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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2361/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata il [...] a [...], Brasile, in Parte_1
proprio e - unitamente a - nella qualità di genitore del minore Controparte_1
nato l'[...] a [...], Brasile, tutti residenti a [...]Persona_1
Paolo in rua Leopoldo Couto de Maghalaes Jùnior, 1442, Itaim Bibi;
, nato il [...] a [...], Brasile ed ivi Controparte_2
residente in rua Prof. Gomes n. 180; Persona_2
, nata il [...] a [...], Brasile ed ivi Controparte_3
residente in rua Prof. Henrique Ferreira Gomes n. 080;
nato il [...] a [...], Brasile e residente a Parte_2
Niteròi in rua 5 de Julho n. 416 apt. - 1101;
nato il [...] a [...], Brasile e residente Controparte_4
1 a Niteròi in rua 5 de Julho n. 416 apt. - 1101;
, nato il [...] a [...], Brasile e Parte_3
residente a [...]de Caxias in rua Monte Caseiros n. 302-25 de Agosto;
, nato il [...] a [...], Brasile ed ivi residente Controparte_5
in rua Uruguai n. 487/505;
, nata il [...] a [...], Brasile ed ivi Parte_4
residente in rua R.C. de Melo n. 501- centenario;
Per_3
nato il [...] a [...], Brasile ed ivi Persona_4
residente in rua Largo dos Leoes, 140 bl. 1/301 - Humaità;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi, presso il cui studio a
Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, sono anche elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_6
Ministro p.t., C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Si insiste, pertanto, nell'accoglimento del ricorso e si reitera
quindi la richiesta di voler riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti ad essere
riconosciuti cittadini italiani, ordinando al e, per esso, Controparte_6
all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri
2 dell'anagrafe, dell'atto di nascita, come cittadino italiano, nato all'estero e a svolgere
tutte le necessarie comunicazioni”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del
presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di
costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal
Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024;
b.- in subordine, nell'ipotesi di reiezione della superiore richiesta e di ritenuta
non sussistenza dei presupposti per sospendere il giudizio, disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra, sul modello di quanto da ultimo statuito da altri Tribunali
in fattispecie identiche;
c.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate.”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alle conclusioni di parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_6
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Per_5
, cittadino italiano, nato il [...] a [...].
[...]
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
3 Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_5
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto fatto valere, anche “se dal caso chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite
della Corte di cassazione con la sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, con spese
“quanto meno, compensate”.
Con note del 13.5.2025, i ricorrenti chiedevano la concessione di “un rinvio di
udienza al fine di poter produrre la documentazione e la procura regolarizzata
necessaria per il riconoscimento di cittadinanza dei ricorrenti”, istanza che il
Tribunale accoglieva con l'ordinanza del 14.5.2025, autorizzando “il ricorrente a
depositare ulteriori documenti entro il 4.6.2025” ed assegnando al resistente termine per repliche fino al 13.6.2025.
All'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal resistente.
Nel merito della proposta domanda giudiziale, deve rilevarsi che la stessa è
4 sprovvista di prova e pertanto va rigettata.
In particolare, in allegato al ricorso introduttivo i ricorrenti depositavano soltanto la procura alle liti, mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la discendenza dei ricorrenti dal dedotto avo italiano sono stati prodotti il 21.10.2025 con le note di trattazione dell'udienza fissata per il 22.10.2025, con le quali insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il suddetto deposito, quindi, è avvenuto oltre il termine assegnato ai ricorrenti con l'ordinanza del 14.5.2025 (termine fissato al 4.6.2025) nonché oltre quello assegnato alla parte resistente per le repliche, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
La predetta produzione deve dunque ritenersi inammissibile per tardività, con la conseguenza che i relativi documenti non potranno essere valutati ai fini dell'esame del ricorso.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra, occorre ricordare che l'art. 281 undecies,
primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma, statuisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, atteso che in precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste giustificato motivo, ….”) che: “quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle
parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre
documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre
prova contraria”.
Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una
5 preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le difese rese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, l'esigenza non sorgeva dalle difese della controparte, per cui i documenti non potevano essere ulteriormente prodotti.
Per tutto quanto esposto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria o di trattazione tenuto conto che la parte convenuta non ha svolto ulteriori difese dopo avere depositato la comparsa di costituzione, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Caltanissetta, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2361/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata il [...] a [...], Brasile, in Parte_1
proprio e - unitamente a - nella qualità di genitore del minore Controparte_1
nato l'[...] a [...], Brasile, tutti residenti a [...]Persona_1
Paolo in rua Leopoldo Couto de Maghalaes Jùnior, 1442, Itaim Bibi;
, nato il [...] a [...], Brasile ed ivi Controparte_2
residente in rua Prof. Gomes n. 180; Persona_2
, nata il [...] a [...], Brasile ed ivi Controparte_3
residente in rua Prof. Henrique Ferreira Gomes n. 080;
nato il [...] a [...], Brasile e residente a Parte_2
Niteròi in rua 5 de Julho n. 416 apt. - 1101;
nato il [...] a [...], Brasile e residente Controparte_4
1 a Niteròi in rua 5 de Julho n. 416 apt. - 1101;
, nato il [...] a [...], Brasile e Parte_3
residente a [...]de Caxias in rua Monte Caseiros n. 302-25 de Agosto;
, nato il [...] a [...], Brasile ed ivi residente Controparte_5
in rua Uruguai n. 487/505;
, nata il [...] a [...], Brasile ed ivi Parte_4
residente in rua R.C. de Melo n. 501- centenario;
Per_3
nato il [...] a [...], Brasile ed ivi Persona_4
residente in rua Largo dos Leoes, 140 bl. 1/301 - Humaità;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi, presso il cui studio a
Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, sono anche elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_6
Ministro p.t., C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Si insiste, pertanto, nell'accoglimento del ricorso e si reitera
quindi la richiesta di voler riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti ad essere
riconosciuti cittadini italiani, ordinando al e, per esso, Controparte_6
all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri
2 dell'anagrafe, dell'atto di nascita, come cittadino italiano, nato all'estero e a svolgere
tutte le necessarie comunicazioni”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del
presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di
costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal
Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024;
b.- in subordine, nell'ipotesi di reiezione della superiore richiesta e di ritenuta
non sussistenza dei presupposti per sospendere il giudizio, disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra, sul modello di quanto da ultimo statuito da altri Tribunali
in fattispecie identiche;
c.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate.”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alle conclusioni di parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_6
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da Per_5
, cittadino italiano, nato il [...] a [...].
[...]
Emigrato in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
3 Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_5
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto fatto valere, anche “se dal caso chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite
della Corte di cassazione con la sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, con spese
“quanto meno, compensate”.
Con note del 13.5.2025, i ricorrenti chiedevano la concessione di “un rinvio di
udienza al fine di poter produrre la documentazione e la procura regolarizzata
necessaria per il riconoscimento di cittadinanza dei ricorrenti”, istanza che il
Tribunale accoglieva con l'ordinanza del 14.5.2025, autorizzando “il ricorrente a
depositare ulteriori documenti entro il 4.6.2025” ed assegnando al resistente termine per repliche fino al 13.6.2025.
All'udienza del 22.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal resistente.
Nel merito della proposta domanda giudiziale, deve rilevarsi che la stessa è
4 sprovvista di prova e pertanto va rigettata.
In particolare, in allegato al ricorso introduttivo i ricorrenti depositavano soltanto la procura alle liti, mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la discendenza dei ricorrenti dal dedotto avo italiano sono stati prodotti il 21.10.2025 con le note di trattazione dell'udienza fissata per il 22.10.2025, con le quali insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il suddetto deposito, quindi, è avvenuto oltre il termine assegnato ai ricorrenti con l'ordinanza del 14.5.2025 (termine fissato al 4.6.2025) nonché oltre quello assegnato alla parte resistente per le repliche, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
La predetta produzione deve dunque ritenersi inammissibile per tardività, con la conseguenza che i relativi documenti non potranno essere valutati ai fini dell'esame del ricorso.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra, occorre ricordare che l'art. 281 undecies,
primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma, statuisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, atteso che in precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste giustificato motivo, ….”) che: “quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle
parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre
documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre
prova contraria”.
Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una
5 preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le difese rese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, l'esigenza non sorgeva dalle difese della controparte, per cui i documenti non potevano essere ulteriormente prodotti.
Per tutto quanto esposto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria o di trattazione tenuto conto che la parte convenuta non ha svolto ulteriori difese dopo avere depositato la comparsa di costituzione, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Caltanissetta, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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