area demaniale occupata, tramite sentenza costitutiva e traslativa dei beni ai sensi dell'art. 2932 c.c. ovvero, in via subordinata, venisse ordinato all'Agenzia del Demanio di addivenire alla stipulazione dell'atto di trasferimento in favore di parte attrice.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto, in primo luogo, Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4 richiamando la sentenza n. 31/2006 della Corte Costituzionale, secondo la quale era necessario il coinvolgimento della in quanto avrebbe potuto rilevare CP_4
i motivi ostativi di pubblico interesse che potevano impedire la sdemanializzazione delle aree.
Nel merito ha eccepito che le autorizzazioni paesistiche del Servizio Beni Ambientali della che avevano preceduto la concessione Controparte_4 edilizia n. 70 del giorno 8 marzo 1990 e le successive modifiche non avevano soppresso il vincolo paesaggistico, avendo anzi verificato positivamente la compatibilità fra l'intervento edilizio e la protezione del paesaggio.
ritualmente chiamata in causa, restava contumace. Controparte_4
Considerato quanto premesso il Tribunale rigettava innanzi tutto l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in quanto il processo amministrativo aveva comunque dispiegato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione a beneficio della società attrice.
Nel merito il Tribunale: riteneva opportuno richiamare le pronunce emesse in sede amministrativa che potevano essere poste a fondamento della decisione in ragione del generico richiamo all'applicabilità al caso di specie dell'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 5-bis l. n. 212/2003 per cui “il presente articolo non si applica, comunque alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni
pagina 4 di 11 legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modificazioni”; evidenziava, altresì, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio D. lgs. n. 4272004 prevedeva diverse categorie di beni paesaggistici e in particolare all'art. 142 prevedeva un'eccezione al vincolo paesaggistico per le aree che alla data del 6 settembre 1985 “erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”; osservava, ancora, che nel caso di specie, come riconosciuto dalla sentenza del TAR e non contestato da parte convenuta nel giudizio di riassunzione, la richiesta di acquisto formulata da parte attorea aveva ad oggetto beni ricadenti in zona omogena A e quindi suscettibili di cessione;
stabilito ciò e richiamato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come affermato dal Consiglio di Stato, il Tribunale riteneva che non si potesse dar luogo all'annullamento del diniego di cessione del 5 ottobre 2004 in quanto nel caso di specie, da un lato, sussistevano i presupposti di cui all'art. 5-bis della l.n. 212/2003 e, d'altro lato, non vi era spazio per alcuna discrezionalità da parte della PA nell'accogliere o negare la proposta di acquisto formulata dall'attrice in quanto, una volta seguita la procedura prevista dalla normativa, si determinava un'obbligazione di diritto comune, come tale coercibile alla stipula del contratto di vendita, in conformità a SU n. 4683/2015.
Tutto quanto considerato il Tribunale accoglieva le domande attoree e ai sensi dell'art. 2932 c.c.; disponeva il trasferimento della proprietà in capo all'attrice dell'area demaniale di mq 385,00 sita nel Comune di Iseo (BS), e identificata al numero 93 sub 5 e sub 16 NCT/6 parte e dei mappali 1004 sub 3 e sub 4 del foglio CLU/9 parte iscritti nel Catasto Fabbricati del Comune di Iseo così come identificati nel frazionamento in atti.
Infine, il Tribunale considerata la particolarità della materia, compensava le spese di lite.
***
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2021 l' ha Parte_1 proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e la reiezione della domanda della società nei suoi confronti. Controparte_7
Si è costituita quest'ultima contestando le censure dell'appellante e chiedendo la reiezione dell'impugnazione.
Ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace Controparte_4 anche nella presente fase.
pagina 5 di 11 In data 15 gennaio 2024 è intervenuta in giudizio la società Controparte_5 quale avente causa a titolo particolare dalla società Leasint S.p.A. a sua volta avente causa dalla società Controparte_7
La terza intervenuta, considerata la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ha chiesto che il trasferimento della proprietà delle aree demaniali, già statuito nella sentenza di primo grado, fosse disposto in favore della società e che la sentenza appellata fosse corretta nell'individuazione Controparte_5 dei mappali essendo intervenuta nuova classificazione catastale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che in data 15 gennaio 2024 è intervenuta in giudizio la società in qualità di avente causa dalla società Controparte_5
Leasint S.p.A. a sua volta avente causa dalla società come da Controparte_7 atto di cessione prodotto (cfr. doc. 1).
Si rileva inoltre che l' nella propria comparsa Parte_1 conclusionale ha eccepito la tardività ed inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio essendo intervenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante la cessione all'odierna intervenuta fosse avvenuta mentre era in corso il giudizio di primo grado.
In merito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.” (Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 5529, in senso conforme Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 22/01/2015, n. 1200).
Ulteriormente le Sezioni Unite nella sentenza n.21690/2019 hanno affermato che
“ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.”.
Pertanto, preso atto di quanto disposto dal dato normativo ed in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte respinge l'eccezione formulata da parte appellante, in quanto l'intervento del terzo nel pagina 6 di 11 presente giudizio non può ritenersi tardivo, essendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso legittimato ad intervenire in ogni grado o fase del giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione degli artt. 2946 c.c. e 59 l. 69/2009 per aver il Tribunale riconosciuto l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione dal momento della proposizione del ricorso innanzi al Tar.
Al contrario, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare che, con l'atto di riassunzione innanzi al tribunale, parte appellata avrebbe proposto per la prima volta la domanda d'adempimento dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c., domanda nuova rispetto a quella di annullamento proposta davanti al giudice amministrativo e come tale soggetta al normale decorso del termine prescrizionale senza che il giudizio innanzi al Tar potesse aver spiegato alcun effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione.
Il motivo è infondato.
Pur facendo decorrere il termine di prescrizione del diritto dal momento dell'istanza formulata da parte appellata (6/2/2004), non può sostenersi che il diritto azionato avanti al giudice ordinario sia diverso e ulteriore in considerazione della novità della domanda d'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Non può infatti ritenersi che parte appellata sia incorsa in quell'inerzia che giustifica la prescrizione del diritto, essendosi la medesima attivata per l'impugnazione in via giurisdizionale amministrativa del diniego con gli effetti sospensivi dell'azione giudiziale.
Va inoltre osservato come gli stessi risultati del contenzioso in tal sede, con il giudice di primo grado che ha ritenuto la propria giurisdizione e il Consiglio di Stato che l'ha negata, è dimostrazione dell'incolpevole valutazione di parte appellata in ordine alla scelta della giurisdizione.
Sotto diverso e ulteriore profilo deve poi evidenziarsi come la domanda “nuova” ex art. 2932 c.c. non poteva essere formulata avanti al Giudice Amministrativo in una materia estranea alla sua giurisdizione esclusiva (art. 133 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e peraltro, come si è detto, in cui era dubbia la sussistenza della stessa giurisdizione generale di legittimità del GA (art. 7 stesso d. lgs). Ne deriva il conseguente effetto sospensivo del termine prescrizionale in considerazione del dispiegarsi del giudizio amministrativo sulla legittimità del diniego dell'istanza ex art. 5-bis l. 212/2003.
A ciò si aggiunga che l'azione ex art. 2932 c.c. non si identifica con il diritto a ottenere la proprietà del bene, ma riguarda quello di ottenerne l'esecuzione in forma specifica, atteso che, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato a giustificazione del diniego della giurisdizione, il diritto del singolo proprietario
“sconfinante” è un diritto perfetto a tutti gli effetti. Il fatto, pertanto, che tale domanda sia stata svolta solamente con l'atto di riassunzione in nulla rileva in pagina 7 di 11 ordine all'eccezione d'estinzione del diritto per avvenuta prescrizione di cui va ribadita l'infondatezza.
Col secondo motivo d'appello l' lamenta la violazione Parte_1 dell'art. 5-bis l. 212/2003 nonché dell'art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004 per aver il giudice di primo grado erroneamente fatto riferimento al contenuto della decisione resa dal Tar Brescia in merito alla classificazione dell'area demaniale come Zona Omogenea A, pur essendo le statuizioni ivi contenute venute meno per effetto dell'accoglimento del ricorso innanzi al Consiglio di Stato in punto di giurisdizione.
Viene in secondo luogo evidenziato che il riferimento svolto dal Tribunale all'omessa contestazione da parte dell' della circostanza Pt_1 dell'appartenenza dell'area demaniale alla Zona Omogenea A sarebbe fuorviante in quanto non terrebbe in considerazione la genericità dell'allegazione sul punto effettuata da parte appellata.
Infine, non sussisterebbero i presupposti per ritenere l'area de qua fra quelle ricomprese nell'eccezione al vincolo ope legis di cui all'art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004, in quanto risulterebbe indimostrato il suo inserimento negli elenchi prima del 6 settembre 1985 e sarebbe per di più area oggetto di vincolo specifico per effetto del D.M. 29 aprile 1960.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come la norma invocata (art. 5-bis l. 143/03 conv in l. 121/03) escluda la propria applicazione con espresso riferimento all'allora vigente decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni, ed è pacifico come lo stesso sia stato sostituito dal testo unico adottato con d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come si evince dall'art. 184 del nuovo Codice che, tra gli altri, lo abroga.
Come già menzionato supra e come richiamato dallo stesso Consiglio di Stato, il Tar ha accertato che l'istanza riguarda beni ricadenti, alla data del 6 settembre 1985, in zona omogenea A e B ai sensi del DM 1444/68 e pertanto non è assoggettabile al regime delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142/1 d. lgs. 42/04.
Non vi è dubbio che la sentenza d'appello del GA abbia fatto caducare quella del Tar Lombardia, ma il fatto era stato dedotto altresì nell'atto di riassunzione notificato ad il 22-25/2/2014 e nessuna contestazione è Parte_1 intervenuta, nel giudizio di primo grado, a fronte della stessa. Nell'atto introduttivo avanti al Tribunale di Brescia, la società afferma infatti: CP_7
“Peraltro, l'art. 142, ai sensi del secondo comma lett. a), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del dm 2 aprile 1968 n. 14444, come zone territoriali omogenee A e B” e, nel caso di specie, come già accertato dalla sentenza n.
pagina 8 di 11 32/2013 del T.A.R. Lombardia Brescia, “la richiesta di acquisto riguardava beni ricadenti in zone omogenee A e B”. (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in riassunzione in primo grado).
Essendo la deduzione tutt'altro che generica, la mancata contestazione da parte della convenuta determina la pacificità del fatto ex art. 115 c.p.c. Pt_1
Nessuna particolare rilevanza ha che l'intera sponda orientale del lago d'Iseo sia sottoposta a vincolo paesistico sin dal decreto 29/4/1960 atteso che:
- l'art. 5-bis del d.l. 143/03 conv. con mod. in l. n. 212/2003 esclude dal meccanismo acquisitorio ed espressamente solo le aree tutelate dal d. lgs. 490/99 e quindi dal d. lgs. 42/04 (vv. il richiamo all'art. 142/2 lett. a);
- le fonti primarie successive, costituite dai citati dd. lgs. 490/99 e 42/04 e dalla stessa legge n. 212/2003, hanno efficacia derogatoria rispetto al predetto DM del 1960;
- il vincolo paesistico non è assoluto, essendo consentita l'autorizzazione in deroga, più volte ottenuta con riferimento agli immobili dell'appellato.
Né ulteriore rilevanza può avere la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2006 in quanto la stessa, pronunciando:
- in ordine a una circolare dell'Agenzia del demanio nazionale 27/9/2003 che, con interpretazione favorevole per i proprietari richiedenti quali parte appellata, aveva in sostanza esteso l'efficacia delle autorizzazioni paesistiche, già ottenute dai proprietari dei fondi finitimi, anche alle aree sdemanializzate perché cedute agli stessi ai sensi dell'art. 5-bis citato;
- in materia di conflitto d'attribuzioni tra Stato e Controparte_4 ha sancito che: “non spetta allo Stato, e per esso all' demanio, Parte_1 escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell' Parte_1 demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003”.
Nel caso specifico e come si è già detto, non si fa alcuna questione di demanio idrico e, in ogni caso, l'unico vincolo che insiste genericamente sull'area è quello paesistico, essendo incontestata l'esclusione dallo stesso della predetta area ex art. 142/2 lett. a) del d. lgs. 42/04 mentre è del tutto non provata l'eventuale sottoposizione dell'area in oggetto al TU del 1904.
Col terzo e ultimo motivo d'appello l' si duole Parte_1 dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 2932 c.c. per il trasferimento dell'area demaniale in favore del privato, in quanto la mancata acquisizione del parere della avrebbe impedito il completamento del procedimento Controparte_4 amministrativo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale di cui all'art. 5-bis l. 212/2003, per come interpretata dalla pronuncia della Corte Cost. 31/2006. pagina 9 di 11 Anche questo motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Da una parte va condivisa la giurisprudenza già richiamata dal primo giudice secondo cui la norma di cui all'art. 2932 c.c. può essere applicata anche oltre l'ipotesi di esecuzione specifica di un contratto preliminare. Secondo tali insegnamenti1, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ottenibile in tutti i casi e in qualunque altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligo di prestare il consenso al fine del trasferimento o della costituzione di un diritto. Si è già richiamato quanto affermato dal Consiglio di Stato, a giustificazione della valutazione di carenza di giurisdizione, in merito alla sussistenza in capo al richiedente di un diritto soggettivo perfetto al trasferimento delle aree sicché l'attività della PA è vincolata nell'an e nel quid.
La stessa pronuncia è altresì utile a giustificare la reiezione del secondo profilo di censura, riguardante l'asserito necessario parere della Il Controparte_4
Consiglio di Stato ha infatti condivisibilmente affermato che la posizione di diritto soggettivo perfetto non sarebbe mutata ove fossero sussistite le ipotesi, non evidenziate dalle parti, in cui l'appartenenza del bene al demanio idrico o la sussistenza di un vincolo idrogeologico avrebbe imposto la necessità di un provvedimento autorizzativo della Si è già detto come nessuna delle CP_4 due circostanze risulti provata in atti, né alcun riferimento vi aveva fatto l' nel suo provvedimento di diniego così come nel processo Parte_1 amministrativo.
L'appello va pertanto respinto con la precisazione che i mappali oggetto di causa, a seguito della Nuova Classificazione Catastale (cfr. doc.
3-6 fascicolo di parte terza intervenuta) devono essere individuati come segue Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 43; Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 44 e Foglio NCT/6 – Mapp. 93, Sub 16.
Dalla reiezione dell'appello discende altresì che l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese della presente fase.
Le spese di lite del grado vanno liquidate come di seguito, ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. L'appellante ha indicato il valore della controversia come indeterminato, ma va tenuto conto che il prezzo stabilito per legge in relazione alla porzione richiesta è incontestatamente di € 11.550,00; va pertanto in tal senso identificato il relativo scaglione (da €.5.201, 00 a € 26.000,00) per la quantificazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022.
L' , il cui appello è stato respinto, non è obbligata a Parte_1 provvedere al versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cassazione S.U. n. 4315/2020; in senso conforme Cass., Sez. I, n. 20682/2020 e Cass. S.U. n. 9938/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia di primo grado;
-preso atto dell'intervento della società accerta la titolarità del Controparte_5 diritto di proprietà dei mappali oggetto di causa (Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 43; Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 44 e Foglio NCT/6 – Mapp. 93, Sub 16) in capo a quest'ultima;
-condanna parte appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano relativamente alla fase di studio, in €.1.134,00, alla fase introduttiva in €.921,00, alla fase istruttoria in €.1.843,00, alla fase decisionale in €.1.911,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, CPA 4% ed Iva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 30/05/1995 (Rv. 492582 - 01) Sez. 2, Sentenza n. 6471 del
15/07/1997 (Rv. 506020 - 01) e da ultimo Sez. U, Sentenza n. 4683 del 09/03/2015 (Rv. 634426 - 01) pagina 10 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere rel. R. Gen. N.822/2021
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G.822/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 marzo 2025
OGGETTO: altre controversie di diritto d a amministrativo
(C.F. ), in persona del Direttore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa P.IVA_2
Caterina n. 6.
APPELLANTE
c o n t r o
Co in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2
Amministratore Unico sig.ra (C.F. e P.IVA ) con sede CP_3 P.IVA_3 in Iseo (BS), via Roma n. 80/a, rappresentata e difesa dall'avv. GORLANI INNOCENZO ( ) e dall'avv. GORLANI MARIO (C.F. C.F._1
) entrambi del Foro di Brescia, procuratore C.F._2 domiciliatario come da procura in atti. pagina 1 di 11 APPELLATA
e
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
c o n l'i n t e r v e n t o d i in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_5 sig. (C.F. e P.IVA ) con sede in Castegnato (BS), CP_6 P.IVA_4 via Padana Superiore, rappresentata e difesa dall'avv. GORLANI MARIO (C.F.
) del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come C.F._2 da procura in atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. III, pubblicata in data 31 marzo 2021, n.886.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia, ritenere e dichiarare prescritta ex art. 2946 cod. civ. e, comunque, infondata la proposta domanda e, conseguentemente, rigettarla.”
Dell'appellata costituita
“Tanto premesso, l' ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata CP_2 insiste per la reiezione dell'appello ex adverso promosso e, conseguentemente, per la conferma della sentenza n. 886/2021 del Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese e competenze”
Della terza intervenuta
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
-confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento delle domande formulate dalla società ha disposto a suo favore il Controparte_7 trasferimento della proprietà dei mappali richiesti;
pagina 2 di 11 -e tuttavia, preso atto dell'intervenuta variazione catastale, correggere la sentenza di primo grado stabilendo che il trasferimento dei mappali richiesti riguarda i mappali della seconda colonna, essendo quelli della prima colonna della sottostante tabella superati dalla nuova classificazione catastale:
Foglio CLU/9 – Mapp. 1004 Sub.3 Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub. 43
Foglio CLU/9 – Mapp. 1004 Sub. 4 Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub. 44
Foglio CLU/9 – Mapp. 93 Sub. 16 Foglio NCT/6 – Mapp. 93, Sub. 16
-infine, preso atto della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disporre il trasferimento della proprietà dei mappali richiesti a favore della società anziché a favore della società Controparte_5 Controparte_7
Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della concessione edilizia n. 70 del giorno 8 marzo 1990 e delle successive concessioni in variante n. 105/92 del 7 luglio 1992, n. 112/93 del 14 giugno e n. 141/93 del 16 agosto 1993 la società eseguiva un Controparte_7 intervento edilizio di ristrutturazione ad uso residenziale e commerciale che insisteva in parte sui mappali n. 87-88-89-90-91-92-93-94, fg. 6 NCTR del Comune di Iseo (di proprietà della società stessa) ed in parte su un'area di proprietà demaniale identificata con i mappali 93 sub 5 e sub 16, fg. NCT/6 e con i mappali 1004 sub 3 e sub 4, fg CLU/9 del Catasto Fabbricati del Comune di Iseo.
La porzione di area così identificata, di mq 385, era sottoposta a vincolo paesaggistico, il quale tuttavia veniva rimosso in ragione delle autorizzazioni paesistiche del Servizio Beni Ambientali della Regione Lombardia n. 26572 del 5 luglio 1989, n. 43424 del 23 ottobre 1991 e n. 50984 del 18 dicembre 1992 che avevano regolarmente preceduto le concessioni edilizie sopra menzionate in forza delle quali era stato realizzato l'intervento di ristrutturazione ad uso residenziale e commerciale.
In data 6 febbraio 2004 la società aveva avanzato domanda di Controparte_7 acquisto di tale area di proprietà demaniale, ai sensi dell'art. 5-bis l. n. 212/2003, evidenziando con tale atto che l'area non ricadeva nel Pubblico Demanio Marittimo e che le opere realizzate sulle porzioni richieste, rientranti in zona a Vincolo Paesaggistico, avevano ottenuto le competenti Autorizzazioni della n. 26572, rilasciata il 6 luglio 1989, n. 43424 il 23 ottobre CP_4 CP_4
1991 e n. 50984 il 18 dicembre 1992
L'acquirente versava contestualmente l'importo del prezzo di acquisto, calcolato pagina 3 di 11 in base ai parametri di legge in € 11.550,00.
L' rigettava l'istanza con il provvedimento del 5 ottobre Parte_1
2004, prot. 2004/52907, ritenendo l'area non alienabile essendo la stessa sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. n. 490/1999, ora d.lgs. n. 42/2004 e del decreto Ministeriale del 29 aprile 1960.
La società impugnava l'anzidetto provvedimento avanti al TAR Controparte_7
Brescia per vari motivi di illegittimità. Costituendosi in giudizio l' Parte_1 chiedeva che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione: eccezione
[...] rigettata in primo grado, ma successivamente accolta dal Consiglio di Stato il quale ha dichiarato la carenza di legittimazione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Preso atto di tale pronuncia la società ha riassunto innanzi al Controparte_7
Tribunale di Brescia la causa affinché venisse affermato il proprio diritto all'acquisto della porzione di area demaniale occupata, tramite sentenza costitutiva e traslativa dei beni ai sensi dell'art. 2932 c.c. ovvero, in via subordinata, venisse ordinato all'Agenzia del Demanio di addivenire alla stipulazione dell'atto di trasferimento in favore di parte attrice.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto, in primo luogo, Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4 richiamando la sentenza n. 31/2006 della Corte Costituzionale, secondo la quale era necessario il coinvolgimento della in quanto avrebbe potuto rilevare CP_4
i motivi ostativi di pubblico interesse che potevano impedire la sdemanializzazione delle aree.
Nel merito ha eccepito che le autorizzazioni paesistiche del Servizio Beni Ambientali della che avevano preceduto la concessione Controparte_4 edilizia n. 70 del giorno 8 marzo 1990 e le successive modifiche non avevano soppresso il vincolo paesaggistico, avendo anzi verificato positivamente la compatibilità fra l'intervento edilizio e la protezione del paesaggio.
ritualmente chiamata in causa, restava contumace. Controparte_4
Considerato quanto premesso il Tribunale rigettava innanzi tutto l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in quanto il processo amministrativo aveva comunque dispiegato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione a beneficio della società attrice.
Nel merito il Tribunale: riteneva opportuno richiamare le pronunce emesse in sede amministrativa che potevano essere poste a fondamento della decisione in ragione del generico richiamo all'applicabilità al caso di specie dell'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 5-bis l. n. 212/2003 per cui “il presente articolo non si applica, comunque alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni
pagina 4 di 11 legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modificazioni”; evidenziava, altresì, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio D. lgs. n. 4272004 prevedeva diverse categorie di beni paesaggistici e in particolare all'art. 142 prevedeva un'eccezione al vincolo paesaggistico per le aree che alla data del 6 settembre 1985 “erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”; osservava, ancora, che nel caso di specie, come riconosciuto dalla sentenza del TAR e non contestato da parte convenuta nel giudizio di riassunzione, la richiesta di acquisto formulata da parte attorea aveva ad oggetto beni ricadenti in zona omogena A e quindi suscettibili di cessione;
stabilito ciò e richiamato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come affermato dal Consiglio di Stato, il Tribunale riteneva che non si potesse dar luogo all'annullamento del diniego di cessione del 5 ottobre 2004 in quanto nel caso di specie, da un lato, sussistevano i presupposti di cui all'art. 5-bis della l.n. 212/2003 e, d'altro lato, non vi era spazio per alcuna discrezionalità da parte della PA nell'accogliere o negare la proposta di acquisto formulata dall'attrice in quanto, una volta seguita la procedura prevista dalla normativa, si determinava un'obbligazione di diritto comune, come tale coercibile alla stipula del contratto di vendita, in conformità a SU n. 4683/2015.
Tutto quanto considerato il Tribunale accoglieva le domande attoree e ai sensi dell'art. 2932 c.c.; disponeva il trasferimento della proprietà in capo all'attrice dell'area demaniale di mq 385,00 sita nel Comune di Iseo (BS), e identificata al numero 93 sub 5 e sub 16 NCT/6 parte e dei mappali 1004 sub 3 e sub 4 del foglio CLU/9 parte iscritti nel Catasto Fabbricati del Comune di Iseo così come identificati nel frazionamento in atti.
Infine, il Tribunale considerata la particolarità della materia, compensava le spese di lite.
***
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2021 l' ha Parte_1 proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e la reiezione della domanda della società nei suoi confronti. Controparte_7
Si è costituita quest'ultima contestando le censure dell'appellante e chiedendo la reiezione dell'impugnazione.
Ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace Controparte_4 anche nella presente fase.
pagina 5 di 11 In data 15 gennaio 2024 è intervenuta in giudizio la società Controparte_5 quale avente causa a titolo particolare dalla società Leasint S.p.A. a sua volta avente causa dalla società Controparte_7
La terza intervenuta, considerata la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ha chiesto che il trasferimento della proprietà delle aree demaniali, già statuito nella sentenza di primo grado, fosse disposto in favore della società e che la sentenza appellata fosse corretta nell'individuazione Controparte_5 dei mappali essendo intervenuta nuova classificazione catastale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che in data 15 gennaio 2024 è intervenuta in giudizio la società in qualità di avente causa dalla società Controparte_5
Leasint S.p.A. a sua volta avente causa dalla società come da Controparte_7 atto di cessione prodotto (cfr. doc. 1).
Si rileva inoltre che l' nella propria comparsa Parte_1 conclusionale ha eccepito la tardività ed inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio essendo intervenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante la cessione all'odierna intervenuta fosse avvenuta mentre era in corso il giudizio di primo grado.
In merito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.” (Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 5529, in senso conforme Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 22/01/2015, n. 1200).
Ulteriormente le Sezioni Unite nella sentenza n.21690/2019 hanno affermato che
“ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.”.
Pertanto, preso atto di quanto disposto dal dato normativo ed in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte respinge l'eccezione formulata da parte appellante, in quanto l'intervento del terzo nel pagina 6 di 11 presente giudizio non può ritenersi tardivo, essendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso legittimato ad intervenire in ogni grado o fase del giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione degli artt. 2946 c.c. e 59 l. 69/2009 per aver il Tribunale riconosciuto l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione dal momento della proposizione del ricorso innanzi al Tar.
Al contrario, il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare che, con l'atto di riassunzione innanzi al tribunale, parte appellata avrebbe proposto per la prima volta la domanda d'adempimento dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c., domanda nuova rispetto a quella di annullamento proposta davanti al giudice amministrativo e come tale soggetta al normale decorso del termine prescrizionale senza che il giudizio innanzi al Tar potesse aver spiegato alcun effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione.
Il motivo è infondato.
Pur facendo decorrere il termine di prescrizione del diritto dal momento dell'istanza formulata da parte appellata (6/2/2004), non può sostenersi che il diritto azionato avanti al giudice ordinario sia diverso e ulteriore in considerazione della novità della domanda d'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Non può infatti ritenersi che parte appellata sia incorsa in quell'inerzia che giustifica la prescrizione del diritto, essendosi la medesima attivata per l'impugnazione in via giurisdizionale amministrativa del diniego con gli effetti sospensivi dell'azione giudiziale.
Va inoltre osservato come gli stessi risultati del contenzioso in tal sede, con il giudice di primo grado che ha ritenuto la propria giurisdizione e il Consiglio di Stato che l'ha negata, è dimostrazione dell'incolpevole valutazione di parte appellata in ordine alla scelta della giurisdizione.
Sotto diverso e ulteriore profilo deve poi evidenziarsi come la domanda “nuova” ex art. 2932 c.c. non poteva essere formulata avanti al Giudice Amministrativo in una materia estranea alla sua giurisdizione esclusiva (art. 133 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e peraltro, come si è detto, in cui era dubbia la sussistenza della stessa giurisdizione generale di legittimità del GA (art. 7 stesso d. lgs). Ne deriva il conseguente effetto sospensivo del termine prescrizionale in considerazione del dispiegarsi del giudizio amministrativo sulla legittimità del diniego dell'istanza ex art. 5-bis l. 212/2003.
A ciò si aggiunga che l'azione ex art. 2932 c.c. non si identifica con il diritto a ottenere la proprietà del bene, ma riguarda quello di ottenerne l'esecuzione in forma specifica, atteso che, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato a giustificazione del diniego della giurisdizione, il diritto del singolo proprietario
“sconfinante” è un diritto perfetto a tutti gli effetti. Il fatto, pertanto, che tale domanda sia stata svolta solamente con l'atto di riassunzione in nulla rileva in pagina 7 di 11 ordine all'eccezione d'estinzione del diritto per avvenuta prescrizione di cui va ribadita l'infondatezza.
Col secondo motivo d'appello l' lamenta la violazione Parte_1 dell'art. 5-bis l. 212/2003 nonché dell'art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004 per aver il giudice di primo grado erroneamente fatto riferimento al contenuto della decisione resa dal Tar Brescia in merito alla classificazione dell'area demaniale come Zona Omogenea A, pur essendo le statuizioni ivi contenute venute meno per effetto dell'accoglimento del ricorso innanzi al Consiglio di Stato in punto di giurisdizione.
Viene in secondo luogo evidenziato che il riferimento svolto dal Tribunale all'omessa contestazione da parte dell' della circostanza Pt_1 dell'appartenenza dell'area demaniale alla Zona Omogenea A sarebbe fuorviante in quanto non terrebbe in considerazione la genericità dell'allegazione sul punto effettuata da parte appellata.
Infine, non sussisterebbero i presupposti per ritenere l'area de qua fra quelle ricomprese nell'eccezione al vincolo ope legis di cui all'art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004, in quanto risulterebbe indimostrato il suo inserimento negli elenchi prima del 6 settembre 1985 e sarebbe per di più area oggetto di vincolo specifico per effetto del D.M. 29 aprile 1960.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come la norma invocata (art. 5-bis l. 143/03 conv in l. 121/03) escluda la propria applicazione con espresso riferimento all'allora vigente decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni, ed è pacifico come lo stesso sia stato sostituito dal testo unico adottato con d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come si evince dall'art. 184 del nuovo Codice che, tra gli altri, lo abroga.
Come già menzionato supra e come richiamato dallo stesso Consiglio di Stato, il Tar ha accertato che l'istanza riguarda beni ricadenti, alla data del 6 settembre 1985, in zona omogenea A e B ai sensi del DM 1444/68 e pertanto non è assoggettabile al regime delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142/1 d. lgs. 42/04.
Non vi è dubbio che la sentenza d'appello del GA abbia fatto caducare quella del Tar Lombardia, ma il fatto era stato dedotto altresì nell'atto di riassunzione notificato ad il 22-25/2/2014 e nessuna contestazione è Parte_1 intervenuta, nel giudizio di primo grado, a fronte della stessa. Nell'atto introduttivo avanti al Tribunale di Brescia, la società afferma infatti: CP_7
“Peraltro, l'art. 142, ai sensi del secondo comma lett. a), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del dm 2 aprile 1968 n. 14444, come zone territoriali omogenee A e B” e, nel caso di specie, come già accertato dalla sentenza n.
pagina 8 di 11 32/2013 del T.A.R. Lombardia Brescia, “la richiesta di acquisto riguardava beni ricadenti in zone omogenee A e B”. (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in riassunzione in primo grado).
Essendo la deduzione tutt'altro che generica, la mancata contestazione da parte della convenuta determina la pacificità del fatto ex art. 115 c.p.c. Pt_1
Nessuna particolare rilevanza ha che l'intera sponda orientale del lago d'Iseo sia sottoposta a vincolo paesistico sin dal decreto 29/4/1960 atteso che:
- l'art. 5-bis del d.l. 143/03 conv. con mod. in l. n. 212/2003 esclude dal meccanismo acquisitorio ed espressamente solo le aree tutelate dal d. lgs. 490/99 e quindi dal d. lgs. 42/04 (vv. il richiamo all'art. 142/2 lett. a);
- le fonti primarie successive, costituite dai citati dd. lgs. 490/99 e 42/04 e dalla stessa legge n. 212/2003, hanno efficacia derogatoria rispetto al predetto DM del 1960;
- il vincolo paesistico non è assoluto, essendo consentita l'autorizzazione in deroga, più volte ottenuta con riferimento agli immobili dell'appellato.
Né ulteriore rilevanza può avere la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2006 in quanto la stessa, pronunciando:
- in ordine a una circolare dell'Agenzia del demanio nazionale 27/9/2003 che, con interpretazione favorevole per i proprietari richiedenti quali parte appellata, aveva in sostanza esteso l'efficacia delle autorizzazioni paesistiche, già ottenute dai proprietari dei fondi finitimi, anche alle aree sdemanializzate perché cedute agli stessi ai sensi dell'art. 5-bis citato;
- in materia di conflitto d'attribuzioni tra Stato e Controparte_4 ha sancito che: “non spetta allo Stato, e per esso all' demanio, Parte_1 escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento diretto all'alienazione di aree situate nel territorio della stessa Regione e appartenenti al demanio idrico dello Stato, disciplinato dalla circolare dell' Parte_1 demanio, Direzione generale, del 23 settembre 2003”.
Nel caso specifico e come si è già detto, non si fa alcuna questione di demanio idrico e, in ogni caso, l'unico vincolo che insiste genericamente sull'area è quello paesistico, essendo incontestata l'esclusione dallo stesso della predetta area ex art. 142/2 lett. a) del d. lgs. 42/04 mentre è del tutto non provata l'eventuale sottoposizione dell'area in oggetto al TU del 1904.
Col terzo e ultimo motivo d'appello l' si duole Parte_1 dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 2932 c.c. per il trasferimento dell'area demaniale in favore del privato, in quanto la mancata acquisizione del parere della avrebbe impedito il completamento del procedimento Controparte_4 amministrativo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale di cui all'art. 5-bis l. 212/2003, per come interpretata dalla pronuncia della Corte Cost. 31/2006. pagina 9 di 11 Anche questo motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Da una parte va condivisa la giurisprudenza già richiamata dal primo giudice secondo cui la norma di cui all'art. 2932 c.c. può essere applicata anche oltre l'ipotesi di esecuzione specifica di un contratto preliminare. Secondo tali insegnamenti1, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ottenibile in tutti i casi e in qualunque altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligo di prestare il consenso al fine del trasferimento o della costituzione di un diritto. Si è già richiamato quanto affermato dal Consiglio di Stato, a giustificazione della valutazione di carenza di giurisdizione, in merito alla sussistenza in capo al richiedente di un diritto soggettivo perfetto al trasferimento delle aree sicché l'attività della PA è vincolata nell'an e nel quid.
La stessa pronuncia è altresì utile a giustificare la reiezione del secondo profilo di censura, riguardante l'asserito necessario parere della Il Controparte_4
Consiglio di Stato ha infatti condivisibilmente affermato che la posizione di diritto soggettivo perfetto non sarebbe mutata ove fossero sussistite le ipotesi, non evidenziate dalle parti, in cui l'appartenenza del bene al demanio idrico o la sussistenza di un vincolo idrogeologico avrebbe imposto la necessità di un provvedimento autorizzativo della Si è già detto come nessuna delle CP_4 due circostanze risulti provata in atti, né alcun riferimento vi aveva fatto l' nel suo provvedimento di diniego così come nel processo Parte_1 amministrativo.
L'appello va pertanto respinto con la precisazione che i mappali oggetto di causa, a seguito della Nuova Classificazione Catastale (cfr. doc.
3-6 fascicolo di parte terza intervenuta) devono essere individuati come segue Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 43; Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 44 e Foglio NCT/6 – Mapp. 93, Sub 16.
Dalla reiezione dell'appello discende altresì che l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese della presente fase.
Le spese di lite del grado vanno liquidate come di seguito, ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. L'appellante ha indicato il valore della controversia come indeterminato, ma va tenuto conto che il prezzo stabilito per legge in relazione alla porzione richiesta è incontestatamente di € 11.550,00; va pertanto in tal senso identificato il relativo scaglione (da €.5.201, 00 a € 26.000,00) per la quantificazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022.
L' , il cui appello è stato respinto, non è obbligata a Parte_1 provvedere al versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cassazione S.U. n. 4315/2020; in senso conforme Cass., Sez. I, n. 20682/2020 e Cass. S.U. n. 9938/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia di primo grado;
-preso atto dell'intervento della società accerta la titolarità del Controparte_5 diritto di proprietà dei mappali oggetto di causa (Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 43; Foglio NCT/6 – Mapp. 90, Sub 44 e Foglio NCT/6 – Mapp. 93, Sub 16) in capo a quest'ultima;
-condanna parte appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano relativamente alla fase di studio, in €.1.134,00, alla fase introduttiva in €.921,00, alla fase istruttoria in €.1.843,00, alla fase decisionale in €.1.911,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, CPA 4% ed Iva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 30/05/1995 (Rv. 492582 - 01) Sez. 2, Sentenza n. 6471 del
15/07/1997 (Rv. 506020 - 01) e da ultimo Sez. U, Sentenza n. 4683 del 09/03/2015 (Rv. 634426 - 01) pagina 10 di 11