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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 28055/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 28055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: cessione del credito
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del Ministro pro tempore e in persona del Prefetto pro P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11, c.f. , fax 081- P.IVA_2
4979313, posta certificata: polisweb Email_1
NumeroDiPat_1
OPPONENTE
E
(c.f. , capogruppo del gruppo bancario Controparte_1 P.IVA_3 [...]
, in persona del procuratore speciale p.t., giusta procura speciale del CP_1
18.1.2018 rep 31404 racc. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Frasca (c.f.
), pec ed C.F._1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Napoli alla via Andrea
D'Isernia 59
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
In via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dall'opponente circa la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, in considerazione della mancata adesione e/o accettazione dell'avvenuta cessione dei crediti non ancora sorti da parte del debitore ceduto, in quanto del tutto infondata. Va osservato, che nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina speciale e derogatoria prevista dall'art.9 della L. 20.3.1865 n.2248 all. E, richiamato dall'art.70 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, la quale stabilisce che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., in corso di esecuzione del contratto il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore in quanto “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”. Sez. 1, Sentenza n. 19571 del 24/09/2007 (Rv.
599267 - 01). Vero che: “L'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, abrogato dall'art. 256 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma applicabile "ratione temporis", che estendeva ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della legge n. 52 del 1991, derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario fosse una banca od un intermediario finanziario, non ha inteso procedere - laddove questa condizione non sussistesse - all'abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A.
e, quindi, rendere applicabile, ex art. 1, comma 2, legge n. 52 cit., la comune disciplina codicistica in tema di cessione di crediti, continuando ad essere applicabile la normativa speciale di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, nonché, trattandosi di contratto della P.A., quella di cui agli arti. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (la S.C. è pervenuta a tali conclusioni anche sulla base dell'art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici, il quale confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia un'impresa qualificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del codice civile)”. Quindi, la normativa applicabile resta quella dell'art.9 della L. 20.3.1865 n.2248 all. E, richiamato dall'art.70 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440. Tuttavia, la stessa trova applicazione solo nelle ipotesi di contratti di durata ancora in essere. Infatti, l'art. 9 della Legge 2248/1865, che si riferisce ai contratti in corso, prescrive esplicitamente l'obbligatorietà dell'adesione della PA solamente per i contratti ancora in corso di esecuzione. Una volta terminata l'esecuzione degli stessi, pertanto, la PA non può più applicare il suo potere di veto, applicandosi la normativa civilistica generale in
- 2 - tema di cessione del credito. Infatti, è quanto statuito dalla giurisprudenza, la quale prevede che: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r. d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui
l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 vedi anche:
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021). Tale disciplina trova applicazione anche per le cessioni di crediti futuri, infatti, ai sensi dell'art. 3 della citata L n.
52/1991: “i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa ma limitatamente a quest'ultimi, le cessioni possono avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”.
Alla luce di quanto premesso, posto per un verso che le fatture emesse dalla società ricorrente si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della loro emissione e per altro verso, pur volendo ritenere provato che la Convenzione per l'affidamento dei servizi di accoglienza sottoscritta dalla cedente fosse in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni, tuttavia, difetta la prova che la stessa sia ancora in corso al momento della presente pronuncia.
In definitiva, alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza ai fini della opponibilità della cessione dell'accettazione da parte del Ministero ceduto, difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale invocata e cioè,
l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione.
Passando all'esame nel merito della vicenda, l'opposizione proposta dal è Parte_1 solo in parte fondata e va, pertanto, accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
- 3 - l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Orbene, nel caso di specie parte opposta ha depositato in giudizio: - le fatture nn. 29,31,33, 34,35,36 e 37 relative alla sorte capitale richiesta per l'importo di € 303.655,38, emesse dalla società cedente, Società Cooperativa Sociale Formland, a titolo di corrispettivo per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo prestato in favore del
Ministero opponente nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2018 nonché l'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
- l'Accordo Quadro del 13.07.2018, prot. 66478, per l'affidamento in convenzione dei servizi di accoglienza e assistenza nel territorio della Provincia di a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo, lotto 3 – CIG 73275895BB; - la Pt_1
Convenzione, prot. 76869, stipulata il 24.08.2018 tra la cedente Formland e il
Ministero - CIG 757297155D, con validità prevista nell'accordo quadro dal
01.06.2018 al 31.01.2019 e con allegato il capitolato speciale;
- il contratto di cessione dei crediti stipulato con la cedente Formland con Atto Notarile, N. DI REP.
139400, del 28/11/2018 e notificato al debitore ceduto in data 29.11.2018 e in data
30.11.2018; - la documentazione giustificativa delle spese sostenute nel periodo di riferimento inviata alla , ai sensi del Decreto interministeriale Controparte_2 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.10.2017, come ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16250 del
23.11.2017, che risulta accettata e non contestata, con ciò ottemperando all'onere documentale richiesto dalla legge.
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di infondatezza della pretesa creditoria azionata per inadempimento delle prestazioni previste contrattualmente a carico della cedente, in quanto non sufficientemente provata. Il opponente deduce, infatti, nei propri atti una serie di Parte_1 inadempienze contestate alla società cedente da parte della , Controparte_2 emerse a seguito di alcune visite ispettive effettuate dagli Uffici competenti il
10.12.2018, il 13.12.2018 e in data 27.06.2019 (all.4), che portò, quest'ultima, all'irrogazione di una sanzione (all.5) e all'avvio di un procedimento risolutorio, con provvedimento n. 68102 del 10/07/2019 (all.6), adottato dall' Controparte_3
e alla chiusura del Centro di accoglienza sito in Galluccio, alla via Controparte_4
Sessa — Mignano in data 22/07/2019 (all.7), come da documentazione depositata in atti dall'opponente. Invero, in merito alle riferite visite ispettive del 10.12.2018 e del 13.12.2018 non vi è alcuna documentazione depositata in atti dall'opponente comprovante quanto dedotto e tale da giustificare una sospensione integrale dei
- 4 - pagamenti in costanza di rapporto, seppur va rilevato, come correttamente eccepito dal che la documentazione giustificativa delle spese sostenute per Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate, ai sensi del Decreto interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.10.2017, risulta ricevuta e protocollata dalla rispettivamente, per le fatture di giugno, luglio, agosto e Controparte_2 settembre 2018, in data 28.01.2020, mentre per le fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, in data 07.02.2020, pertanto, posto che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni relative ad un periodo antecedente la visita ispettiva effettuata in data 10.07.2019, che portò alla chiusura di uno soltanto dei Centri di accoglienza convenzionati e che le stesse risultano comprovate dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente e non contestata specificatamente dalla , il credito può ritenersi fondato. CP_2
Del pari, non può accogliersi l'eccezione formulata dall'opponente in merito alla decorrenza degli interessi moratori solo dalla data del protocollo 28.01.2020 e
07.02.2020 della di verifica della documentazione giustificativa Controparte_2 delle spese sostenute, per un credito non specificamente contestato, non rispondendo l'Amministrazione neppure ai numerosi solleciti di pagamento inviati a mezzo pec a partire dal 24/06/2019.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6825/20 emesso nel proc. iscritto al n. 19735/20 di R.G.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e liquidate in favore della convenuta in applicazione dei parametri medi del DM 147/22 ed il valore della causa, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Fulvio Frasca per la effettiva attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
6825/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
6825/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna il (CF ) in Controparte_5 P.IVA_1
persona del p.t. al pagamento in favore Controparte_6
della delle spese di lite che si liquidano in € 22457,00 Controparte_1
- 5 - per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Fulvio Frasca.
Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
Il Giudice On.
dott. Paolo Madonna
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 28055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: cessione del credito
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del Ministro pro tempore e in persona del Prefetto pro P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11, c.f. , fax 081- P.IVA_2
4979313, posta certificata: polisweb Email_1
NumeroDiPat_1
OPPONENTE
E
(c.f. , capogruppo del gruppo bancario Controparte_1 P.IVA_3 [...]
, in persona del procuratore speciale p.t., giusta procura speciale del CP_1
18.1.2018 rep 31404 racc. 9827, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Frasca (c.f.
), pec ed C.F._1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Napoli alla via Andrea
D'Isernia 59
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
In via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dall'opponente circa la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, in considerazione della mancata adesione e/o accettazione dell'avvenuta cessione dei crediti non ancora sorti da parte del debitore ceduto, in quanto del tutto infondata. Va osservato, che nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina speciale e derogatoria prevista dall'art.9 della L. 20.3.1865 n.2248 all. E, richiamato dall'art.70 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, la quale stabilisce che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., in corso di esecuzione del contratto il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore in quanto “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”. Sez. 1, Sentenza n. 19571 del 24/09/2007 (Rv.
599267 - 01). Vero che: “L'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, abrogato dall'art. 256 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma applicabile "ratione temporis", che estendeva ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della legge n. 52 del 1991, derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario fosse una banca od un intermediario finanziario, non ha inteso procedere - laddove questa condizione non sussistesse - all'abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A.
e, quindi, rendere applicabile, ex art. 1, comma 2, legge n. 52 cit., la comune disciplina codicistica in tema di cessione di crediti, continuando ad essere applicabile la normativa speciale di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, nonché, trattandosi di contratto della P.A., quella di cui agli arti. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (la S.C. è pervenuta a tali conclusioni anche sulla base dell'art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici, il quale confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia un'impresa qualificata e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del codice civile)”. Quindi, la normativa applicabile resta quella dell'art.9 della L. 20.3.1865 n.2248 all. E, richiamato dall'art.70 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440. Tuttavia, la stessa trova applicazione solo nelle ipotesi di contratti di durata ancora in essere. Infatti, l'art. 9 della Legge 2248/1865, che si riferisce ai contratti in corso, prescrive esplicitamente l'obbligatorietà dell'adesione della PA solamente per i contratti ancora in corso di esecuzione. Una volta terminata l'esecuzione degli stessi, pertanto, la PA non può più applicare il suo potere di veto, applicandosi la normativa civilistica generale in
- 2 - tema di cessione del credito. Infatti, è quanto statuito dalla giurisprudenza, la quale prevede che: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r. d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui
l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 vedi anche:
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021). Tale disciplina trova applicazione anche per le cessioni di crediti futuri, infatti, ai sensi dell'art. 3 della citata L n.
52/1991: “i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa ma limitatamente a quest'ultimi, le cessioni possono avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”.
Alla luce di quanto premesso, posto per un verso che le fatture emesse dalla società ricorrente si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della loro emissione e per altro verso, pur volendo ritenere provato che la Convenzione per l'affidamento dei servizi di accoglienza sottoscritta dalla cedente fosse in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni, tuttavia, difetta la prova che la stessa sia ancora in corso al momento della presente pronuncia.
In definitiva, alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza ai fini della opponibilità della cessione dell'accettazione da parte del Ministero ceduto, difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale invocata e cioè,
l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione.
Passando all'esame nel merito della vicenda, l'opposizione proposta dal è Parte_1 solo in parte fondata e va, pertanto, accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
- 3 - l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Orbene, nel caso di specie parte opposta ha depositato in giudizio: - le fatture nn. 29,31,33, 34,35,36 e 37 relative alla sorte capitale richiesta per l'importo di € 303.655,38, emesse dalla società cedente, Società Cooperativa Sociale Formland, a titolo di corrispettivo per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo prestato in favore del
Ministero opponente nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 2018 nonché l'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
- l'Accordo Quadro del 13.07.2018, prot. 66478, per l'affidamento in convenzione dei servizi di accoglienza e assistenza nel territorio della Provincia di a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo, lotto 3 – CIG 73275895BB; - la Pt_1
Convenzione, prot. 76869, stipulata il 24.08.2018 tra la cedente Formland e il
Ministero - CIG 757297155D, con validità prevista nell'accordo quadro dal
01.06.2018 al 31.01.2019 e con allegato il capitolato speciale;
- il contratto di cessione dei crediti stipulato con la cedente Formland con Atto Notarile, N. DI REP.
139400, del 28/11/2018 e notificato al debitore ceduto in data 29.11.2018 e in data
30.11.2018; - la documentazione giustificativa delle spese sostenute nel periodo di riferimento inviata alla , ai sensi del Decreto interministeriale Controparte_2 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.10.2017, come ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16250 del
23.11.2017, che risulta accettata e non contestata, con ciò ottemperando all'onere documentale richiesto dalla legge.
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione formulata dall'opponente di infondatezza della pretesa creditoria azionata per inadempimento delle prestazioni previste contrattualmente a carico della cedente, in quanto non sufficientemente provata. Il opponente deduce, infatti, nei propri atti una serie di Parte_1 inadempienze contestate alla società cedente da parte della , Controparte_2 emerse a seguito di alcune visite ispettive effettuate dagli Uffici competenti il
10.12.2018, il 13.12.2018 e in data 27.06.2019 (all.4), che portò, quest'ultima, all'irrogazione di una sanzione (all.5) e all'avvio di un procedimento risolutorio, con provvedimento n. 68102 del 10/07/2019 (all.6), adottato dall' Controparte_3
e alla chiusura del Centro di accoglienza sito in Galluccio, alla via Controparte_4
Sessa — Mignano in data 22/07/2019 (all.7), come da documentazione depositata in atti dall'opponente. Invero, in merito alle riferite visite ispettive del 10.12.2018 e del 13.12.2018 non vi è alcuna documentazione depositata in atti dall'opponente comprovante quanto dedotto e tale da giustificare una sospensione integrale dei
- 4 - pagamenti in costanza di rapporto, seppur va rilevato, come correttamente eccepito dal che la documentazione giustificativa delle spese sostenute per Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate, ai sensi del Decreto interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.10.2017, risulta ricevuta e protocollata dalla rispettivamente, per le fatture di giugno, luglio, agosto e Controparte_2 settembre 2018, in data 28.01.2020, mentre per le fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, in data 07.02.2020, pertanto, posto che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni relative ad un periodo antecedente la visita ispettiva effettuata in data 10.07.2019, che portò alla chiusura di uno soltanto dei Centri di accoglienza convenzionati e che le stesse risultano comprovate dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente e non contestata specificatamente dalla , il credito può ritenersi fondato. CP_2
Del pari, non può accogliersi l'eccezione formulata dall'opponente in merito alla decorrenza degli interessi moratori solo dalla data del protocollo 28.01.2020 e
07.02.2020 della di verifica della documentazione giustificativa Controparte_2 delle spese sostenute, per un credito non specificamente contestato, non rispondendo l'Amministrazione neppure ai numerosi solleciti di pagamento inviati a mezzo pec a partire dal 24/06/2019.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 6825/20 emesso nel proc. iscritto al n. 19735/20 di R.G.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e liquidate in favore della convenuta in applicazione dei parametri medi del DM 147/22 ed il valore della causa, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Fulvio Frasca per la effettiva attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
6825/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
6825/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna il (CF ) in Controparte_5 P.IVA_1
persona del p.t. al pagamento in favore Controparte_6
della delle spese di lite che si liquidano in € 22457,00 Controparte_1
- 5 - per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Fulvio Frasca.
Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
Il Giudice On.
dott. Paolo Madonna
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