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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9093 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56940/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G.56940/2023 vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
Fabio D'Amato, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore
RICORRENTE
E
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sergio CP_1 C.F._2
IC DO AN e IA MO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.04.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 21.12.2023 adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di separazione riguardo al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento dei figli minori e stabilite con decreto Per_1 Persona_2 di omologa n. 22502/2021 del 15.10.2021, del Tribunale di Roma.
1 In particolare, la ricorrente rappresentava: che l'accordo raggiunto in sede di separazione riguardo all'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la casa familiare ove era domiciliato il padre, era stato da lei accettato al fine di favorire il ripristino della serenità e della armonia tra le parti a vantaggio dei figli minori;
che il padre aveva spesso assunto unilateralmente le decisioni in merito ai figli in spregio al principio di bigenitorialità; che il resistente non si preoccupava delle essenziali esigenze quotidiane e scolastiche dei figli minori;
che il padre era solito interferire nel rapporto madre - figli, con ripetute telefonate in cui cercava di dissuadere gli stessi a disattendere le direttive impartite dalla madre;
che era sua intenzione recuperare il rapporto con i propri figli;
che da marzo 2023 beneficiava di un accordo sindacale che le consentiva di rimanere a casa ed usufruire della possibilità di lavoro da remoto per più giorni a settimana per un totale di 130 giorni all'anno.
La ricorrente, pertanto, chiedeva: la conferma dell'affidamento condiviso dei minori;
la collocazione prevalente dei figli presso la residenza della madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno per come indicato nel ricorso;
un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari ad € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata disporre la collocazione alternata dei minori – ogni 15 giorni di ciascun mese – presso la residenza dei genitori, con contributo diretto al mantenimento dei figli.
, costituitosi in giudizio, premetteva che, il ricorso depositato da parte CP_1 ricorrente, volto all'ottenimento della modifica delle condizioni di separazione, dovesse essere rigettato mancandone i presupposti per procedere alla richiesta di revisione atteso che innanzitutto i "giustificati motivi" che autorizzavano il mutamento delle relative condizioni non potevano consistere nei vizi del consenso che avrebbero asseritamente inficiato l'accordo di separazione, dovendo piuttosto fondarsi su fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi stessi erano stati stipulati.
Il ricorrente, altresì, rappresentava: che la scelta di collocare i figli minori presso l'abitazione paterna era stata frutto di un accordo consensuale tra le parti che potesse permettere alla madre di iniziare una “nuova vita” con il compagno nella casa dove attualmente risiede in Via delle Quattro Fontane;
che la decisione in merito al collocamento dei minore era stata presa nell'interesse dei figli ed a loro tutela e voluta dalla stessa che aveva lasciato la casa coniugale e i bambini al padre circa un Parte_1 anno prima della separazione;
che, i minori non avevano mai avuto problemi scolastici o di altra natura;
che i figli trascorrevano le vacanze estive sia con il padre che con la madre come convenuto in sede di separazione;
che gli accordi di separazione e il rapporto madre – figli non erano mai stati violati;
di usufruire in base ad accordi recenti con il datore di lavoro di n. 120 giorni l'anno di smartworking e di avere una settimana lavorativa di 4 giorni che poteva scegliere di settimana in settimana;
che la ricorrente aveva avuto un incremento reddituale pari al 20% passando da un reddito di € 75.000,00 ad un reddito di € 90.000,00 annui mentre non vi era stata alcuna variazione nel reddito del resistente;
che la godeva pertanto di un reddito mensile netto di oltre € Parte_1
2 4.000,00 senza sostenere spese di alloggio vivendo a casa del compagno che si occupava di tutte le spese dell'immobile mentre lui aveva un reddito mensile di circa € 3.000,00 e sosteneva da solo tutte le spese dell'appartamento dove viveva con i bambini.
Il resistente pertanto chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso depositato e che fosse disposto l'integrale rigetto della domanda proposta dalla ricorrente e la conferma degli accordi già omologati;
in via subordinata, ove ritenuta ammissibile la domanda di revisione, chiedeva l'adeguamento del mantenimento dei minori in considerazione della sproporzione economica tra i redditi delle parti disponendo un incremento del mantenimento per i figli nella complessiva somma di €
1.000,00 (€ 500,00 ciascuno).
All'udienza del 10.10.2024, venivano ascoltati i figli minori e e il G.D., Per_1 Per_2 con ordinanza del 18.12.2024, confermava i provvedimenti regolanti la separazione vigenti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 3.04.2025 in cui il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, riserva la causa in decisione al Collegio.
§§§
Collocamento dei figli e e modalità di frequentazione dei figli Per_1 Persona_2
In merito al collocamento della prole, la ricorrente ha chiesto, in modifica delle condizioni di separazione, che gli stessi fossero prevalentemente collocati presso la sua residenza mentre il resistente ha chiesto il rigetto della domanda ex adverso formulata non sussistendone i presupposti di legge.
Nel corso dell'udienza tenutasi in data 10.10.2024 sono stati ascoltati i figli e Per_1
. Per_2
Il minore ha dichiarato: “Frequento il primo liceo scientifico Plinio. Esco alle 13 Per_1 il Lunedì e gli altri giorni alle 14. Compio 14 anni a gennaio. A scuola mi trovo bene. E' vicino casa, vado a piedi o in macchina. Quando sto da papà vado a piedi e quando sto da mamma con la macchina. La scuola l'ho scelta io. I miei genitori erano d'accordo.
Casa di mamma e papà sono vicine anche a piedi. Qualche volta rimango a dormire dai miei amici. Con papà trascorro più tempo, per studiare e per momenti di gioco con la playstation. Il lunedì sto con papà, martedì con mamma, poi per una settimana sto con papà, cambia in base alla settimana. La settimana dopo sto con papà lunedì e giovedì ed il resto con mamma. Sono abbastanza libero di decidere se voglio stare più con mamma
o con papà. Vado d'accordo con tutti e 2 i genitori, Vado d'accordo anche con mio EL con cui sto spesso. Faccio calcio. Non è vicino casa ma vorrei continuare a farlo lì perché ho gli amici. A calcio mi accompagnano mamma o papà. Mio EL fa lo stesso sport nello stesso posto e quindi ci accompagnano insieme. I miei genitori mi lasciano abbastanza libero di uscire con gli amici. A pranzo sto con mamma o papà dipende dai giorni. Mio EL fa la stessa cosa. I miei genitori a pranzo ci sono sempre quando ci siamo io e mio EL. L'estate passata a giugno ho fatto gli esami e dopo sono andato al mare al Circeo con papà e mio EL. Poi sono stato una settimana con
3 mamma a Nerano. C'era anche mio EL. Dopo sono stato 4 giorni a casa di un mio amico a Saint Tropez. Ad Agosto sono stato 2 settimane con mamma e mio EL in
Grecia e 2 settimane con papà e mio EL in Sardegna. Alle medie andavo meno bene
a scuola perché avevo alcune difficoltà con i professori e con alcuni amici. Mi piacerebbe stare il mercoledì sempre con mio padre perché il mercoledì io e mio EL ci alleniamo sempre e sono contento che papà ci accompagni. Non vorrei cambiare niente altro della mia situazione attuale. In ogni caso io frequento calcio 3 volte a settimana oltre alle partite nel fine settimana ma non sempre. A volte le partite sono fuori Roma nel Lazio comunque ma preferisco andare con papà.”.
Il minore , a sua volta, ha dichiarato: “ho compiuto 12 anni il 2 settembre. Per il Per_2 mio compleanno ho invitato il mio migliore amico a casa di papà. Frequento la seconda media alla La scuola mi piace ed è comoda perché è vicino Parte_2 casa. Vado a piedi se sto da papà ma se sto da mamma mi accompagna lei perché è più lontano e più pericoloso. Non so ancora che scuola farò dopo. Il pomeriggio esco da scuola alle 14.10. Il Lunedì studio e vado a vedere mio EL a calcio perché io a calcio vado il martedì mercoledì e venerdì. A calcio mi accompagna il martedì mamma e gli altri giorni dipende o mamma o papà. Faccio 2 ore di allenamento ogni volta. Con mio EL vado molto d'accordo, anche con mamma e papà. Io sto da mio padre gli stessi giorni di mio EL. Mi trovo bene con questa organizzazione. L'estate passata siamo andati in Grecia con mamma a Kos e con mio padre in Sardegna. Sono stato molto bene in Grecia ma sono stato meglio in Sardegna. Non vorrei cambiare nulla. A scuola tutto bene siamo 20 in classe. Io riesco a studiare trovo sempre spazio anche se faccio calcio. Il fine settimana faccio le partite o sabato o domenica. Vado con papà o con mamma a seconda con chi sto. Papà rimane anche a vedere la partita, mamma no, mi accompagna e mi riprende.”
Il Collegio ritiene che le richieste di parte ricorrente in merito al collocamento dei figli devono essere rigettate, in quanto, allo stato, non sussistono giustificati motivi volti a modificare le condizioni determinate in sede di separazione.
Invero, non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi pregiudizievoli alla crescita dei figli, piuttosto, in sede di ascolto di e si è potuto rilevare che entrambi i Per_1 Per_2 genitori hanno fornito uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori, i quali sono apparsi sereni;
entrambi i minori, altresì, hanno dichiarato di andare d'accordo con i propri genitori e di non voler cambiare niente in merito alla loro situazione attuale.
I figli, pertanto, nel rispetto della continuità delle loro abitudini, rimarranno collocati presso il padre nella casa familiare sita in Roma via Augusto Valenziani n. 12.
Quanto al diritto di visita dei minori, questo Collegio ritiene opportuno non derogare alle condizioni disposte in sede di omologa di separazione, atteso che è stato confermato il collocamento dei minori presso il padre non sussistendo, peraltro, ragioni pregiudizievoli ad un loro mantenimento, mentre, dall'ascolto dei due ragazzi si è potuto osservare che l'assetto di frequentazione in atto dei genitori appare equilibrato nonché vissuto come soddisfacente dai figli e . Per_1 Per_2
4 Alla luce di ciò, in considerazione, altresì, dell'età dei figli, si statuisce di dover mantenere la continuità delle abitudini della prole nel loro prioritario interesse, rigettando la relativa richiesta di parte ricorrente ad una modifica della frequentazione dei genitori.
Mantenimento ordinario e straordinario a favore dei figli
La ricorrente ha altresì chiesto, in modifica delle condizioni di separazione, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 600,00. Di contro, il resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione con modifica del mantenimento in favore dei figli in € 1.000,00 mensili, tenuto conto delle loro esigenze crescenti e dell'incremento di reddito della ricorrente.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare, le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalle risultanze della documentazione patrimoniale e reddituale prodotta in atti, emerge che la ricorrente è funzionario a tempo indeterminato dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni con retribuzione netta pari ad € 4.600,00 circa mensile, la ha Parte_1 percepito, inoltre, un reddito crescente negli anni di € 48.190,75 nel 2021 (anno di omologa della separazione consensuale); di € 57.101,78 nel 2022; di € 62.313,83 nel
2023 ha dichiarato di essere titolare di un mezzo del diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile in cui risiede e di essere gravata da un finanziamento con rate mensili pari ad Euro 210,00 e di convivere con il proprio compagno che percepisce un reddito di €
196.815,00, presumendosi che con lui condivida le spese di ménage familiare (cfr. dichiarazione di atto di notorietà). Il resistente, invece, è dipendente presso la Banca
Intesa San Paolo spa con retribuzione netta pari ad € 3.215,00 circa;
il ha CP_1 percepito un reddito di € 57.800,62 nel 2021; di € 70.288,65 nel 2022 e di € €
60.609,75 nel 2023; egli è proprietario di un immobile sito in S. Felice Circeo (LT) in
Via Odissea Snc e della casa di abitazione in Roma Via Augusto Valenziani n. 12 ed è gravato da un prestito personale, che scadrà nel 2026, con rate mensili pari ad € 266,02 ed ha dichiarato di sostenere ulteriori spese per aiuti domestici (cfr. dichiarazione di atto di notorietà).
Alla luce della situazione delle parti, tenuto conto del fatto che i minori sono collocati in via prevalente presso il padre, tenuto conto, altresì, dell'età degli stessi e delle loro crescenti necessità, considerato che il reddito della risulta aumentato rispetto Parte_1 alla data di omologa di separazione e che la stessa convivendo non sopporta per interno
5 le spese di ménage familiare;
il Collegio ritiene congruo determinare un contributo di mantenimento, a carico della ricorrente ed a favore dei figli, pari ad € 700,00 (350,00 per ciascun figlio) da corrispondersi al resistente entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale ISTAT e con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.
Questo Tribunale conferma che le spese straordinarie dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma.
Spese di lite
La soccombenza di parte ricorrente giustifica la relativa condanna alle spese del presente giudizio di , quantificate in € 2.000,00 per compenso, oltre spese Parte_1 generali, cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede in via definitiva:
1. conferma l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 Persona_2
2. rigetta il ricorso, confermando il collocamento dei minori presso il padre e il diritto di visita della madre, con espresso richiamo alle condizioni stabilite in sede di omologa di separazione;
3. statuisce che dovrà corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario dei figli e l'importo mensile € 700,00 Per_1 Persona_2 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
4. conferma che i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
5. liquida le spese di lite sostenute da nel presente procedimento in € CP_1
2.000,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico di
. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
03.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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