Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/06/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 91/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, con sede legale in Gallarate (VA), via Puccini n. 4, C.F. Parte_1
, in persona del Curatore dott. , con studio in Castano Primo, corso San P.IVA_1 Parte_2
Rocco n. 11, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Massimo Palazzi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Gallarate, via Manzoni n.17 (PEC:
, Email_1
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...]
47, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Stanzione presso lo C.F._1 studio del quale è elettivamente domiciliato in Gallarate (VA) Largo Camussi n. 7 (PEC
Email_2
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata del patrimonio di CP_1 epositato in data 28.4.2025.
[...]
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, , INPS, Camera di Commercio e Cancelleria Esecuzioni.
[...] Controparte_2
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 28.4.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 268 c.c.i.i.)
• fissata udienza di comparizione delle parti al 10.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione a mani della parte resistente in data 13.5.2025;
• il resistente si è costituito con memoria del 4.6.2025, nella quale ha dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale;
• all'udienza del 10.6.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda ed il procuratore del resistente ha preannunciato la propria intenzione di rinunciare al mandato professionale, chiedendo un rinvio per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore;
• tale istanza non può trovare accoglimento, tenuto conto del principio di ultrattività del mandato professionale previsto dall'art. 85 c.p.c., in forza del quale la rinuncia (o la revoca) dell'incarico non fa perdere lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore. Peraltro, nel caso in esame nessuna ulteriore attività processuale dovrebbe essere svolta dalla parte resistente, che si è già regolarmente costituita nel procedimento.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il resistente risiede nel Comune di Legnano (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo, c.c.i.i., in quanto creditrice del risarcimento del danno causato da alla società ed ai Controparte_1 creditori sociali quale conseguenza della indebita prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, in violazione del disposto dell'art. 2486 comma I c.c..
Nella relazione ex art. 33 L.F., il Curatore della procedura ha riferito che “i presunti artifici contabili posti in essere dagli amministratori almeno a partire dal 2010 … oltre ad aver inficiato in modo importante l'attendibilità dei bilanci hanno permesso l'occultamento della intervenuta Pt_1 perdita del capitale sociale già dal 31/12/2014”. Dalla riclassificazione dei bilanci operata dalla
Curatela si evince infatti che – non considerando le rilevazioni contabili inerenti ai mastri "cassa contanti" e "altri crediti", le cui poste si sono rivelate non corrispondenti ad effettive componenti dell'attivo – il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo per € 42.000,00 sin dalla chiusura dell'esercizio 2014 (doc. 2 , pagg. 18-19 e 26).
In tale contesto l'odierno resistente, che ha rivestito la carica di amministratore unico ininterrottamente dal 18/10/2005 al 12/10/2020 (data di pubblicazione della sentenza di fallimento), avrebbe dovuto convocare l'assemblea dei soci per ricapitalizzare la società, ovvero constatare lo stato di scioglimento ed ufficializzarne la messa in liquidazione. L'attività caratteristica dell'impresa di commercio al dettaglio di prodotti da forno è invece continuata, con assunzione di ulteriori obbligazioni non riconducibili a finalità meramente conservative dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, sino a generare passività iscritte in contabilità per € 646.947,00.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate dal resistente costituito.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va fatta applicazione del criterio equitativo della differenza tra l'attivo realizzato ed il passivo accertato nella procedura concorsuale, ai sensi del comma terzo dell'art. 2486 c.c. (applicabile anche ai casi di accertamento di responsabilità relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore di detta norma, che “non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato” ma ha stabilito “un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno”; così Cass. n. 5252 del 28/02/2024).
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 268 c.c.i.i.)
Il presupposto per la liquidazione del danno con tale modalità residuale è costituito dalla mancanza o dalla irregolarità delle scritture contabili che, nel caso di specie, risulta accertata dalla sentenza n. 472/2024, passata in giudicato, con cui il GUP del Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato CP_1 colpevole del reato di bancarotta fraudolenta previsto dagli artt. 223, comma I, e 216
[...] comma I n. 2 L.F. (“poiché, in qualità di amministratore unico della ... dal 2005 al Parte_1 fallimento, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva e/o distruggeva e/o comunque ometteva di tenere il libro degli inventari contabili della prefata società, nonché falsificava (quantomeno dal 2010) i libri e le altre scritture contabili, annotando crediti totalmente fittizi nei conti "cassa" (per Euro 405.128,29) e "altri crediti" (per Euro
140.051,68)"), condannandolo alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento del danno a favore del , costituito parte civile, da liquidare in separato giudizio. Parte_1
In particolare, il GUP ha evidenziato come dagli atti di causa sono emersi, oltre alla mancata consegna del libro degli inventari per il periodo 2010 – 2016, il mancato aggiornamento delle rilevazioni contabili della società fallita e la sostanziale inattendibilità della contabilità, desumibile Parte_1 da plurime anomalie ed incoerenze nelle annotazioni e dalla totale omissione di svariate registrazioni relativamente a clienti e fornitori (doc. 8 fascicolo ricorrente;
nella sentenza si legge che “ CP_1
era certamente consapevole della gestione scorretta e anomala della società e degli artifici
[...] adottati in sede contabile (l'indicazione di elementi attivi inesistenti nelle voci “conto cassa” e “altri crediti”) chiaramente finalizzati a far apparire in bonis una società che, al contrario, sarebbe risultata già palesemente decotta a far data dal 13.12.2014” e che “ha scientemente e volontariamente optato per esporre voci di attivo societario false in modo da consentire la prosecuzione (in perdita) dell'attività della con evidente pregiudizio per i creditori Controparte_3 sociali”).
Il Fallimento ricorrente ha quindi prodotto la relazione semestrale periodica ex art. 33 comma VI L.F., da cui risulta che, alla data del 31.10.2024, la procedura ha realizzato un attivo di € 7.956,93 a fronte di crediti ammessi al passivo per complessivi € 187.998,95: la differenza di € 180.042,02 costituisce pertanto il credito risarcitorio della procedura, ai sensi dell'art. 2486 comma III, ultimo periodo, c.c.
A tale importo deve aggiungersi l'ulteriore credito di € 2.000,00, oltre accessori di legge, che l'imputato è stato condannato a pagare a favore del a titolo di spese del giudizio (docc. 7 Parte_1
– 8).
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2, c.c.i.i., tenuto conto dell'ammontare complessivo dei crediti sopra indicati.
• Il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da
Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza (in quanto l'impresa individuale di cui era titolare risulta cancellata da oltre un anno). Sussiste inoltre il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
• Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di parte resistente, questo è comprovato dalla dichiarata impossibilità di far fronte al credito azionato. Nella memoria di costituzione, si afferma infatti che il “sig. non è in grado, col suo reddito e la sua situazione finanziaria, di far fronte CP_1 al debito scaturito dal fallimento, in quanto percepisce una pensione e risulta essere proprietario della sua casa d'abitazione e comproprietario col fratello di altra abitazione e di un piccolo capannone”. L'indisponibilità delle risorse necessarie è comprovata dalle dichiarazioni fiscali acquisite, da cui risulta un reddito imponibile di circa 15.000,00 euro per l'anno di imposta 2023 (con cui il ricorrente deve provvedere anche al mantenimento del coniuge, che risulta quale familiare “a carico”); neppure il patrimonio, costituito esclusivamente da immobili per la maggior parte in
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 268 c.c.i.i.)
comproprietà per la quota indivisa di ½ , appare di facile e pronta liquidazione per soddisfare il credito del Fallimento ricorrente.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi
NOMINA Liquidatore il Dott. Andrea Schiavinato con studio in Canegrate, Via Este n. 2. NOMINA Esperto per la stima degli immobili facenti parte del patrimonio della liquidazione l'Ing.
, con studio in Parabiago, Via San Giuseppe n. 22, assegnando termine sino al Persona_1
30.9.2025 per il deposito della relazione avente il contenuto di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.
ORDINA ad l deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili Controparte_1
e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché dell'Elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 10/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, a cura del Liquidatore.
ORDINA trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del
Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
Pagina n. 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 268 c.c.i.i.)
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 9.9.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente e resistente nonché all'Esperto Ing. . Persona_1
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 5