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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/04/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 241/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappr.ti e difesi per procura in atti dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Alessandro Lucchetti e Marco Luchetti del Foro di Ancona
parte appellante
E
di MACERATA, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona
parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 agosto 2023 , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della ha proposto appello avverso la sentenza del 14 febbraio Controparte_2
2023 con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione notificata il 6 ottobre 2021 per il pagamento della somma di euro 50.030,75 a titolo di sanzione amministrativa da asserita violazione dell'art. 25-bis, comma
1, DPR 313/2002, introdotto dall'art. 2, Dlgs 39/2014, in relazione al contestato impiego di docenti a contatto diretto e regolare con minori, senza richiesta del certificato penale del casellario giudiziale, onde verificare l'assenza di condanne per reati specifici riguardanti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Ha dedotto parte appellante in primo luogo l'errore del Tribunale nel superare l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado ai sensi dell'art. 14 l.n.689/81 senza prendere posizione sull'ingiustificato decorso temporale relativo ai tempi in cui era stato condotto l'accertamento, di gran lunga superiore ai 90 giorni entro i quali la legge fissava il termine perentorio per la notifica del provvedimento sanzionatorio a decorrere dal primo accesso ispettivo, tenuto conto che in occasione di questo il legale rappresentante della ditta aveva Pt_2
dichiarato espressamente di non avere mai richiesto ai docenti la certificazione relativa ai carichi pendenti;
ha, quindi, evidenziato l'irrilevanza del richiamo fatto in sentenza all'art. 13 Dlgs
124/2004, che fissava il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale alla conclusione dell'intero accertamento ispettivo. Parte appellante ha, poi, censurato il difetto di motivata decisione sull'eccezione di omessa notifica del verbale di accertamento alla asserita trasgreditrice Parte_1
nel merito, ha insistito per l'accertamento di insussistenza della pretesa sanzionatoria, in base
[...] ad una corretta interpretazione dell'art. 25-bis del DPR 313/2002, a mente del quale la richiesta del certificato del casellario giudiziale si profilava obbligatoria solo per il caso di impiego di docenti nello svolgimento di attività professionali o volontarie implicanti contatti diretti e regolari con minori. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L' ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Questa Corte deve muovere dal pacifico dato fattuale secondo cui l'Amministrazione odierna appellata, avendo notificato la contestazione dell'illecito amministrativo il 20 dicembre 2018, è rimasta inerte almeno 15 mesi rispetto ad un'infrazione per il cui accertamento non è stata in concreto esperita altra attività istruttoria se non l'esame dei medesimi documenti offerti in produzione dal soggetto presunto trasgressore sin dall'8 agosto 2017; per giunta, emerge indiscutibilmente dagli atti che quest'ultimo ha ammesso la violazione contestata sin dal primo momento dell'accesso ispettivo, mediante dichiarazioni di univoco tenore con le quali ha riconosciuto di non avere mai richiesto ai docenti il certificato del casellario giudiziale.
Alla stregua di quanto innanzi, non risulta giustificato in concreto dalla complessità dell'indagine istruttoria, o da oggettive difficoltà dell'accertamento, il notevole lasso temporale trascorso, qualificabile, quindi, come mero ritardo causato da disfunzioni burocratiche e da scarsa coordinazione delle autorità ispettive titolari dei poteri investigativi;
disfunzioni che non possono risolversi in una lesione del diritto degli ipotizzati autori dell'infrazione ad una tempestiva contestazione dell'illecito amministrativo.
Ne discende, in riforma della sentenza impugnata, l'estinzione dell'obbligo da sanzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 l.n.689/81 e l'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado;
2) condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di parte appellante, che liquida in euro
4.427,00 per il primo grado ed in euro 3.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge
Ancona, 5 aprile 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 241/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rappr.ti e difesi per procura in atti dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Alessandro Lucchetti e Marco Luchetti del Foro di Ancona
parte appellante
E
di MACERATA, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona
parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 agosto 2023 , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della ha proposto appello avverso la sentenza del 14 febbraio Controparte_2
2023 con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione notificata il 6 ottobre 2021 per il pagamento della somma di euro 50.030,75 a titolo di sanzione amministrativa da asserita violazione dell'art. 25-bis, comma
1, DPR 313/2002, introdotto dall'art. 2, Dlgs 39/2014, in relazione al contestato impiego di docenti a contatto diretto e regolare con minori, senza richiesta del certificato penale del casellario giudiziale, onde verificare l'assenza di condanne per reati specifici riguardanti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Ha dedotto parte appellante in primo luogo l'errore del Tribunale nel superare l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado ai sensi dell'art. 14 l.n.689/81 senza prendere posizione sull'ingiustificato decorso temporale relativo ai tempi in cui era stato condotto l'accertamento, di gran lunga superiore ai 90 giorni entro i quali la legge fissava il termine perentorio per la notifica del provvedimento sanzionatorio a decorrere dal primo accesso ispettivo, tenuto conto che in occasione di questo il legale rappresentante della ditta aveva Pt_2
dichiarato espressamente di non avere mai richiesto ai docenti la certificazione relativa ai carichi pendenti;
ha, quindi, evidenziato l'irrilevanza del richiamo fatto in sentenza all'art. 13 Dlgs
124/2004, che fissava il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale alla conclusione dell'intero accertamento ispettivo. Parte appellante ha, poi, censurato il difetto di motivata decisione sull'eccezione di omessa notifica del verbale di accertamento alla asserita trasgreditrice Parte_1
nel merito, ha insistito per l'accertamento di insussistenza della pretesa sanzionatoria, in base
[...] ad una corretta interpretazione dell'art. 25-bis del DPR 313/2002, a mente del quale la richiesta del certificato del casellario giudiziale si profilava obbligatoria solo per il caso di impiego di docenti nello svolgimento di attività professionali o volontarie implicanti contatti diretti e regolari con minori. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L' ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Questa Corte deve muovere dal pacifico dato fattuale secondo cui l'Amministrazione odierna appellata, avendo notificato la contestazione dell'illecito amministrativo il 20 dicembre 2018, è rimasta inerte almeno 15 mesi rispetto ad un'infrazione per il cui accertamento non è stata in concreto esperita altra attività istruttoria se non l'esame dei medesimi documenti offerti in produzione dal soggetto presunto trasgressore sin dall'8 agosto 2017; per giunta, emerge indiscutibilmente dagli atti che quest'ultimo ha ammesso la violazione contestata sin dal primo momento dell'accesso ispettivo, mediante dichiarazioni di univoco tenore con le quali ha riconosciuto di non avere mai richiesto ai docenti il certificato del casellario giudiziale.
Alla stregua di quanto innanzi, non risulta giustificato in concreto dalla complessità dell'indagine istruttoria, o da oggettive difficoltà dell'accertamento, il notevole lasso temporale trascorso, qualificabile, quindi, come mero ritardo causato da disfunzioni burocratiche e da scarsa coordinazione delle autorità ispettive titolari dei poteri investigativi;
disfunzioni che non possono risolversi in una lesione del diritto degli ipotizzati autori dell'infrazione ad una tempestiva contestazione dell'illecito amministrativo.
Ne discende, in riforma della sentenza impugnata, l'estinzione dell'obbligo da sanzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 l.n.689/81 e l'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado;
2) condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di parte appellante, che liquida in euro
4.427,00 per il primo grado ed in euro 3.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge
Ancona, 5 aprile 2024
Il Consigliere est. Il Presidente