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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 185/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in for Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 aprile 2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, presso cui ha dedotto d'aver lavorato dal 19.12.2024 al 31.01.2025 con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento al liv. e piccola industria, per sentirla Controparte_2 condannare al pagamento della somma di euro 2.388,28, dovuta a titolo di saldo delle retribuzioni non corrisposte per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, quote di 13ma e t.f.r.. La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 19.12.2024 e scadenza, inizialmente fissata al 31.12.2024, poi prorogata al 31.01.2025 [cfr. doc. 1]. In mancanza di diverse evidenze, deve presumersi che il lavoratore abbia lavorato per l'intera durata del rapporto, così maturando i crediti azionati. Del resto, corrobora questa valutazione il pagamento di diversi importi, tutti imputati ad “acconti”, eseguiti dalla società nel periodo dal gennaio 2025 al marzo 2025, per la complessiva somma di euro 400,00. Quanto precede conduce ad affermare la sussistenza del credito rivendicato. In ordine alla sua quantificazione, parte ricorrente, sulla premessa di non aver ricevuto i prospetti paga corrispondenti, ha proposto un calcolo basato sul testo del Ccnl e sulle relative tabelle retributive. Al lume del rinnovato deposito delle tabelle retributiva, il calcolo, fondato sulla retribuzione base di euro 1.730,47, è del tutto corretto e da esso non v'è ragione di discostarsi[cfr. doc. 5 ricorrente] Considerando gli acconti ricevuti, il credito del ricorrente ammonta ad euro 2.388,28. La parte convenuta, contumace, non ha assolto all'onere della prova d'aver versato quanto dovuto, sicché va condannata al relativo pagamento. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 2.388,28 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.339,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in for Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 aprile 2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, presso cui ha dedotto d'aver lavorato dal 19.12.2024 al 31.01.2025 con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadramento al liv. e piccola industria, per sentirla Controparte_2 condannare al pagamento della somma di euro 2.388,28, dovuta a titolo di saldo delle retribuzioni non corrisposte per i mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, quote di 13ma e t.f.r.. La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 19.12.2024 e scadenza, inizialmente fissata al 31.12.2024, poi prorogata al 31.01.2025 [cfr. doc. 1]. In mancanza di diverse evidenze, deve presumersi che il lavoratore abbia lavorato per l'intera durata del rapporto, così maturando i crediti azionati. Del resto, corrobora questa valutazione il pagamento di diversi importi, tutti imputati ad “acconti”, eseguiti dalla società nel periodo dal gennaio 2025 al marzo 2025, per la complessiva somma di euro 400,00. Quanto precede conduce ad affermare la sussistenza del credito rivendicato. In ordine alla sua quantificazione, parte ricorrente, sulla premessa di non aver ricevuto i prospetti paga corrispondenti, ha proposto un calcolo basato sul testo del Ccnl e sulle relative tabelle retributive. Al lume del rinnovato deposito delle tabelle retributiva, il calcolo, fondato sulla retribuzione base di euro 1.730,47, è del tutto corretto e da esso non v'è ragione di discostarsi[cfr. doc. 5 ricorrente] Considerando gli acconti ricevuti, il credito del ricorrente ammonta ad euro 2.388,28. La parte convenuta, contumace, non ha assolto all'onere della prova d'aver versato quanto dovuto, sicché va condannata al relativo pagamento. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 2.388,28 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.339,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri