Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n°365/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Nella persona del Consigliere designato, Dott. Antonio Quaranta, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n°365/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Annalisa Fabbrocino (C.F. C.F._1
e dall' Avv. Anna Rita Gallo presso cui elett.te C.F._2 domicilia in Pompei alla Via Nolana n.198;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore, con Controparte_1 CP_2 sede in Roma, alla Via Arenula n°70, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli, alla Via A. Diaz n°11;
RESISTENTE
Visto il ricorso depositato nell'interesse di ,con il quale è stato Parte_1 richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata nella causa iscritta al n°3985/2017 R.G .
; e del giudizio di appello nella causa iscritta al n° 4118/2022 essendo il primo grado definito con sentenza n. 1759/2022, pubblicata in data 18/07/2022, ed il secondo con sentenza n. 2531/2024 pubblicata in data 07/06/2024
Rilevato che l'adita Corte di Appello deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 1, comma 777, L. 28.12.15 n°208, con decorrenza dal 1°.1.16, atteso che il distretto in cui si è concluso il giudizio relativamente al primo grado di merito è quello di Napoli;
1
Ritenuta la legittimazione attiva dell'istante, convenuta nel giudizio presupposto de quo avente ad oggetto inadempimento contrattuale;
ed invero, in tema di equa riparazione, l'art. 2 della l. n. 89/2001 dispone che ha diritto all'indennizzo chi ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale e quindi, data la genericità della formulazione, non limita la legittimazione a colui che abbia avuto la veste tanto di parte in senso sostanziale, che di parte in senso formale, essendovi situazioni in cui le due qualità sono scisse, appartenendo a soggetti diversi, essendo ciò che rileva che un determinato soggetto abbia subito un danno in conseguenza dell'eccessiva durata di un processo e che costui sia il destinatario degli effetti della sentenza;
Denotato che il termine di decadenza decorre dalla data di pubblicazione della sentenza n. 2531/24 della Corte d' Appello di Napoli;
Valutata la tempestività del ricorso, depositato in data 14/01/25 ossia prima della scadenza del termine di un anno dal medesimo passaggio in giudicato tenuto conto che al caso di specie si applica la norma di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione precedente alla riforma di cui all'art. 46 l. 18.06.2009, n”69;
Vista la documentazione allegata e rilevato che il giudizio de quo, avente ad oggetto appalto, ha avuto, alla stregua dell'esposizione dello svolgimento fattone dalla ricorrente difesa, oltreché desumibile dalla documentazione versata in atti, una durata di 4 anni e 11 mesi circa per il primo grado, (dal
14/06/20217 data di deposito del ricorso introduttivo, al 18/07/2022, data di della sentenza di primo grado) e di 1 anni e 8 mesi circa per il secondo grado, (dal 28/09/2022 data di notifica dell'atto di appello, al 07/06/2024, data di della sentenza di appello), come da copie atti in produzione di parte ricorrente, tenuto conto della sospensione del giudizio dal 09.03.2020 al
15.05.2020 per l'emergenza sanitaria da Sars Covid-2019), come da copie atti in produzione di parte ricorrente, ciò al netto di lassi temporali che vanno dedotti dalla durata del processo rilevante ai fini che qui interessano, (quali i periodi di sospensione del giudizio e il tempo intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa, nonché il periodo di sospensione del giudizio per l'emergenza sanitaria da Sars Covid-2019);
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Denotato che “il danno non patrimoniale sofferto dalla parte per l'eccessiva durata del processo, pur non identificandosi nella violazione del termine ragionevole, costituisce una conseguenza della violazione che si verifica normalmente secondo l'"id quod plerumque accidit". Pertanto, esso non necessita di alcun sostegno probatorio ed il giudice deve ritenerlo sussistente ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente” (Cassazione civile, sez. un., 26/01/2004, n. 1338, Giur. it. 2004,
2295; Cassazione civile 02 marzo 2005 n. 4453 sez. I);
Rilevato che il giudizio in questione non era particolarmente complesso, così da potersi giustificare la durata evidenziata, complessivamente di circa 7 anni, e che non vi è stato alcun comportamento della parte ricorrente che abbia ritardato il corso del processo, essendo stata la vicenda di cui si giudica caratterizzata da lunghi e numerosi rinvii delle udienze, differimenti in parte attribuibili ai magistrati che hanno trattato la causa e in parte alle croniche e notorie carenze organizzative e funzionali degli Uffici Giudiziari;
Ritenuto che “in tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n.
89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione;
non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza” (Cassazione civile, sez. I,
11/09/2008, n. 23506, Giust. civ. Mass. 2008, 9, 1345; in senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 13 aprile 2006 n. 8717; Cass. 29 dicembre 2005 n. 28864);
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Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e dei giudici durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a contribuire alla sua definizione;
Calcolato per quanto premesso in due anni, - (5 anni di durata del giudizio di primo grado, tenuto conto della frazione di anno superiore ai sei mesi, essendosi il secondo grado esaurito nel termine ragionevole di durata, meno
3 sempre per il primo grado), lo scarto costituente il ritardo fondante la domanda di equa riparazione;
Rilevato che non potrebbe trovare comunque applicazione il comma 2-ter dell'art. 2 della L. n°89/01, aggiunto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale “si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”;
Considerato che “in tema di equa riparazione da eccessiva durata del processo, non possono essere imputati alle parti i ritardi dovuti a rinvii delle udienze derivanti dall'astensione degli avvocati, che rappresenta l'esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato dei difensori e non integra un comportamento riconducibile alle parti stesse. Né, del resto,
l'astensione dalle udienze è di per sé idonea a ledere il diritto al rispetto del termine di ragionevole durata, comportando solo un rinvio della causa, la cui irrealizzabilità nei tempi brevi previsti dal codice di rito consegue all'inadeguatezza del sistema giudiziario a fronteggiare la domanda di giustizia in tempi congrui” (Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2013, n. 15420,
Giust. civ. Mass. 2013, rv 627015; in senso conf. Cassazione civile, sez. VI,
04/05/2012, n. 6837, Guida al diritto 2012, 33-34, 65, secondo cui “in tema di equa riparazione è ingiustificata la detrazione, dalla durata del processo imputabile allo Stato, di dodici mesi, pari a due rinvii dell'udienza disposti dal giudice a seguito di astensione degli avvocati. Anche i rinvii causati dalla parte, infatti, - come quello disposto per tentare la definizione bonaria della lite, - possono essere imputati all'apparato giudiziario, se e nella misura in cui la lunghezza di ciascun rinvio non risulti giustificata dalle ragioni per le quali
è stato disposto, dovendo essere piuttosto ascritta a obiettive disfunzioni e insufficienze dell'apparato stesso”);
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Tenuto conto degli interessi coinvolti e della rilevanza della causa anche in considerazione dell'oggetto del giudizio (mediazione), nonché dell'esito del giudizio a quo (rigetto dell'appello incidentale proposto dall'odierno ricorrente), avuto riguardo al parametro che individua nello scarto da €.
400,00 ad €. 800,00 la entità dell'indennizzo dovuto, stimasi equo ex art. 2056
c.c. riconoscere, per la eccedenza sulla ragionevole durata del processo, la somma, spettante al ricorrente, di €.400,00 per ciascun anno di ritardo, per un totale di € 800,00;
Considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis co. 2 e 3 L. 89/2001, che la somma come sopra determinata non supera il valore della causa presupposta, pari ad € 10.500,00;
Rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate in relazione alla fase di studio ed alla fase introduttiva, in conformità con le previsioni di cui al recente decreto 10 marzo 2014, n. 55, con attribuzione al difensore anticipatario;
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e condanna per l'effetto il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento senza dilazione in favore di parte a ricorrente , della somma di €. 800,00 oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) Condanna altresì il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida d'ufficio in complessivi €. 612,00, di cui € 27,00 per anticipazione forfetaria e in €. 585,00, per compensi, con le maggiorazioni di legge, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli anticipatari.
Così deciso in Napoli, addì 30.5.25.
Il Consigliere designato
Dott. Antonio Quaranta
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