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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2024, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna
-Presidente
Dott. Francesco Campagna
-Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia
- Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2284 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 ) nata a [...] 1
Calabria, il 25.12.1994, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca
Toscano, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, n. 35, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ) nato a [...]
Bernoussi (Marocco), il 21.10.1989
-resistente contumace-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica - Sede -interveniente-
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.09.2024, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda avente a oggetto solo lo status,
riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'08.09.2023, depositato in pari data, Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , deducendo, tra leControparte_1
altre cose, che:
-il matrimonio veniva celebrato in data 02.08.2016 a Reggio Calabria, il cui relativo atto veniva trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 109, Parte I, u. 1, anno 2016;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-a causa di una serie ci circostanze che hanno reso intollerabile la vita coniugale, in data 28.12.2020 la Parte 1 ha presentato ricorso al
Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza nessun'altra condizione;
-il resistente, benché destinatario di regolare notifica del ricorso per la separazione, non si è costituito in giudizio;
-con sentenza n. 467/2022, pubblicata in data 20.04.2022, il Tribunale di
Reggio Calabria, previa dichiarazione di contumacia del resistente, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
-dalla pronuncia della separazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ricostituita, non avendo in alcun modo ripreso la convivenza;
-la ricorrente svolge un'attività professionale che le consente di usufruire di un reddito utile al soddisfacimento delle proprie esigenze;
-dalla data della sentenza di separazione e, comunque, dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi, la ricorrente ha chiesto di:
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alla relativa trascrizione, senza nessun'altra condizione.
Il ricorso veniva comunicato in data all'Ufficio del P.M., il quale apponeva il relativo visto in data 04.10.2023.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, svoltasi il 16.04.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un termine per rinnovare la notifica al convenuto, in quanto perfezionatasi oltre il termine.
Il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 17.09.2024, concedendo termine fino all'01.07.2024 per il rinnovo della notifica.
All'udienza del 17.09.2024, il difensore della ricorrente ha dato atto di aver depositato il ricorso e il relativo verbale d'udienza regolarmente notificati al resistente, nonché il certificato medico attestante l'impossibilità della ricorrente a essere presente personalmente.
Il procuratore, inoltre, dopo aver rappresentato che non vi è nessuna particolare richiesta, se non quella relativa allo scioglimento del matrimonio, ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione. Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e, rilevata la non necessarietà di una pronuncia in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti, ha riservato la decisione al
Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare e acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante, peraltro, è costituito dalla sentenza n. 467/2022, pubblicata in data 20.04.2022, con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi.
È evidente, dunque, come nel caso di specie siano trascorsi oltre due anni dalla pronuncia della separazione giudiziale (20.04.05.2021), come richiesto dall'art. 3, n. 1, lett. b) della L. n.898/70 e successive modifiche;
né, tantomeno, è stata eccepita la ripresa della convivenza, con conseguente interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 [...]
CP 1
2. Spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione, dell'assenza dell'attività istruttoria, nonché alla sostanziale non opposizione della resistente, rimasta contumace, si ritiene di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il difensore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 in data 02.08.2016 a Reggio Calabria, il[...] e Controparte_1
cui relativo atto veniva trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 109, Parte I, u. 1, anno 2016;
2) manda all'ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria per le
annotazioni;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 11.10.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna Dott.ssa Myriam Mulonia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna
-Presidente
Dott. Francesco Campagna
-Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia
- Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2284 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: C.F. 1 ) nata a [...] 1
Calabria, il 25.12.1994, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca
Toscano, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, n. 35, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ) nato a [...]
Bernoussi (Marocco), il 21.10.1989
-resistente contumace-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica - Sede -interveniente-
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.09.2024, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda avente a oggetto solo lo status,
riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'08.09.2023, depositato in pari data, Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , deducendo, tra leControparte_1
altre cose, che:
-il matrimonio veniva celebrato in data 02.08.2016 a Reggio Calabria, il cui relativo atto veniva trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 109, Parte I, u. 1, anno 2016;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-a causa di una serie ci circostanze che hanno reso intollerabile la vita coniugale, in data 28.12.2020 la Parte 1 ha presentato ricorso al
Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza nessun'altra condizione;
-il resistente, benché destinatario di regolare notifica del ricorso per la separazione, non si è costituito in giudizio;
-con sentenza n. 467/2022, pubblicata in data 20.04.2022, il Tribunale di
Reggio Calabria, previa dichiarazione di contumacia del resistente, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
-dalla pronuncia della separazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ricostituita, non avendo in alcun modo ripreso la convivenza;
-la ricorrente svolge un'attività professionale che le consente di usufruire di un reddito utile al soddisfacimento delle proprie esigenze;
-dalla data della sentenza di separazione e, comunque, dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi, la ricorrente ha chiesto di:
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alla relativa trascrizione, senza nessun'altra condizione.
Il ricorso veniva comunicato in data all'Ufficio del P.M., il quale apponeva il relativo visto in data 04.10.2023.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, svoltasi il 16.04.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un termine per rinnovare la notifica al convenuto, in quanto perfezionatasi oltre il termine.
Il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 17.09.2024, concedendo termine fino all'01.07.2024 per il rinnovo della notifica.
All'udienza del 17.09.2024, il difensore della ricorrente ha dato atto di aver depositato il ricorso e il relativo verbale d'udienza regolarmente notificati al resistente, nonché il certificato medico attestante l'impossibilità della ricorrente a essere presente personalmente.
Il procuratore, inoltre, dopo aver rappresentato che non vi è nessuna particolare richiesta, se non quella relativa allo scioglimento del matrimonio, ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione. Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e, rilevata la non necessarietà di una pronuncia in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti, ha riservato la decisione al
Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare e acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante, peraltro, è costituito dalla sentenza n. 467/2022, pubblicata in data 20.04.2022, con la quale è stata pronunciata la separazione personale giudiziale tra i coniugi.
È evidente, dunque, come nel caso di specie siano trascorsi oltre due anni dalla pronuncia della separazione giudiziale (20.04.05.2021), come richiesto dall'art. 3, n. 1, lett. b) della L. n.898/70 e successive modifiche;
né, tantomeno, è stata eccepita la ripresa della convivenza, con conseguente interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 [...]
CP 1
2. Spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione, dell'assenza dell'attività istruttoria, nonché alla sostanziale non opposizione della resistente, rimasta contumace, si ritiene di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il difensore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte 1 in data 02.08.2016 a Reggio Calabria, il[...] e Controparte_1
cui relativo atto veniva trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, al n. 109, Parte I, u. 1, anno 2016;
2) manda all'ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria per le
annotazioni;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 11.10.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna Dott.ssa Myriam Mulonia