Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 21049/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 19 febbraio 2025, ha emesso, ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
, nata in [...]/RS, Brasile, in data 28/11/1994; Parte_1
, nato in [...]/SC, Brasile, in data Controparte_1
24/10/1987;
nata in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_2
11/09/1989;
, nata in [...]/SP, Brasile, in data Persona_1
17/01/2003;
, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, codice fiscale Parte_2
rappresentata dal padre brasiliano, nato il C.F._1 Persona_2
19/12/1965, in Blumenau/SP, Brasile, codice fiscale C.F._2
nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_3
11/03/2005; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato (C.F. ) C.F._3 presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti
-RICORRENTI-
Contro
-RESISTENTE- nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusione dei ricorrenti «1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati
[...] dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Controparte_3
Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti».
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo dalla Cancelleria del Tribunale di Torino in data 05/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_3 tutti discendenti di cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del giudizio, hanno esposto e documentato, in allegato, quanto segue:
- il sig. , cittadino italiano, è nato a [...] Parte_4
(provincia di Torino), in data 08/10/1892, da da Persona_3 Parte_5
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 3: estratto dell'atto di nascita rilasciato, in data 07.03.2023, dal Servizio dello Stato Civile del Comune di San Maurizio Canavese);
- il sig. non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e Parte_4 non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 04: certificato negativo di naturalizzazione n. , rilasciato dal Ministero di Giustizia e NumeroDiCartaIden_1
Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille);
- in data 24.12.1918, il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_4
(o o nella città di Torino (v. Parte_6 Pt_2 Parte_2 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 5: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Torino, in data 11.05.2023) e dalla loro unione è nato in [...], (o ), in CP_1 Per_4 data 26/02/1935, nella città di Rodeio, il quale ha contratto matrimonio, in data 09/04/1958, nella città di Blumenau, in Brasile, con la sig.ra Pt_2 Parte_7
, la quale dopo il matrimonio ha assunto il nome di o
[...] Persona_5
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso Persona_6 introduttivo sub docc n. 06-07: rispettivamente certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille);
- dall'unione coniugale tra (o e (o CP_1 Per_4 Persona_5 [...]
sono nati: , in data 25/04/1959, nella città di Persona_6 Parte_8
Blumenau (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_7
(o , in data 27/12/1980, che dopo il
[...] Persona_8 matrimonio ha assunto il nome di Parte_9 Persona_9 CP_2
). (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc n.
[...]
08-09: rispettivamente certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille); , in data Parte_10
09/05/1961, nella città di Blumenau (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
, in data 13/11/1985, assumendo dopo il matrimonio il nome di Persona_10
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso Parte_11 introduttivo sub docc n.10-11: rispettivamente certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille); , in Persona_2 data 19/12/1965, nella città di Blumenau, in Brasile) (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 12: certificato di nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille); , in data Controparte_4
16/06/1968, nella città di Blumenau (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con (o ), in data 04/07/1987, nella città di Persona_11 Persona_12
Navegantes, Brasile, prendendo, inizialmente, dopo il matrimonio, il nome di (o , per, poi, tornare a Controparte_5 CP_4 Controparte_6 chiamarsi avendo i coniugi divorziato, nella città di Blumenau Controparte_4
(Brasile), in data 15/06/2012 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc n.13-14: rispettivamente certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille);
- dall'unione coniugale tra (o ) e Parte_9 Persona_13
(o sono nati: Persona_7 Persona_8
, in data 21/06/1982, nella città di Blumenau (Brasile), Parte_12 il quale ha contratto matrimonio con in data 25/10/2003, Persona_14 nella città di Americana, in Brasile, assumendo inizialmente, dopo il matrimonio, il nome di , nome che ha conservato, nonostante il Persona_15 divorzio avvenuto sempre nella città di Americana (Brasile), in data 23/01/2020 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc n.15-16: rispettivamente certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille); , in data 11/09/1989, nella città Controparte_2 di Belo Horizonte (Brasile), la quale ha contratto matrimonio, nella città di Americana, Brasile con in data 03/02/2018, prendendo, Persona_16 dopo il matrimonio, il nome di (v. Controparte_2 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc n.17-18: rispettivamente, certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille);
- dall'unione coniugale tra e Parte_12 Persona_15 sono nati, nella città di Americana (Brasile): Persona_1
, in data 17/01/2003, nonché
[...] Parte_3
, in data 11/03/2005, (v. documentazione allegata unitamente al ricorso
[...] introduttivo sub docc n.19-20: rispettivamente, certificati di nascita prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille);
- dall'unione coniugale tra e è nata: Parte_11 Persona_10
, in data 28/11/1994, nella città di Porto Alegre Parte_1
(Brasile) (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n.21: certificato di nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille);
- dall'unione tra e è nata: Persona_2 Persona_17 [...]
, in data 26/12/2005, nella città di Belo Horizonte (Brasile) (v. Parte_2 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n.22: certificato di nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille);
- dall'unione coniugale tra (o Controparte_5 Controparte_7
e (o ) è nato:
[...] Persona_11 Persona_12 [...]
, in data 24/10/1987, nella città di Blumenau (Brasile) Controparte_1 dove ha contratto matrimonio con , in data 13/04/2022 (v. Persona_18 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc n.23-24: rispettivamente, certificati di nascita e di matrimonio prodotti in copie tradotte e legalizzate mediante apostille);
- ai fini del riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis per discendenza diretta dell'avo italiano, sig. , i ricorrenti Parte_4 hanno inutilmente cercato di seguire la via amministrativa, effettuando diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma Prenot@mi, (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub 25-26-27-28-29 sui diversi e infruttuosi tentavi di prenotazione: rispettivamente, richiesta inviata al in Pt_13
San Paolo e catture di schermo da parte di richiesta inviata al Parte_1 Consolato in San Paolo e catture di schermo da parte di Controparte_1
richiesta inviata al Consolato in San Paolo e catture di schermo da parte di
[...]
richiesta inviata al Consolato in San Paolo e catture di Controparte_2 schermo da parte di;
richiesta inviata al Consolato Persona_1 in San Paolo e catture di schermo da parte di Persona_19
);
[...]
- sul sito web istituzionale del Consolato italiano in San Paolo risulta evidenziato che il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza è di tipo bifasico, essendo strutturato in due fasi distinte: la prima fase, di tipo prodromico ed embrionale;
la seconda fase, dà luogo ad un vero e proprio procedimento amministrativo di ricognizione dei presupposti, ai fini dell'adozione di un provvedimento motivato (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc. 31: pagine web per il riconoscimento della cittadinanza);
- lo stesso ha ammesso che l'instaurazione del vero e proprio Pt_13 procedimento amministrativo (convocazione e deposito della documentazione) si realizza non prima di 12 anni (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc. 32: pagina web del sulla confessione Parte_14 dei 12 anni di attesa per ottenere la cittadinanza).
- in un'altra pagina web, sempre il di San Paolo ha informato che “la fila Pt_13 per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo- discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana – e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti (...)” (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc. 33: San Paolo sull'esistenza di una lista troppo lunga); Parte_14
- oltre che pubblicamente sul sito web, il ha direttamente comunicato al Pt_13 difensore dei ricorrenti che la lista di attesa è superiore a 12 anni per la definizione delle richieste di cittadinanza, dal momento che l'Autorità consolare starebbe, attualmente, decidendo le istanze presentate nell'anno 2011 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc. 34: comunicazione inviata dal di San Paolo al legale dei ricorrenti). Pt_13
2. Preliminarmente va ribadita la contumacia del non costituitosi, Controparte_8 per quanto ritualmente evocato in giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (cfr ricevute eml di invio, accettazione e consegna della notifica pec, depositate il
03.01.2025).
Il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con atto depositato il 25.01.2024 interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda e apponendo il proprio visto e nulla-osta La prima udienza di comparizione inizialmente fissata per il 30/01/2025 veniva differita al 19/02/2025.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, alla presenza del difensore della parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente e, sulle richiamate conclusioni della ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto cittadino italiano, sig. , cittadino italiano, Parte_4 nato a [...] (provincia di Torino), in data 08/10/1892 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 3: estratto dell'atto di nascita rilasciato, in data 07.03.2023, dal Servizio dello Stato Civile del Comune di San Maurizio Canavese).
Va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico, i ricorrenti hanno fatto valere il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per trasmissione dell'ascendente, in comune, per linea paterna, sig. Parte_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Fatta questa premessa, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se i ricorrenti avrebbero dovuto necessariamente adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, prima di poter far ricorso a quella giudiziaria. Ebbene, con riferimento alla richiesta dei ricorrenti di riconoscimento, in sede amministrativa, del proprio status civitatis italiano, iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, in quanto discendenti da cittadino italiano, dalla documentazione versati in atti (cfr. allegati 31-32-33-34, depositati unitamente al ricorso), si evince la condizione di sostanziale paralisi in cui versano i competenti uffici consolari brasiliani, stante la mole delle domande presentate, con tempi lunghissimi di definizione delle pratiche che si protraggono fino a 12 anni.
Segnatamente, i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo, hanno evidenziato di non avere potuto fattivamente avviare l'iter procedimentale presso i Consolati presenti in Brasile, attesa la sostanziale impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza mediante gli ordinari canali amministrativi.
Essi, invero, hanno inutilmente tentato di accedere al servizio di prenotazione on line c.d. “Prenota on line” o “Prenotami”, per la qual ragione è emersa un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
A tal riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
In particolare, si ritiene che la richiesta di cittadinanza per via amministrativa sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche dopo il decorso del termine dei 730 giorno previsto dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.° 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso Cass. civ. Sez. Un. del 09/12/2008, n.28873) ed inoltre si è fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del . Pt_13
Pertanto, si esclude una pregiudizialità della predetta istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
In ragione di tanto, con specifico riferimento all'interesse ad agire, si evidenzia che nonostante la citata norma (art. 3 del D.P.R 362/1994) preveda che i soggetti interessati debbano chiedere - come pure i ricorrenti hanno fatto o tentato di fare- ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 12 anni.
L'orientamento che, quindi, si è ormai consolidato nei Tribunali italiani, è che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Pt_15
362/1994, che fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente)
Queste lunghe tempistiche si tradurrebbero di fatto in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, potrà dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Conseguentemente, si esclude che l'istanza amministrativa al di Pt_13 competenza sia una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa e si riconosce la possibilità per i ricorrenti di adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_13
Nel merito, in diritto, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Attraverso la documentazione versata in atti il ricorrente ha dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico i ricorrenti fanno qui valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dell'ascendente, in comune, per linea paterna, sig. , in ragione del fatto che la trasmissione Parte_4 della cittadinanza italiana, iure sanguinis, non si sia mai interrotta essendo stata ad essi trasmessa dal loro trisavolo (o , figlio del capostipite comune CP_1 Per_4
e padre di , , e Parte_8 Parte_10 Persona_2 [...]
da cui essi (pronipoti) direttamente discendono, essendo, rispettivamente: CP_4
1) e figli di Parte_12 Controparte_2 [...]
Parte_8
2) e Persona_1 [...]
, figli di;
Parte_3 Parte_12
3) , figlia di Parte_1 Parte_10
4) , figlia di Parte_2 Persona_2
5) figlio di Controparte_1 Controparte_5
(o .
[...] Controparte_7
Attraverso la documentazione in atti i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso.
Né emerge dagli atti che il sig. o suo figlio, sig. Parte_4 CP_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati
[...] al ricorso introduttivo si evince che l'ascendente comune dei ricorrenti non si è mai naturalizzato cittadino argentino ed ha conservato la cittadinanza italiana (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 04: certificato negativo di naturalizzazione n. , rilasciato dal Ministero di Giustizia NumeroDiCartaIden_1
e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, il capostipite comune, sig. , poteva trasmettere la cittadinanza italiana al Parte_4 proprio figlio maschio, , padre di CP_1 Parte_8 Parte_10
e dai quali discendono i ricorrenti
[...] Persona_2 Controparte_4 [...]
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , e Persona_1 Persona_1 Parte_2 [...]
). Parte_3 Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze c.d. gemelle n.° 25317 e 25318, pubblicate il 24/08/2022, hanno espresso il seguente principio in diritto: “ secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva…..Dagli artt. 3, 4, 16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purchè volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
.” (Cass. civ. Sez. Unite, 24/08/2022, n.25317 e 25318).
In ragione di tanto, considerando che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e che lo status di cittadino- una volta acquisito- ha natura permanente e imprescrittibile, azionabile e giustiziabile in qualsiasi tempo - occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti- si ritiene adeguatamente provata dai ricorrenti la fattispecie acquisitiva della loro cittadinanza in quanto discendenti da un cittadino italiano, secondo una linea di trasmissione che è stata dai ricorrenti idoneamente documentato;
né sono emerse eccezioni contrarie interruttive della trasmissione della cittadinanza italiana, stante la mancata costituzione di controparte, risultata contumace, per quanto ritualmente citata in giudizio.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere Controparte_3 all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. Quanto alla determinazione delle spese di lite si ritiene equo dichiarare le stesse non ripetibili stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente, l'assenza di esplicita richiesta e l'impossibilità di concedere una adeguata tutela in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
-. ACCERTA e DICHIARA il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti , nata in [...]/RS, Brasile, in data Parte_1
28/11/1994; , nato in [...]/SC, Brasile, in Controparte_1 data 24/10/1987; nata in [...]/MG, Controparte_2
Brasile, in data 11/09/1989; , nata in Persona_1
Americana/SP, Brasile, in data 17/01/2003; , nata il [...], in Parte_2
Belo Horizonte/MG, Brasile;
nata in Parte_3
Americana/SP, Brasile, in data 11/03/2005;
- ORDINA che il e, per esso, l'ufficiale dello stato civile competente Controparte_3 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno