Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 30/03/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2021, proposto da:
GI US & IO s.n.c., in persona dell’amministratore unico, sig. DO US, con sede in Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Profeta e Federica Reggi Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. 2021/01065 del 3 febbraio 2021, recante l'archiviazione della proposta di Piano di Lottizzazione n. 181, trasmessa dal Comune di Bari con nota prot. n. 29181/2021 del successivo 4;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. NM IG, presente in collegamento da remoto l’avv. Saverio Profeta per la parte ricorrente e l’avv. Michele Dell’Anna per il Comune di Bari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società GI US & IO s.n.c. ha impugnato, per l’annullamento, la determinazione dirigenziale n. 1065 del 3 febbraio 2021, recante l’archiviazione della proposta di piano di lottizzazione n. 181, trasmessa dal Comune di Bari con la nota protocollo n. 2021/01065 del 3 febbraio 2021.
2.- Con l’atto notificato il 28 luglio 2021, l’Ente si è opposto al succitato ricorso straordinario e ne ha chiesto la trasposizione innanzi a questo Tribunale.
La parte ricorrente ha quindi trasposto il ricorso davanti a questo TAR, con atto notificato e depositato il 3 settembre 2021, riproponendo le seguenti censure già oggetto del ricorso straordinario:
1) “incompetenza; violazione degli artt. 21 e 27 L. regionale 56/1980; dell’art. 16 legge regionale 20/2001; dell’art. 42, comma 2, lett. b) d. lgs. 267/2000: la competenza in merito ai piani territoriali ed urbanistici spetta al Consiglio comunale, ovvero in via concorrente alla Giunta ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, e non già ai dirigenti dell’amministrazione”;
2) “incompetenza sotto altro profilo; violazione dell’art. 91, NTA del PPTR; dell’art. 8 della legge regionale 20/2009: l’autorità competente per lo svolgimento della procedura in esame e per il rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, in via analoga a quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli enti da essa delegati, ai sensi della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009”;
3) “violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 Legge n. 241/1990. Violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”
La società ha presentato la proposta di piano di lottizzazione sin dal 2004 e ha trasmesso la relativa relazione paesaggistica il 7 maggio 2009 in vigenza del PUTT/P, ossia in epoca precedente all’entrata in vigore del PPTR.
Siffatta relazione paesaggistica, tuttavia, non è mai stata riscontrata né trasmessa dal Responsabile del procedimento agli Uffici regionali competenti ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento. Decorsi undici anni dalla presentazione della proposta di piano e sei anni dalla trasmissione della relazione paesaggistica, è entrato in vigore il PPTR, strumento al quale il Comune di Bari non si è ancora adeguato, benché obbligato ex lege ad avviare il procedimento di adattamento del PRG al PPTR e a concluderlo entro il 23 marzo 2016, ossia entro un anno dall’entrata in vigore di quest’ultimo piano.
4) “Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”
Il provvedimento impugnato ha disposto l’archiviazione della proposta del piano di lottizzazione presentato dalla ricorrente in ragione della supposta genericità della relazione paesaggistica che sarebbe carente delle argomentazioni specifiche in merito ai punti a), b), c) e d), di cui all’art. 96, comma 2, delle NTA al PPTR.
Ferma restando l’incompetenza del dirigente a determinarsi in merito a questioni di carattere paesaggistico, l'istante sostiene che, anche laddove la documentazione prodotta fosse risultata non esaustiva, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto fare comunque riferimento al “principio del dissenso costruttivo” e così evidenziare, secondo il paradigma della leale collaborazione col privato, le eventuali modifiche o gli accorgimenti tecnici da apportare al fini dell’accoglimento dell’istanza.
3.- Il Comune di Bari si è costituito in giudizio con atto depositato il 1° dicembre 2025. In data 9 dicembre 2025, ha prodotto documentazione.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 19 gennaio 2025.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie e repliche.
In particolare, il Comune , con la memoria depositata il 19 dicembre 2025, ha argomentato circa la legittimità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso.
Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
4.- Appare opportuna una breve ricostruzione della vicenda che ha condotto agli atti impugnati.
Il progetto di piano, sottoposto nella sua formulazione originaria all'esame dell'Amministrazione comunale nel 1993, ottenne il parere contrario della Commissione urbanistica (prot. n. 8657 del 21 gennaio 1994) in quanto “... l'area, non inserita nel P.P.A. adottato, non è documentato rientri nelle ipotesi di cui alle leggi regionali n. 6/79, 66/79 e 56/80. Inoltre, l'intervento contrasta con le prescrizioni di cui alla legge n. 30/1990 e successive modificazioni…”.
A seguito dell'approvazione del PUTT/P regionale, avvenuta con la delibera di giunta regionale n. 1748 del 2000, il procedimento, temporaneamente sospeso, fu sottoposto alle necessarie verifiche di compatibilità paesaggistica per le zone soggette a tutela.
La ricorrente, pertanto, presentò un nuovo progetto, acquisito al protocollo dell’Ente locale al n. 114026 del 19 settembre 2003.
Per questo nuovo progetto, l’Ufficio competente chiese alla società istante di dimostrare i requisiti numerici per il riconoscimento della condizione di “tessuto edificato”, ai sensi della legge regionale n. 6 del 1985 in esito alla ratifica dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/P (Determinazione del Consiglio comunale n. 169/2002, e la successiva attestazione di coerenza dell'Assessorato regionale all’urbanistica), insieme con la presentazione di una relazione esplicativa per ottenere il parere paesaggistico e quello dell’Autorità di bacino. Dopo una parentesi contenziosa, definita con la sentenza del TAR Puglia n. 1532/2007 favorevole alla ricorrente, l'Ufficio procedeva al riesame tecnico del progetto e, con la nota prot. n. 241474 del 12 settembre 2007, verificava lo stato del procedimento alla luce delle varianti alle NTA del PRG (deliberazioni consiliari n. 186 e 187/2005) e richiedeva integrazioni che erano depositate dall’interessata in data 11 maggio 2009.
Seguivano laboriose interlocuzioni imputabili, secondo quanto riferisce l’Amministrazione comunale, al fatto che la documentazione tecnica esibita dalla richiedente risultava non completa.
Con l’istanza prot. n. 136990 del 22 maggio 2018, la società ricorrente depositava la documentazione descrittiva e quella grafica concernente il PUE/Piano di lottizzazione n. 181, interessante la zona di espansione C3 - maglia n. 7 del quartiere Fesca – S. Girolamo, come tipizzata dal vigente PRG. Il piano di lottizzazione prevedeva un insediamento residenziale a bassa densità, la trasformazione di manufatti esistenti e la dotazione per servizi alla residenza, comprese aree a verde pubblico e privato attrezzato.
Sull’area in questione insistono, tuttavia, i seguenti vincoli dettati dalla disciplina urbanistica e paesaggistica:
- rispetto della fascia dei 300 metri dalla linea di costa (territorio costiero tutelato ex lege );
- interferenza con le previsioni del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR),
- parziale insistenza nelle zone a media e alta pericolosità e rischio idraulico R3 ed R4, in prossimità dell’alveo della Lama;
- interferenza con le aree classificate come acquifero carsico vulnerabile da contaminazione salina con assoggettamento alle prescrizioni del PTA;
- parziale insistenza nella fascia di rispetto di 30 m dalla delimitazione della proprietà del demanio marittimo.
Per l’aspetto relativo alle trasformazioni territoriali, la proposta interferisce con ambiti già oggetto di varianti urbanistiche per opere pubbliche strategiche, quali il waterfront di San Girolamo e l'Interporto, comportando una necessaria parzializzazione delle superfici e il rispetto delle distanze dal demanio marittimo e dalle rotatorie di progetto.
Per risolvere i profili di compatibilità paesaggistica, l’Amministrazione comunale interpellava la Regione Puglia la quale, con la nota prot. n. 106098 del 18 maggio 2020, chiariva che, ai fini della verifica di coerenza, ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, occorreva rendere compatibile l'intervento con gli obiettivi di qualità del Titolo IV, con le schede d'ambito ("Puglia Centrale") e con i progetti territoriali regionali ("Patto città-campagna" e "Valorizzazione dei paesaggi costieri").
Acquisite le prescrizioni della Regione, l’Ufficio, con la nota prot. n. 127566 del 2 giugno 2020 e con i successivi solleciti del 9 settembre e del 15 ottobre 2020, ha richiesto alla ricorrente un aggiornamento della documentazione, assegnandole un termine complessivo di 180 giorni, con l’avvertenza che la mancata integrazione dei presupposti giustificativi avrebbe reso improcedibile il piano di lottizzazione proposto, con la conseguente sua archiviazione.
Con la nota prot. n. 290906 del 15 dicembre 2020, il proponente trasmetteva un’unica integrazione documentale – consistente nella relazione paesaggistica - la quale, tuttavia, all’esito di esame tecnico, era apparsa ancora generica e non idonea ad integrare le esigenze istruttorie. L’Amministrazione rilevava nell’elaborato la mancanza di una valutazione approfondita in merito allo scenario strategico paesaggistico e agli obiettivi di qualità dell’assetto urbano, come richiesto dagli artt. 27 e 28 delle NTA del PPTR, con particolare riguardo alle mitigazioni dell’impatto degli interventi proposti in una zona sensibile, all’analisi sulla conformità e ai criteri di tutela "morfologica" del bene costiero.
In data 3 febbraio 2021, constatata la persistente carenza documentale e l'impossibilità di proseguire utilmente il procedimento valutativo, l'Amministrazione ha adottato l’impugnata determinazione dirigenziale di archiviazione n. 01065 del 2021, fondata sulla sostanziale sovraordinazione della normativa paesaggistica su quella urbanistica, in applicazione dell’art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.
5.- Con queste premesse di ricostruzione dell’ iter procedimentale può quindi passarsi all’esame delle questioni di merito.
Le censure dedotte sono nel complesso infondate e il ricorso va respinto.
5.1.- Infondato è il primo motivo, in tutte le sue articolazioni, con le quali fondamentalmente la parte ricorrente censura l’incompetenza degli organi comunali a formulare il diniego nella materia controversa.
5.1.1.- Va preliminarmente chiarito che, in senso contrario alle deduzioni della società ricorrente, il provvedimento impugnato non costituisce un diniego di approvazione bensì una disposizione di archiviazione a fronte della non sufficienza della documentazione necessaria, sebbene sia stata più volte sollecitata dai competenti uffici comunali.
Non è un caso che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
L’esatto contenuto del provvedimento in questione consiste propriamente nel formalizzare il difetto degli elementi essenziali di valutazione, circostanza dalla quale è scaturita la richiesta di integrazione documentale e di revisione del piano, alla luce del vigente regime vincolistico e urbanistico.
La carenza documentale ha impedito all’Amministrazione di procedere ulteriormente con l’istruttoria e di pervenire alla successiva determinazione conclusiva.
L’atto è stato quindi legittimamente adottato dal Dirigente responsabile, su proposta del Responsabile del procedimento urbanistico (RPU), come previsto dall’art. 107 TUEL e dall’art. 3 – rubricato: “Attività degli organi comunali” – commi 2 e 3 del “Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione”, approvato con la delibera di giunta n. 725 dell’11 dicembre 2012, aggiornata con la delibera di giunta n. 452 del 18 luglio 2013.
Il menzionato art. 3, al comma 2, stabilisce che:
“2. Le funzioni e le competenze relative alla pianificazione urbanistica attuativa, ai contenuti convenzionali concernenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione e quelle concernenti il rilascio e il controllo dei permessi di costruire sono attribuite alla Ripartizione Urbanistica, che si avvale delle altre strutture comunali per le specifiche competenze. La Ripartizione Urbanistica individua allo scopo un referente unico nel Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU)”.
Il comma 3 aggiunge che il RPU individua e definisce, a seconda dei casi, tutte le attività necessarie all’istruttoria del piano finalizzata alla definizione del parere urbanistico. In particolare:
- si esprime “sulla coerenza Urbanistica del Piano Attuativo o sul Programma, verificando i parametri stabiliti dalla Strumentazione Urbanistica Generale e le tipizzazioni stabilite dalla Strumentazione Urbanistica Generale”;
- “verifica il Regime Vincolistico”;
- “individua i pareri necessari da richiedere alle altre Ripartizioni Comunali, alla Regione Puglia, all’AdB Puglia e agli Enti sovracomunali per l’attivazione della procedura di adozione e approvazione”;
- “sovraintende alla stesura delle proposte di delibere per gli organi comunali (adozione, approvazione, varianti, comprese quelle rivenienti dalle esigenze di nuove infrastrutture e nuova collocazione delle stesse rispetto alle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale ecc.), alle eventuali determine, agli schemi di convenzione”;
- “verifica l’avvenuta definizione degli atti di competenza del ROU e del dirigente della Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. finalizzati alla definizione dei documenti da predisporsi a cura della Ripartizione Urbanistica, compresi gli atti Giuntali e Consiliari”;
- “accerta delle attività dello sportello unico finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, verificando insieme ai Responsabili delle varie fasi, attivate presso il predetto sportello, la coerenza delle opere con il PUE o con il PROGRAMMA;
- “monitora la fase attuativa dell’intero PUE/PROGRAMMA rispetto ai tempi e alla disciplina definita nella convenzione...”
Come correttamente osservato dalla difesa dell’Amministrazione, la mancata impugnazione da parte della ricorrente della delibera giuntale rende definitivo e non contestabile l’assetto delle attribuzioni interne, consolidando la legittimità delle attività svolte, in linea con le previsioni regolamentari comunali che costituiscono disciplina normativa interna autovincolante per l’amministrazione.
Ne consegue in primo luogo l’inammissibilità dei rilievi su questo aspetto, atteso che non è mai stata contestata, a monte, la fonte regolamentare che disciplina le competenze.
In ogni caso, gli stessi sono infondati, atteso che il Comune ha svolto ciascuna fase del procedimento affidandola all’organo di volta in volta competente, in piena aderenza alle regole generali prefissate.
Le stesse regole attribuiscono al dirigente la competenza dell’archiviazione del procedimento per carenza di documentazione.
Sul punto, la giurisprudenza indicata dalla società ricorrente a sostegno delle proprie ragioni (Cons. Stato, sez. IV, n. 5055/2012) attiene a fattispecie in cui il giudice amministrativo ha valutato la legittimità di provvedimenti che incidevano nel merito del piano urbanistico, con effetti sul governo o sull’assetto del territorio – ossia su deliberazioni consiliari o giuntali di approvazione o diniego dei piani di lottizzazione nonché su atti ad essi sostanzialmente equiparabili – i quali esulano dalla competenza degli organi dirigenziali per rientrare, questi sì, in quelli rappresentativi, coinvolgendo scelte di carattere, oltre che strettamente amministrativo, soprattutto di politica urbanistica.
Nel caso in esame, la contestata determinazione dirigenziale non approva né respinge il piano di lottizzazione e nemmeno si sostituisce all’organo politico nell’esercizio dei poteri di pianificazione attuativa, mentre si limita a registrare la carenza istruttoria e documentale ai fini della procedibilità della domanda.
5.1.2.- Infondato è anche il rilievo col quale la parte censura la violazione delle disposizioni degli artt. 21 e 27 della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, contenente norme per la “Tutela ed uso del territorio”.
La determina di archiviazione del piano di lottizzazione è, infatti, diretta conseguenza della mancanza oggettiva degli elementi per la valutazione dello stesso, necessari e imprescindibili per le fasi successive di adozione e approvazione.
Sul punto, l’art. 21 della legge regionale 56 del 1980 precisa che “Il piano particolareggiato è adottato con delibera del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio dei dirigenti dell’Ufficio Tecnico Comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art. 35 della presente legge, nonché previo parere obbligatorio delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale”.
Le schede di controllo – compilate secondo il modello stabilito con delibera della giunta regionale – costituiscono i documenti preliminari di corredo alle deliberazioni comunali di adozione e di approvazione del piano esecutivo, contenenti “gli elementi di riscontro della conformità dei piani medesimi alle prescrizioni di leggi e regolamenti, degli strumenti urbanistici generali [...], dei vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate [...]”.
Nel caso di specie, i suddetti elementi essenziali di conformità, per le ragioni sopra esposte, risultano del tutto carenti, con oggettiva impossibilità di assicurare il prosieguo delle consequenziali attività di formalizzazione del piano.
5.1.3.- Insussistente è il rilievo in merito alla violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001, contenente le “Norme generali di governo e uso del territorio”.
Sebbene il piano di lottizzazione in questione sia relativo ad aree soggette a specifici vincoli, l’attivazione della conferenza di servizi, prescritta dal comma 5, è da intendersi quale atto successivo e consequenziale all’adozione dello strumento attuativo – di cui è competente la giunta comunale - ai sensi dei commi 3 e 4.
Lo strumento attuativo richiede, quale condizione necessaria, la presentazione preventiva di una proposta munita dei corredi tecnico-grafici idonei a comprovare la conformità del piano alla normativa urbanistica vigente.
Riscontrata, pertanto, la persistente carenza degli elementi progettuali essenziali e l’inerzia del soggetto proponente rispetto ai reiterati inviti ad integrare la documentazione, non sussistevano nemmeno i presupposti per la sottoposizione dell'istanza agli organi competenti e quindi per l’attivazione della conferenza di servizi.
5.1.4.- Infondato è l’ulteriore rilievo col quale la ricorrente sostiene l’omessa applicazione dell’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, con riproposizione della doglianza in merito all’incompetenza del dirigente ad esprimersi.
L’assunto è nel senso che, contrariamente alle conclusioni riduttive alle quali l’Amministrazione comunale è pervenuta, il provvedimento impugnato non si esaurisca affatto in una chiusura meramente procedimentale per inerzia o per mancata produzione di documenti “mancanti”, ma conterrebbe in realtà una valutazione sostanziale sul merito della compatibilità e dell’ammissibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte, con l’effetto di precludere la prosecuzione dell’ iter procedimentale.
In questa prospettiva, ad avviso della ricorrente, con la determinazione dirigenziale impugnata, il Comune non si sarebbe affatto limitato a rilevare l’asserita genericità della documentazione ma sarebbe entrata nel merito delle scelte pianificatorie e delle valutazioni paesaggistiche, eccedendo dalle proprie prerogative. Di qui, sotto questo ulteriore profilo, l’incompetenza del dirigente per eccesso di potere.
A supporto della propria tesi, la ricorrente cita la recente sentenza n. 1266 del 2025 di questo Tribunale amministrativo, posto che la proposta del piano di lottizzazione, ricadendo le relative aree nell’ambito dei cd “territori costruiti”, non potrebbe essere appesantita dagli adempimenti istruttori pretesi dal Comune quale condizione preclusiva della prosecuzione dell’ iter ; eventuali approfondimenti avrebbero dovuto essere richiesti in modo puntuale e circoscritto senza tradursi in una surrettizia “prova di compatibilità” addossata integralmente al privato e posta a fondamento dell’archiviazione.
I rilievi, per quanto suggestivi, sono infondati.
La non applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. b), TUEL si giustifica col fatto che lo strumento in esame non costituisce un piano in variante alle previsioni del piano regolatore generale (PRG) o alle relative norme tecniche di attuazione (NTA), bensì uno strumento attuativo, e ad esso conforme, di secondo livello. Trattandosi di un atto esecutivo, che non introduce modifiche o deroghe alla pianificazione generale ma è di questa mera attuazione, la competenza per la sua adozione ricade su organi diversi dal consiglio comunale.
Si sottolinea, in ogni caso, che il consiglio comunale non avrebbe avuto alcun potere decisionale idoneo a superare o modificare previsioni inderogabili dettate dalla normativa nazionale.
5.1.5.- Inconferente è poi il richiamo al precedente di questo TAR, la sentenza n. 1266 del 2025.
Vero che, anche in quella fattispecie, il Tribunale ha esaminato la questione del rapporto tra vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, e gli strumenti urbanistici comunali, tuttavia la questione controversa atteneva ad un intervento di minore impatto relativo alla realizzazione di un manufatto in struttura metallica da destinarsi a deposito di materiali, ubicato nell’area di sviluppo industriale di Bari (zona ASI), in cui era già ampiamente consolidato il cd “territorio costruito”.
Nel caso in esame, il piano di lottizzazione residenziale in zona di espansione C3 insiste integralmente nella fascia dei 300 metri dalla linea di costa, rientrando pertanto in un territorio tutelato direttamente dalle previsioni di legge. A tacere della sussistenza dei numerosi altri vincoli sopra menzionati, ossia l’interferenza con le previsioni del PPTR, l’insistenza in zone a media e alta pericolosità e rischio idraulico R3 e R4, l’interferenza con le aree classificate come acquifero carsico, la fascia di rispetto di 30 metri dalla delimitazione della proprietà del demanio marittimo
5.2.- Col secondo motivo, la società ricorrente contesta l’Amministrazione comunale che, con la determinazione impugnata, avrebbe operato una valutazione di compatibilità paesaggistica del piano presentato, agendo in luogo della Regione e così violando l’art. 91 NTA del PPTR nonché l’art. 8 della legge regionale n. 20/2009.
La doglianza è infondata.
Il menzionato art. 91, comma 2, delle NTA del PPTR - che regola il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al precedente art. 89, comma 1, lett. b), delle NTA - non è pertinente alla fattispecie in esame, atteso che la disposizione attiene esclusivamente agli interventi comportanti:
- “b.1) … modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38, comma 3.1”;
- “b.2) ... rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”.
La procedura applicabile allo strumento urbanistico attuativo in questione richiede, invece, l’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR – disposizione relativa, per l’appunto, al parere di compatibilità paesaggistica – il quale prevede che lo stesso è necessario “per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P…”.
Ai sensi dell’art. 96, comma 3, lett. b), NTA, il rilascio dei pareri di cui al comma 1, lett. d) è di competenza esclusiva della Regione “laddove le previsioni di piano interessino aree di cui all’art. 134 del Codice D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii...”.
In entrambi le ipotesi – sia per il procedimento di cui all’art. 91 sia per quello di cui all’art. 96 – si fa riferimento a stadi di approvazione del piano attuativo non ancora maturati, proprio in considerazione della carenza formale e sostanziale del piano in concreto presentato.
5.3.- Infondata è anche la terza serie di censure, con la quale la società lamenta la violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, l’irragionevolezza e illogicità nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
L’Ufficio ha richiesto alla proponente, circostanziati elementi proprio allo scopo di comprovare la conformità del piano agli aspetti paesaggistici senza che ciò possa costituire una lesione del principio di leale collaborazione e di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, come pretenderebbe la parte ricorrente.
Solo all’esito dell’analisi della documentazione e degli approfondimenti necessari a seguito delle criticità segnalate, l’Amministrazione si è espressa per l’improcedibilità della proposta di piano, così come presentata, per giungere alla sua conseguente archiviazione.
La distanza temporale con cui il Comune ha disposto l’archiviazione del piano è dipesa fondamentalmente dalle richieste di collaborazione e di documentazione alla società - che ha spesso mancato di riscontrarle tempestivamente, nonché dalle oggettive complessità dell’esame delle questioni.
Nello specifico, la relazione paesaggistica, da ultimo redatta il 14 dicembre 2020, è risultata carente dei presupposti e degli argomenti utili ai fini della compatibilità paesaggistica del programma edificatorio, essendo priva degli elementi giustificativi esaustivi come previsto anche dal piano paesaggistico vigente.
Il Comune, d’altronde, con nota prot. n. 1759 del 31 marzo 2020, aveva chiesto alla Regione Puglia chiarimenti in ordine al problema della compatibilità paesaggistica di strumenti urbanistici esecutivi disciplinati dalla legge regionale n. 56/1980, conformi al piano regolatore generale e ricadenti nei cd territori costruiti del previgente PUTT/P.
La Regione Puglia, con la nota prot. n. 106098 del 18 maggio 2020, ha chiarito che “... ai fini della verifica della coerenza e della compatibilità degli strumenti urbanistici esecutivi al PPTR (ex art. 96 delle NTA del PPTR), è necessario riferirsi non solo alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia e utilizzazione definite per i Beni Paesaggistici (BP) e per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), ma anche al quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV, alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della Scheda di Ambito di riferimento, agli indirizzi, alle direttive e alle linee guida di cui all'art. 6 e ai Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV”.
L'Amministrazione comunale, pertanto, nell'ottica del recepimento delle previsioni di norma di rango superiore dettate dal sopravvenuto PPTR, ha confermato lo status conformativo del vincolo di dei territori costieri. Tale vincolo, infatti - avendo natura propriamente “morfologica”, ossia inerente al bene per le sue caratteristiche intrinseche, non suscettibili di modificazioni – sussiste anche per le aree oggetto della lottizzazione in questione, per le quali le condizioni di esclusione previste dal decreto legislativo n. 42/2004, codice dei beni culturali, non sono applicabili.
In ogni caso, il Comune non avrebbe potuto adottare alcuna determinazione volta ad eludere il contenuto precettivo del vincolo dei 300 metri della fascia costiera, gravante sulle aree interessate dallo strumento attuativo.
Lo stesso PPTR, all'art. 4, comma 2, delle NTA, nel richiamare l'art. 145, comma 3, del d decreto legislativo n. 42/2004 sottolinea che “... le previsioni del PPTR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città metropolitana e delle province e non sono derogabili... inoltre esse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore...”, in ossequio al principio costituzionalmente sancito secondo cui la tutela del paesaggio ha “valore primario ed assoluto” sovraordinato e prevalente sulle determinazioni urbanistiche.
Al riguardo, deve richiamarsi la sentenza n. 387/2007 con cui la Corte costituzionale ha affermato la rilevanza del valore primario e assoluto del paesaggio, in grado di sovrapporsi e prevalere rispetto alle pianificazioni urbanistiche; in siffatta più ampia prospettiva si colloca il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali espresso dall’art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 che, al tempo stesso, è considerata norma interposta con riferimento all’art. 117 Cost. in materia di “conservazione ambientale e paesaggistica” ed esprime un principio fondamentale in materia di “governo del territorio”.
Pertanto, essendo il “... piano paesistico uno strumento di attuazione del vincolo, in quanto atto inteso a disciplinarne l'operatività (Corte Cost., 13 luglio 1990, n. 327) e a determinare la portata, i contenuti, i limiti e gli effetti del vincolo già imposto ...”, nessuna ulteriore determinazione di segno contrario rispetto alle disposizioni statali può superare tale operatività che “... in ogni caso permane e non viene meno” (Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6372 citata anche nella Circolare della Regione Puglia di cui alla DGR n. 1810/2013).
Da ciò discende che l'Amministrazione comunale in via preventiva ha svolto le indispensabili valutazioni in merito alla sostenibilità della proposta edificatoria, con rilevanti effetti per le sue dimensioni sull’aspetto urbanistico complessivo, rispetto alle sovraordinate norme statali e regionali, concludendo nel senso che la documentazione presentata non fosse sufficiente né idonea a dimostrare compiutamente la compatibilità del progetto urbanistico alle previsioni paesaggistiche.
5.4.- Infondato, infine, si palesa il quarto motivo col quale la parte ricorrente, con argomentazioni anche ripetitive, ha censurato il difetto di motivazione, l’illogicità e il travisamento dei fatti.
5.4.1.- Il percorso logico che ha indotto l’Amministrazione comunale a concludere per l’archiviazione, risulta giustificato nelle premesse dell'atto impugnato, come sopra ampiamente descritto con l’esame delle precedenti censure.
5.4.2.- Da ultimo, la società si duole del fatto che l’Ente non avrebbe formulato le prescrizioni necessarie per rendere l’intervento compatibile con le esigenze della tutela paesaggistica (c.d. principio del dissenso costruttivo).
La censura è infondata.
In primo luogo, nella materia paesaggistica, il principio del “dissenso costruttivo” è codificato dall’art. 11, comma 6, del d.P.R. n. 31/2017, secondo cui, in caso di esito negativo della valutazione di conformità dell’intervento alle prescrizioni del provvedimento di vincolo, l’amministrazione procedente deve darne comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e “le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento”.
La disposizione appena illustrata a rigore si applica agli interventi soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’allegato B del medesimo d.P.R. n. 31/2017, del tutto estraneo al procedimento ordinario per conseguire l’autorizzazione paesaggistica, oggetto dell’odierna controversa.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale – in adesione al principio della leale collaborazione — ha ripetutamente prospettato le soluzioni e i correttivi progettuali necessari per la conformazione del progetto proposto. È stata semmai parte ricorrente a non considerare le possibilità di modifica e integrazioni suggerite.
6.- In considerazione della complessità delle questioni tecniche e giuridiche coinvolte nella presente controversia, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA DA, Presidente
NM IG, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NM IG | NA DA |
IL SEGRETARIO