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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2024, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 18339 nell'anno 2022 avente ad oggetto: appello a sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 24558/2022 del 04/07/2022 su restituzione costi in caso di estinzione anticipata cessione quinto dello stipendio
TRA
c.f. , legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Quattrocchi, giusta procura generale alle liti
[...]
Repertorio n. 90558 a firma Notaio rilasciata in data 12/05/2021, ed elettivamente Per_1 domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 263 presso lo studio dell'Avv. Luca
Moscardino
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Pierluigi Telese giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ercolano alla Via Panoramica n.60
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/10/23, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi nelle note autorizzate ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza comunicata in data 30.10.23.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, RG. 18982/2021,
, premesso di aver concluso con la in data 18/07/2016, il Controparte_1 Parte_1 contratto di finanziamento n. 5064 per l'importo complessivo di euro 33.600,00 da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio in 120 rate da euro 280,00 ognuna con decorrenza dalla data di approvazione della proposta, riferiva che al momento della stipula aveva versato euro
3.559,20 per commissioni accessorie.
Estinto anticipatamente il finanziamento alla scadenza della rata n.42, chiedeva alla controparte contrattuale la restituzione secondo il sistema del “pro rata temporis” delle commissioni non godute secondo le disposizioni di legge in materia di cessione del quinto dello stipendio (art. 38 e 40 del
DPR 895/50), ma invano.
Decideva di adire la giustizia per ottenere, pertanto, previa declaratoria di vessatorietà della clausola del contratto indicato che impediva la restituzione dei costi recurring e up-front non goduti, la restituzione della somma di euro 2.188,48, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo.
Si costituiva affermando l'irripetibilità dei costi indicati dall'attrice e Parte_1
l'infondatezza della domanda.
La causa veniva decisa con sentenza n. 24558/2022 del 04/07/2022 e notificata in data 05.07.22 che, in accoglimento della domanda attorea, condannava la finanziaria convenuta al pagamento della somma di euro 2.118,48 oltre interessi legali ed oltre spese di lite nella misura di euro 430,00, di cui euro 130,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello la ritenendo integralmente errata la sentenza del Parte_1
Giudice di prime cure, ne chiedeva la riforma in considerazione del fatto che questi non aveva tenuto conto delle concrete pattuizioni contrattuali che consentivano, in perfetta adesione con l'art. 125 sexies TUB, la ripetizione dei soli costi recurring.
Chiedeva, pertanto, revocarsi la sentenza del Giudice di Pace di Napoli e rigettarsi le pretese formulate in primo grado dall'attrice.
si costituiva eccependo contestando i motivi di impugnazione e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
La causa all'udienza del 27/10/23 veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dei termini dalla comunicazione dell'ordinanza ( 30.10.23).
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello per avere la parte appellante rispettato nella notifica (21/07/2022) il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (05/07/22), nonché la sua procedibilità per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni
10 (25/07/22). Passando all'esame del merito, in ordine al diritto della mutuataria alla restituzione dell'importo delle commissioni, in diritto, giova premettere che la presente controversia può essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB.
L'appellante contestava il diritto della cliente alla restituzione di tutti gli oneri connessi alla erogazione del credito, ivi compresi i costi considerati non ripetibili dal contratto di finanziamento.
Solo ai fini di completezza va chiarito che gli oneri di cui l' richiede la restituzione CP_1
costituiscono, secondo le deduzioni della società appellante, costi up front, ovvero costi dovuti in misura fissa in ragione dell'erogazione di un finanziamento, a prescindere dalla durata del rapporto;
tipicamente si fanno rientrare tra questi le spese dovute per l'apertura della pratica e l'attivazione del finanziamento e sono considerati non ripetibili dalle banche. Da questi tradizionalmente si distinguono i costi recurring, che remunerano attività e rischi connessi allo svolgimento del rapporto negoziale per tutta la sua naturale durata.
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in caso di estinzione anticipata la giurisprudenza ha tradizionalmente sostenuto che solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite.
In questo senso si pronunciava anche questo Tribunale: “la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale, di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (Tribunale Napoli, 04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Così rileva lucidamente anche il Tribunale di Torino, con la sentenza del 21/3/2020, secondo cui questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel discriminare tra costi up front e recurring”.
La legge, del resto, non fornisce all'interprete delle chiare indicazioni sul punto. La disciplina di cui all'art. 125 sexies T.u.b. è apparentemente unitaria: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto
è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto”.
L'obbligo restitutorio è stato ribadito anche dalle fonti secondarie in maniera sostanzialmente analoga. In proposito si segnala l'art. 3 del D.M.
8.7.1992 che, in materia di credito al consumo, stabilisce che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In mancanza di sicuri riferimenti normativi, si ritiene che un ruolo fondamentale sia svolto dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza nella predisposizione delle condizioni contrattuali.
È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione. Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (cfr., ex multis, ABF,
Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013).
Pertanto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto, dovranno essere rimborsati alla cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici contra stipulatorem di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2
d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso anche la più recente decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data 11.12.2019 n. 26525). Nel caso di specie, tutte le spese da sopportare per l'erogazione del credito sono state esposte in contratto all'interno di un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento espresso tra questi costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto.
Le singole voci, infatti, sono state elaborate sul presupposto di una completa esecuzione del rapporto per tutta la sua naturale durata, ossia per 120 rate mensili.
Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di riquantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto: dunque alla cliente non poteva essere chiaro se e quali costi fossero variabili in dipendenza della durata del rapporto e del numero di rate sostenute.
In mancanza di indicazioni espresse, non è possibile stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up front e la cliente non può essere penalizzata per questo deficit di trasparenza. Tra l'altro anche nell'attestato di trasparenza, allegato dalla mutuante, manca ogni riferimento ai conteggi da effettuarsi per il rimborso in caso di estinzione anticipata.
L'appellante, a tal proposito, si richiama alle condizioni generali di contratto, particolarmente all'art. 8, dove si stabilisce che in caso di rimborso anticipato del debito, il mutuatario “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4 dell'informativa europea, cd. secondo cui “rimangono interamente a carico del cliente e non verranno quindi restituiti in CP_2
proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto:
a) le commissioni di attivazione;
b) le provvigioni all'intermediario del credito;
c) l'imposta di bollo”.
Tale previsione, però, non sarebbe stata dirimente per affermarne la natura up front o recurring.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza piuttosto conforme anche dell'ABF di Coordinamento, da un lato l'individuazione di attività destinate a esaurirsi nella fase istruttoria del rapporto devono essere esplicitamente descritte nei documenti relativi alle trattative e nel contratto in modo chiaro e comprensibile (v. da ultimo, Dec. n.4164/2014) e corrispondere a prestazioni effettivamente compiute per le quali sussista un rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo, risultando ingiustificata e contraria alle regole di trasparenza la pretesa di individuarne l'ammontare in base a improbabili criteri percentuali (peraltro, sulla illegittimità della limitazione dell'importo rimborsabile, v. Collegio n.2898/2012).
Per l'ipotesi di estinzione in corso di ammortamento del finanziamento (come è nella fattispecie), nel medesimo citato documento, nonché nel testo contrattuale, si fa riferimento al (condivisibile) criterio proporzionale, per cui il conteggio della quota rimborsabile viene operato “dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue” (ABF Collegio di Roma - n.5657/2017).
Infine, con altra condivisibile decisione resa dal Collegio di Coordinamento ABF, l'Arbitro, opera una lucidissima ricostruzione in ordine alla invalidità di criteri di rimborso diversi dal pro rata teporis: “Una limitazione dell'importo dovuto al consumatore, attraverso la previsione di un criterio di rimborso difforme da quello della competenza economica esplicitato dall'art. 125-sexies, primo comma, TUB, oltre a contrastare con il diritto così riconosciuto al consumatore è, inoltre, preclusa (o comunque circoscritta) dalla lettera del secondo comma dello stesso art. 125-sexies
TUB, il quale ha cura di disciplinare e delimitare il titulus retentionis dell'intermediario…”, “…E' chiaro il nesso tra le due previsioni normative dell'art. 125-sexies TUB, per il quale non è possibile che, attraverso una artificiosa indicazione negoziale dei criteri di rimborso, si possa sforare
l'ammontare massimo dell'«equo indennizzo» (peraltro non sempre dovuto, art. 125-sexies, terzo comma, TUB), così vulnerando il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito «pari» ai costi dovuti per la vita residua del contratto”, dovendosi pertanto concludere che “le parti non sono contrattualmente libere di determinare l'entità del rimborso dei costi recurring in misura inferiore a quella prevista dalla legge;
più chiaramente, il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis”, onde evitare l'espressa violazione dell'art. 125 sexies TUB.
Tale clausola relativa alla previsione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/05 (cd. Codice del Consumo) in quanto determina un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti, in violazione della buona fede, e ciò a prescindere dall'inquadramento specifico della clausola in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa
– e non tassativa - dall'art. 33 co. 2.
Inoltre, la per garantirsi una relativa sicurezza economica anche nel caso di Parte_1
estinzione anticipata, ha potuto trattenere le somme anticipatamente e direttamente dal capitale mutuato, esercitando una posizione di assoluta superiorità negoziale. In altri termini la clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza corrispettivo e, dunque, senza alcuna residua giustificazione (si pensi agli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato), determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Conforta questa conclusione un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui tale diritto al rimborso “non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2° comma lett. b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore” (Tribunale Parma, 27/11/2015; nello stesso senso anche Tribunale di Monza, ordinanza del 29/5/2018 n. 2017/1347).
Si aggiunga inoltre che la clausola di irripetibilità di cui all'art. 8 del contratto e di cui al punto 4 del cd. Modulo Secci non vale a supplire il deficit di determinatezza del contratto in ordine alla natura up front o recurring delle voci di costo esposte nel prospetto, limitandosi ad indicare un effetto – quello della irripetibilità – ad esclusiva garanzia del predisponente, ma senza preoccuparsi di chiarire alla radice la natura dei costi sostenuti a garanzia del cliente.
Di conseguenza era possibile per la cliente esercitare il diritto al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione o di istruttoria della pratica a nulla valendo la distinzione tra costi up front e recurring, non chiaramente identificabili in contratto.
Pacificamente un costo recurring, poi, è quello relativo ai premi assicurativi.
È provato per tabulas che, effettivamente, abbia stipulato con Parte_1 CP_3
una polizza con la quale si garantiva contro il rischio vita e rischio impiego di Controparte_1
soggetto assicurato dal contratto. Tale stipula veniva effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito. Nella pratica il soggetto beneficiario non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è la banca, in veste di mandatario, ad individuare il contraente e a stipulare la polizza per conto del mutuatario. A tal fine, provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore già nella fase pre-negoziale, in modo da garantirsi anticipatamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
Non può negarsi che in questa complessiva vicenda negoziale emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. È opinione corrente in giurisprudenza che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019,
n.11209); a maggior ragione, in questo caso il collegamento è suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege, che li pone in un rapporto di contestualità necessaria.
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sulla cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Il diritto del cliente è confermato anche da fonti secondarie che regolano la materia. Il Regolamento
ISVAP n. 35/2010, all'art. 49, stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
Anche nella giurisprudenza arbitrale non si dubita più del diritto al rimborso pro quota dei premi assicurativi, unitamente agli altri oneri sostenuti in relazione al godimento del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
La mutuante non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Si noti che la responsabilità della mutuataria non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, EX), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza propone un'interessante chiave di lettura della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies T.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE.
I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto”.
L'inedita motivazione della sentenza EX non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies T.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis
Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468; Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.
In merito alla natura di costi up front delle spese per l'intermediazione, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto. Si aggiungano però alcune considerazioni sulla peculiarità del rapporto all'interno di queste complesse operazioni negoziali di finanziamento: come per il contratto assicurativo, infatti, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio.
Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla mutuante, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità della mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.
Di conseguenza, sarebbe del tutto illogico escludere la ripetizione di queste spese, pena lo svilimento della tutela “effettiva” del consumatore. A contrario, se le spese di intermediazione fossero irripetibili, la tutela “effettiva” del consumatore sarebbe realmente svuotata di significato, come paventato dalla sentenza EX.
Né, peraltro, può ritenersi che la novità legislativa del 25 luglio 2021, sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di quella data sia in grado di superare le considerazioni fin qui espresse.
L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25 ed in vigore dal giorno successivo ossia dal 25 luglio 2021, ha stabilito che “l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della sottoscrizione Org_1 dei contratti”.
La disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che, come già visto nella presente motivazione, la disposizione di cui all'art. 125 sexies va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea. Più problematica, invero, era l'analisi della disposizione in cui sanciva l'applicabilità delle “norme secondarie”.
Già in precedenza era fortemente dubitabile che la portata precettiva della disposizione in esame potesse arrivare a considerare come legittima la non rimborsabilità dei costi up front tant'è che, costante giurisprudenza riteneva che, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della
Corte di Giustizia della Comunità europea avessero efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 15 marzo 2002, n. 3841; Cass. 21 dicembre 2009, n.
26897; Cassazione 1 settembre 2011, n. 17966; 11 dicembre 2012 n. 22577 Cons. giust. amm.
Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).
Analogamente, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella già citata sentenza del 2019, precedentemente all'entrata in vigore del “nuovo” art. 125sexies TUB, si riteneva che la disposizione secondo cui alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di “modifica” del citato articolo si applicassero “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della Org_1 sottoscrizione dei contratti”, qualora interpretata nel senso di escludere tout court la rimborsabilità dei costi up front, dovesse essere disapplicata stante l'impossibilità - per contrasto con il diritto comunitario - per i contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25/07/2021, di derogare al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è quindi dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.
Soccorre, adesso, in tal senso anche la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del
22 dicembre 2022.
Sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n.73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione, la Consulta, in un esaustivo excursus dell'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle “norme secondarie”, limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Invero, ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla costante giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. “EX”.
Da tale assunto ne deriva che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza “EX” da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del Org_1
2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della “EX” ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame, il 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano “agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»”.
Di conseguenza, rilevato che il “comma 2 dell'art. 11 octies, con il suo peculiare riferimento alle norme secondarie, circoscrive il contenuto del precedente art. 125 – sexies, comma 1, t.u. bancario
a un significato incompatibile con la sentenza EX” ed in particolare viola l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE oggetto di interpretazione da parte di tale pronuncia, e che “prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza EX, sostenuta Cont dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia” i giudici costituzionali concludono per l'illegittimità della norma, nei termini suddetti, “limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ” sicché l'art. 125- Org_1
sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”, e l'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Alla luce di quanto detto, vanno rimborsati sia i costi up front che quelli recurring senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
I principi contenuti nella citata sentenza sono stati confermati, altresì, dalla recente CP_5
pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 9/02/2023, C-555/21, che, pur statuendo in merito alla diversa fattispecie del rimborso dei costi sostenuti in occasione della stipula di mutui ipotecari ed evidenziando il conseguente necessario “approccio differenziato” in virtù della specificità di tali contratti, ha fatto richiamo espresso alla sentenza ed alla direttiva 2008/48. CP_5
Nonostante nella fattispecie sottoposta al suo esame il diritto del consumatore al rimborso non poteva includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, erano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, la CGUE ha riconosciuto, nondimeno, che “nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, EX, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)”.
Considerato che, in detta occasione, “la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, EX, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33)”, i giudici europei, in ossequio alle ragioni di protezione dei consumatori, hanno riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza “EX” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
Il medesimo principio è stato richiamato dalla Suprema Corte che, con la pronuncia n. 1951 del 6 settembre 2023, ha assunto una posizione netta in materia.
Gli ermellini, fatti propri i principi di prevenzione degli abusi nell'ambito dei crediti al consumo, hanno richiamato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, come concretizzato dalla direttiva 2008/48 e nell'ottica di quella
“armonizzazione piena” contemplata dalla stessa, ribadendo che il “sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_2 Persona_3
63)”.
Sulla base di tale assunto la Corte di Cassazione, richiamando quanto già statuito dalla Corte
Costituzionale, ha evidenziato lo sforzo operato dalla normativa interna ed europea teso a garantire un'elevata protezione del consumatore e dal cui esame “si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB”.
Tale diritto, previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, è suffragato dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma, anche, nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto, uniformandosi in tal modo alla normativa comunitaria e, in particolare, ai principi espressi nella EX.
Invero, “Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”".
E se è vero “che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo”, poiché, come affermato nella sentenza EX e dalla giurisprudenza comunitaria, "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e ”. Per_4 Per_5
La giurisprudenza di legittimità ha confermato, inoltre, quanto sopra argomentato in merito alla nullità delle clausole contrattuali da ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n.206 del
2005.
Essendo quest'ultima “una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato
a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, Persona_6 Persona_7
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C 154/15, C- Persona_8
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55)” l'intervento del giudice, teso a correggere lo squilibrio originato dal carattere abusivo di una siffatta pattuizione contrattuale, previsto anche d'ufficio proprio in considerazione della sua finalità, “deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore”.
Da ultimo, privo di pregio risulta il richiamo dell'appellante al d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 103 del 2023, il quale modificava l'articolo 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale disposizione escludeva il diritto del consumatore al rimborso dei costi up front connessi al finanziamento in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021)
e, con riferimento agli oneri recurring, indicava quale criterio di calcolo dei costi rimborsabili il c.d. costo ammortizzato.
Invero, la norma richiamata da parte ricorrente è stata subito modificata dal successivo d.l. n. 104 del 2023 il quale ha annullato le restrizioni al rimborso totale introdotte con la L. n.103/23 stabilendo all'art. 27: “All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Con tale statuizione il legislatore ha ripristinato la regola per cui nei contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, comprensivi di interessi e spese, sostenuti in relazione al contratto stesso, come da consolidato orientamento delle corti nazionali ed europee che deve ritenersi implicitamente richiamato.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle commissioni e spese assicurative da restituire si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla surriferita decisione della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione del metodo “proporzionale” in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è per le stesse ritenuto corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento) con conferma delle somme richieste in atto pari ad euro 2.188,48, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo.
Per tutto quanto esposto l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della controversia e della complessità dell'istruttoria compiuta seguono tra le parti principali del giudizio la soccombenza.
Il rigetto dell'impugnazione fa operare l'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
24558/2022 del 04/07/2022;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Parte_1
favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 852,00 per Controparte_1 compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.
Pierluigi Telese dichiaratosene antistatario;
3. Dà atto che sussistono i presupposti per fare applicazione di quanto prevede l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Napoli, 05/02/24
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco