TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice DR EL VO, nel procedimento n. 5905/2023 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Tra le parti:
, con gli avvocati Antonio De Bonis e Davide Capobianco Parte_1 contro
, con l'avvocato Chiara Canepa CP_1 EREDI DI FILOMENA MASTANDREA MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente ricorso agisce nella qualità di unico erede di deceduto nel Parte_1 Persona_1 novembre 2022 e la cui eredità è stata accettata con beneficio di inventario, al fine di ottenere la condanna di al pagamento in proprio favore del credito ereditario di 89.500,00 Controparte_2 euro, quale somma residua ancora dovuta del maggior debito riconosciuto con la scrittura privata del 30/11/2012 (doc. 1). Il ricorrente chiede altresì che venga dichiarato inefficace nei propri confronti, e quindi revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto a rogito del notaio n. 1509/1257 Rep. del 14/2/2023, Persona_2 con cui ha trasferito a titolo oneroso alla nipote la proprietà Controparte_2 CP_1 dell'appartamento di via Michele Erede 71, a Genova, arrecando tale disposizione patrimoniale un grave pregiudizio alle ragioni del creditore, trattandosi dell'unico bene immobile di cui la debitrice sarebbe stata proprietaria (doc. 8). Si costituiva in giudizio che, nel chiedere il rigetto integrale del ricorso per Controparte_3 l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ne eccepiva in via preliminare l'inammissibilità:
- da una parte, per una prospettata incertezza del credito posto a fondamento della domanda;
- dall'altra parte, per un asserito difetto di interesse ad agire sul presupposto che la domanda, avente ad oggetto l'inefficacia dell'intero atto, avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola quota di proprietà di corrispondente ai 3/4, atteso che la restante quota Controparte_2 di 1/4 al momento della proposizione del ricorso sarebbe stata ancora oggetto di procedura di eredità giacente. In particolare, la convenuta, nel contestare le asserite ragioni elusive delle garanzie del credito, precisa come l'atto in argomento non sarebbe un mero atto di trasferimento a titolo oneroso, bensì un
“trasferimento con corrispettivo di assistenza (contratto di mantenimento)”. Con tale atto, infatti, ha trasferito a la quota dei 3/4 Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile di cui si discute a fronte dell'obbligo assunto da quest'ultima di provvedere al mantenimento della prima per tutta la durata della sua vita. Sul punto, la difesa di parte ricorrente rileva come, a seguito dell'atto, la signora
[...] avrebbe trasferito la propria residenza nella casa di abitazione della sorella CP_2 [...]
in via Rollino 81, a Genova, e non con la nipote, presumendo quindi che il mantenimento Parte_2 della stessa fosse stato affidato alla sorella, riducendo comunque l'azione revocatoria alla quota dei soli 3/4 di proprietà di Controparte_2 All'udienza del 12/10/23 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2 Così delineate le rispettive posizioni delle parti, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 24/10/23, immediatamente esecutiva, il precedente Giudice ordinava il pagamento da parte di
[...] in favore di della somma di 89.500,00 euro, oltre spese di lite. CP_2 Parte_1 A seguito dello scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 13/12/23 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. a causa dell'intervenuto decesso di
[...]
avvenuto il 5/12/23. CP_2 La causa veniva riassunta da parte di nei confronti degli eredi di Parte_1 Controparte_2 nonché di , chiedendo la conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e Controparte_3 l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Si costituiva , richiamando anch'essa le eccezioni, difese e conclusioni già Controparte_3 svolte. Rimanevano, invece, contumaci gli eredi di Controparte_2 Ritenuta la causa di natura documentale, essa deve essere decisa come segue. La causa può essere scomposta in due parti: una relativa all'accertamento del credito e alla relativa condanna di al pagamento in favore del ricorrente, e l'altra che interessa invece Controparte_2 l'azione revocatoria ordinaria esperita dal ricorrente nei confronti di . Controparte_3
1) Conferma ordinanza 186 ter c.p.c.. Per quanto concerne la richiesta di conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal ricorrente, deve dichiararsi non luogo a provvedere, dal momento che la destinataria della stessa, rimasta contumace, non ne ha chiesto la revoca. Di conseguenza, l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. e dichiarata provvisoriamente esecutiva non necessita di ulteriore conferma.
2) Azione revocatoria. In merito all'azione revocatoria ordinaria, si osserva invece quanto segue. Deve, in via preliminare, ritenersi non condivisibile l'eccepita inammissibilità dell'azione relativa all'intero immobile e solo successivamente circoscritta alla quota dei 3/4 effettivamente trasferita alla
, trattandosi di una integrazione in minus rispetto all'originaria formulazione della domanda CP_3 e, come tale, ammissibile. Ciò posto, l'art. 2901 c.c., ai fini della dichiarazione dell'inefficacia dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie, richiede che venga soddisfatto un doppio presupposto, ossia che venga fornita dal creditore la prova che:
1) il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al credito.
2) nel caso di atto a titolo oneroso, anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore. Nel caso di specie, il primo requisito deve ritenersi soddisfatto. L'immobile oggetto dell'azione revocatoria è emerso essere stato l'unico bene immobile in allora di proprietà della debitrice, circostanza questa non contestata in atti, dovendo da ciò presumere la consapevolezza in capo alla stessa del fatto che liberandosi di tale bene avrebbe diminuito la propria garanzia patrimoniale, arrecando così un pregiudizio alle ragioni creditorie di parte ricorrente. Tale presunzione è inoltre rafforzata dal susseguirsi degli eventi, essendo l'esistenza del credito vantato da anteriore alla stipula dell'atto, atteso che: Pt_1
- in data 30/11/2012 firmava il riconoscimento del debito;
Controparte_2
- seguono diverse richieste di pagamento, tra cui la diffida del 31/10/2022 a firma dell'avv. Capobianco, riscontrata il 15/11/2022 dalla signora per il tramite dell'avv. Parte_2 Ghiglione, sorella della debitrice e madre della convenuta;
Controparte_3
- il trasferimento dell'immobile risale al 14/2/2023, quando ormai la situazione di difficoltà di a rientrare della propria esposizione debitoria appariva evidente, Controparte_2 riducendo la consistenza patrimoniale della debitrice. Anche il secondo requisito deve ritenersi sussistente. Dagli elementi acquisiti agli atti, deve presumersi che , soggetto terzo rispetto Controparte_3 al rapporto con la debitrice principale che ha ricevuto l'immobile oggi oggetto di revocatoria, fosse a conoscenza della situazione debitoria riguardante la zia Controparte_2 Non può infatti trascurarsi il legame famigliare tra le parti, e il fatto che la madre di CP_3
, cioè fosse a conoscenza del debito della sorella, come emerge dalla
[...] Parte_2 documentazione in atti, tra cui il riscontro alla diffida sopra menzionato, con cui la stessa chiedeva al sig. copia della scrittura contenente il riconoscimento del debito della sorella. Pt_1 È, inoltre, rilevante anche il fatto che a seguito della sottoscrizione del Controparte_2 contratto di mantenimento, abbia continuato a vivere di fatto con la sorella, come dimostrato dalla residenza trasferita in via Rollino 81, a Genova. Da tale circostanza deve ricavarsi che, se è vero che la nipote ha comunque adempiuto alla cura e al mantenimento della zia anziana, dall'assidua frequentazione che ne deriva appare inverosimile che non sia venuta a conoscenza della situazione debitoria in cui la stessa versava, considerato peraltro anche lo stretto legame di parentela che legava non solo la zia e la nipote, ma anche
[...] con la sorella e quest'ultima con la figlia . CP_2 Parte_2 Controparte_3 A riprova del rapporto in essere tra le stesse, è la che a pagina 2 della propria memoria di CP_3 replica del 23/11/23 riferisce che, al fine di prestare la massima assistenza possibile alla zia e alla madre, a partire dal 2020 si è trasferita nell'abitazione della sorella con ciò lasciando CP_2 CP_3 intendere il forte legame che univa lei e le due sorelle CP_2 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere il rapporto di parentela elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis, quando appare estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. ord. 5193/2025). Dalla natura dei predetti rapporti famigliari delle parti, il cui legame si evince anche dalla scelta della zia di individuare nella nipote colei a cui affidare la propria assistenza sia materiale che morale, nonché dalla vicinanza abitativa di , con la zia e la madre, deve presumersi la Controparte_3 conoscenza da parte della del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni CP_3 creditorie di Pt_1 Alla luce di quanto sopra esposto, chi scrive ritiene che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere tra zia e nipote abbia arrecato un evidente pregiudizio al creditore ricorrente, dovendosi quindi dichiarare l'inefficacia del contratto di trasferimento dell'immobile, per la sola quota di 3/4 appartenuta a nei confronti del creditore Controparte_2 Parte_1
3) Spese di lite. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite dell'attore sono poste a carico della convenuta costituita nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa, con la precisazione che esso si deve determinare sulla base dell'importo del credito per il quale parte ricorrente ha agito (il cosiddetto criterio del disputatum). L'azione revocatoria ha, infatti, natura conservativa e mira a tutelare il creditore per un ammontare pari al suo credito. Non luogo a provvedere invece per le spese di lite tra l'attore e gli eredi di Controparte_2 risultando le stesse già regolate con l'ordinanza ex art 186 ter c.p.c..
P.Q.M.
Contr DICHIARA in relazione alla richiesta di conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.. DICHIARA NLP in relazione alle spese di lite tra l'attore e gli eredi di Controparte_2 Dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto a rogito del notaio n. Parte_1 Persona_2 1509/1257 Rep. del 14/2/2023 nella misura di 3/4. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_3 Parte_1 in 786,00 euro per esborsi e in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 12/12/25 Il Giudice
DR EL VO
, con gli avvocati Antonio De Bonis e Davide Capobianco Parte_1 contro
, con l'avvocato Chiara Canepa CP_1 EREDI DI FILOMENA MASTANDREA MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente ricorso agisce nella qualità di unico erede di deceduto nel Parte_1 Persona_1 novembre 2022 e la cui eredità è stata accettata con beneficio di inventario, al fine di ottenere la condanna di al pagamento in proprio favore del credito ereditario di 89.500,00 Controparte_2 euro, quale somma residua ancora dovuta del maggior debito riconosciuto con la scrittura privata del 30/11/2012 (doc. 1). Il ricorrente chiede altresì che venga dichiarato inefficace nei propri confronti, e quindi revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto a rogito del notaio n. 1509/1257 Rep. del 14/2/2023, Persona_2 con cui ha trasferito a titolo oneroso alla nipote la proprietà Controparte_2 CP_1 dell'appartamento di via Michele Erede 71, a Genova, arrecando tale disposizione patrimoniale un grave pregiudizio alle ragioni del creditore, trattandosi dell'unico bene immobile di cui la debitrice sarebbe stata proprietaria (doc. 8). Si costituiva in giudizio che, nel chiedere il rigetto integrale del ricorso per Controparte_3 l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, ne eccepiva in via preliminare l'inammissibilità:
- da una parte, per una prospettata incertezza del credito posto a fondamento della domanda;
- dall'altra parte, per un asserito difetto di interesse ad agire sul presupposto che la domanda, avente ad oggetto l'inefficacia dell'intero atto, avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola quota di proprietà di corrispondente ai 3/4, atteso che la restante quota Controparte_2 di 1/4 al momento della proposizione del ricorso sarebbe stata ancora oggetto di procedura di eredità giacente. In particolare, la convenuta, nel contestare le asserite ragioni elusive delle garanzie del credito, precisa come l'atto in argomento non sarebbe un mero atto di trasferimento a titolo oneroso, bensì un
“trasferimento con corrispettivo di assistenza (contratto di mantenimento)”. Con tale atto, infatti, ha trasferito a la quota dei 3/4 Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile di cui si discute a fronte dell'obbligo assunto da quest'ultima di provvedere al mantenimento della prima per tutta la durata della sua vita. Sul punto, la difesa di parte ricorrente rileva come, a seguito dell'atto, la signora
[...] avrebbe trasferito la propria residenza nella casa di abitazione della sorella CP_2 [...]
in via Rollino 81, a Genova, e non con la nipote, presumendo quindi che il mantenimento Parte_2 della stessa fosse stato affidato alla sorella, riducendo comunque l'azione revocatoria alla quota dei soli 3/4 di proprietà di Controparte_2 All'udienza del 12/10/23 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2 Così delineate le rispettive posizioni delle parti, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 24/10/23, immediatamente esecutiva, il precedente Giudice ordinava il pagamento da parte di
[...] in favore di della somma di 89.500,00 euro, oltre spese di lite. CP_2 Parte_1 A seguito dello scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 13/12/23 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. a causa dell'intervenuto decesso di
[...]
avvenuto il 5/12/23. CP_2 La causa veniva riassunta da parte di nei confronti degli eredi di Parte_1 Controparte_2 nonché di , chiedendo la conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e Controparte_3 l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Si costituiva , richiamando anch'essa le eccezioni, difese e conclusioni già Controparte_3 svolte. Rimanevano, invece, contumaci gli eredi di Controparte_2 Ritenuta la causa di natura documentale, essa deve essere decisa come segue. La causa può essere scomposta in due parti: una relativa all'accertamento del credito e alla relativa condanna di al pagamento in favore del ricorrente, e l'altra che interessa invece Controparte_2 l'azione revocatoria ordinaria esperita dal ricorrente nei confronti di . Controparte_3
1) Conferma ordinanza 186 ter c.p.c.. Per quanto concerne la richiesta di conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dal ricorrente, deve dichiararsi non luogo a provvedere, dal momento che la destinataria della stessa, rimasta contumace, non ne ha chiesto la revoca. Di conseguenza, l'ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c. e dichiarata provvisoriamente esecutiva non necessita di ulteriore conferma.
2) Azione revocatoria. In merito all'azione revocatoria ordinaria, si osserva invece quanto segue. Deve, in via preliminare, ritenersi non condivisibile l'eccepita inammissibilità dell'azione relativa all'intero immobile e solo successivamente circoscritta alla quota dei 3/4 effettivamente trasferita alla
, trattandosi di una integrazione in minus rispetto all'originaria formulazione della domanda CP_3 e, come tale, ammissibile. Ciò posto, l'art. 2901 c.c., ai fini della dichiarazione dell'inefficacia dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie, richiede che venga soddisfatto un doppio presupposto, ossia che venga fornita dal creditore la prova che:
1) il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al credito.
2) nel caso di atto a titolo oneroso, anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore. Nel caso di specie, il primo requisito deve ritenersi soddisfatto. L'immobile oggetto dell'azione revocatoria è emerso essere stato l'unico bene immobile in allora di proprietà della debitrice, circostanza questa non contestata in atti, dovendo da ciò presumere la consapevolezza in capo alla stessa del fatto che liberandosi di tale bene avrebbe diminuito la propria garanzia patrimoniale, arrecando così un pregiudizio alle ragioni creditorie di parte ricorrente. Tale presunzione è inoltre rafforzata dal susseguirsi degli eventi, essendo l'esistenza del credito vantato da anteriore alla stipula dell'atto, atteso che: Pt_1
- in data 30/11/2012 firmava il riconoscimento del debito;
Controparte_2
- seguono diverse richieste di pagamento, tra cui la diffida del 31/10/2022 a firma dell'avv. Capobianco, riscontrata il 15/11/2022 dalla signora per il tramite dell'avv. Parte_2 Ghiglione, sorella della debitrice e madre della convenuta;
Controparte_3
- il trasferimento dell'immobile risale al 14/2/2023, quando ormai la situazione di difficoltà di a rientrare della propria esposizione debitoria appariva evidente, Controparte_2 riducendo la consistenza patrimoniale della debitrice. Anche il secondo requisito deve ritenersi sussistente. Dagli elementi acquisiti agli atti, deve presumersi che , soggetto terzo rispetto Controparte_3 al rapporto con la debitrice principale che ha ricevuto l'immobile oggi oggetto di revocatoria, fosse a conoscenza della situazione debitoria riguardante la zia Controparte_2 Non può infatti trascurarsi il legame famigliare tra le parti, e il fatto che la madre di CP_3
, cioè fosse a conoscenza del debito della sorella, come emerge dalla
[...] Parte_2 documentazione in atti, tra cui il riscontro alla diffida sopra menzionato, con cui la stessa chiedeva al sig. copia della scrittura contenente il riconoscimento del debito della sorella. Pt_1 È, inoltre, rilevante anche il fatto che a seguito della sottoscrizione del Controparte_2 contratto di mantenimento, abbia continuato a vivere di fatto con la sorella, come dimostrato dalla residenza trasferita in via Rollino 81, a Genova. Da tale circostanza deve ricavarsi che, se è vero che la nipote ha comunque adempiuto alla cura e al mantenimento della zia anziana, dall'assidua frequentazione che ne deriva appare inverosimile che non sia venuta a conoscenza della situazione debitoria in cui la stessa versava, considerato peraltro anche lo stretto legame di parentela che legava non solo la zia e la nipote, ma anche
[...] con la sorella e quest'ultima con la figlia . CP_2 Parte_2 Controparte_3 A riprova del rapporto in essere tra le stesse, è la che a pagina 2 della propria memoria di CP_3 replica del 23/11/23 riferisce che, al fine di prestare la massima assistenza possibile alla zia e alla madre, a partire dal 2020 si è trasferita nell'abitazione della sorella con ciò lasciando CP_2 CP_3 intendere il forte legame che univa lei e le due sorelle CP_2 A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere il rapporto di parentela elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis, quando appare estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ. ord. 5193/2025). Dalla natura dei predetti rapporti famigliari delle parti, il cui legame si evince anche dalla scelta della zia di individuare nella nipote colei a cui affidare la propria assistenza sia materiale che morale, nonché dalla vicinanza abitativa di , con la zia e la madre, deve presumersi la Controparte_3 conoscenza da parte della del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni CP_3 creditorie di Pt_1 Alla luce di quanto sopra esposto, chi scrive ritiene che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere tra zia e nipote abbia arrecato un evidente pregiudizio al creditore ricorrente, dovendosi quindi dichiarare l'inefficacia del contratto di trasferimento dell'immobile, per la sola quota di 3/4 appartenuta a nei confronti del creditore Controparte_2 Parte_1
3) Spese di lite. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite dell'attore sono poste a carico della convenuta costituita nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa, con la precisazione che esso si deve determinare sulla base dell'importo del credito per il quale parte ricorrente ha agito (il cosiddetto criterio del disputatum). L'azione revocatoria ha, infatti, natura conservativa e mira a tutelare il creditore per un ammontare pari al suo credito. Non luogo a provvedere invece per le spese di lite tra l'attore e gli eredi di Controparte_2 risultando le stesse già regolate con l'ordinanza ex art 186 ter c.p.c..
P.Q.M.
Contr DICHIARA in relazione alla richiesta di conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.. DICHIARA NLP in relazione alle spese di lite tra l'attore e gli eredi di Controparte_2 Dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto a rogito del notaio n. Parte_1 Persona_2 1509/1257 Rep. del 14/2/2023 nella misura di 3/4. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_3 Parte_1 in 786,00 euro per esborsi e in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 12/12/25 Il Giudice
DR EL VO