TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI Parte_1 C.F._1 ZI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SACCHETTI ZI
PARTE ATTRICE contro
, GIÀ con il patrocinio dell'avv. VANDINI MARINA e dell'avv. CP_1 CP_2 CASAMORATA CARLOTTA ( ) VIA BACCARINI 52 48121 RAVENNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GIOSUE' CARDUCCI 5 48121 RAVENNA presso il difensore avv. VANDINI MARINA
PARTE CONVENUTA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 4122/2021 reso dal Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio recante il n. r.g.9092/2021, ottenuto dalla (oggi CP_2 CP_1
), quale cessionaria del credito derivante dal contratto di fideiussione per avere il medesimo
[...] rilasciato garanzia fideiussoria il 09.06.2006 quale socio della verso la quale era Parte_2 CP_2 creditrice in via principale, oltre accessori e le spese di procedura, per il pagamento in solido con latri soggetti della somma di € 24.000.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: in primo luogo l'improcedibilità della domanda giudiziale formulata da a causa del mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
in CP_2 secondo luogo, e nel merito deduceva la nullità e/o invalidità e/o inesistenza della fideiussione prestata, dalla quale sarebbe scaturito l'avverso diritto di credito nonché, in definitiva, la carenza di prova scritta e di certezza del medesimo credito. Nelle conclusioni chiede la pronuncia di nullità e/o invalidità e/o inesistenza della fideiussione prestata, la quale corrisponde infatti alla categoria delle tipiche fideiussioni omnibus dichiarate nulle dal più significativo orientamento giurisprudenziale di legittimità
e sempre nel merito, anche in denegata ipotesi, si deve ribadire la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta e di certezza dell'originario credito (Euro 80.808,33) che la ricorrente sostiene di vantare nei confronti della cessata società in quanto la documentazione Parte_2 prodotta da (già non si è rivelata idonea a fornire la prova dell'esistenza e CP_1 CP_2 dell'ammontare del suddetto credito. Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente CP_2 gli assunti dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante il previo esperimento, con esito negativo, della mediazione espletata in data 29.112022, all'udienza del 21.03.2023 alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.с. Alla successiva udienza del 9.1.2024, ordinata l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente relativi al rapporto 2561/7872.31 oggetto di controversia e riferiti al periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2011, stante la sua natura documentale, veniva rimesso all'udienza del 29.10.2014, per la precisazione delle conclusioni successivamente rinviata all'udienza del 15.4.2025 ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
xXx
pagina 2 di 10 Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare, formulata dall'opponente, circa la nullità e/o invalidità e/o inesistenza della fideiussione prestata, siccome conforme al modulo ABI predisposto in violazione della L. n. 287/1990, così come accertato dalla AN d'IT, in funzione di Autorità antitrust, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. La pretesa attorea diretta ad ottenere la declaratoria della nullità integrale del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal non può essere accolta, trattandosi di pattuizioni stipulate in un Pt_1 periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'IT col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005 decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
Con detto atto, l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle
“operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a) della legge n. 287/1990”. Tuttavia, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla opponente ex art. 2697, comma 1 c.c. non risulta soddisfatto, in quanto il provvedimento della AN
d'IT n. 55 del 2005 esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005. È orientamento consolidato che l'invalidità derivata, per collegamento funzionale e non negoziale con l'intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del suindicato perimetro temporale non può ritenersi provata mediante l'esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della AN d'IT n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”. Si osserva, quindi, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata, l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 e la formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) negli anni oggetto dell'accertamento, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola grava interamente sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Inoltre, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, risulta necessaria pagina 3 di 10 anche la prova del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamato, come ribadito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio. Invero, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust”
(in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131;
Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019
n. 444; Trib.Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Ne discende che, nel caso in esame, l'opponente non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la pretesa nullità dei contratti di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L.
287/1990, facendo leva esclusivamente sul provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, essendo gravata dall'onere della prova dei due elementi costitutivi della violazione della disciplina antitrust, quali l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” e la standardizzazione contrattuale “a valle”.
Per quanto sopra illustrato, l'opponente, non potendosi avvalere dell'istruttoria della AN d'IT nel caso di specie, avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniforme, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione delle fideiussioni omnibus d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza (Cfr., Trib. Napoli, Sez. Imprese, 30 giugno
2022 n. 6557).
Ciò posto, nella presente controversia, difetta la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte” finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate in violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a) della L. n. 287/1990, in quanto le parte attrice si è limitata a dedurre la pretesa nullità delle fideiussioni omnibus, riproducenti gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro neppure allegando il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'IT che comunque non avrebbe avuto valenza probatoria dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” incidente sul contratto impugnato che
è datato 2006 per i motivi sopra esposti.
pagina 4 di 10 La mancanza della prova dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” tra un numero adeguato di istituti di credito idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione tra le banche per cogliere le migliori condizioni economiche del servizio richiesto non può essere altrimenti colmata. Più precisamente, la presenza di talune clausole nei predetti formulari rileva solo per il contenuto di un'eventuale intesa, ma non prova assolutamente l'esistenza dell'intesa, che, si ripete, è l'accordo di alterare il funzionamento del mercato. Ciò rileva maggiormente nel caso di specie, se si considera che le clausole indagate dalla parte opponente esistono nel diritto bancario da tempi risalenti, come la migliore dottrina insegna, e che specialmente la deroga al funzionamento del 1957 c.c. è da sempre considerata un veicolo per il migliore funzionamento del credito nell'interesse tanto del garantito quanto della banca, dal momento che l'estensione temporale dell'efficacia della garanzia fideiussoria, in presenza del termine di cinque anni a pena di decadenza per l'attivazione dalla scadenza del debito, come ricorre nel caso di specie, consente una maggiore tolleranza verso gli inevitabili e fisiologici andamenti irregolari dell'esposizione debitoria di un'impresa, andamenti connessi non solo alla capacità dell'imprenditore, ma anche della solvibilità generale del mercato. In questo senso il garante rinunciando integralmente o parzialmente ai diritti derivanti dall'art. 1957, comma 1 c.c., consente, con il suo intervento, un più agevole accesso al credito da parte del garantito, il quale non sarà esposto a repentine revoche di affidamento in presenza di un primo irregolare andamento di rimesse, dovendosi trovare nei rapporti tra garante e garantito la giustificazione economica e giuridica di tale sacrificio da parte del fideiussore in favore del garantito.
Inoltre, secondo l'id quod plerumque accidit nel diritto dei mercati, la circostanza per cui l'istituto di credito trova maggiore garanzia con l'aumento dell'estensione temporale del rapporto fideiussorio si traduce in un minore costo di finanziamento per il debitore principale, poiché minori sono i rischi di incapienza del credito in caso di inadempimento. In questo senso, vale la pena ricordare che secondo la migliore dottrina, le disposizioni dell'art. 1957 c.c. non costituiscono elementi minimi ed inderogabili di esistenza e validità della fideiussione, potendo i diritti derivanti per il fideiussore dall'art. 1957 c.c. essere rinunciati in valide forme di legge (ex multis anche Cass. 21867/2013). Conseguentemente, per i fatti di causa, la parte opponente non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità integrale delle fideiussioni in atti per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva esclusivamente sul provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, che si riferisce al periodo all'intesa accertata per il periodo 2002 e 2005, ma è gravata dall'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione stipulata nel 2006. Ne discende che, in mancanza di alcuna prova dell'intesa illecita “a monte” accertata da un provvedimento pagina 5 di 10 amministrativo di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di Vigilanza competente, la domanda attorea diretta ad accertare e a dichiarare la nullità integrale dei contratti di fideiussione impugnati per violazione della normativa antitrust va rigettata. Inoltre, in ordine alla domanda di nullità integrale dei contratti formulata da parte attrice, è necessario rifarsi alla normativa che dispone la nullità dell'intero contratto ogni qualvolta risulti evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.. Ai fini della corretta individuazione delle conseguenze derivanti dalla invalidità dell'intero contratto per effetto dell'essenzialità delle clausole dichiarate nulle, si impone una preliminare considerazione. In effetti, la regola interpretativa che si ricava dalla decisione nomofilattica resa dalla recentissima decisione della
Cassazione a Sezioni Unite, ed alla quale il Collegio non intende discostarsi anche perché con svariati precedenti ha reso decisioni nel senso indicato dalle Sezioni Unite, è la seguente: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Quindi, in altre parole, la parte opponente ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di nullità totale della fideiussione sopra indicata, avrebbe dovuto provare, ciò che non è emerso nel presente giudizio, non solo la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte nel 2006, ma anche che esso fideiussore non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, senza le clausole nn. 2, 6 e 8, anche perché, esso è comunque persona legata al debitore principale (per comunanza d'affari e/o vicolo parentale) e, quindi, portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Del resto, nemmeno si può negare che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa delle fideiussioni, con minore garanzia dei propri crediti per cui nemmeno in parte qua è provata una diversa sua volontà. In altre parole, dunque, come appare dagli atti, il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un'intesa, risalente al 2013, tra un numero adeguato di istituti di credito idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione tra le banche per cogliere le migliori condizioni economiche del servizio richiesto, ha contribuito a non ammettere le prove testimoniali, articolate nelle memorie istruttorie dalla parte attrice ai fini di un'eventuale prova circa l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti in atti, atteso che, per le motivazioni sopra descritte, l'escussione delle stesse sarebbe risultata irrilevante in difetto della prova circa l'esistenza di pagina 6 di 10 una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione stipulata nel 2006.
Peraltro, come già detto l'opponente ha del tutto omesso la produzione in giudizio lo schema ABI sanzionato dalla AN d'IT. Tale circostanza ha di per sè carattere dirimente.
A tale riguardo, infatti, con la recentissima sentenza n. 24198 del 08.08.2023, la Suprema Corte ha escluso l'accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione presuntamente ricalcante lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e sanzionato dalla AN d'IT per le potenzialità lesive della normativa antitrust proprio in ragione della mancata produzione in giudizio dello schema ABI medesimo. In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) sono ricompresi anche i contratti stipulati in un momento diverso rispetto a quello esaminato in fase di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (per quello bancario, la AN d'IT, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016), a condizione che l'intesa sanzionata sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo. Pertanto, nel caso in cui il garante intenda eccepire in giudizio la nullità della fideiussione sottoscritta per contrasto con la normativa antitrust, dovrà fornire piena prova dell'avveramento della predetta condizione, quantomeno in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso in un momento diverso al periodo esaminato dalla AN d'IT (ottobre 2002 – maggio 2005). Prova, questa, che non può ritenersi fornita nel caso in cui il garante abbia del tutto omesso di produrre in giudizio lo schema
ABI sanzionato dalla AN d'IT, come rilevato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 24198 del 08.08.2023: “nel caso di specie, varrà rilevare come il ricorrente abbia del tutto trascurato di provvedere al deposito in giudizio dello schema dell'A.B.I. oggetto del rilevato giudizio di illiceità anticoncorrenziale, con la conseguente impossibilità, in questa sede, di procedere ad alcuna verifica, tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante l'espunzione di eventuali clausole nulle”.
pagina 7 di 10 Parimenti infondato l'ulteriore motivo di opposizione circa il difetto dei requisiti di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. del ricorso monitorio proposto dalla società opposta. Nel caso, la parte opposta, ha agito in via monitoria, deducendo ed allegando di essere divenuta titolare, in forza di atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Tub, della posizione creditoria vantata da verso l'odierno CP_2 opponente Secondo consolidata giurisprudenza, è data possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuta un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo opposto è stato quindi legittimamente emesso. Tuttavia, nel caso di specie, la convenuta opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria solo ed unicamente il saldaconto ex art 50 TUB omettendo di produrre in giudizio l'ulteriore documentazione necessaria nella fase di cognizione piena alla dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente. Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre - come noto -un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni di ammissibilità, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa. principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato e tale deve considerarsi, vieppiù, l'estratto conto certificato rilasciato dalla cedente alla cessionaria, secondo le previsioni dell'art. 50 T.U.B., restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura, infatti, come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio (id est: l'odierna società opposta) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa. Nel caso di specie, la domanda di pagamento della società opposta non risulta corroborata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito. Ed invero, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., la società opposta non ha allegato gli estratti di conto corrente relativi al rapporto 2561/7872.31 oggetto di controversia e riferiti al periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2011, nonché il contratto originario pagina 8 di 10 di conto corrente di cui è causa. Quanto agli estratti conto, infatti, parte convenuta opposta ha allegato soltanto quelli tra il 2011 ed il 2018, ma non quelli precedenti che decorrono dall'apertura del rapporto
(2006) fino al 2011; quanto poi alla vera e propria documentazione contrattuale, non ha Controparte_1 mai prodotto, né in sede monitoria né nella comparsa di risposta, il contratto originario di conto corrente nemmeno a seguito dell'ordine di esibizione formulato dal Giudicante ex art. 210 c.p.c. a verbale di udienza del 09.01.2024. Rappresenta ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su crediti derivanti da rapporto di conto corrente bancario, l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, pur idoneo a fondare il provvedimento monitorio, non costituisce prova sufficiente del credito, potendo essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice. In caso di specifica contestazione del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto azionato in misura sufficiente a consentire la ricostruzione attendibile dell'andamento del conto. La produzione di estratti conto parziali, relativi solo ad alcuni periodi intermedi di un rapporto pluriennale, non consente di assolvere tale onere probatorio e determina la mancata prova del credito. Il motivo di opposizione relativo alla lamentata mancanza di prova del credito azionato merita pertanto accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi, stante l'effettiva assenza in giudizio degli estratti conto ordinari e scalari dei rapporti di conto corrente da cui derivano i presunti crediti azionati. Priva di pregio al riguardo la doglianza di parte convenuta opposta secondo la quale l'attore opponente con le proprie domande, avrebbe fatto valere aspetti attinenti al rapporto giuridico contrattuale, con la conseguenza che la legittimazione passiva - limitatamente alle domande restitutorie e/o risarcitorie ex adverso formulate - risulta in capo alla controparte negoziale, ossia e non alla CP_2 cessionaria del credito E' vero che domande volte a far dichiarare presunte Controparte_1 patologie genetiche del rapporto contrattuale intercorso con la società cedente, non potrebbero in questa sede essere esaminati per carenza della titolarità, dal lato passivo, della posizione soggettiva della società cessionaria, odierna opposta. Come detto, il credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente è stato oggetto di un contratto di cessione, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B., i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna. In tali casi, la società cessionaria (id est: subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, pagina 9 di 10 anche dopo la cessione del credito. Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.
Ma la questione della carenza di prova scritta e di certezza del medesimo credito non costituisce una questione attinente al rapporto contrattuale intercorso con l'originaria cedente e come tale non opponibile alla cessionaria odierna opposta. Rappresentava invece un preciso onere probatorio in capo alla convenuta opposta che la stessa non ha assolto.
In definitiva, la mancanza di tutti gli estratti conto necessari all'accertamento dell'esistenza del rapporto di conto corrente azionato dalla banca con il decreto ingiuntivo e della validità di tutte le sue pattuizioni non solo impedisce di disporre qualsiasi accertamento peritale sull'eventuale pattuizione di interessi non dovuti, di anatocismo e applicazione di commissioni e spese illegittime (tanto è vero che la richiesta di consulenza tecnica non è stata accolta), ma, ancor prima, di ritenere provato il credito della
AN di cui al decreto ingiuntivo dal momento che, nel successivo giudizio di opposizione, nel quale la banca svolge il ruolo di attrice sostanziale, non è stata fornita la piena prova del suddetto credito.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n°4122/2021 reso Parte_1 dal Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio recante il n.r.g.9092/2021 e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-. condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed in euro 5.077 per compensi da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI Parte_1 C.F._1 ZI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SACCHETTI ZI
PARTE ATTRICE contro
, GIÀ con il patrocinio dell'avv. VANDINI MARINA e dell'avv. CP_1 CP_2 CASAMORATA CARLOTTA ( ) VIA BACCARINI 52 48121 RAVENNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GIOSUE' CARDUCCI 5 48121 RAVENNA presso il difensore avv. VANDINI MARINA
PARTE CONVENUTA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 4122/2021 reso dal Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio recante il n. r.g.9092/2021, ottenuto dalla (oggi CP_2 CP_1
), quale cessionaria del credito derivante dal contratto di fideiussione per avere il medesimo
[...] rilasciato garanzia fideiussoria il 09.06.2006 quale socio della verso la quale era Parte_2 CP_2 creditrice in via principale, oltre accessori e le spese di procedura, per il pagamento in solido con latri soggetti della somma di € 24.000.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: in primo luogo l'improcedibilità della domanda giudiziale formulata da a causa del mancato esperimento del tentativo di conciliazione;
in CP_2 secondo luogo, e nel merito deduceva la nullità e/o invalidità e/o inesistenza della fideiussione prestata, dalla quale sarebbe scaturito l'avverso diritto di credito nonché, in definitiva, la carenza di prova scritta e di certezza del medesimo credito. Nelle conclusioni chiede la pronuncia di nullità e/o invalidità e/o inesistenza della fideiussione prestata, la quale corrisponde infatti alla categoria delle tipiche fideiussioni omnibus dichiarate nulle dal più significativo orientamento giurisprudenziale di legittimità
e sempre nel merito, anche in denegata ipotesi, si deve ribadire la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta e di certezza dell'originario credito (Euro 80.808,33) che la ricorrente sostiene di vantare nei confronti della cessata società in quanto la documentazione Parte_2 prodotta da (già non si è rivelata idonea a fornire la prova dell'esistenza e CP_1 CP_2 dell'ammontare del suddetto credito. Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente CP_2 gli assunti dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante il previo esperimento, con esito negativo, della mediazione espletata in data 29.112022, all'udienza del 21.03.2023 alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.с. Alla successiva udienza del 9.1.2024, ordinata l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente relativi al rapporto 2561/7872.31 oggetto di controversia e riferiti al periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2011, stante la sua natura documentale, veniva rimesso all'udienza del 29.10.2014, per la precisazione delle conclusioni successivamente rinviata all'udienza del 15.4.2025 ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
xXx
pagina 2 di 10 Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare, formulata dall'opponente, circa la nullità e/o invalidità e/o inesistenza della fideiussione prestata, siccome conforme al modulo ABI predisposto in violazione della L. n. 287/1990, così come accertato dalla AN d'IT, in funzione di Autorità antitrust, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. La pretesa attorea diretta ad ottenere la declaratoria della nullità integrale del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal non può essere accolta, trattandosi di pattuizioni stipulate in un Pt_1 periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'IT col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005 decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
Con detto atto, l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle
“operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a) della legge n. 287/1990”. Tuttavia, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla opponente ex art. 2697, comma 1 c.c. non risulta soddisfatto, in quanto il provvedimento della AN
d'IT n. 55 del 2005 esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005. È orientamento consolidato che l'invalidità derivata, per collegamento funzionale e non negoziale con l'intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di fuori del suindicato perimetro temporale non può ritenersi provata mediante l'esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della AN d'IT n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”. Si osserva, quindi, che, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata, l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990 e la formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art. 2, 6, 8 dello schema ABI censurato) negli anni oggetto dell'accertamento, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto in parola grava interamente sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Inoltre, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, risulta necessaria pagina 3 di 10 anche la prova del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamato, come ribadito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio. Invero, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust”
(in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131;
Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019
n. 444; Trib.Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Ne discende che, nel caso in esame, l'opponente non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la pretesa nullità dei contratti di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L.
287/1990, facendo leva esclusivamente sul provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, essendo gravata dall'onere della prova dei due elementi costitutivi della violazione della disciplina antitrust, quali l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” e la standardizzazione contrattuale “a valle”.
Per quanto sopra illustrato, l'opponente, non potendosi avvalere dell'istruttoria della AN d'IT nel caso di specie, avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniforme, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione delle fideiussioni omnibus d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza (Cfr., Trib. Napoli, Sez. Imprese, 30 giugno
2022 n. 6557).
Ciò posto, nella presente controversia, difetta la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte” finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate in violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a) della L. n. 287/1990, in quanto le parte attrice si è limitata a dedurre la pretesa nullità delle fideiussioni omnibus, riproducenti gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro neppure allegando il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'IT che comunque non avrebbe avuto valenza probatoria dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” incidente sul contratto impugnato che
è datato 2006 per i motivi sopra esposti.
pagina 4 di 10 La mancanza della prova dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” tra un numero adeguato di istituti di credito idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione tra le banche per cogliere le migliori condizioni economiche del servizio richiesto non può essere altrimenti colmata. Più precisamente, la presenza di talune clausole nei predetti formulari rileva solo per il contenuto di un'eventuale intesa, ma non prova assolutamente l'esistenza dell'intesa, che, si ripete, è l'accordo di alterare il funzionamento del mercato. Ciò rileva maggiormente nel caso di specie, se si considera che le clausole indagate dalla parte opponente esistono nel diritto bancario da tempi risalenti, come la migliore dottrina insegna, e che specialmente la deroga al funzionamento del 1957 c.c. è da sempre considerata un veicolo per il migliore funzionamento del credito nell'interesse tanto del garantito quanto della banca, dal momento che l'estensione temporale dell'efficacia della garanzia fideiussoria, in presenza del termine di cinque anni a pena di decadenza per l'attivazione dalla scadenza del debito, come ricorre nel caso di specie, consente una maggiore tolleranza verso gli inevitabili e fisiologici andamenti irregolari dell'esposizione debitoria di un'impresa, andamenti connessi non solo alla capacità dell'imprenditore, ma anche della solvibilità generale del mercato. In questo senso il garante rinunciando integralmente o parzialmente ai diritti derivanti dall'art. 1957, comma 1 c.c., consente, con il suo intervento, un più agevole accesso al credito da parte del garantito, il quale non sarà esposto a repentine revoche di affidamento in presenza di un primo irregolare andamento di rimesse, dovendosi trovare nei rapporti tra garante e garantito la giustificazione economica e giuridica di tale sacrificio da parte del fideiussore in favore del garantito.
Inoltre, secondo l'id quod plerumque accidit nel diritto dei mercati, la circostanza per cui l'istituto di credito trova maggiore garanzia con l'aumento dell'estensione temporale del rapporto fideiussorio si traduce in un minore costo di finanziamento per il debitore principale, poiché minori sono i rischi di incapienza del credito in caso di inadempimento. In questo senso, vale la pena ricordare che secondo la migliore dottrina, le disposizioni dell'art. 1957 c.c. non costituiscono elementi minimi ed inderogabili di esistenza e validità della fideiussione, potendo i diritti derivanti per il fideiussore dall'art. 1957 c.c. essere rinunciati in valide forme di legge (ex multis anche Cass. 21867/2013). Conseguentemente, per i fatti di causa, la parte opponente non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità integrale delle fideiussioni in atti per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva esclusivamente sul provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, che si riferisce al periodo all'intesa accertata per il periodo 2002 e 2005, ma è gravata dall'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione stipulata nel 2006. Ne discende che, in mancanza di alcuna prova dell'intesa illecita “a monte” accertata da un provvedimento pagina 5 di 10 amministrativo di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di Vigilanza competente, la domanda attorea diretta ad accertare e a dichiarare la nullità integrale dei contratti di fideiussione impugnati per violazione della normativa antitrust va rigettata. Inoltre, in ordine alla domanda di nullità integrale dei contratti formulata da parte attrice, è necessario rifarsi alla normativa che dispone la nullità dell'intero contratto ogni qualvolta risulti evidente che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.. Ai fini della corretta individuazione delle conseguenze derivanti dalla invalidità dell'intero contratto per effetto dell'essenzialità delle clausole dichiarate nulle, si impone una preliminare considerazione. In effetti, la regola interpretativa che si ricava dalla decisione nomofilattica resa dalla recentissima decisione della
Cassazione a Sezioni Unite, ed alla quale il Collegio non intende discostarsi anche perché con svariati precedenti ha reso decisioni nel senso indicato dalle Sezioni Unite, è la seguente: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Quindi, in altre parole, la parte opponente ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di nullità totale della fideiussione sopra indicata, avrebbe dovuto provare, ciò che non è emerso nel presente giudizio, non solo la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte nel 2006, ma anche che esso fideiussore non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, senza le clausole nn. 2, 6 e 8, anche perché, esso è comunque persona legata al debitore principale (per comunanza d'affari e/o vicolo parentale) e, quindi, portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Del resto, nemmeno si può negare che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa delle fideiussioni, con minore garanzia dei propri crediti per cui nemmeno in parte qua è provata una diversa sua volontà. In altre parole, dunque, come appare dagli atti, il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un'intesa, risalente al 2013, tra un numero adeguato di istituti di credito idonea ad alterare la libera concorrenza del mercato, mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione tra le banche per cogliere le migliori condizioni economiche del servizio richiesto, ha contribuito a non ammettere le prove testimoniali, articolate nelle memorie istruttorie dalla parte attrice ai fini di un'eventuale prova circa l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti in atti, atteso che, per le motivazioni sopra descritte, l'escussione delle stesse sarebbe risultata irrilevante in difetto della prova circa l'esistenza di pagina 6 di 10 una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione stipulata nel 2006.
Peraltro, come già detto l'opponente ha del tutto omesso la produzione in giudizio lo schema ABI sanzionato dalla AN d'IT. Tale circostanza ha di per sè carattere dirimente.
A tale riguardo, infatti, con la recentissima sentenza n. 24198 del 08.08.2023, la Suprema Corte ha escluso l'accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione presuntamente ricalcante lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e sanzionato dalla AN d'IT per le potenzialità lesive della normativa antitrust proprio in ragione della mancata produzione in giudizio dello schema ABI medesimo. In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) sono ricompresi anche i contratti stipulati in un momento diverso rispetto a quello esaminato in fase di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (per quello bancario, la AN d'IT, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016), a condizione che l'intesa sanzionata sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo. Pertanto, nel caso in cui il garante intenda eccepire in giudizio la nullità della fideiussione sottoscritta per contrasto con la normativa antitrust, dovrà fornire piena prova dell'avveramento della predetta condizione, quantomeno in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso in un momento diverso al periodo esaminato dalla AN d'IT (ottobre 2002 – maggio 2005). Prova, questa, che non può ritenersi fornita nel caso in cui il garante abbia del tutto omesso di produrre in giudizio lo schema
ABI sanzionato dalla AN d'IT, come rilevato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 24198 del 08.08.2023: “nel caso di specie, varrà rilevare come il ricorrente abbia del tutto trascurato di provvedere al deposito in giudizio dello schema dell'A.B.I. oggetto del rilevato giudizio di illiceità anticoncorrenziale, con la conseguente impossibilità, in questa sede, di procedere ad alcuna verifica, tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante l'espunzione di eventuali clausole nulle”.
pagina 7 di 10 Parimenti infondato l'ulteriore motivo di opposizione circa il difetto dei requisiti di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. del ricorso monitorio proposto dalla società opposta. Nel caso, la parte opposta, ha agito in via monitoria, deducendo ed allegando di essere divenuta titolare, in forza di atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Tub, della posizione creditoria vantata da verso l'odierno CP_2 opponente Secondo consolidata giurisprudenza, è data possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuta un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo opposto è stato quindi legittimamente emesso. Tuttavia, nel caso di specie, la convenuta opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria solo ed unicamente il saldaconto ex art 50 TUB omettendo di produrre in giudizio l'ulteriore documentazione necessaria nella fase di cognizione piena alla dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente. Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre - come noto -un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni di ammissibilità, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa. principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato e tale deve considerarsi, vieppiù, l'estratto conto certificato rilasciato dalla cedente alla cessionaria, secondo le previsioni dell'art. 50 T.U.B., restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura, infatti, come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio (id est: l'odierna società opposta) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa. Nel caso di specie, la domanda di pagamento della società opposta non risulta corroborata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito. Ed invero, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., la società opposta non ha allegato gli estratti di conto corrente relativi al rapporto 2561/7872.31 oggetto di controversia e riferiti al periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2011, nonché il contratto originario pagina 8 di 10 di conto corrente di cui è causa. Quanto agli estratti conto, infatti, parte convenuta opposta ha allegato soltanto quelli tra il 2011 ed il 2018, ma non quelli precedenti che decorrono dall'apertura del rapporto
(2006) fino al 2011; quanto poi alla vera e propria documentazione contrattuale, non ha Controparte_1 mai prodotto, né in sede monitoria né nella comparsa di risposta, il contratto originario di conto corrente nemmeno a seguito dell'ordine di esibizione formulato dal Giudicante ex art. 210 c.p.c. a verbale di udienza del 09.01.2024. Rappresenta ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su crediti derivanti da rapporto di conto corrente bancario, l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, pur idoneo a fondare il provvedimento monitorio, non costituisce prova sufficiente del credito, potendo essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice. In caso di specifica contestazione del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto azionato in misura sufficiente a consentire la ricostruzione attendibile dell'andamento del conto. La produzione di estratti conto parziali, relativi solo ad alcuni periodi intermedi di un rapporto pluriennale, non consente di assolvere tale onere probatorio e determina la mancata prova del credito. Il motivo di opposizione relativo alla lamentata mancanza di prova del credito azionato merita pertanto accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi, stante l'effettiva assenza in giudizio degli estratti conto ordinari e scalari dei rapporti di conto corrente da cui derivano i presunti crediti azionati. Priva di pregio al riguardo la doglianza di parte convenuta opposta secondo la quale l'attore opponente con le proprie domande, avrebbe fatto valere aspetti attinenti al rapporto giuridico contrattuale, con la conseguenza che la legittimazione passiva - limitatamente alle domande restitutorie e/o risarcitorie ex adverso formulate - risulta in capo alla controparte negoziale, ossia e non alla CP_2 cessionaria del credito E' vero che domande volte a far dichiarare presunte Controparte_1 patologie genetiche del rapporto contrattuale intercorso con la società cedente, non potrebbero in questa sede essere esaminati per carenza della titolarità, dal lato passivo, della posizione soggettiva della società cessionaria, odierna opposta. Come detto, il credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente è stato oggetto di un contratto di cessione, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B., i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna. In tali casi, la società cessionaria (id est: subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, pagina 9 di 10 anche dopo la cessione del credito. Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.
Ma la questione della carenza di prova scritta e di certezza del medesimo credito non costituisce una questione attinente al rapporto contrattuale intercorso con l'originaria cedente e come tale non opponibile alla cessionaria odierna opposta. Rappresentava invece un preciso onere probatorio in capo alla convenuta opposta che la stessa non ha assolto.
In definitiva, la mancanza di tutti gli estratti conto necessari all'accertamento dell'esistenza del rapporto di conto corrente azionato dalla banca con il decreto ingiuntivo e della validità di tutte le sue pattuizioni non solo impedisce di disporre qualsiasi accertamento peritale sull'eventuale pattuizione di interessi non dovuti, di anatocismo e applicazione di commissioni e spese illegittime (tanto è vero che la richiesta di consulenza tecnica non è stata accolta), ma, ancor prima, di ritenere provato il credito della
AN di cui al decreto ingiuntivo dal momento che, nel successivo giudizio di opposizione, nel quale la banca svolge il ruolo di attrice sostanziale, non è stata fornita la piena prova del suddetto credito.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n°4122/2021 reso Parte_1 dal Tribunale di Firenze nel procedimento monitorio recante il n.r.g.9092/2021 e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-. condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed in euro 5.077 per compensi da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 10 di 10