Ordinanza cautelare 20 ottobre 2016
Sentenza 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/01/2021, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00074/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento 1.3.2016 emesso dal Questore di-OMISSIS-di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2016, munito di istanza cautelare, il ricorrente impugnava il provvedimento della Questura di -OMISSIS- meglio indicato in epigrafe, di rigetto della domanda, dal medesimo presentata, tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il suddetto provvedimento risultava fondato su un giudizio di pericolosità sociale dedotto dalla sentenza del Tribunale di-OMISSIS-n. -OMISSIS-di condanna alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 648 c.p. e 55, comma 9, del D.Lgs n. 231/2007, per aver falsificato carte di credito o di pagamento ed altri strumenti analoghi abilitanti al prelievo di denaro e per aver acquistato o ricevuto cose provenienti da delitto (schede gestori telefonici, carte postapay, permessi di soggiorno), nonché dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di condanna complessiva (giusta continuazione) ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre 1.400 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 55, comma 9, del D.Lgs n. 231/2007, 646 e 477 c.p. e 5, comma 8 bis del D.Lgs n. 286/98, per essersi procurato mediante skimming i dati della banda magnetica di carte di credito e per aver contraffatto permessi di soggiorno e patenti di guida; nel provvedimento era, altresì, effettuata una valutazione complessiva della situazione personale, lavorativa e familiare del ricorrente.
Il ricorrente, in sintesi, denunciando la violazione degli artt. 4, 5 comma 5, 9 commi 4, 7, 11, e 28 del D.Lgs n. 286/98, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione, lamentava che l’Amministrazione non aveva tenuto conto del pluriennale inserimento sociale, familiare e lavorativo, né aveva effettuato un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi; in particolare, non era stata considerata la regolare presenza in Italia da oltre 10 anni, la regolare attività lavorativa svolta con produzione di idoneo reddito e la presenza della figlia minore, rispetto alla quale, originariamente affidata alla madre e poi collocata in ambiente eterofamiliare, era in atto un delicato percorso di riavvicinamento attraverso incontri periodici.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con istanza depositata in data 20.10.2016, il ricorrente chiedeva il rinvio dell’udienza di discussione dell’istanza cautelare, in considerazione della prossima definizione con i Servizi Sociali di-OMISSIS-di un nuovo calendario di incontri con la propria figlia minore.
Con ordinanza n. -OMISSIS- assunta alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016, il Collegio dava atto della rinuncia, da parte del ricorrente, all’istanza di sospensione dell’atto impugnato, essendo venute meno le esigenze cautelari.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha prodotto nuovi documenti ovvero ulteriori memorie difensive.
Alla Pubblica Udienza del 2 dicembre 20202, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Anche tenuto conto della condotta processuale della parte ricorrente, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada, pertanto, respinto.
Appare indubbio che la reiterazione dei reati (obiettivamente gravi), accertati e non contestati dal ricorrente, costituiscano chiara dimostrazione che il ricorrente stesso non si sia correttamente inserito nel tessuto sociale e non abbia recepito le norme dell’ordinamento, né le regola della convivenza civile.
I pregiudizi penali evidenziati nel provvedimento impugnato appaiono, dunque, idonei a giustificare, nell’ambito di una valutazione complessiva e di un bilanciamento con gli elementi a favore del ricorrente, il giudizio negativo espresso dalla Questura nell’esercizio del proprio potere discrezionale in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente medesimo, giudizio che non appare inficiato da particolari profili di irragionevolezza o illogicità.
A differenza di quanto sostenuto in ricorso, peraltro, l’Amministrazione resistente ha effettuato una puntuale valutazione della complessiva situazione personale del ricorrente, evidenziando che il medesimo aveva prodotto reddito idoneo, era in Italia dal 2006 in qualità di coniuge di cittadina italiana, da cui successivamente aveva divorziato e che la figlia, nata nel 2009, risultava essere stata affidata dal Tribunale per i Minori di-OMISSIS-ad altra famiglia, ragioni per cui, nell’ambito di un bilanciamento di interessi, risultava prevalente l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, stante i gravi e reiterati pregiudizi penali evidenziati nel provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di soggiorno.
Peraltro, il ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento –rispetto a quanto dedotto in ricorso – con riferimento all’evoluzione del rapporto con la figlia minore, per cui nemmeno sono stati allegati fatti nuovi sopravvenuti, potenzialmente idonei a determinare i presupposti per una eventuale rivalutazione della situazione da parte dell’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa, vista la peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.