Articolo 103 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 102Articolo 116
Versione
1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 103. (( (Consultazione di documenti conservati in archivi). )) (( 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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