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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
AR RI RI Presidente
AR NZ RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3031/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 10.09.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
) (c.f. ) in persona del Presidente pro tempore
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Arcangelo
GU (c.f. ) e l'avvocato Claudio Martino (c.f. C.F._1
), che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE PRINCIPALE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Amilcare
ET (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_2 C.F._5 titolare della Azienda Agricola SI ET elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Andrea
AN (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._6
-APPELLANTE INCIDENTALE-
Oggetto: appello principale del e appelli Parte_1 incidentali condizionati proposti da e , Controparte_1 Controparte_2
r.g. n. 1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 2175/2021, pubblicata in data
14.12.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 5649/2020, promosso da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
- usucapione - Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
e convengono in giudizio, dinanzi al Controparte_1 Controparte_2 primo Giudice, il e rassegnano le seguenti Parte_1 conclusioni:
“(…) accertare e dichiarare che il dott. ha esercitato Controparte_1 pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza interruzioni per un periodo di tempo sicuramente superiore a quindici anni (e comunque anche superiore a vent'anni) il possesso dei terreni censiti al Catasto Terreni di Latina, Foglio 53, part. 83, 129 e
Foglio 39, part. 71 come meglio descritti in narrativa;
accertare e dichiarare che la dott.ssa è subentrata nel possesso dei Fondi ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 1146, comma 2 c.c.; per l'effetto, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni censiti al Catasto Terreni di Latina, Foglio 53, part. 83, 129 e
Foglio 39, part. 71 come meglio descritti in narrativa da parte della dott.ssa CP_2
in subordine, nel caso in cui non si ritenesse rilevante il subentro dott.ssa
[...]
dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni censiti al CP_1
Catasto Terreni di Latina, Foglio 53, part. 83, 129 e Foglio 39, part. 71 come meglio descritti in narrativa da parte del dott. per l'effetto ordinare Controparte_1 al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità”.
e , a sostegno delle riportate conclusioni, Controparte_1 Controparte_2 allegano.
- Di essere proprietari di terreni nel Comune di Sermoneta da oltre un secolo, terreni acquistati, nel corso degli anni, in parte mediante affrancazione dei fondi e in parte per contratti di compravendita direttamente dai principi e che i Per_1 terreni sono citati più volte negli archivi relativi alle opere di bonifica dell'
[...]
. Pt_2
- Detti terreni sono stati interessati, negli anni “Venti” del secolo scorso, dalla realizzazione della linea ferroviaria Roma-Napoli (c.d. “direttissima”) che attraversa, diagonalmente, le proprietà della famiglia CP_1
r.g. n.
2 - Dopo la realizzazione della linea ferroviaria, , padre di Persona_2
, e il di lui fratello si sono ripartiti, tra loro, i terreni a Controparte_1 nord e a sud della linea ferroviaria, attribuendo i terreni a sud, a Persona_2
alla morte del quale, il 25.08.1953, la proprietà dei terreni passa alla
[...] moglie, e ai loro due figli e , Persona_3 CP_3 CP_1 consolidandosi in capo ai due fratelli in seguito alla morte della madre.
- Con atto del 31.12.1996, i due fratelli e , CP_1 CP_3 CP_1 dividono le proprietà comuni e i terreni adiacenti alla ferrovia, diventano di proprietà esclusiva a , mentre i terreni che si affacciano, dal lato CP_1 opposto, su Via Fontana Murata, diventano di proprietà esclusiva di . CP_3
- I fondi censiti al Catasto Terreni di Latina, Foglio 53, part. 83, 129 e Foglio 39, part. 71, circondati per tre lati dai terreni di proprietà di
[...]
e delimitati, sul quarto lato, dalla ferrovia, sono intestati al CP_1
, ma sono sempre stati nella piena e Parte_2 pacifica disponibilità di , che ne ha esercitato il Controparte_1 possesso per più di sessant'anni e, prima di lui, suo padre , Persona_2 conducendovi la propria azienda agricola, coltivandoli, realizzandovi, nel corso degli anni “Sessanta” stalle per l'allevamento del bestiame, poi modernizzate nel corso degli anni “Novanta”, unitamente alla predisposizione di nuovi edifici adibiti alle esigenze dell'azienda agricola e ponendo in essere, nel 2006, un importante piano di rilancio e di sviluppo della propria azienda agricola.
- Con riguardo alle attività dell'azienda agricola esercitata sui propri terreni, inclusi i fondi oggetto di causa, presenta ogni anno, a Controparte_1 partire dal 2000, domanda per la erogazione di contributi alla Comunità
Europea.
- Il non ha mai svolto alcuna attività sui fondi, per i quali mai reclama Parte_1 la proprietà o avanza alcuna contestazione.
- Il Comune di Sermoneta, a margine della planimetria relativa ai terreni di proprietà di , appone la annotazione per la quale il Controparte_1
“Terreno intestato alla Partita 1396 ditta “Consorzio di Bonifica Pontina” in possesso dei sigg. e da oltre quarant'anni”. Parte_3 Parte_4
- Nel 2016, dona la proprietà dei terreni ai propri tre Controparte_4 figli in parti uguali e cede l'usufrutto dell'azienda alla figlia CP_1
r.g. n. 3 titolare dell'omonima Azienda Agricola, subentrata in tutta la CP_2 gestione delle attività agricole e di allevamento.
Con comparsa depositata il 04.03.2021, si costituisce il Parte_1
e resiste alla domanda attorea, di cui chiede il rigetto.
[...]
A tal fine, contesta la valenza probatoria della documentazione prodotta dagli attori;
allega la mancata prova di un possesso utile ad usucapire e di avere sempre pagato, per i terreni in oggetto, l'imposta municipale IMU.
Nel corso del giudizio, il procedimento di mediazione introdotto per la controversia in oggetto, si conclude con il verbale del 13.05.2021 e con un accordo da completare, previo pagamento dell'importo stabilito, dinanzi ad un notaio, entro il 30.06.2021.
Il 14.12.2021 la controversia, con la sentenza impugnata, emessa ai sensi del 281 sexies c.p.c., è definita come di seguito:
<< (…) accerta, anche ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., che tra le parti è intervenuto accordo di conciliazione sottoscritto innanzi all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Latina il 13 maggio 2021 (mediazione n.
25/2021 - prot. 904/2021) ed avente ad oggetto terreni siti in Sermoneta (LT) via del
Murillo, censiti al Catasto terreni di Latina, foglio 53 part. 83 - 129 e foglio 39 part.
71; - dichiara conseguentemente inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite>>.
Di seguito, i motivi della decisione.
La disciplina dell'accordo di mediazione è mutuata da quella dei contratti, anche sotto l'aspetto della trascrizione dell'atto risultante dal procedimento di conciliazione ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010), che osserva quanto disposto dall'art. 2643 c.c.
Il tentativo di conciliazione non è pura e semplice formalità preliminare, o ad espediente per dilazionare pretestuosamente una controversia.
Il contenuto del verbale raggiunto grazie all'opera dell'organismo di mediazione, liberamente accettato, vincola i privati secondo buona fede e correttezza.
Gli effetti sostanziali dell'accordo di conciliazione, nel concreto concluso dalle parti legittimate, rilevano ai fini della inammissibilità della domanda giudiziale proposta per il sopravvenuto difetto dei presupposti dell'azione: il diritto fatto valere con la domanda giudiziale risulta ormai riconosciuto nell'accordo di mediazione e la proprietà acquisita nella sfera giuridica degli attori.
r.g. n. 4 Non rileva in senso contrario il parere non favorevole del revisore unico dei conti dell'ente convenuto, che, da un lato, interviene quando la transazione è già conclusa ed
è a tutti gli effetti vincolante per il e, dall'altro, si fonda su mere Parte_1 congetture e valutazioni ipotetiche sulla fondatezza della domanda giudiziale proposta.
L'errata valutazione economica dell'accordo non concretizza errore idoneo ad ottenere l'annullamento del contratto.
La domanda di parte attrice, in presenza dell'accordo di cui al verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Latina il 13 maggio 2021 (mediazione n. 25/2021 - prot. 904/2021) ed avente ad oggetto terreni censiti al Catasto terreni di Latina, foglio 53 part. 83 - 129 e foglio 39 part. 71, va dunque dichiarata inammissibile per effetto dell'intervenuto mutamento della regolazione sostanziale dei rapporti tra le parti determinata dal predetto accordo.
Implicitamente deve ritenersi, con la presente pronuncia, accertato, proprio ai fini della rilevata inammissibilità, che le sottoscrizioni apposte in calce al verbale richiamato non sono state disconosciute e quindi vanno considerate come accertate giudizialmente ai sensi dell'art. 2657 c.c. anche ai fini della trascrizione dell'atto.
La regola di carattere generale, infatti, concorre con la disposizione dell'art. 11, comma
3, secondo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2010, che è stata dettata per mantenere in capo ai pubblici ufficiali a ciò autorizzati il potere di autenticazione che non si è voluto assegnare al mediatore, ma non negare alla sede giudiziale secondo la regola generale codicistica.
Sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese tra le parti.
Con l'atto di appello, il rassegna le seguenti Parte_1 conclusioni.
<< (…) accertare e dichiarare, in accoglimento del primo ed unico motivo di
impugnazione, nullo, inesistente, illegittimo e comunque privo di effetti e di efficacia
l'accordo di conciliazione sottoscritto innanzi all'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Latina il 13 maggio 2021 (mediazione n. 25/2021 – prot.
904/2021) ed avente ad oggetto terreni siti in Sermoneta (LT) via del Murillo, censiti al
Catasto terreni di Latina, foglio 53 part. 83 – 129 e foglio 39 part. 71;
- in ogni caso e comunque, dichiarare inammissibili ovvero infondate, con loro conseguente integrale rigetto, le domande tutte formulate dai sig.ri Controparte_1
e quest'ultima in proprio ed in qualità di titolare
[...] Controparte_2
r.g. n. 5 dell'Azienda Agricola SI ET, con l'atto di citazione del 17 novembre
2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa depositata il 07.11.2022, e Controparte_1 Controparte_2 rassegnano le seguenti conclusioni.
<in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, anche ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c.; - in subordine, nel merito, rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, anche ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c.; - in ogni caso, condannare il (già Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
[...]
, con sede in Latina, Corso Giacomo Matteotti n. 101 ai sensi e per gli P.IVA_2 effetti dell'art. 96 c.p.c. a pagare a favore del dott. e della Controparte_1 dott.ssa un elevato importo liquidato equitativamente e che sia Controparte_2 adeguato alla natura e alla dimensione del ; - in ulteriore subordine, in via Parte_1 incidentale condizionata: accertare e dichiarare che il dott. Controparte_1 ha esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza interruzioni per un periodo di tempo sicuramente superiore a quindici anni (e comunque anche superiore a vent'anni) il possesso dei terreni censiti al Catasto Terreni di Latina,
Foglio 53, part. 83, 129 e Foglio 39, part. 71 come meglio descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare che la dott.ssa è subentrata nel possesso Controparte_2 dei Fondi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146, comma 2 c.c.; - per l'effetto, dichiarare
l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni censiti al Catasto Terreni di Latina,
Foglio 53, part. 83, 129 e Foglio 39, part. 71 come meglio descritti in narrativa da parte della dott.ssa - in subordine, nel caso in cui non si ritenesse Controparte_2 rilevante il subentro dott.ssa dichiarare l'intervenuto acquisto per CP_1 usucapione dei terreni censiti al Catasto Terreni di Latina, Foglio 53, part. 83, 129 e
Foglio 39, part. 71 come meglio descritti in narrativa da parte del dott. Controparte_1
- per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la
[...] trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; - in via gradata, rimettere la causa al Tribunale di Latina perché si pronunci sulle medesime domande dell'appello incidentale condizionato che precedono>>.
r.g. n. 6 Con un unico motivo di appello principale, rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. e seguenti;
dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; dell'art.
862 c.c.; dell'art.18 della legge regionale lazio 21 gennaio 1984 n. 4 e successive modificazioni;
dell'art. 11 legge regionale lazio 10 agosto 2016 n. 12; del decreto del presidente della giunta regionale n. t00044 dell'11 marzo 2019; degli artt. 22 e 23 dello statuto del consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. - Travisamento dei fatti”, il censura la decisione nella parte in cui Parte_1 non accerta e dichiara inesistente, o comunque illegittimo e privo di efficacia l'accordo di conciliazione tra le parti raggiunto, per carenza di potere di una delle parti stesse. A tal fine, il richiama le note di trattazione scritta, redatte in occasione Parte_1 dell'udienza del 14.12.2021, in cui allega che il ha partecipato alla Parte_1 mediazione rappresentato dal Commissario Straordinario e che essendosi espresso, il
Revisore Unico dei Conti, in senso contrario, ha ritenuto di non partecipare alla stipula del rogito, in difetto di apposita autorizzazione del Commissario Straordinario alla definizione dell'accordo in sede di mediazione, in quanto un tale accordo sarebbe stato passibile di sanzione per danno erariale da parte della Corte dei Conti. Aggiunge che con la sentenza impugnata, erroneamente si considera il al pari di Parte_1 un soggetto privato, in punto di capacità e di disposizione dei diritti, laddove il
è un ente di diritto pubblico, costituito ed operante in base al Parte_1
R.D. 13.02.1933 n. 215; che per Statuto, nel l'amministrazione ordinaria e Parte_1 straordinaria istituzionalmente riservata al Consiglio di Amministrazione e al Comitato
Esecutivo spetta, tra l'altro il potere “di deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; che il Commissario Straordinario ha agito in difetto del dovuto atto Deliberativo Collegiale ( Commissario e due sub commissari) la adozione del quale avrebbe dovuto essere oggetto di avviso di convocazione da notificarsi al Revisore dei
Conti, poi trasmesso alla Regione per i controlli.
e propongono appello incidentale Controparte_1 Controparte_2 condizionato, reiterando in questa sede tutti gli argomenti e le domande del primo grado in ordine all'avvenuta usucapione;
allegano che il giudizio doveva proseguire per accertare l'avvenuto acquisto per usucapione;
censurano la pronuncia di inammissibilità della domanda;
reiterano le richieste istruttorie e lamentano la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, pur richiesti all'udienza di prima comparizione, e r.g. n. 7 insistono perché la causa venga istruita secondo il rito ed il completo contraddittorio previsto per il primo grado.
L'appello principale è fondato.
Verte sulla efficacia vincolante dell'accordo raggiunto dalle parti, nel corso del giudizio di primo grado, dinanzi all'organismo di mediazione nel procedimento n.25/2021, e di cui al verbale di seduta del 13.05.2021, pacificamente non seguito dal convenuto pagamento e dalla sottoscrizione dell'atto pubblico nella data prevista dinanzi all'organismo di mediazione.
Il verbale di accordo prevede quanto segue:
<< (…) L'Avv. Andrea Cangemi come da proposta del 15 Aprile 2021 nella precedente
seduta di mediazione dichiara, a nome dei suoi assistiti, Sig.ri Controparte_1
e , presenti, di offrire a saldo e stralcio e transazione di qualsiasi Controparte_2 pretesa la somma di euro 10.000,00 (…) - oltre il pagamento delle spese notarili e ogni conseguente eventuale tassazione dell'atto- a titolo di indennizzo per le imposte versate dal sugli immobili (…) oggetto del presente Parte_2 procedimento di mediazione. Il a mezzo del Parte_2
Commissario Straordinario (…) e dell'avvocato (…), dichiara- subordinatamente al pagamento dell'importo sopra menzionato- di riconoscere che i Sig.ri hanno CP_1 acquistato per maturata usucapione i terreni oggetto del presente procedimento di mediazione e (…) si impegna- sempre previo o contestuale pagamento dell'importo sopra menzionato- a ribadire formalmente il riconoscimento dell'avvenuta usucapione su tali beni innanzi al notaio dott.ssa nella data che Persona_4 verrà comunicata dai Sig.ri scattassi con preavviso di 10 giorni e comunque entro il 30 giugno 2021. Con gli adempimenti sopra descritti dinanzi al notaio le parti non avranno più alcuna pretesa l'una nei confronti dell'altra in relazione ai fatti, alle pretese e alle eccezioni oggetto del presente procedimento di mediazione nonché nel giudizio pendente tra le parti, R.G. n. 5649/2020 Tribunale di Latina, che si impegnano
a far estinguere ai sensi dell'art. 309 cpc una volta perfezionati gli adempimenti sopra descritti dinanzi al notaio. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti e- i legali- sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di all'art 13 legge professionale forense”.
Tra le parti è sorto un contrasto sul perfezionamento di un accordo che fosse utile a ritenere superato il contenzioso sulla domanda di usucapione proposta dagli CP_1
r.g. n. 8 L'effetto deflattivo della controversia, cui è deputato l'accordo dinanzi all'Organismo di
Conciliazione, non si è perfezionato.
Non vi è prova della esecuzione degli adempimenti, anche per quanto a carico degli propedeutici alla stipula dinanzi al notaio, stipula alla quale è stata CP_1 condizionata la definizione della controversia.
D'altra parte le stesse allegazioni in ordine al convenuto pagamento nei termini previsti non depongono per l'adempimento degli in quanto la predisposizione di un CP_1 assegno circolare non corrisponde alla esecuzione del pagamento.
Ciò detto non sussistono i presupposti per una definizione in rito della controversia insorta in ordine alla domanda di usucapione che deve essere valutata nel merito, in tale limitata misura accogliendosi le cesure incidentali degli per il resto CP_1 infondate.
Domanda di concessione dei termini previsti dall'art. 183 VI comma c.p.c.
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum “e dovendosi escludere che ciò comporti la rimessione della causa al primo giudice, l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018).
Nel concreto, gli appellanti incidentali si limitano ad allegare la mancata concessione dei termini pur richiesti alla prima udienza tenutasi dinanzi al primo giudice e alla quale ha fatto seguito l'espletamento della procedura conciliativa, con conseguente inammissibilità della rimessione in termini rispetto alla attività di precisazione della domanda e di articolazione dei mezzi istruttori non circostanziata con l'appello incidentale.
Giova aggiungere che gli deve ritenersi abbiano rinunciato a far valere tale CP_1 vizio decisionale in quanto, con le note conclusive autorizzate per la udienza del
14.12.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si sono limitati a svolgere difese in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'usucapione, da parte del , in sede di conciliazione e alla persistenza di un Parte_1 interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento ai fini della trascrizione del titolo r.g. n. 9 acquisito nei registri immobiliari;
in ordine alla condotta del e alla rilevanza Parte_1 del parere del suo organismo di vigilanza nonché alla rilevanza del pagamento dell'Imu da parte del . Parte_1
Quanto alla fondatezza della domanda di usucapione proposta, per altro, assume che dimostrata per tabulas e non articola alcuna richiesta in ordine alla concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. o in generale alle prove, termini e istanze che, dunque devono ritenersi rinunciati, con ciò profilandosi un'ulteriore motivo di infondatezza della domanda proposta in questa sede d'assegnazione di tali termini e delle richieste istruttorie pur articolate in comparsa.
Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. n. 10767 del 04/04/2022).
Tale presunzione nel concreto non può ritenersi superata per il richiamato tenore delle note conclusive depositate, richiamate anche in sede di precisazione delle conclusioni senza ulteriori aggiunte a verbale.
Domanda di usucapione.
L'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio, Cass. 9325/2011, 17376/2018, 20508/2019 e
6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass. 20539/2017).
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore r.g. n. 10 nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della
"preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del
06/02/2019).
L'incertezza della prova sul possesso con le caratteristiche necessarie all'usucapione ricade in danno della parte che invoca l'applicazione di tale istituto.
E' necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 20670/2010; n. 8158/2012).
Giova aggiungere, solo per completezza essendo sufficienti le considerazioni svolte in punto di rinuncia ai termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e alle istanze istruttorie, quanto alla capitolazione di prova orale contenuta nella comparsa di costituzione in appello, che tali prove sono comunque ultronee in quanto ove pure confermate tutte le circostanze che la parte attrice intende dimostrare con l'ammissione della prova, non si giungerebbe a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'usucapione, ma solo l'utilizzo del bene
L'allegazione degli è assolutamente generica e non dirimente;
sostengono di CP_1 aver costruito stalle per l'allevamento del bestiame, poi modernizzate nel corso degli anni 90, unitamente alla predisposizione di nuovi edifici adibiti alle esigenze dell'azienda agricola, ma neppure collocano specificamente tagli opere sulla particella oggetto di domanda che, per loro stessa prospettazione, si trova all'interno di un ben più ampio appezzamento di terreno già di loro proprietà esclusiva;
di aver commissionato la progettazione e la realizzazione di vaste e complesse opere di drenaggio che asseritamente dichiarano interessare i fondi oggetto di domanda, ma sul punto la allegazione e generica e per latro non rilevante, non trattandosi di attività dalla quale possa desumersi la volontà di escludere gli altri, e il legittimo proprietario, dall'area al r.g. n. 11 pari delle attività di rilancio di un'azienda agricola, dato che tale attività di rilancio non presuppone che la disponibilità del terreno sia iure proprio, al pari della richiesta di erogazione di fondi alla comunità europea che ben possono essere riconosciuti a chi eserciti un'azienda su terreni non di proprietà ma condotti in locazione.
Ciò detto la domanda di usucapione viene respinta.
Spese di lite.
Si compensano tra le parti il ragione del peculiare andamento della controversia.
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti in via condizionata, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale del
[...]
e appelli incidentali condizionati proposti da Parte_1 [...]
e , avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di CP_1 Controparte_2
Latina n. 2175/2021, pubblicata in data 14.12.2021, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 5649/2020, promosso da e Controparte_1 CP_2 nei confronti di ogni diversa
[...] Parte_1 conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello del e respinge la domanda Parte_1 di usucapione proposta da e . Controparte_1 Controparte_2
- Compensa tra le parti le spese del grado.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante condizionato, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 05.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
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r.g. n. 12
r.g. n.
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