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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6055/2023
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 6055/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
Il 24/6/2025, alle ore 11.16, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione l'Avv. MARIA LUIGIA ARRIGHETTI in sostituzione dell'Avv. NICOLA MONTELLA;
per parte resistente opposta l'Avv. LUCA COZZOLINO in sostituzione dell'Avv. ANTONIO
BARILE.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 6055/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, via Kerbaker n. 91, con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NICOLA MONTELLA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
C. F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
Augusto Tebaldi n. 35, con l'Avv. ANTONIO BARILE
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Accertare e dichiarare che alcuna debenza è imputabile alla CP_2 in favore della e tanto con afferenza al contratto di
[...] Parte_2 locazione siglato in data 9/11/2009, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 20887/2022 reso da questo Tribunale di Milano, all'esito del procedimento n. 40887/2022. In via riconvenzionale: per tutte le motivazioni di cui al I motivo del presente atto, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della per la complessiva CP_2 Parte_2 somma di € 29.471, 58 e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione dell'antescritta somma o a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina. In subordine: nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale non dovesse ritenere di accogliere le conclusioni così come rassegnate con i capi precedenti, si chiede di accertare e dichiarare la non debenza in capo a della somma CP_2
2 di € 14.243, 24 corrispondente al valore dei giorni di effettiva chiusura forzata dell'esercizio sito in Milano presso il complesso “Stazione Centrale Milano”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
Parte resistente opposta: “Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte la avversa opposizione;
rigettare per i medesimi motivi la domanda riconvenzionale formulata dalla confermare la ingiunzione del Tribunale di Milano n. 20887/2022 Parte_1 emessa nel procedimento monitorio avente r. g. 40887/2022; condannare controparte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, ha proposto opposizione avverso CP_2 il D.I. n. 20887/2022 (RG n. 40887/2022), col quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 39.873, 22, oltre interessi e spese, a Parte_2 titolo di canoni di locazione ed oneri accessori dell'unità immobiliare (negozio di abbigliamento
“Boggi Uomo”) sita al piano terreno della Stazione Centrale di Milano (rilasciata il 2/7/2021).
L'opponente ha basato le proprie difese sulla normativa emergenziale a seguito della pandemia da covid – 19 ed ha chiesto l'applicazione dei rimedi dell'impossibilità sopravvenuta, dell'eccessiva onerosità della prestazione e la rinegoziazione del canone pattuito.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 29.471, 58 versata (anche mediante escussione di fideiussione) e non dovuta.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il 15/11/2023 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 21.393, 31.
L'opposizione non è fondata.
Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, la pandemia e le prescrizioni emergenziali, il richiamo alla normativa emergenziale (d. l. 17/3/2020 n. 18, c. d. “decreto cura Italia”) non offre elementi nella direzione indicata dall'opponente: è sufficiente osservare che non vi è alcuna norma di carattere generale che preveda una sospensione dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione. Anzi, l'art. 91, 1° comma, del decreto c. d. “cura Italia”, nel prevedere una “esclusione della responsabilità del debitore” incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio ritardo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l'estinzione dell'obbligazione. Escluso che eventuali difficoltà economiche derivanti indirettamente dalla pandemia possano determinare l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c. c., che richiede una impossibilità assoluta e non imputabile al debitore, non sono nemmeno utilizzabili, a beneficio dell'opponente, il principio della buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c. c.) e l'istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c. c.). Il primo in quanto (mentre può obbligare una parte al compimento di tutti gli atti
3 giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non determinino un apprezzabile sacrificio a suo carico) non può spingersi al punto da incidere in maniera significativa sulle obbligazioni principali. Il secondo perché l'insorgenza della pandemia non ha reso il rapporto tra le prestazioni nel momento dell'esecuzione (sinallagma funzionale) sproporzionato rispetto a quello che era al momento della conclusione del contratto (sinallagma genetico), trattandosi di uno squilibrio che non supera i limiti della normale incertezza (o alea contrattuale) che ogni contraente deve affrontare con ordinaria capacità di previsione circa i vantaggi e gli oneri dell'atto. L'opponente non ha diritto neppure ad ottenere una rettifica delle condizioni del contratto, la quale può essere invocata esclusivamente dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del 3° comma dell'art. 1467 c. c., mentre il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite.
Risulta peraltro dagli atti che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, nel luglio Cont 2020, e hanno concluso un accordo transattivo, che prevedeva la Controparte_1 Cont facoltà di recesso per i contratti delle stazioni di Venezia e Torino a fronte della rinuncia di ad ogni richiesta di riduzione del canone del negozio ubicato preso la Stazione Centrale di Milano.
L'eccezione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c. c. formulata dall'opponente non è fondata.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Anche nel caso di utilizzo soltanto parziale della cosa locata per factum principis (nel caso in esame: i provvedimenti del Governo di forzata chiusura delle attività commerciali), fatto non imputabile al locatore, sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone pur mantenendo la disponibilità dei locali locati, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
L'importo ingiunto di € 39.973, 33 è corretto, in quanto tiene conto del versamento di € 18.580, 02 di cui alla fattura 3207/2020.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo va integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 6055/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 20887/2022 (RG n. 40887/2022);
4 2) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta CP_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremila Parte_2 ottocento/00) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 24/6/2025.
Il Giudice
Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 6055/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
e
Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO
Il 24/6/2025, alle ore 11.16, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente in opposizione l'Avv. MARIA LUIGIA ARRIGHETTI in sostituzione dell'Avv. NICOLA MONTELLA;
per parte resistente opposta l'Avv. LUCA COZZOLINO in sostituzione dell'Avv. ANTONIO
BARILE.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 6055/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, via Kerbaker n. 91, con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NICOLA MONTELLA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
C. F. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
Augusto Tebaldi n. 35, con l'Avv. ANTONIO BARILE
RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente in opposizione: “Accertare e dichiarare che alcuna debenza è imputabile alla CP_2 in favore della e tanto con afferenza al contratto di
[...] Parte_2 locazione siglato in data 9/11/2009, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 20887/2022 reso da questo Tribunale di Milano, all'esito del procedimento n. 40887/2022. In via riconvenzionale: per tutte le motivazioni di cui al I motivo del presente atto, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della per la complessiva CP_2 Parte_2 somma di € 29.471, 58 e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione dell'antescritta somma o a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina. In subordine: nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale non dovesse ritenere di accogliere le conclusioni così come rassegnate con i capi precedenti, si chiede di accertare e dichiarare la non debenza in capo a della somma CP_2
2 di € 14.243, 24 corrispondente al valore dei giorni di effettiva chiusura forzata dell'esercizio sito in Milano presso il complesso “Stazione Centrale Milano”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
Parte resistente opposta: “Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte la avversa opposizione;
rigettare per i medesimi motivi la domanda riconvenzionale formulata dalla confermare la ingiunzione del Tribunale di Milano n. 20887/2022 Parte_1 emessa nel procedimento monitorio avente r. g. 40887/2022; condannare controparte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, ha proposto opposizione avverso CP_2 il D.I. n. 20887/2022 (RG n. 40887/2022), col quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 39.873, 22, oltre interessi e spese, a Parte_2 titolo di canoni di locazione ed oneri accessori dell'unità immobiliare (negozio di abbigliamento
“Boggi Uomo”) sita al piano terreno della Stazione Centrale di Milano (rilasciata il 2/7/2021).
L'opponente ha basato le proprie difese sulla normativa emergenziale a seguito della pandemia da covid – 19 ed ha chiesto l'applicazione dei rimedi dell'impossibilità sopravvenuta, dell'eccessiva onerosità della prestazione e la rinegoziazione del canone pattuito.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 29.471, 58 versata (anche mediante escussione di fideiussione) e non dovuta.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il 15/11/2023 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 21.393, 31.
L'opposizione non è fondata.
Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, la pandemia e le prescrizioni emergenziali, il richiamo alla normativa emergenziale (d. l. 17/3/2020 n. 18, c. d. “decreto cura Italia”) non offre elementi nella direzione indicata dall'opponente: è sufficiente osservare che non vi è alcuna norma di carattere generale che preveda una sospensione dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione. Anzi, l'art. 91, 1° comma, del decreto c. d. “cura Italia”, nel prevedere una “esclusione della responsabilità del debitore” incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio ritardo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l'estinzione dell'obbligazione. Escluso che eventuali difficoltà economiche derivanti indirettamente dalla pandemia possano determinare l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c. c., che richiede una impossibilità assoluta e non imputabile al debitore, non sono nemmeno utilizzabili, a beneficio dell'opponente, il principio della buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c. c.) e l'istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c. c.). Il primo in quanto (mentre può obbligare una parte al compimento di tutti gli atti
3 giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non determinino un apprezzabile sacrificio a suo carico) non può spingersi al punto da incidere in maniera significativa sulle obbligazioni principali. Il secondo perché l'insorgenza della pandemia non ha reso il rapporto tra le prestazioni nel momento dell'esecuzione (sinallagma funzionale) sproporzionato rispetto a quello che era al momento della conclusione del contratto (sinallagma genetico), trattandosi di uno squilibrio che non supera i limiti della normale incertezza (o alea contrattuale) che ogni contraente deve affrontare con ordinaria capacità di previsione circa i vantaggi e gli oneri dell'atto. L'opponente non ha diritto neppure ad ottenere una rettifica delle condizioni del contratto, la quale può essere invocata esclusivamente dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del 3° comma dell'art. 1467 c. c., mentre il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite.
Risulta peraltro dagli atti che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, nel luglio Cont 2020, e hanno concluso un accordo transattivo, che prevedeva la Controparte_1 Cont facoltà di recesso per i contratti delle stazioni di Venezia e Torino a fronte della rinuncia di ad ogni richiesta di riduzione del canone del negozio ubicato preso la Stazione Centrale di Milano.
L'eccezione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c. c. formulata dall'opponente non è fondata.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Anche nel caso di utilizzo soltanto parziale della cosa locata per factum principis (nel caso in esame: i provvedimenti del Governo di forzata chiusura delle attività commerciali), fatto non imputabile al locatore, sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone pur mantenendo la disponibilità dei locali locati, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
L'importo ingiunto di € 39.973, 33 è corretto, in quanto tiene conto del versamento di € 18.580, 02 di cui alla fattura 3207/2020.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo va integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, ridotte del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 6055/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 20887/2022 (RG n. 40887/2022);
4 2) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta CP_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremila Parte_2 ottocento/00) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 24/6/2025.
Il Giudice
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