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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1492/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500010805000 516.65 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500010805000 527.84 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500010805000 534.39 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500010805000 - fasc. n.
2025/000008516, notificato il 10.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE, il pagamento di € 1.578,88, dopo le seguenti 3 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160024385436, notificata il 19.09.2017 per tassa auto 2012;
2) n. 29820170006937407, notificata il 12.12.2017 per tassa auto 2013;
3) n. 29820180003688753, notificata il 20.06.2018 per tassa auto 2014.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdER ha documentato anche la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente ha contestato la ritualità della notifica di tali atti con la memoria depositata il 19.12.2025.
E però tale contestazione andava effettuata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione del tutto inidonea.
Infatti, il ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica di quegli atti, cioè vizi che attengono alla legittimità
(anche) dell'atto (il preavviso di fermo) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria
“integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti interruttivi, il vizio lamentato va considerato insussistente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.474,40, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1492/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500010805000 516.65 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500010805000 527.84 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500010805000 534.39 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500010805000 - fasc. n.
2025/000008516, notificato il 10.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE, il pagamento di € 1.578,88, dopo le seguenti 3 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160024385436, notificata il 19.09.2017 per tassa auto 2012;
2) n. 29820170006937407, notificata il 12.12.2017 per tassa auto 2013;
3) n. 29820180003688753, notificata il 20.06.2018 per tassa auto 2014.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdER ha documentato anche la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente ha contestato la ritualità della notifica di tali atti con la memoria depositata il 19.12.2025.
E però tale contestazione andava effettuata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione del tutto inidonea.
Infatti, il ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica di quegli atti, cioè vizi che attengono alla legittimità
(anche) dell'atto (il preavviso di fermo) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria
“integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti interruttivi, il vizio lamentato va considerato insussistente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.474,40, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni