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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. CH De RI - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 820/2023 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Danile. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giantony Ilardo e Delia Cernigliaro. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 18 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in data 21/9/2021 agiva dinanzi al G.L. del Tribunale di Parte_1
Agrigento per contestare la richiesta datata 23/12/2020 pervenutale dall' in data CP_1
18/1/2021, diretta alla restituzione di importi indebitamente corrisposti a titolo di pensione ai superstiti n. 70141263 nell'anno 2018 per un totale di € 11.531,64 e la nota CP_1 del 4/11/2019 per indebiti percepiti nell'anno 2017 per un totale di € 17.382,17. La ricorrente opponeva che la richiesta di restituzione – nascente dal superamento dei limiti di cumulabilità con gli altri redditi posseduti - non poteva essere accolta ostandovi il principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 52 Legge n. 88/89 ne 13 Legge n. 412/1991 della irripetibilità dell'indebito previdenziale generato da errore dell'istituto in nessun modo indotto dalla condotta dolosa del percipiente. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3/2/2023 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'azione sul presupposto che l'iniziativa dell' era stata attivata CP_1 tempestivamente nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 13 Legge . 412/1991, che, in ogni caso, l'indebito in oggetto era stato determinato dalla omessa o incompleta segnalazione dei propri effettivi dati reddituali e che peraltro, rispetto all'applicabilità dei limiti di cumulo, vi era prova che il figlio della ricorrente aveva superato l'età di ventisei ani nell'anno accademico 2017/2018. La sentenza in parola è stata impugnata dalla la quale lamenta la falsa Pt_1 applicazione delle fonti preordinate alla regolamentazione della fattispecie. Deduce, invero, che contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, alla stregua della regola di giudizio operante sull'indebito previdenziale – nel cui perimetro rientrava la prestazione in oggetto – il primo decidente avrebbe dovuto ricavare la prova della conoscenza e/o conoscibilità degli elementi reddituali che avrebbero potuto incidere sulla misura della prestazione in godimento e che , sotto altro profilo l' avrebbe dovuto CP_1 essere dichiarato decaduto dall'accertamento in parola.
Contesta infine i criteri di calcolo applicati dall' che era pervenuto ad un CP_2 apprezzabile differenziale di indebito tra il 2017 e il 2018 a fronte della sostanziale omogeneità del volume reddituale dichiarato nelle due distinte annualità considerate. Resiste in questo grado l' che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Nel merito l'appello appare infondato. Non ignora la Corte che rispetto alla tematica dell'indebito si è sviluppata una corrente giurisprudenziale maggioritaria tendente ad accomunare le ipotesi di indebito previdenziale ed assistenziale all'interno di un sottosistema il cui denominatore comune è rappresentato dalla tutela dell'affidamento del percipiente. Tale affidamento deve essere escluso unicamente allorquando l'indebito sia in qualche modo ascrivibile ad una sua condotta dolosa. E' vero tuttavia che con riferimento alla disciplina specifica dell'indebito previdenziale l'ordinamento detta una regola sua propria che trova espressione nel combinato disposto degli artt. 52 Legge 88/89 e 13 Legge n. 412/1991. In particolare, l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite “(comma 1). CP_ Soggiunge poi il comma 2° dell'art. 13 cit. che “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Si tratta ben vedere di una regolamentazione del sistema dell'indebito previdenziale la quale, senza tradirne la ratio ispiratrice, positivizza un aspetto specifico dell'attività di ricognizione ed accertamento dell'indebito legato a variazioni reddituali assegnando all' dei termini ristretti entro i quali espletarla. CP_1
Nel caso in esame ci troviamo davanti ad una applicazione icastica della cennata fonte normativa. Ed invero a fronte dell' incremento reddituale su una prestazione previdenziale (pensione di reversibilità) registratosi nel 2017 e nel 2018 , incontestatamente trasfuso nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2018 e 2019 , l' ha tempestivamente ricalcolato la CP_1 misura della prestazione e , “nell'anno successivo ” (2019 per il 2017 e 2020 per il 2018) ha provveduto a recuperare quanto indebitamente corrisposto per effetto del superamento dei limiti reddituali. Ricadendo la fattispecie all'interno della sfera applicativa della disposizione in commento deve ritenersi legittimo e tempestivo l'operato dell' CP_1
Né appare conferente la doglianza diretta a dubitare della quantificazione degli indebiti recuperati nel biennio in contestazione non essendo evidenziati nel motivo enunciato specifici e significativi elementi idonei ad inficiare la correttezza dei calcoli posti a base degli indebiti azionati . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 101/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 3 febbraio 2023. Condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali del Parte_1 CP_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DP.R. n. 115/2002. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
CH De RI