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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.01.2025 da
1) Parte_1
a Milano il 07.12.1980
[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Davide Cicu presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 8 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Bollati presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 30.06.2020
(anno 2020 atto n. 87 reg. 1 parte 2 serie A)
In regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 960/2025 pubblicata il 12.03.2025 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato il 12.03.2025, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato il [...], cittadino italiano. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Affidamento e collocamento dei minori:
⎯ i coniugi, a tutela dell'equilibrio psico-fisico del minore, nonché, con il fine di garantirne la massima serenità, optano per il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre presso l'abitazione di Via Tito Livio n. 20 sita in Milano (MI), in cui si è trasferita il giorno 01.12.2024,
⎯ sempre allo scopo di evitare turbative nello sviluppo educativo dei figli e tutelare il diritto alla bigenitorialità, in ossequio ai dettami della recente Riforma Cartabia, orientata a garantire una convergenza genitoriale sul progetto educativo della prole, ai sensi dell'art. 473 bis 12 pagina 2 di 8 c.p.c., si produce il cd. "Piano genitoriale", strumento "fotografia" della situazione familiare esistente al momento del sopraggiungere della crisi e, al contempo, piano per la gestione del minore successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori, con sintetica e chiara indicazione della routine settimanale e del riparto delle vacanze estive e delle festività (doc. 6
Piano genitoriale);
⎯ si riportano qui di seguito le pattuizioni concordate dai coniugi che si applicheranno salvo diversi e più ampi accordi tra gli stessi:
• a fine settimana alternati, il padre trascorrerà con dal sabato mattina, con orario da Per_1 concordare prelevandolo dall'abitazione materna, sino alla domenica sera entro le ore 20.00 quando il padre accompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
• il padre trascorrerà con un giorno infrasettimanale, indicativamente nella giornata di Per_1 martedì, dal pomeriggio sino alla mattina seguente con accompagnamento del bambino all'asilo;
• da gennaio 2026, quando il minore si sarà abituato alla nuova situazione familiare, verrà introdotto un secondo pernotto a casa del padre nella serata di venerdì durante il weekend di sua competenza;
• da gennaio 2027, verrà introdotto un secondo pernottamento infrasettimanale a casa del padre solo nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza materna;
⎯ fatta salva la suddivisione del tempo come sopra indicata, i giorni di competenza sono modificabili previo accordo tra le parti in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a comunicare le necessità lavorative con anticipo al fine di agevolare la ripartizione del tempo;
previo accordo con la madre, il padre potrà far visita al figlio anche al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati;
• durante le vacanze estive, salvo diverso e più ampio futuro accordo tra i genitori, il figlio potrà trascorrere 10 (dieci) giorni consecutivi con il padre. Il periodo di vacanza con il minore, la località ed i recapiti verranno comunicati reciprocamente ogni anno entro il 31 maggio;
per l'estate del 2025 il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi;
• durante le vacanze natalizie della durata di 15 giorni i figli trascorreranno una settimana con il padre ed una con la madre alternandosi di anno in anno i periodi intercorrenti tra la mattina del 24 dicembre e il primo pomeriggio del 31 dicembre sino alla sera del 06 gennaio;
per le pagina 3 di 8 vacanze natalizie 2024 il bambino trascorrerà con il padre le giornate del 24, 26 e 27 dicembre ed il restante periodo con la madre;
• il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso senza essere suddiviso, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
le vacanze pasquali 2025 saranno trascorse dal bambino con la madre.
I genitori si comunicheranno reciprocamente gli spostamenti anche temporanei fuori città con il figlio ed eventuali cambi di residenza.
b) Mantenimento;
⎯ circa il mantenimento del minore, il IG. verserà a titolo di contributo al figlio, sino a Pt_1 che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la somma di € 250,00=, la quale Per_1 verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , che dovrà Pt_2 essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese;
l'importo del contributo paterno al mantenimento sarà oggetto annualmente a rivalutazione ISTAT con prima decorrenza ottobre
2025; la suddetta somma è stata concordata tenuto conto del temporaneo aiuto fornito alla
IGnora (attualmente priva di reddito) dai di lei genitori e per espresso accordo tra le Pt_2 parti non sarà soggetta a riduzione quando eventualmente la madre avrà un reddito da lavoro;
⎯ le parti concordano che i genitori saranno tenuti, al 60% il padre ed al 40% la madre, al pagamento delle spese straordinarie. Resta inteso che, dal momento in cui la IG.ra Pt_2 troverà un impiego che le garantisca una retribuzione di almeno 1.200,00 euro mensili,
(restando, quindi, onerata di avvisare sul punto l'ex marito anche per le vie brevi), le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori;
⎯ ancora, relativamente alle “spese straordinarie” e, nell'ambito di quest'ultime, quelle che andranno previamente concordate tra i genitori e quelle che, invece, non necessitano di preventivo accordo, i coniugi si impegnano a rispettare il protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.17, secondo il seguente schema:
⎯ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 4 di 8 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
⎯ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
⎯ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
⎯ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
⎯ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
⎯ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
⎯ avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, i IG.ri e , a fronte di una Pt_1 Pt_2 richiesta scritta dell'altro coniuge, dovranno manifestare un motivato dissenso per iscritto pagina 5 di 8 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso. I coniugi dovranno inviarsi (a mezzo messaggio oppure e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 3 giorni successivi alla richiesta, a mezzo bonifico bancario.
c) Casa coniugale:
⎯ per espresso accordo, le parti convengono che l'immobile di Viale Cirene n. 14 sito in Milano
(MI), utilizzato sino ad ora come casa coniugale, rimanga nell'esclusiva disponibilità del IG.
, il quale ne è già unico proprietario;
Pt_1
d) Nuova abitazione familiare:
⎯ a fronte della rinuncia e riconsegna dell'immobile sopra indicato, il IG. , al fine di Pt_1 limitare le conseguenze della separazione sul figlio di soli 3 anni, ha acquistato un Per_1 trilocale sito in Milano (MI), Via Tito Livio n. 20, collocato a poche centinaia di metri rispetto alla casa di Viale Cirene n. 14, immobile sul quale il IG. con il presente accordo Pt_1 costituisce un diritto di abitazione in favore della signora sino al raggiungimento Parte_2 della piena indipendenza economica del figlio . L'immobile viene consegnato alla Per_1
IGnora (cucina, letto, tavolo, sedie, divano). Le spese ordinarie e le spese Parte_3 condominiali ordinarie relative all'immobile di Via Tito Livio n. 20 saranno totalmente a carico della IG.ra , mentre le spese straordinarie resteranno a carico del IG. . Pt_2 Pt_1
Resta inteso che, nel caso in cui la IG.ra decidesse di convivere stabilmente Pt_2 nell'appartamento di Via Tito Livio n. 20, con un eventuale partner, quest'ultima dovrà corrispondere al IG. la quota del 40% del canone di locazione dell'appartamento Pt_1 calcolato sulla base del mercato immobiliare della zona;
e) Regolamentazione delle nuove frequentazioni nella fase della seconda infanzia:
⎯ i genitori si impegnano reciprocamente a mettere in contatto il figlio con eventuali nuovi partner rispettando il principio di gradualità;
e) Assenza di procedimenti connessi:
I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti e/o esauriti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
f) Espatrio del figlio:
pagina 6 di 8 Si ritiene che i genitori debbano dare reciproco assenso affinché le autorità competenti possano provvedere al rilascio del passaporto nonché dei documenti d'identità validi per l'espatrio, con impegno a darsi reciproco preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di partenza;
g) Dichiarano altresì di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della successiva sentenza di divorzio;
h) Di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'articolo 473 bis.12 terzo comma lettera a)
e c);
i) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 30.06.2020 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.01.2025 da
1) Parte_1
a Milano il 07.12.1980
[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Davide Cicu presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 8 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Bollati presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 30.06.2020
(anno 2020 atto n. 87 reg. 1 parte 2 serie A)
In regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 960/2025 pubblicata il 12.03.2025 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato il 12.03.2025, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato il [...], cittadino italiano. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Affidamento e collocamento dei minori:
⎯ i coniugi, a tutela dell'equilibrio psico-fisico del minore, nonché, con il fine di garantirne la massima serenità, optano per il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre presso l'abitazione di Via Tito Livio n. 20 sita in Milano (MI), in cui si è trasferita il giorno 01.12.2024,
⎯ sempre allo scopo di evitare turbative nello sviluppo educativo dei figli e tutelare il diritto alla bigenitorialità, in ossequio ai dettami della recente Riforma Cartabia, orientata a garantire una convergenza genitoriale sul progetto educativo della prole, ai sensi dell'art. 473 bis 12 pagina 2 di 8 c.p.c., si produce il cd. "Piano genitoriale", strumento "fotografia" della situazione familiare esistente al momento del sopraggiungere della crisi e, al contempo, piano per la gestione del minore successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori, con sintetica e chiara indicazione della routine settimanale e del riparto delle vacanze estive e delle festività (doc. 6
Piano genitoriale);
⎯ si riportano qui di seguito le pattuizioni concordate dai coniugi che si applicheranno salvo diversi e più ampi accordi tra gli stessi:
• a fine settimana alternati, il padre trascorrerà con dal sabato mattina, con orario da Per_1 concordare prelevandolo dall'abitazione materna, sino alla domenica sera entro le ore 20.00 quando il padre accompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
• il padre trascorrerà con un giorno infrasettimanale, indicativamente nella giornata di Per_1 martedì, dal pomeriggio sino alla mattina seguente con accompagnamento del bambino all'asilo;
• da gennaio 2026, quando il minore si sarà abituato alla nuova situazione familiare, verrà introdotto un secondo pernotto a casa del padre nella serata di venerdì durante il weekend di sua competenza;
• da gennaio 2027, verrà introdotto un secondo pernottamento infrasettimanale a casa del padre solo nelle settimane il cui il weekend è di pertinenza materna;
⎯ fatta salva la suddivisione del tempo come sopra indicata, i giorni di competenza sono modificabili previo accordo tra le parti in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a comunicare le necessità lavorative con anticipo al fine di agevolare la ripartizione del tempo;
previo accordo con la madre, il padre potrà far visita al figlio anche al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati;
• durante le vacanze estive, salvo diverso e più ampio futuro accordo tra i genitori, il figlio potrà trascorrere 10 (dieci) giorni consecutivi con il padre. Il periodo di vacanza con il minore, la località ed i recapiti verranno comunicati reciprocamente ogni anno entro il 31 maggio;
per l'estate del 2025 il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi;
• durante le vacanze natalizie della durata di 15 giorni i figli trascorreranno una settimana con il padre ed una con la madre alternandosi di anno in anno i periodi intercorrenti tra la mattina del 24 dicembre e il primo pomeriggio del 31 dicembre sino alla sera del 06 gennaio;
per le pagina 3 di 8 vacanze natalizie 2024 il bambino trascorrerà con il padre le giornate del 24, 26 e 27 dicembre ed il restante periodo con la madre;
• il periodo delle vacanze pasquali verrà trascorso senza essere suddiviso, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
le vacanze pasquali 2025 saranno trascorse dal bambino con la madre.
I genitori si comunicheranno reciprocamente gli spostamenti anche temporanei fuori città con il figlio ed eventuali cambi di residenza.
b) Mantenimento;
⎯ circa il mantenimento del minore, il IG. verserà a titolo di contributo al figlio, sino a Pt_1 che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la somma di € 250,00=, la quale Per_1 verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , che dovrà Pt_2 essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese;
l'importo del contributo paterno al mantenimento sarà oggetto annualmente a rivalutazione ISTAT con prima decorrenza ottobre
2025; la suddetta somma è stata concordata tenuto conto del temporaneo aiuto fornito alla
IGnora (attualmente priva di reddito) dai di lei genitori e per espresso accordo tra le Pt_2 parti non sarà soggetta a riduzione quando eventualmente la madre avrà un reddito da lavoro;
⎯ le parti concordano che i genitori saranno tenuti, al 60% il padre ed al 40% la madre, al pagamento delle spese straordinarie. Resta inteso che, dal momento in cui la IG.ra Pt_2 troverà un impiego che le garantisca una retribuzione di almeno 1.200,00 euro mensili,
(restando, quindi, onerata di avvisare sul punto l'ex marito anche per le vie brevi), le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori;
⎯ ancora, relativamente alle “spese straordinarie” e, nell'ambito di quest'ultime, quelle che andranno previamente concordate tra i genitori e quelle che, invece, non necessitano di preventivo accordo, i coniugi si impegnano a rispettare il protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.17, secondo il seguente schema:
⎯ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 4 di 8 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
⎯ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
⎯ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
⎯ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
⎯ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
⎯ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
⎯ avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, i IG.ri e , a fronte di una Pt_1 Pt_2 richiesta scritta dell'altro coniuge, dovranno manifestare un motivato dissenso per iscritto pagina 5 di 8 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso. I coniugi dovranno inviarsi (a mezzo messaggio oppure e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 3 giorni successivi alla richiesta, a mezzo bonifico bancario.
c) Casa coniugale:
⎯ per espresso accordo, le parti convengono che l'immobile di Viale Cirene n. 14 sito in Milano
(MI), utilizzato sino ad ora come casa coniugale, rimanga nell'esclusiva disponibilità del IG.
, il quale ne è già unico proprietario;
Pt_1
d) Nuova abitazione familiare:
⎯ a fronte della rinuncia e riconsegna dell'immobile sopra indicato, il IG. , al fine di Pt_1 limitare le conseguenze della separazione sul figlio di soli 3 anni, ha acquistato un Per_1 trilocale sito in Milano (MI), Via Tito Livio n. 20, collocato a poche centinaia di metri rispetto alla casa di Viale Cirene n. 14, immobile sul quale il IG. con il presente accordo Pt_1 costituisce un diritto di abitazione in favore della signora sino al raggiungimento Parte_2 della piena indipendenza economica del figlio . L'immobile viene consegnato alla Per_1
IGnora (cucina, letto, tavolo, sedie, divano). Le spese ordinarie e le spese Parte_3 condominiali ordinarie relative all'immobile di Via Tito Livio n. 20 saranno totalmente a carico della IG.ra , mentre le spese straordinarie resteranno a carico del IG. . Pt_2 Pt_1
Resta inteso che, nel caso in cui la IG.ra decidesse di convivere stabilmente Pt_2 nell'appartamento di Via Tito Livio n. 20, con un eventuale partner, quest'ultima dovrà corrispondere al IG. la quota del 40% del canone di locazione dell'appartamento Pt_1 calcolato sulla base del mercato immobiliare della zona;
e) Regolamentazione delle nuove frequentazioni nella fase della seconda infanzia:
⎯ i genitori si impegnano reciprocamente a mettere in contatto il figlio con eventuali nuovi partner rispettando il principio di gradualità;
e) Assenza di procedimenti connessi:
I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti e/o esauriti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
f) Espatrio del figlio:
pagina 6 di 8 Si ritiene che i genitori debbano dare reciproco assenso affinché le autorità competenti possano provvedere al rilascio del passaporto nonché dei documenti d'identità validi per l'espatrio, con impegno a darsi reciproco preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di partenza;
g) Dichiarano altresì di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della successiva sentenza di divorzio;
h) Di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'articolo 473 bis.12 terzo comma lettera a)
e c);
i) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 30.06.2020 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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