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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 11/09/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15973/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. NICOLETTA PISANO STEFANIA e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FILIPPINI ANNAMARIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 30/07/2025, con cui e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio;
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.8.25;
Premesso che le condizioni attualmente vigenti tra le parti, come stabilito con Sentenza n. 1340/2011, Per_ emessa da questo Tribunale, prevedono in sintesi: affidamento condiviso delle figlie e con Per_2 residenza presso la madre;
il padre vedrà le figlie ogni settimana il mercoledì e il giovedì dalle 19 sino al mattino seguente, nonché in fine settimana alternati dal sabato dopo scuola alle 20.30 della domenica, festività alternate;
assegno periodico per le figlie a carico del padre di € 2.300 (€ 1.150 ciascuna); spese scolastiche suddivise al 50% tra i genitori;
il padre si impegna a mantenere la polizza assicurativa per le spese mediche delle figlie;
nulla tra i coniugi;
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni: Per_ «1. I signori e danno atto che la figlia ha lasciato la casa familiare e, stante il Parte_1 Parte_2
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raggiungimento della sua indipendenza economica e di vita, riconoscono l'intervenuta cessazione dell'obbligo a carico del padre di versamento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Pertanto, entrambi i genitori concordano che il signor nulla più dovrà versare a tale titolo. Pt_1
2. Il signor verserà direttamente alla figlia attualmente studentessa presso l'Università di Padova, a Parte_1 Per_2 titolo di contributo nel suo mantenimento, la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat. L'importo verrà versato sul conto corrente intestato alla figlia e dalla stessa autonomamente gestito.
3. Il signor verserà direttamente alla figlia sul già richiamato conto corrente la somma mensile di Parte_1 Per_2
Euro 300,00 (trecento/00) affinché la stessa possa provvedere a far fronte alle spese straordinarie ricorrenti quali la retta universitaria ed i testi universitari, la locazione dell'alloggio ove soggiorna a Padova e le relative utenze, nonché le spese di trasporto.
4. Il signor verserà direttamente alla figlia sul già richiamato conto corrente le eventuali ulteriori Parte_1 Per_2 spese straordinarie da concordare con la stessa e che il padre sosterrà in via esclusiva, portandole in detrazione. Al fine di determinare quali siano le spese da considerarsi tali, ci si riporta al Protocollo in essere presso il Tribunale Ordinario di Brescia – di seguito riscritto, nella parte attinente la specifica delle richiamate spese, per completezza espositiva –.
“Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola. Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.”
5. I signori e provvederanno, ciascuno in via esclusiva, al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2 Per_2 nel periodo in cui la figlia permarrà presso l'uno ovvero presso l'altro genitore, dando atto che, allo stato, la residenza di è fissata presso la casa materna. Per_2
6. Pertanto, alcun importo la figlia dovrà riconoscere ai genitori, stanti gli assetti economici concordati dagli stessi. Per_2
7. I signori e dichiarano che nulla si dovranno reciprocamente versare a titolo di Parte_1 Parte_2 Per_
“arretrati” per il contributo di mantenimento e per le spese straordinarie delle figlie e avendo già le Parti Per_2 integralmente definito i rispettivi rapporti di debito-credito.
8. Le Parti, pertanto, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, in funzione dei rispettivi oneri economici derivanti dal rapporto di filiazione.
9. Le Parti danno atto che le condizioni di cui al presente accordo sono già in essere.
10. Le spese legali saranno compensate tra le Parti»;
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Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni, dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 11/09/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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