CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 890/2021 R.G.A, al quale è riunito il procedimento n.
897/2021 R.G.A. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, partita i.v.a. e c.f. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avvocato Mariateresa Mezzasalma,
Appellante principale- appellato
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...], c.f.
[...] CP_2 [...]
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Marcello CodiceFiscale_3
Siracusano,
Appellanti incidentali-appellati
1 E
, in persona del sindaco pro tempore, c.f. Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Alesci, P.IVA_2
Appellante incidentale-appellato
E
, in Controparte_5
persona del suo amministratore pro tempore, c.f. , rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'avv. Natale Arena,
Appellato
E già , Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, C. F. e P.IVA , P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Francesco.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1061/2021 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 25.5.2021.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 5.5.2016, la società Parte_1
conduttrice di un immobile ad uso non abitativo ubicato in via CP_4
Maddalena nn. 7-9-11, piano strada con annesso locale scantinato, giusta stipulazione del 24.6.2013, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Messina e , locatori del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
suddetto immobile, al fine di chiedere la riduzione del canone a seguito delle infiltrazioni di umidità che avevano interessato il piano scantinato, determinandone una limitazione del godimento. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dei fenomeni infiltrativi che avevano deteriorato la merce medesima depositata nel locale cantinato.
2 Si costituivano i locatori, i quali contestavano le domande attoree e ne chiedevano il rigetto. Eccepivano che le cause degli eventi dannosi lamentati dagli attori erano ascrivibili al ed al Controparte_4 Controparte_5
, di cui chiedevano la chiamata in causa, affinché ne
[...] Controparte_8
venisse accertata la responsabilità. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano il Condominio ed il chiedendo il rigetto delle Controparte_4
domande. Si costituiva, altresì, la a seguito della Controparte_9
sua chiamata in causa da parte del Condominio.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata una consulenza tecnica.
Con sentenza n. 1061/2021 pubblicata il 25.05.2021, il Tribunale di Messina, in accoglimento delle domande attoree, accertava la sussistenza delle infiltrazioni nel piano scantinato dell'immobile locato e riduceva il canone di locazione dovuto, quantificandolo in € 2.000,00 mensili.
Accoglieva, altresì, la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice per i danni arrecati alla merce a causa dei fenomeni infiltrativi e condannava i convenuti al pagamento di € 6.060,00 “con correlativa e corrispondente tenutezza in garanzia ex art. 1314 c.c. da parte di ”. Controparte_7
Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
La medesima sentenza era oggetto di autonoma impugnazione proposta da e , che dava luogo al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
procedimento con numero di ruolo R.g. 897/2021.
Proponeva appello incidentale il chiedendo la riforma Controparte_4
della sentenza impugnata.
Si costituivano il e Controparte_10 [...]
(oggi , chiedendo il rigetto dei Controparte_7 Controparte_6
gravami.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Motivi della decisione
2. L'APPELLO PRINCIPALE DELLA Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello principale, Parte_1
, denuncia l'errore in cui è incorso il primo giudice nel non avere
[...]
indicato la data di decorrenza della riduzione del canone. Secondo parte appellante, la revisione del canone avrebbe dovuto essere disposta con decorrenza dalla data della domanda stragiudiziale formulata dalla stessa società appellante, conduttrice dell'immobile, nei confronti dei locatori avvenuta con lettera raccomandata (27.05.2015), o, in subordine, dalla domanda di mediazione obbligatoria (23.01.2016), oppure dal momento della proposizione della domanda giudiziale (09.05.2016).
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, pur avendo accertato l'imputabilità del danno al CP_4
al ed ai proprietari locatori, non ne ha disposto la
[...] CP_5
condanna in solido al risarcimento dei danni.
Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1282 c.c., da computarsi al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002, sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio.
2.3 Con il terzo motivo di gravame principale, Parte_1
impugna il capo relativo al regime delle spese di giudizio. In
[...]
particolare, si duole della compensazione per un terzo delle spese di lite e di consulenza tecnica, che non ha alcuna giustificazione atteso l'accoglimento delle domande di parte attrice.
3. L'APPELLO DEI LOCATORI - PROPRIETARI
3.1 Avverso la medesima sentenza propongono appello Controparte_1
e , chiedendone l'integrale riforma. CP_2 Controparte_3
3.2. Con il primo motivo di impugnazione, , e Controparte_1 CP_2
lamentano l'errore compiuto dal primo giudice nella Controparte_3
valutazione di alcuni elementi di fatto emersi nel corso del giudizio di primo 4 grado. All'uopo evidenziano che essi appellanti, nel momento in cui erano stati resi edotti dei problemi lamentati dalla società conduttrice, si erano attivati tempestivamente per l'eliminazione delle infiltrazioni, sia dando incarico ad un proprio consulente al fine di accertare i danni, le relative cause ed i rimedi, sia dandone immediata comunicazione al ed al . Controparte_4 CP_5
L'attivazione da parte dei proprietari ha fatto sì che il procedesse CP_5
ai lavori di isolamento del locale autoclave, eseguiti in corso di causa.
Il primo giudice, poi, non ha tenuto conto di quanto pattuito nel contratto di locazione e di quanto emerso dalla consulenza tecnica.
Nel contratto di locazione, al punto 1, la società conduttrice dichiarava, dopo aver visionato l'immobile ed averlo trovato di proprio gradimento, di accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. Pertanto, la
[...]
aveva piena consapevolezza del fatto che il locale seminterrato Parte_1
fosse privo di finestre o aperture idonee ad assicurare un'adeguata areazione, tant'è che al punto 3 del contratto di locazione, i locatori autorizzavano la società conduttrice ad eseguire tutte le modifiche necessarie per riadattare l'immobile alle sue esigenze commerciali.
Di conseguenza – proseguono gli appellanti - non è ravvisabile alcuna responsabilità dei locatori in merito alle infiltrazioni denunciate e alle condizioni in genere del locale scantinato, giacché la società conduttrice era consapevole, sin dal momento della conclusione del contratto, dell'assenza di areazione nel locale seminterrato ed accettava di prenderlo in consegna nello stato in cui si trovava. Inoltre, pur essendo stato consentito di apportare modifiche al locale, la non aveva provveduto Parte_1
all'esecuzione di alcun tipo di intervento, quale l'installazione di un impianto di areazione, ed inoltre aveva adibito il locale scantinato a deposito di merce che era stata stipata “fino al colmo”.
Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che il primo giudice non ha adeguatamente valutato il comportamento negligente
5 del conduttore e le responsabilità ben più gravi, se non esclusive, del
[...]
e del . CP_4 CP_5
Gli appellanti incidentali chiedono, quindi, che l'importo relativo alla riduzione del canone venga imputato, quantomeno in misura concorrente, al CP_5
ed al considerata la loro responsabilità nella causazione Controparte_4
del danno e che venga riconosciuta quantomeno una responsabilità concorrente della società stante la condotta Parte_1
negligente della stessa.
3.3 Con il secondo motivo di appello incidentale, , Controparte_1 CP_2
e lamentano l'ingiusta riduzione del canone di locazione
[...] Controparte_3
ad € 2.000,00 mensili, considerato che la responsabilità dei danni lamentati dalla società conduttrice è imputabile in massima parte al Controparte_4
ed al Condominio, nonché al comportamento negligente dei conduttori.
Aggiungono che la riduzione del canone dovrebbe essere limitata, al più, fino all'esecuzione dei lavori necessari per garantire una maggiore aerazione del piano cantinato.
Gli appellanti incidentali contestano quanto affermato dal consulente tecnico in ordine alla non utilizzabilità del locale scantinato, in quanto la società conduttrice ne faceva e ne fa ancora uso. Deducono, poi, che la diminuzione del canone di locazione poteva avere una ragion d'essere sino al momento della esecuzione dei lavori da parte del Condominio e del . CP_4 CP_4
3.4 Con il terzo motivo di appello incidentale, , Controparte_1 CP_2
e chiedono al riforma del capo di sentenza relativo alla Controparte_3
regolamentazione delle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame e deducono che le spese a carico dei soccombenti devono essere ripartite in proporzione alle rispettive responsabilità.
4. L'APPELLO INCIDENTALE DEL Controparte_4
6 4.1 Con il primo motivo di impugnazione incidentale, l'ente territoriale censura la decisione di primo grado nella parte in cui è stata accertata la sua responsabilità nella causazione delle infiltrazioni e dei danni lamentati dalla società All'uopo deduce di avere dato prova della Parte_1
regolare manutenzione del sistema di raccolta di acque piovane e del pozzetto, di cui lo stesso ctu ha dato atto.
Secondo la prospettazione dell'ente territoriale, i danni lamentati sono ascrivibili non già ad un'assente o cattiva manutenzione, bensì a particolari fenomeni temporaleschi, integranti caso fortuito.
Il evidenzia la contraddittorietà delle risultanze della Controparte_4
consulenza tecnica fatte proprie dal primo giudice. Il ctu, infatti, pur accertando la corretta manutenzione del pozzetto e la riconducibilità delle infiltrazioni a particolari fenomeni temporaleschi nonché a lesioni sulla facciata ascrive la responsabilità delle infiltrazioni, in via principale, al CP_11
Tenuto conto dell'accertamento compiuto dal ctu in Controparte_4
merito alla sussistenza di cause di infiltrazioni diverse da quelle provenienti dal pozzetto di raccolta delle acque comunale, nonché del fatto che il locale era colmo di merce, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare esente da responsabilità
l'ente territoriale.
Il Comune chiede il richiamo del ctu affinché chiarisca meglio le cause delle infiltrazioni lamentate dalla società conduttrice e ripartisca le responsabilità per i danni asseritamente subiti dalla stessa.
4.2 Il censura, inoltre, il capo condannatorio relativo al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti alla merce di proprietà della Parte_1
[... in ragione delle infiltrazioni, danni quantificati in euro 6.060,00. Deduce all'uopo che la società non ha fornito alcuna prova del danno Parte_2
subito: in particolare, non ha dato prova della diminuita utilità dell'immobile né la riconducibilità dei danni alla merce ai vizi dei locali. L'ente territoriale
7 evidenzia che la società conduttrice non ha indicato il numero di capi e/o merci danneggiate, neanche tramite l'inventario.
Lamenta, inoltre, il vizio di ultrapetizione della decisione, considerato che la condanna al risarcimento del danno è di un importo pari a € 6.060.00, mentre la società conduttrice aveva contenuto la propria domanda risarcitoria nella misura di € 5.000,00.
Il afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui determina il CP_4
risarcimento del danno in € 6.060,00, avendo riguardo a due fatture, di rispettivo importo di € 3.660,00 e di € 2.400,00, aventi data successiva alla proposizione della domanda di risarcimento. Sul punto l'ente territoriale evidenzia quanto segue: “la fattura del 20.02.2021 di importo pari ad euro
3.660,00 si riferisce ad interventi rispettivamente del 08.08.2020, del
03.09.2020 e del 10.02.2021; quanto alla fattura del 15.03.2021 per l'importo di euro 2.400,00 si evidenzia che, al di là delle deduzioni della società
[...]
formulate nelle note conclusive del 23.04.2021 non vi è alcuna Parte_1
prova che la merce ivi indicata per essere venduta in stock alla Parte_3
si trovasse nei locali di di proprietà dei Sigg.ri e CP_5 CP_1
né tanto meno che la stessa sia stata venduta in stock perché CP_2
danneggiata dalle infiltrazioni lamentate”.
5. Ritiene la Corte di dare priorità all'esame dei primi due motivi di appello formulati dai locatori e di procedere poi all'esame dei due primi motivi di appello proposti dalla Parte_1
5.1 In punto di fatto, si osserva che con il contratto di locazione stipulato in data 24.6.2013 i concedevano in locazione un immobile ad Controparte_12
uso non abitativo alla sito in via Maddalena, Parte_1 CP_4
piano strada con annesso locale sottostante, per un canone c.d. a scaletta, vale a dire con iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, pari a €
24.000,00 per il primo anno, € 30.000,00 per il secondo, 32.400,00 per il terzo,
8 € 33.600,00 per il quarto anno, e 34.800,000 per il quinto in poi, con gli aggiornamenti Istat nella misura del 75% a far data dal sesto anno. Al punto 3 del contratto era previsto quanto segue: “La parte locatrice consente alla parte conduttrice ad eseguire all'interno dell'immobile locato tutti i lavori di ristrutturazione necessari al fine di potere condurre l'attività preposta ad uso commerciale …”.
Sempre in punto di fatto, si osserva che il ctu nominato nel primo grado del giudizio, geom. ha accertato la presenza di infiltrazioni di Persona_1
umidità e problematiche connesse alla presenza di macchie di umidità nel locale cantinato oggetto di causa, che possono ricondursi a quattro cause. La principale causa delle infiltrazioni è da imputare alla cattiva regimentazione delle acque piovane esterne che vengono convogliate in un pozzetto comunale non funzionante in maniera continua;
altra causa rilevante è stata individuata nella insufficiente aerazione che rende il locale non adatto ad essere adibito a deposito;
altre cause minoritarie sono state individuate in difetti costruttivi imputabili al che generano fenomeni di umidità di risalita e nelle CP_5
infiltrazioni sulla parere lato ovest provenienti dal locale adibito CP_11
a sede di autoclave.
Ora, in punto di diritto va puntualizzato che “in tema di vizi della cosa locata, il locatore é tenuto, ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione é ragione di colpa”
(Cassazione 11969/2010). Si è anche affermato che (Cassazione 9910/2010)
“in tema di disciplina dei vizi della cosa locata prevista dall'art. 1578 cod. civ., mentre ai fini dell'esercizio delle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo di cui al primo comma della suddetta norma il locatore è esonerato da responsabilità nella eventualità in cui provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna
9 del bene locato, nell'ipotesi contemplata dal secondo comma, con riferimento all'eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi”.
Va anche tenuto conto che in tema di locazione, l'art. 1585 c.c., esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto dei terzi, facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi in nome proprio.
Ebbene, occorre, quindi, tenere distinte le infiltrazioni dovute a problemi strutturali dell'immobile da ricondursi alla nozione di vizio della cosa locata che diminuisce il godimento del bene e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna, dalle infiltrazioni che non attengono alla struttura della res locata ma che sono di esclusiva imputazione a soggetti terzi.
In tale prospettiva, il locatore non può rispondere delle infiltrazioni causate dal pozzetto comunale di raccolta delle acque piovane, che configurano una molestia di fatto del terzo. Né il locatore può rispondere del difetto di aerazione del bene che era facilmente riconoscibile, e ciò tanto più che i
[...]
avevano autorizzato la all'esecuzione di tutte le CP_13 Parte_1
opere necessarie “al fine di potere condurre l'attività preposta ad uso commerciale”.
Non può imputarsi alla ai sensi dell'art. 1227 c.c. il fatto Parte_1
di avere ammassato la propria merce nel locale deposito “sino al colmo”, dal momento che lo stipare la merce nel locale cantinato a servizio del locale a piano terra destinato alla vendita della merce integra, comunque, un uso del bene conforme alla destinazione del medesimo quale evidenziata nel contratto di locazione (uso commerciale).
I vizi che attengono all'umidità di risalita per difetti costruttivi dello stabile in cui si trova l'immobile locato e alle infiltrazioni provenienti dal locale condominiale adiacente allo scantinato oggetto di causa, attengono alla
10 situazione originaria della res e non erano facilmente conoscibili, o quanto meno la prova della loro conoscibilità (che incombeva sul locatore – si veda sul punto Cassazione 18854/2008) non è stata fornita.
Va aggiunto che l'obbligo del locatore di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di provvedere alle riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo (artt. 1575 e 1576 c.c.) riguarda, sia la parte dell'immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato (v. Cass. 3454/2012
e Cass. 28.6.2010 n. 15372).
In questo quadro, la diminuzione del canone ad € 2.000,00 mensili da parte del
Tribunale, che fra l'altro non ha specificato il momento a far data dal quale occorre provvedere alla diminuzione medesima, non è condivisibile, perché finisce con l'imputare al locatore vizi (difetto di aerazione) e fatti (infiltrazioni provenienti dal pozzetto comunale di raccolta delle acque piovane) dei quali non può rispondere.
Considerato che le infiltrazioni che sono imputabili al locatore sono state definite minoritarie dal ctu (le cui valutazioni in ordine agli accertamenti delle cause dei fenomeni di infiltrazione d'acqua e di umidità sono condivisibili perché fondate su accurati accertamenti e valutazioni logico-tecniche), appare congruo riconoscere una diminuzione del canone, correlata alla diminuita fruibilità del bene imputabile ai pari al 10% del canone Parte_4
pattuito a scaletta a far data dal maggio 2015, posto che solo nel maggio del
2015 il conduttore lamentava la sussistenza di infiltrazioni che incidevano sul godimento del bene.
Quanto al risarcimento del danno, liquidato dal primo giudice in € 6.060,00, gli appellanti non hanno contestato il fatto che la merce sia stata danneggiata per effetto dei fenomeni infiltrativi come accertati dal ctu, e quindi costoro sono tenuti al risarcimento dei danni accertati ai sensi dell'art. 2055 c.c.. Va aggiunto
11 che venendo in rilievo posizioni scindibili fra i Locatori, il e il CP_4
, i locatori non possono avvalersi dei rilievi alla sentenza di primo CP_5
grado formulati dal sul punto relativo alla quantificazione dei danni. CP_4
Inoltre, come già evidenziato, “con riferimento all'eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi” (v. Cassazione 9910/2010), prova che nella specie non è stata data.
In conclusione, l'appello dei va accolto per quanto di Controparte_12
ragione e va rideterminato la riduzione del canone secondo quanto sopra indicato.
Va aggiunto che in quseta sede non può procedersi alla graduazione delle responsabilità dei locatori, del e del per i danni alla merce, CP_4 CP_5
in assenza di domanda di rivalsa o regresso (v. Cassazione 20849/2018).
5.2 In accoglimento dell'appello della tale riduzione va Parte_1
fissata a far data dal 27 maggio 2015 (come richiesto dalla Parte_1
[...
, dovendosi provvedere in questa sede ad indicare la data di decorrenza di tale riduzione che il primo giudice ha omesso di specificare. Alla data del maggio 2015 risale, infatti, la prima “diffida all'esecuzione di opere di manutenzione” inoltrata dal conduttore ai locatori, in cui si evidenziava la presenza di infiltrazioni nel locale cantinato. Venendo in rilievo vizi che attengono alla struttura della res coevi alla instaurazione del rapporto di locazione e avuto riguardo agli accertamenti compiuti dal ctu, può presumersi la sussistenza delle infiltrazioni (imputabili alla parte locatrice) alla data suddetta.
Quanto alla condanna risarcitoria emessa nei confronti dei locatori, del CP_4
e del per la somma di € 6.060,00, va accolto l'appello della CP_5
in ordine alla omessa specificazione da parte del primo Parte_1
giudice della natura solidale della condanna, in quanto il danno lamentato è
12 riconducibile alla condotta di più soggetti che hanno concorso a produrre il medesimo eventus damni, senza che assuma rilievo il titolo della responsabilità.
Poiché il risarcimento del danno è connesso ai fenomeni infiltrativi avvenuti negli anni 2020-2021, gli interessi in misura legale vanno riconosciuti dalla data di emissione della fattura relativa agli interventi manutentivi (20.2.2021).
Non può applicarsi al caso di specie il d. lvo 231/2001 che si applica al ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali (v. Cassazione 28413/2024).
6 Il motivo di gravame con il quale il invoca il caso Controparte_4
fortuito, come causa di esclusione della responsabilità, è infondato.
Come specificato dalla Suprema Corte Cassazione 2482/2018, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. In particolare, con riguardo alle precipitazioni atmosferiche, si è affermato (v. Cassazione 4588/2022) che “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art.
2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.
13 Nella motivazione della citata sentenza n. 4588/2022 della Suprema Corte si legge quanto segue: “al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità̀ ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità̀ ed eccezionalità̀ (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità̀ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili». In tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. All'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello
«stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo”.
Alla luce di quanto detto, nel caso di specie, il non ha dato Controparte_4
prova dell'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi atmosferici causativi del danno, limitandosi ad affermare di aver correttamente provveduto alla
14 manutenzione del pozzetto comunale, che raccoglie le acque meteoriche. Ne deriva che il motivo di gravame va rigettato.
6.1 Il motivo di appello del che attiene alla quantificazione del danno CP_4
è parzialmente fondato. La società conduttrice con il primo atto introduttivo avanzava una richiesta risarcitoria quantificata nella misura di € 5.000,00 come danno alla merce derivato dai fenomeni infiltrativi. Effettivamente la domanda iniziale di risarcimento dei danni alle cose risulta sfornita di adeguata prova relativa ai danni subiti alla merce in occasione degli eventi lesivi che hanno dato origine all'odierno giudizio.
Nel corso del giudizio, si sono verificati, però, ulteriori eventi di allagamento del piano cantinato, a seguito dei quali la società conduttrice è stata costretta a richiedere un intervento volto allo svuotamento del locale dalle acque piovane, giusta fattura del 20.2.2021 di ammontare di € 3.660,00 (“intervento del
08.08.2020; intervento del 03.09.2020; intervento del 10.02.2021vs. dare per i lavori di seguito specificati all'interno dei vs. locali al piano cantinato siti in via Maddalena 13 is. 147 a seguito degli interventi d'urgenza richiesti per episodi di allagamento avvenuti nelle date del 08.08.2020, 03.09.2020 e
10.02.2021: 1. Aspirazione acqua dal pavimento 2. Sgombero e trasporto rifiuto dei materiali danneggiati (cartoni, scatoloni, suppellettili, materiali da vetrina etc) 3. Spostamento della merce dal piano cantinato al piano strada 4.
Pulizia disinfestazione e igienizzazione dei locali oggetto d'intervento 5.
Riallestimento dei locali oggetto di intervento”). La sussistenza di tali danni sopravvenuti (verificatisi negli anni 2020 e 2021) è stata dedotta dalla
[...]
nel verbale del 23.2.2021) e la relativa domanda risarcitoria è Parte_1
stata avanzata con la memoria del 23.4.2021.
L'eccezione di ultrapetizione sollevata dal non è, quindi, fondata, CP_4
puntualizzandosi che nessuna doglianza è stata prospettata dall'ente con riferimento alla diversa tematica relativa alla tempestività o meno della nuova domanda risarcitoria.
15 Con riferimento a tali eventi sopravvenuti che hanno richiesto gli interventi di cui alla fattura del 20.2.2021 non è stata contestata l'imputabilità degli stessi a fenomeni di allagamento riconducibili al non adeguato sistema di regimentazione delle acque piovane. Pertanto, accertata la responsabilità del nella causazione del danno, provato il danno-conseguenza consistito CP_4
nella necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, il è tenuto Controparte_4
al risarcimento in ragione della somma di € 3.660,00.
L'appello è, invece, fondato con riferimento alla voce di danno asseritamente subito dalla società appellata per il deterioramento della merce. La
[...]
ha prodotto una fattura (Identificativo SDI: 4771812535 data Parte_1
ricezione 25.03.2021 – fattura 15.03.2021) recante il prezzo di vendita, pari a
€ 2.400,00, di vari articoli ceduti alla società Il Tribunale ha Parte_3
ritenuto che tale prezzo di vendita integrasse un danno patito dalla Parte_1
per il deterioramento della merce depositata nel locale cantinato
[...]
oggetto di causa. Orbene, dalla sola fattura non può ricavarsi in via presuntiva il fatto che la merce venduta (a prezzo asseritamente ribassato) fosse quella effettivamente deteriorata per effetto dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'arco temporale sopra indicato (2020-2021). Dello stato di tale merce al momento della vendita (ceduta al prezzo di € 2.400,00) non è dato sapere nulla, come nulla è dato sapere del relativo valore, dell'originario prezzo di acquisto sostenuto dalla dei presumibili ricavi che la conduttrice Parte_1
avrebbe potuto ottenere dalla vendita di tale merce in condizioni ottimali.
In questo quadro di carenza probatoria, imputabile alla società conduttrice,
l'appello del deve ritenersi, quindi, fondato. CP_4
La condanna del al risarcimento del danno, in favore della CP_4 [...]
va, quindi, ridotta alla somma di € 3.660,00, oltre interessi legali Parte_1
a far data dal 20.2.2021.
7. Spese.
16 Il motivo d'appello con il quale la si duole della Parte_1
compensazione delle spese in ragione di 1/3 operata dal primo giudice è infondato.
La domanda avanzata dalla società attrice in primo grado tendeva al riconoscimento di una riduzione del canone in misura eccessiva rispetto a quella oggi riconosciuta con la presente sentenza. Anche la pretesa risarcitoria
(quantificata originariamente in € 5.000,00 e poi ampliata per la dedotta svendita di merce acquistata per € 14.461,36, rivenduta a prezzo ribassato a €
2.400,00, e per gli interventi di pulizia e igienizzazione dei locali in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi degli anni 2020-2021) è stata accolta solo parzialmente. La compensazione delle spese in ragione di 1/3 è, quindi, giustificata dal parziale accoglimento delle domande della Parte_1
che comunque all'esito del giudizio risulta maggiormente vittorioso
[...]
rispetto al l (nonostante il parziale CP_5 Controparte_14
accoglimento degli appelli proposti da questi ultimi due).
Anche il motivo di gravame proposto dai sul capo di Controparte_12
decisione concernente le spese è infondato.
Nonostante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dai locatori, gli stessi sono soccombenti rispetto alla domanda di riduzione del canone e alla domanda risarcitoria del conduttore, che sono state accolte seppur parzialmente.
La deduzione secondo cui le spese a carico dei soccombenti andavano ripartite in proporzione alle rispettive responsabilità, non ha fondamento, poiché la responsabilità per il risarcimento dei danni è solidale e tale solidarietà evidenzia l'interesse comune ex art. 97 c.p.c.. Tale rilievo conduce, invece, all'accoglimento del profilo di impugnazione dedotto dalla Parte_1
[... in merito alla omessa condanna solidale al rimborso delle spese processuali.
L'esito complessivo del giudizio che vede l'accoglimento, seppur parziale, delle pretese della giustifica la compensazione in Parte_1
ragione di 1/ 3 delle spese del presente grado, con condanna, in solido, del
17 del e dei al rimborso Controparte_4 CP_5 Controparte_12
della restante quota che si liquida in € per spese ed € 3.700,00 per compensi professionali, di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.400,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 890/2021, al quale è stato riunito il giudizio n. 897/2021, promosso da , Parte_1
avverso la sentenza n. 1061/2021 del Tribunale di Messina emessa anche nei confronti di , e , del Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e già Controparte_15 Controparte_6 [...]
e del nonché sugli appelli incidentali Controparte_7 Controparte_4
proposti rispettivamente dal e dai così Controparte_4 Controparte_12
decide:
in parziale accoglimento degli appelli proposti:
a) ridetermina la riduzione del canone di locazione in misura del 10% del canone convenuto a far data dal 27 maggio 2015;
b) ridetermina in € 3.660,00, oltre interessi legali dal 20.2.2021, in luogo di
€ 6.060.00, la misura della condanna risarcitoria, in favore di
[...]
a carico del condanna da intendersi in Parte_1 Controparte_4
solido con e e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
is. 147, n.15/c (con obbligo di manleva Controparte_5
della oggi nei Controparte_7 Controparte_6
confronti del Condominio); conferma la condanna di , Controparte_1
e al pagamento in favore della CP_2 Controparte_3 Parte_1
anche della somma eccedente la cifra di € 3.660,00, fino a
[...]
concorrenza della cifra di € 6.060,00, oltre interessi legali dal 20.2.2021, condanna da intendersi in via solidale fra i predetti , Controparte_1
18 e e il is. CP_2 Controparte_3 Controparte_5
147, n.15/c (con obbligo di manleva della , Controparte_7
oggi , nei confronti del Condominio) e maggiorata Controparte_6
di interessi legali dal 20.2.2021;
c) dispone che la condanna al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, come statuita dal Tribunale, debba intendersi in via solidale;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza e) compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio fra da un lato, e , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, il il Controparte_3 Controparte_15
e (oggi Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
, dall'altro, con condanna in solido di
[...] Controparte_1 CP_2
e , il is. 147,
[...] Controparte_3 Controparte_5
n.15/c, il e (oggi Controparte_4 Controparte_7 [...]
, al rimborso della restante quota, in favore della Controparte_6
che liquida in € 518,00 per spese ed € 3.700,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 890/2021 R.G.A, al quale è riunito il procedimento n.
897/2021 R.G.A. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, partita i.v.a. e c.f. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avvocato Mariateresa Mezzasalma,
Appellante principale- appellato
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...], c.f.
[...] CP_2 [...]
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Marcello CodiceFiscale_3
Siracusano,
Appellanti incidentali-appellati
1 E
, in persona del sindaco pro tempore, c.f. Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Alesci, P.IVA_2
Appellante incidentale-appellato
E
, in Controparte_5
persona del suo amministratore pro tempore, c.f. , rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'avv. Natale Arena,
Appellato
E già , Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, C. F. e P.IVA , P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Francesco.
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1061/2021 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 25.5.2021.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 5.5.2016, la società Parte_1
conduttrice di un immobile ad uso non abitativo ubicato in via CP_4
Maddalena nn. 7-9-11, piano strada con annesso locale scantinato, giusta stipulazione del 24.6.2013, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Messina e , locatori del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
suddetto immobile, al fine di chiedere la riduzione del canone a seguito delle infiltrazioni di umidità che avevano interessato il piano scantinato, determinandone una limitazione del godimento. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a seguito dei fenomeni infiltrativi che avevano deteriorato la merce medesima depositata nel locale cantinato.
2 Si costituivano i locatori, i quali contestavano le domande attoree e ne chiedevano il rigetto. Eccepivano che le cause degli eventi dannosi lamentati dagli attori erano ascrivibili al ed al Controparte_4 Controparte_5
, di cui chiedevano la chiamata in causa, affinché ne
[...] Controparte_8
venisse accertata la responsabilità. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano il Condominio ed il chiedendo il rigetto delle Controparte_4
domande. Si costituiva, altresì, la a seguito della Controparte_9
sua chiamata in causa da parte del Condominio.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata una consulenza tecnica.
Con sentenza n. 1061/2021 pubblicata il 25.05.2021, il Tribunale di Messina, in accoglimento delle domande attoree, accertava la sussistenza delle infiltrazioni nel piano scantinato dell'immobile locato e riduceva il canone di locazione dovuto, quantificandolo in € 2.000,00 mensili.
Accoglieva, altresì, la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice per i danni arrecati alla merce a causa dei fenomeni infiltrativi e condannava i convenuti al pagamento di € 6.060,00 “con correlativa e corrispondente tenutezza in garanzia ex art. 1314 c.c. da parte di ”. Controparte_7
Avverso tale sentenza proponeva appello . Parte_1
La medesima sentenza era oggetto di autonoma impugnazione proposta da e , che dava luogo al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
procedimento con numero di ruolo R.g. 897/2021.
Proponeva appello incidentale il chiedendo la riforma Controparte_4
della sentenza impugnata.
Si costituivano il e Controparte_10 [...]
(oggi , chiedendo il rigetto dei Controparte_7 Controparte_6
gravami.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Motivi della decisione
2. L'APPELLO PRINCIPALE DELLA Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello principale, Parte_1
, denuncia l'errore in cui è incorso il primo giudice nel non avere
[...]
indicato la data di decorrenza della riduzione del canone. Secondo parte appellante, la revisione del canone avrebbe dovuto essere disposta con decorrenza dalla data della domanda stragiudiziale formulata dalla stessa società appellante, conduttrice dell'immobile, nei confronti dei locatori avvenuta con lettera raccomandata (27.05.2015), o, in subordine, dalla domanda di mediazione obbligatoria (23.01.2016), oppure dal momento della proposizione della domanda giudiziale (09.05.2016).
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, pur avendo accertato l'imputabilità del danno al CP_4
al ed ai proprietari locatori, non ne ha disposto la
[...] CP_5
condanna in solido al risarcimento dei danni.
Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1282 c.c., da computarsi al tasso commerciale di cui al D.Lgs. 231/2002, sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio.
2.3 Con il terzo motivo di gravame principale, Parte_1
impugna il capo relativo al regime delle spese di giudizio. In
[...]
particolare, si duole della compensazione per un terzo delle spese di lite e di consulenza tecnica, che non ha alcuna giustificazione atteso l'accoglimento delle domande di parte attrice.
3. L'APPELLO DEI LOCATORI - PROPRIETARI
3.1 Avverso la medesima sentenza propongono appello Controparte_1
e , chiedendone l'integrale riforma. CP_2 Controparte_3
3.2. Con il primo motivo di impugnazione, , e Controparte_1 CP_2
lamentano l'errore compiuto dal primo giudice nella Controparte_3
valutazione di alcuni elementi di fatto emersi nel corso del giudizio di primo 4 grado. All'uopo evidenziano che essi appellanti, nel momento in cui erano stati resi edotti dei problemi lamentati dalla società conduttrice, si erano attivati tempestivamente per l'eliminazione delle infiltrazioni, sia dando incarico ad un proprio consulente al fine di accertare i danni, le relative cause ed i rimedi, sia dandone immediata comunicazione al ed al . Controparte_4 CP_5
L'attivazione da parte dei proprietari ha fatto sì che il procedesse CP_5
ai lavori di isolamento del locale autoclave, eseguiti in corso di causa.
Il primo giudice, poi, non ha tenuto conto di quanto pattuito nel contratto di locazione e di quanto emerso dalla consulenza tecnica.
Nel contratto di locazione, al punto 1, la società conduttrice dichiarava, dopo aver visionato l'immobile ed averlo trovato di proprio gradimento, di accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. Pertanto, la
[...]
aveva piena consapevolezza del fatto che il locale seminterrato Parte_1
fosse privo di finestre o aperture idonee ad assicurare un'adeguata areazione, tant'è che al punto 3 del contratto di locazione, i locatori autorizzavano la società conduttrice ad eseguire tutte le modifiche necessarie per riadattare l'immobile alle sue esigenze commerciali.
Di conseguenza – proseguono gli appellanti - non è ravvisabile alcuna responsabilità dei locatori in merito alle infiltrazioni denunciate e alle condizioni in genere del locale scantinato, giacché la società conduttrice era consapevole, sin dal momento della conclusione del contratto, dell'assenza di areazione nel locale seminterrato ed accettava di prenderlo in consegna nello stato in cui si trovava. Inoltre, pur essendo stato consentito di apportare modifiche al locale, la non aveva provveduto Parte_1
all'esecuzione di alcun tipo di intervento, quale l'installazione di un impianto di areazione, ed inoltre aveva adibito il locale scantinato a deposito di merce che era stata stipata “fino al colmo”.
Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che il primo giudice non ha adeguatamente valutato il comportamento negligente
5 del conduttore e le responsabilità ben più gravi, se non esclusive, del
[...]
e del . CP_4 CP_5
Gli appellanti incidentali chiedono, quindi, che l'importo relativo alla riduzione del canone venga imputato, quantomeno in misura concorrente, al CP_5
ed al considerata la loro responsabilità nella causazione Controparte_4
del danno e che venga riconosciuta quantomeno una responsabilità concorrente della società stante la condotta Parte_1
negligente della stessa.
3.3 Con il secondo motivo di appello incidentale, , Controparte_1 CP_2
e lamentano l'ingiusta riduzione del canone di locazione
[...] Controparte_3
ad € 2.000,00 mensili, considerato che la responsabilità dei danni lamentati dalla società conduttrice è imputabile in massima parte al Controparte_4
ed al Condominio, nonché al comportamento negligente dei conduttori.
Aggiungono che la riduzione del canone dovrebbe essere limitata, al più, fino all'esecuzione dei lavori necessari per garantire una maggiore aerazione del piano cantinato.
Gli appellanti incidentali contestano quanto affermato dal consulente tecnico in ordine alla non utilizzabilità del locale scantinato, in quanto la società conduttrice ne faceva e ne fa ancora uso. Deducono, poi, che la diminuzione del canone di locazione poteva avere una ragion d'essere sino al momento della esecuzione dei lavori da parte del Condominio e del . CP_4 CP_4
3.4 Con il terzo motivo di appello incidentale, , Controparte_1 CP_2
e chiedono al riforma del capo di sentenza relativo alla Controparte_3
regolamentazione delle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame e deducono che le spese a carico dei soccombenti devono essere ripartite in proporzione alle rispettive responsabilità.
4. L'APPELLO INCIDENTALE DEL Controparte_4
6 4.1 Con il primo motivo di impugnazione incidentale, l'ente territoriale censura la decisione di primo grado nella parte in cui è stata accertata la sua responsabilità nella causazione delle infiltrazioni e dei danni lamentati dalla società All'uopo deduce di avere dato prova della Parte_1
regolare manutenzione del sistema di raccolta di acque piovane e del pozzetto, di cui lo stesso ctu ha dato atto.
Secondo la prospettazione dell'ente territoriale, i danni lamentati sono ascrivibili non già ad un'assente o cattiva manutenzione, bensì a particolari fenomeni temporaleschi, integranti caso fortuito.
Il evidenzia la contraddittorietà delle risultanze della Controparte_4
consulenza tecnica fatte proprie dal primo giudice. Il ctu, infatti, pur accertando la corretta manutenzione del pozzetto e la riconducibilità delle infiltrazioni a particolari fenomeni temporaleschi nonché a lesioni sulla facciata ascrive la responsabilità delle infiltrazioni, in via principale, al CP_11
Tenuto conto dell'accertamento compiuto dal ctu in Controparte_4
merito alla sussistenza di cause di infiltrazioni diverse da quelle provenienti dal pozzetto di raccolta delle acque comunale, nonché del fatto che il locale era colmo di merce, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare esente da responsabilità
l'ente territoriale.
Il Comune chiede il richiamo del ctu affinché chiarisca meglio le cause delle infiltrazioni lamentate dalla società conduttrice e ripartisca le responsabilità per i danni asseritamente subiti dalla stessa.
4.2 Il censura, inoltre, il capo condannatorio relativo al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti alla merce di proprietà della Parte_1
[... in ragione delle infiltrazioni, danni quantificati in euro 6.060,00. Deduce all'uopo che la società non ha fornito alcuna prova del danno Parte_2
subito: in particolare, non ha dato prova della diminuita utilità dell'immobile né la riconducibilità dei danni alla merce ai vizi dei locali. L'ente territoriale
7 evidenzia che la società conduttrice non ha indicato il numero di capi e/o merci danneggiate, neanche tramite l'inventario.
Lamenta, inoltre, il vizio di ultrapetizione della decisione, considerato che la condanna al risarcimento del danno è di un importo pari a € 6.060.00, mentre la società conduttrice aveva contenuto la propria domanda risarcitoria nella misura di € 5.000,00.
Il afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui determina il CP_4
risarcimento del danno in € 6.060,00, avendo riguardo a due fatture, di rispettivo importo di € 3.660,00 e di € 2.400,00, aventi data successiva alla proposizione della domanda di risarcimento. Sul punto l'ente territoriale evidenzia quanto segue: “la fattura del 20.02.2021 di importo pari ad euro
3.660,00 si riferisce ad interventi rispettivamente del 08.08.2020, del
03.09.2020 e del 10.02.2021; quanto alla fattura del 15.03.2021 per l'importo di euro 2.400,00 si evidenzia che, al di là delle deduzioni della società
[...]
formulate nelle note conclusive del 23.04.2021 non vi è alcuna Parte_1
prova che la merce ivi indicata per essere venduta in stock alla Parte_3
si trovasse nei locali di di proprietà dei Sigg.ri e CP_5 CP_1
né tanto meno che la stessa sia stata venduta in stock perché CP_2
danneggiata dalle infiltrazioni lamentate”.
5. Ritiene la Corte di dare priorità all'esame dei primi due motivi di appello formulati dai locatori e di procedere poi all'esame dei due primi motivi di appello proposti dalla Parte_1
5.1 In punto di fatto, si osserva che con il contratto di locazione stipulato in data 24.6.2013 i concedevano in locazione un immobile ad Controparte_12
uso non abitativo alla sito in via Maddalena, Parte_1 CP_4
piano strada con annesso locale sottostante, per un canone c.d. a scaletta, vale a dire con iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, pari a €
24.000,00 per il primo anno, € 30.000,00 per il secondo, 32.400,00 per il terzo,
8 € 33.600,00 per il quarto anno, e 34.800,000 per il quinto in poi, con gli aggiornamenti Istat nella misura del 75% a far data dal sesto anno. Al punto 3 del contratto era previsto quanto segue: “La parte locatrice consente alla parte conduttrice ad eseguire all'interno dell'immobile locato tutti i lavori di ristrutturazione necessari al fine di potere condurre l'attività preposta ad uso commerciale …”.
Sempre in punto di fatto, si osserva che il ctu nominato nel primo grado del giudizio, geom. ha accertato la presenza di infiltrazioni di Persona_1
umidità e problematiche connesse alla presenza di macchie di umidità nel locale cantinato oggetto di causa, che possono ricondursi a quattro cause. La principale causa delle infiltrazioni è da imputare alla cattiva regimentazione delle acque piovane esterne che vengono convogliate in un pozzetto comunale non funzionante in maniera continua;
altra causa rilevante è stata individuata nella insufficiente aerazione che rende il locale non adatto ad essere adibito a deposito;
altre cause minoritarie sono state individuate in difetti costruttivi imputabili al che generano fenomeni di umidità di risalita e nelle CP_5
infiltrazioni sulla parere lato ovest provenienti dal locale adibito CP_11
a sede di autoclave.
Ora, in punto di diritto va puntualizzato che “in tema di vizi della cosa locata, il locatore é tenuto, ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione é ragione di colpa”
(Cassazione 11969/2010). Si è anche affermato che (Cassazione 9910/2010)
“in tema di disciplina dei vizi della cosa locata prevista dall'art. 1578 cod. civ., mentre ai fini dell'esercizio delle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo di cui al primo comma della suddetta norma il locatore è esonerato da responsabilità nella eventualità in cui provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna
9 del bene locato, nell'ipotesi contemplata dal secondo comma, con riferimento all'eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi”.
Va anche tenuto conto che in tema di locazione, l'art. 1585 c.c., esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto dei terzi, facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi in nome proprio.
Ebbene, occorre, quindi, tenere distinte le infiltrazioni dovute a problemi strutturali dell'immobile da ricondursi alla nozione di vizio della cosa locata che diminuisce il godimento del bene e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna, dalle infiltrazioni che non attengono alla struttura della res locata ma che sono di esclusiva imputazione a soggetti terzi.
In tale prospettiva, il locatore non può rispondere delle infiltrazioni causate dal pozzetto comunale di raccolta delle acque piovane, che configurano una molestia di fatto del terzo. Né il locatore può rispondere del difetto di aerazione del bene che era facilmente riconoscibile, e ciò tanto più che i
[...]
avevano autorizzato la all'esecuzione di tutte le CP_13 Parte_1
opere necessarie “al fine di potere condurre l'attività preposta ad uso commerciale”.
Non può imputarsi alla ai sensi dell'art. 1227 c.c. il fatto Parte_1
di avere ammassato la propria merce nel locale deposito “sino al colmo”, dal momento che lo stipare la merce nel locale cantinato a servizio del locale a piano terra destinato alla vendita della merce integra, comunque, un uso del bene conforme alla destinazione del medesimo quale evidenziata nel contratto di locazione (uso commerciale).
I vizi che attengono all'umidità di risalita per difetti costruttivi dello stabile in cui si trova l'immobile locato e alle infiltrazioni provenienti dal locale condominiale adiacente allo scantinato oggetto di causa, attengono alla
10 situazione originaria della res e non erano facilmente conoscibili, o quanto meno la prova della loro conoscibilità (che incombeva sul locatore – si veda sul punto Cassazione 18854/2008) non è stata fornita.
Va aggiunto che l'obbligo del locatore di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di provvedere alle riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo (artt. 1575 e 1576 c.c.) riguarda, sia la parte dell'immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato (v. Cass. 3454/2012
e Cass. 28.6.2010 n. 15372).
In questo quadro, la diminuzione del canone ad € 2.000,00 mensili da parte del
Tribunale, che fra l'altro non ha specificato il momento a far data dal quale occorre provvedere alla diminuzione medesima, non è condivisibile, perché finisce con l'imputare al locatore vizi (difetto di aerazione) e fatti (infiltrazioni provenienti dal pozzetto comunale di raccolta delle acque piovane) dei quali non può rispondere.
Considerato che le infiltrazioni che sono imputabili al locatore sono state definite minoritarie dal ctu (le cui valutazioni in ordine agli accertamenti delle cause dei fenomeni di infiltrazione d'acqua e di umidità sono condivisibili perché fondate su accurati accertamenti e valutazioni logico-tecniche), appare congruo riconoscere una diminuzione del canone, correlata alla diminuita fruibilità del bene imputabile ai pari al 10% del canone Parte_4
pattuito a scaletta a far data dal maggio 2015, posto che solo nel maggio del
2015 il conduttore lamentava la sussistenza di infiltrazioni che incidevano sul godimento del bene.
Quanto al risarcimento del danno, liquidato dal primo giudice in € 6.060,00, gli appellanti non hanno contestato il fatto che la merce sia stata danneggiata per effetto dei fenomeni infiltrativi come accertati dal ctu, e quindi costoro sono tenuti al risarcimento dei danni accertati ai sensi dell'art. 2055 c.c.. Va aggiunto
11 che venendo in rilievo posizioni scindibili fra i Locatori, il e il CP_4
, i locatori non possono avvalersi dei rilievi alla sentenza di primo CP_5
grado formulati dal sul punto relativo alla quantificazione dei danni. CP_4
Inoltre, come già evidenziato, “con riferimento all'eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi” (v. Cassazione 9910/2010), prova che nella specie non è stata data.
In conclusione, l'appello dei va accolto per quanto di Controparte_12
ragione e va rideterminato la riduzione del canone secondo quanto sopra indicato.
Va aggiunto che in quseta sede non può procedersi alla graduazione delle responsabilità dei locatori, del e del per i danni alla merce, CP_4 CP_5
in assenza di domanda di rivalsa o regresso (v. Cassazione 20849/2018).
5.2 In accoglimento dell'appello della tale riduzione va Parte_1
fissata a far data dal 27 maggio 2015 (come richiesto dalla Parte_1
[...
, dovendosi provvedere in questa sede ad indicare la data di decorrenza di tale riduzione che il primo giudice ha omesso di specificare. Alla data del maggio 2015 risale, infatti, la prima “diffida all'esecuzione di opere di manutenzione” inoltrata dal conduttore ai locatori, in cui si evidenziava la presenza di infiltrazioni nel locale cantinato. Venendo in rilievo vizi che attengono alla struttura della res coevi alla instaurazione del rapporto di locazione e avuto riguardo agli accertamenti compiuti dal ctu, può presumersi la sussistenza delle infiltrazioni (imputabili alla parte locatrice) alla data suddetta.
Quanto alla condanna risarcitoria emessa nei confronti dei locatori, del CP_4
e del per la somma di € 6.060,00, va accolto l'appello della CP_5
in ordine alla omessa specificazione da parte del primo Parte_1
giudice della natura solidale della condanna, in quanto il danno lamentato è
12 riconducibile alla condotta di più soggetti che hanno concorso a produrre il medesimo eventus damni, senza che assuma rilievo il titolo della responsabilità.
Poiché il risarcimento del danno è connesso ai fenomeni infiltrativi avvenuti negli anni 2020-2021, gli interessi in misura legale vanno riconosciuti dalla data di emissione della fattura relativa agli interventi manutentivi (20.2.2021).
Non può applicarsi al caso di specie il d. lvo 231/2001 che si applica al ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali (v. Cassazione 28413/2024).
6 Il motivo di gravame con il quale il invoca il caso Controparte_4
fortuito, come causa di esclusione della responsabilità, è infondato.
Come specificato dalla Suprema Corte Cassazione 2482/2018, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. In particolare, con riguardo alle precipitazioni atmosferiche, si è affermato (v. Cassazione 4588/2022) che “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art.
2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane.
13 Nella motivazione della citata sentenza n. 4588/2022 della Suprema Corte si legge quanto segue: “al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità̀ ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità̀ ed eccezionalità̀ (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità̀ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili». In tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. All'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello
«stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo”.
Alla luce di quanto detto, nel caso di specie, il non ha dato Controparte_4
prova dell'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi atmosferici causativi del danno, limitandosi ad affermare di aver correttamente provveduto alla
14 manutenzione del pozzetto comunale, che raccoglie le acque meteoriche. Ne deriva che il motivo di gravame va rigettato.
6.1 Il motivo di appello del che attiene alla quantificazione del danno CP_4
è parzialmente fondato. La società conduttrice con il primo atto introduttivo avanzava una richiesta risarcitoria quantificata nella misura di € 5.000,00 come danno alla merce derivato dai fenomeni infiltrativi. Effettivamente la domanda iniziale di risarcimento dei danni alle cose risulta sfornita di adeguata prova relativa ai danni subiti alla merce in occasione degli eventi lesivi che hanno dato origine all'odierno giudizio.
Nel corso del giudizio, si sono verificati, però, ulteriori eventi di allagamento del piano cantinato, a seguito dei quali la società conduttrice è stata costretta a richiedere un intervento volto allo svuotamento del locale dalle acque piovane, giusta fattura del 20.2.2021 di ammontare di € 3.660,00 (“intervento del
08.08.2020; intervento del 03.09.2020; intervento del 10.02.2021vs. dare per i lavori di seguito specificati all'interno dei vs. locali al piano cantinato siti in via Maddalena 13 is. 147 a seguito degli interventi d'urgenza richiesti per episodi di allagamento avvenuti nelle date del 08.08.2020, 03.09.2020 e
10.02.2021: 1. Aspirazione acqua dal pavimento 2. Sgombero e trasporto rifiuto dei materiali danneggiati (cartoni, scatoloni, suppellettili, materiali da vetrina etc) 3. Spostamento della merce dal piano cantinato al piano strada 4.
Pulizia disinfestazione e igienizzazione dei locali oggetto d'intervento 5.
Riallestimento dei locali oggetto di intervento”). La sussistenza di tali danni sopravvenuti (verificatisi negli anni 2020 e 2021) è stata dedotta dalla
[...]
nel verbale del 23.2.2021) e la relativa domanda risarcitoria è Parte_1
stata avanzata con la memoria del 23.4.2021.
L'eccezione di ultrapetizione sollevata dal non è, quindi, fondata, CP_4
puntualizzandosi che nessuna doglianza è stata prospettata dall'ente con riferimento alla diversa tematica relativa alla tempestività o meno della nuova domanda risarcitoria.
15 Con riferimento a tali eventi sopravvenuti che hanno richiesto gli interventi di cui alla fattura del 20.2.2021 non è stata contestata l'imputabilità degli stessi a fenomeni di allagamento riconducibili al non adeguato sistema di regimentazione delle acque piovane. Pertanto, accertata la responsabilità del nella causazione del danno, provato il danno-conseguenza consistito CP_4
nella necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, il è tenuto Controparte_4
al risarcimento in ragione della somma di € 3.660,00.
L'appello è, invece, fondato con riferimento alla voce di danno asseritamente subito dalla società appellata per il deterioramento della merce. La
[...]
ha prodotto una fattura (Identificativo SDI: 4771812535 data Parte_1
ricezione 25.03.2021 – fattura 15.03.2021) recante il prezzo di vendita, pari a
€ 2.400,00, di vari articoli ceduti alla società Il Tribunale ha Parte_3
ritenuto che tale prezzo di vendita integrasse un danno patito dalla Parte_1
per il deterioramento della merce depositata nel locale cantinato
[...]
oggetto di causa. Orbene, dalla sola fattura non può ricavarsi in via presuntiva il fatto che la merce venduta (a prezzo asseritamente ribassato) fosse quella effettivamente deteriorata per effetto dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'arco temporale sopra indicato (2020-2021). Dello stato di tale merce al momento della vendita (ceduta al prezzo di € 2.400,00) non è dato sapere nulla, come nulla è dato sapere del relativo valore, dell'originario prezzo di acquisto sostenuto dalla dei presumibili ricavi che la conduttrice Parte_1
avrebbe potuto ottenere dalla vendita di tale merce in condizioni ottimali.
In questo quadro di carenza probatoria, imputabile alla società conduttrice,
l'appello del deve ritenersi, quindi, fondato. CP_4
La condanna del al risarcimento del danno, in favore della CP_4 [...]
va, quindi, ridotta alla somma di € 3.660,00, oltre interessi legali Parte_1
a far data dal 20.2.2021.
7. Spese.
16 Il motivo d'appello con il quale la si duole della Parte_1
compensazione delle spese in ragione di 1/3 operata dal primo giudice è infondato.
La domanda avanzata dalla società attrice in primo grado tendeva al riconoscimento di una riduzione del canone in misura eccessiva rispetto a quella oggi riconosciuta con la presente sentenza. Anche la pretesa risarcitoria
(quantificata originariamente in € 5.000,00 e poi ampliata per la dedotta svendita di merce acquistata per € 14.461,36, rivenduta a prezzo ribassato a €
2.400,00, e per gli interventi di pulizia e igienizzazione dei locali in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi degli anni 2020-2021) è stata accolta solo parzialmente. La compensazione delle spese in ragione di 1/3 è, quindi, giustificata dal parziale accoglimento delle domande della Parte_1
che comunque all'esito del giudizio risulta maggiormente vittorioso
[...]
rispetto al l (nonostante il parziale CP_5 Controparte_14
accoglimento degli appelli proposti da questi ultimi due).
Anche il motivo di gravame proposto dai sul capo di Controparte_12
decisione concernente le spese è infondato.
Nonostante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dai locatori, gli stessi sono soccombenti rispetto alla domanda di riduzione del canone e alla domanda risarcitoria del conduttore, che sono state accolte seppur parzialmente.
La deduzione secondo cui le spese a carico dei soccombenti andavano ripartite in proporzione alle rispettive responsabilità, non ha fondamento, poiché la responsabilità per il risarcimento dei danni è solidale e tale solidarietà evidenzia l'interesse comune ex art. 97 c.p.c.. Tale rilievo conduce, invece, all'accoglimento del profilo di impugnazione dedotto dalla Parte_1
[... in merito alla omessa condanna solidale al rimborso delle spese processuali.
L'esito complessivo del giudizio che vede l'accoglimento, seppur parziale, delle pretese della giustifica la compensazione in Parte_1
ragione di 1/ 3 delle spese del presente grado, con condanna, in solido, del
17 del e dei al rimborso Controparte_4 CP_5 Controparte_12
della restante quota che si liquida in € per spese ed € 3.700,00 per compensi professionali, di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.400,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 890/2021, al quale è stato riunito il giudizio n. 897/2021, promosso da , Parte_1
avverso la sentenza n. 1061/2021 del Tribunale di Messina emessa anche nei confronti di , e , del Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e già Controparte_15 Controparte_6 [...]
e del nonché sugli appelli incidentali Controparte_7 Controparte_4
proposti rispettivamente dal e dai così Controparte_4 Controparte_12
decide:
in parziale accoglimento degli appelli proposti:
a) ridetermina la riduzione del canone di locazione in misura del 10% del canone convenuto a far data dal 27 maggio 2015;
b) ridetermina in € 3.660,00, oltre interessi legali dal 20.2.2021, in luogo di
€ 6.060.00, la misura della condanna risarcitoria, in favore di
[...]
a carico del condanna da intendersi in Parte_1 Controparte_4
solido con e e il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
is. 147, n.15/c (con obbligo di manleva Controparte_5
della oggi nei Controparte_7 Controparte_6
confronti del Condominio); conferma la condanna di , Controparte_1
e al pagamento in favore della CP_2 Controparte_3 Parte_1
anche della somma eccedente la cifra di € 3.660,00, fino a
[...]
concorrenza della cifra di € 6.060,00, oltre interessi legali dal 20.2.2021, condanna da intendersi in via solidale fra i predetti , Controparte_1
18 e e il is. CP_2 Controparte_3 Controparte_5
147, n.15/c (con obbligo di manleva della , Controparte_7
oggi , nei confronti del Condominio) e maggiorata Controparte_6
di interessi legali dal 20.2.2021;
c) dispone che la condanna al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, come statuita dal Tribunale, debba intendersi in via solidale;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza e) compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio fra da un lato, e , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, il il Controparte_3 Controparte_15
e (oggi Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
, dall'altro, con condanna in solido di
[...] Controparte_1 CP_2
e , il is. 147,
[...] Controparte_3 Controparte_5
n.15/c, il e (oggi Controparte_4 Controparte_7 [...]
, al rimborso della restante quota, in favore della Controparte_6
che liquida in € 518,00 per spese ed € 3.700,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
19