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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CONTI Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliata in Lucca (LU), Via Pascoli n.206, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SANSO' Controparte_1 C.F._2
AGATA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Trieste n.35, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con ricorso presentato in data 17/04/2024 la sig.ra chiedeva venisse Parte_1
pronunciata, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) il giorno 20/09/1975 con il sig. Controparte_1
dalla cui unione in data 22.03.1977 nasceva a Pisa (PI) il figlio , ad oggi Persona_1
economicamente indipendente e residente in Lucca, Via S. Filippo. La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n.1038/2010 del 25.05.2010.
Si costituiva parte resistente in data 30.07.2024, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 06/11/2024, ritenuta la causa prontamente decidibile ex art.473 bis.21 comma 3, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti, definitivamente pronunciando: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in data 20 Settembre 1975 in S. Giuliano Terme, in regime di comunione C.F._2
dei beni, atto registrato e trascritto nel medesimo Comune al numero 88, Parte II, Serie A.
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 3/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CONTI Parte_1 C.F._1
SERGIO, elettivamente domiciliata in Lucca (LU), Via Pascoli n.206, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SANSO' Controparte_1 C.F._2
AGATA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Trieste n.35, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con ricorso presentato in data 17/04/2024 la sig.ra chiedeva venisse Parte_1
pronunciata, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giuliano Terme (PI) il giorno 20/09/1975 con il sig. Controparte_1
dalla cui unione in data 22.03.1977 nasceva a Pisa (PI) il figlio , ad oggi Persona_1
economicamente indipendente e residente in Lucca, Via S. Filippo. La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n.1038/2010 del 25.05.2010.
Si costituiva parte resistente in data 30.07.2024, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 06/11/2024, ritenuta la causa prontamente decidibile ex art.473 bis.21 comma 3, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti, definitivamente pronunciando: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, in data 20 Settembre 1975 in S. Giuliano Terme, in regime di comunione C.F._2
dei beni, atto registrato e trascritto nel medesimo Comune al numero 88, Parte II, Serie A.
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 3/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori