Decreto cautelare 4 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza breve 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 02/05/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03738/2025REG.PROV.COLL.
N. 02743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2743 del 2025, proposto dalla società Società Immobiliare Belvedere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora NC De RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Maoli, Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 345/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna e della signora NC De RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
Considerato che, con la memoria del 28 aprile 2025, la signora NC De RI ha rinunciato al ricorso di primo grado e che, con la memoria depositata in pari data, la società Immobiliare Belvedere s.r.l., odierna appellante, ha rinunciato all’appello, con congiunta richiesta di compensazione delle spese dell’intero giudizio;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato e documentato dalle parti, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l’altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto, pertanto, di dover dare atto della rinuncia al ricorso di primo grado e all’appello, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio, potendo le spese dei due gradi essere integralmente compensate, tenuto conto dell’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dispone l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO