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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De UC Presidente Relatore
RG BE UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1012/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BENEDINI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gazoldo degli Ippoliti (MN) in data 7 settembre 2002, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune all'Anno 2002, Numero 4, Parte 2, S. A, ed ordinarsi, in conseguenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza come per legge.
Il tutto alle seguenti CONDIZIONI
1) Le figlie ed entrambe maggiorenni, rimangono collocate presso il padre Per_1 Per_2 nella ex casa coniugale, presso cui manterranno anche la residenza anagrafica. 2) I coniugi saranno liberi di trasferire la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo di comunicare ogni modifica. Nella ex casa coniugale sita in Gazoldo degli Ippoliti, Via Martiri della Libertà n. 5, rimarrà il signor insieme, come indicato Pt_2 al punto 1, alle figlie ed Per_1 Per_2
3) In virtù di quanto indicato al punto 1) e 2) si conviene che la signora Parte_1
continuerà a versare a favore del signor un contributo mensile
[...] Parte_2 per il mantenimento delle figlie di complessivi € 350,00= (€ 175,00= a figlia); l'assegno sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere versato entro il giorno 25 del mese di competenza.
4) Entrambi i genitori saranno tenuti a sostenere pariteticamente al 50% tra loro, per le figlie, le spese accessorie e straordinarie, il tutto come da Protocollo n. 1972/2024 del Tribunale di Mantova del 28 maggio 2024, che qui è da intendersi integralmente ritrascritto.
5) Stante la rispettiva indipendenza economica dei ricorrenti, alcun assegno divorzile è previsto a favore dell'uno o dell'altro; le parti convengono che l'Assegno Unico, in deroga all'attuale normativa, sia percepito integralmente dalla signora Parte_1
. … (omissis) … “.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) in data 07/09/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
MA De UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De UC Presidente Relatore
RG BE UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1012/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BENEDINI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gazoldo degli Ippoliti (MN) in data 7 settembre 2002, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune all'Anno 2002, Numero 4, Parte 2, S. A, ed ordinarsi, in conseguenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza come per legge.
Il tutto alle seguenti CONDIZIONI
1) Le figlie ed entrambe maggiorenni, rimangono collocate presso il padre Per_1 Per_2 nella ex casa coniugale, presso cui manterranno anche la residenza anagrafica. 2) I coniugi saranno liberi di trasferire la propria residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo di comunicare ogni modifica. Nella ex casa coniugale sita in Gazoldo degli Ippoliti, Via Martiri della Libertà n. 5, rimarrà il signor insieme, come indicato Pt_2 al punto 1, alle figlie ed Per_1 Per_2
3) In virtù di quanto indicato al punto 1) e 2) si conviene che la signora Parte_1
continuerà a versare a favore del signor un contributo mensile
[...] Parte_2 per il mantenimento delle figlie di complessivi € 350,00= (€ 175,00= a figlia); l'assegno sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere versato entro il giorno 25 del mese di competenza.
4) Entrambi i genitori saranno tenuti a sostenere pariteticamente al 50% tra loro, per le figlie, le spese accessorie e straordinarie, il tutto come da Protocollo n. 1972/2024 del Tribunale di Mantova del 28 maggio 2024, che qui è da intendersi integralmente ritrascritto.
5) Stante la rispettiva indipendenza economica dei ricorrenti, alcun assegno divorzile è previsto a favore dell'uno o dell'altro; le parti convengono che l'Assegno Unico, in deroga all'attuale normativa, sia percepito integralmente dalla signora Parte_1
. … (omissis) … “.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) in data 07/09/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
MA De UC