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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2038/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 2038/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 26.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.3.1975, residente a [...], c.da Lettiera snc,
e
(codice fiscale , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
5.9.1987, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Martina Giuliano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 17.7.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 8.7.2025, i coniugi pagina 1 di 3 ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano di avere contratto matrimonio nel Comune di Pachino in data 25.5.2023 (atto trascritto nello stesso Comune al n. 8, parte I, anno 2023) e che, a causa di sopraggiunte circostanze, la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, tanto da vivere già da tempo in abitazione separate senza alcuna reciproca frequentazione.
All'udienza del 25.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti insistevano nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“- Assegnare la casa familiare sita in Pachino, in cda Lettiera, al sig. Parte_1 con ogni arredo e pertinenza;
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché la rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, in quanto la sig.ra ha depositato istanza di gratuito patrocinio, e il sig. Parte_2 Parte_1
ha accettato un preventivo scritto con la sottoscritta Avvocata”.
[...]
Con provvedimento del 26.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la manifestata volontà di non volersi riconciliare e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 3 Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni concordate dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2038/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Parte_2 atto delle condizioni meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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