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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/08/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Christian Colombo Giudice all'esito della udienza di trattazione cartolare del 13 maggio 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ; CUI: 05AT01V), nato Parte_1 C.F._1 in NIGERIA il 29/01/1992, con l'avv. PALA BENEDETTA
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28 agosto 2024, ha dedotto di vantare Parte_1 il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnando il provvedimento n. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM/RIG.609 emesso dalla Questura di in CP_1 data 29.7.24 e notificato in data 5.08.2024 sulla scorta del parere negativo della Commissione
Territoriale.
Il procuratore di parte ricorrente, ripercorsa la sua vicenda personale, ha sottolineato l'avvio del positivo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Ha aggiunto che “il ricorrente ha aderito fin da subito alle varie iniziative che gli venivano proposte
e ha frequentato corsi di italiano nel 2017-2018, prima conseguendo l'attestato di A2 e nel 2019 il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Nel giugno del 2018 ha svolto attività di volontariato per il Comune , occupandosi di pulire il piazzale della Malpensata e CP_1 nell'ottobre del 2018 per il Comune di Paderno, provvedendo alla pulizia della chiesa e della scuola.
Nel 2021 trovava ospitalità presso il Patronato San IN di mostrandosi educato e CP_1 rispettoso dell'ospitalità offerta. In tale centro ebbe modo di avvicinarsi anche alla religione cristiana frequentando ogni domenica la chiesa”.
Quanto alla situazione lavorativa ha rappresentato che nel gennaio 2018 l'uomo aveva reperito una regolare occupazione come collaboratore domestico presso rapporto che si Persona_1 interrompeva nel marzo 2019. In seguito nel 2021 era stato assunto presso Controparte_2 di KUMAR EP, come parrucchiere, rapporto che si concludeva nel febbraio del
[...]
2022. Dall'aprile del 2022 fino a novembre del 2022 il ricorrente ha lavorato con la CP_3 come operaio.
Nel novembre 2022 aveva trovato un impiego presso la come addetto alle pulizie di uffici CP_4 industriali, inizialmente con contratto a tempo determinato e poi trasformato in indeterminato nel dicembre del 2023, percependo uno stipendio mensile netto di circa 800/900 euro.
Ha poi inquadrato la situazione di incertezza generale presente nel paese di origine ancora caratterizzata da elevati livelli di criminalità e dalla grave compromissione dei diritti umani.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere il provvedimento impugnato per le ragioni sopra esposte;
In via principale: per i motivi sopra esposti accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento
n. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM/RIG. 609 emesso in data 29.7.24, emesso dal Questore della
Provincia di notificato in data 5.08.2024; CP_1
In via subordinata: disporre che la Questura di competenza provveda al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un qualsiasi tipo di permesso di soggiorno previsto dalla normativa italiana, per permettere al richiedente di soggiornare in Italia;
In ogni caso:con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata in sede amministrativa successivamente a tale data, deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni
(artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35
Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del
1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di
Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I,
6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che il ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa sin dall'anno 2018.
Nella fattispecie, dall'anno 2018 sino al marzo 2019 ha lavorato come collaboratore domestico presso
In seguito dal 2021 sino al febbraio 2022 era stato assunto presso Persona_1 [...]
, come parrucchiere. Dall'aprile del 2022 fino a novembre del 2022 il Controparte_5 ricorrente ha lavorato con la come operaio. CP_3
Nel novembre 2022 ha trovato un impiego presso la come addetto alle pulizie di uffici CP_4 industriali, inizialmente con contratto a tempo determinato e poi trasformato in indeterminato nel dicembre del 2023, percependo uno stipendio mensile netto di circa 800/900 euro.
Il ricorrente ha anche dimostrato la volontà di integrarsi mediante lo svolgimento di attività di volontariato e di corsi per l'apprendimento della lingua italiana.
Gli elementi citati provano la volontà di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale “Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8” (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta unitamente al radicamento sul territorio consentono di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU1. Il richiedente, pertanto, risulta oggi ampiamente inserito nel contesto italiano, in cui è presente ormai da diversi anni e dove ha costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio vieppiù in presenza di un completo sradicamento dal Paese di origine, né
l'Amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. Parte_1
; CUI: 05AT01V), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione C.F._1 speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in CP_1 complessive euro 1800,00 oltre spese generali al 15%, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre
CU versato .
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025
Per_ 1 Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15, c. Italia.
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Christian Colombo Giudice all'esito della udienza di trattazione cartolare del 13 maggio 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ; CUI: 05AT01V), nato Parte_1 C.F._1 in NIGERIA il 29/01/1992, con l'avv. PALA BENEDETTA
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28 agosto 2024, ha dedotto di vantare Parte_1 il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnando il provvedimento n. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM/RIG.609 emesso dalla Questura di in CP_1 data 29.7.24 e notificato in data 5.08.2024 sulla scorta del parere negativo della Commissione
Territoriale.
Il procuratore di parte ricorrente, ripercorsa la sua vicenda personale, ha sottolineato l'avvio del positivo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Ha aggiunto che “il ricorrente ha aderito fin da subito alle varie iniziative che gli venivano proposte
e ha frequentato corsi di italiano nel 2017-2018, prima conseguendo l'attestato di A2 e nel 2019 il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Nel giugno del 2018 ha svolto attività di volontariato per il Comune , occupandosi di pulire il piazzale della Malpensata e CP_1 nell'ottobre del 2018 per il Comune di Paderno, provvedendo alla pulizia della chiesa e della scuola.
Nel 2021 trovava ospitalità presso il Patronato San IN di mostrandosi educato e CP_1 rispettoso dell'ospitalità offerta. In tale centro ebbe modo di avvicinarsi anche alla religione cristiana frequentando ogni domenica la chiesa”.
Quanto alla situazione lavorativa ha rappresentato che nel gennaio 2018 l'uomo aveva reperito una regolare occupazione come collaboratore domestico presso rapporto che si Persona_1 interrompeva nel marzo 2019. In seguito nel 2021 era stato assunto presso Controparte_2 di KUMAR EP, come parrucchiere, rapporto che si concludeva nel febbraio del
[...]
2022. Dall'aprile del 2022 fino a novembre del 2022 il ricorrente ha lavorato con la CP_3 come operaio.
Nel novembre 2022 aveva trovato un impiego presso la come addetto alle pulizie di uffici CP_4 industriali, inizialmente con contratto a tempo determinato e poi trasformato in indeterminato nel dicembre del 2023, percependo uno stipendio mensile netto di circa 800/900 euro.
Ha poi inquadrato la situazione di incertezza generale presente nel paese di origine ancora caratterizzata da elevati livelli di criminalità e dalla grave compromissione dei diritti umani.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere il provvedimento impugnato per le ragioni sopra esposte;
In via principale: per i motivi sopra esposti accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento
n. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM/RIG. 609 emesso in data 29.7.24, emesso dal Questore della
Provincia di notificato in data 5.08.2024; CP_1
In via subordinata: disporre che la Questura di competenza provveda al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un qualsiasi tipo di permesso di soggiorno previsto dalla normativa italiana, per permettere al richiedente di soggiornare in Italia;
In ogni caso:con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata in sede amministrativa successivamente a tale data, deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni
(artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35
Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del
1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di
Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I,
6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Il ricorrente ha dimostrato di avere raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione disponibile, difatti, emerge che il ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa sin dall'anno 2018.
Nella fattispecie, dall'anno 2018 sino al marzo 2019 ha lavorato come collaboratore domestico presso
In seguito dal 2021 sino al febbraio 2022 era stato assunto presso Persona_1 [...]
, come parrucchiere. Dall'aprile del 2022 fino a novembre del 2022 il Controparte_5 ricorrente ha lavorato con la come operaio. CP_3
Nel novembre 2022 ha trovato un impiego presso la come addetto alle pulizie di uffici CP_4 industriali, inizialmente con contratto a tempo determinato e poi trasformato in indeterminato nel dicembre del 2023, percependo uno stipendio mensile netto di circa 800/900 euro.
Il ricorrente ha anche dimostrato la volontà di integrarsi mediante lo svolgimento di attività di volontariato e di corsi per l'apprendimento della lingua italiana.
Gli elementi citati provano la volontà di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale “Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8” (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta unitamente al radicamento sul territorio consentono di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU1. Il richiedente, pertanto, risulta oggi ampiamente inserito nel contesto italiano, in cui è presente ormai da diversi anni e dove ha costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio vieppiù in presenza di un completo sradicamento dal Paese di origine, né
l'Amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. Parte_1
; CUI: 05AT01V), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione C.F._1 speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in CP_1 complessive euro 1800,00 oltre spese generali al 15%, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre
CU versato .
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025
Per_ 1 Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15, c. Italia.
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi