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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1596/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. TD3IPCC00642/2023, notificata a mezzo PEC in data 05.12.2023, recante la richiesta complessiva di euro 273.805,79 (di cui euro 104.406,00 per imposte, euro 106.224,00 per sanzioni ed euro
63.170,61 per interessi),. L'atto impugnato scaturiva a seguito del deposito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 6772/2023 del 07.03.2023, che aveva reso definitivo l'avviso di accertamento n.
TD3010300794 per l'anno 2007, avente ad oggetto l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Società_1.
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, eccepiva l'illegittimità dell'atto per impossibilità di accesso alla definizione agevolata (“Rottamazione Quater” e definizione liti pendenti ex L. 197/2022) a causa del mancato tempestivo affidamento del carico all'Agente della Riscossione da parte dell'Ufficio successivamente alla sentenza di secondo grado, nonché profili di incostituzionalità della normativa sulla tregua fiscale.
Successivamente, con memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, depositando copia conforme della sentenza penale n. 1975/2016 del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 03.02.2017, con la quale il Sig. Ricorrente_1 è stato assolto dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per il medesimo anno d'imposta 2007 con la formula "perché il fatto non sussiste".
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'intimazione, sostenendo la piena tempestività della notifica rispetto ai termini prescrizionali decennali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza e contestando la spettanza delle definizioni agevolate.
All'udienza pubblica del 20.01.2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene all'efficacia del giudicato penale nel processo tributario, alla luce della sopravvenuta documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente e della normativa vigente. Risulta agli atti che, per i medesimi fatti oggetto della pretesa tributaria (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da Società_1 nell'anno 2007), il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 1975/2016 del Tribunale di Cosenza. Tale pronuncia, divenuta irrevocabile il
03.02.2017, ha assolto l'imputato dal reato ascritto con la formula piena "perché il fatto non sussiste".
L'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti stessi”.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata fondava la ripresa a tassazione sulla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta Società_1 . Tuttavia, il giudice penale, all'esito di un'istruttoria dibattimentale, ha accertato l'insussistenza del fatto reato, ovvero ha escluso la fittizietà delle operazioni contestate.
Poiché la sentenza penale di assoluzione è divenuta irrevocabile ed ha accertato l'insussistenza dei fatti materiali (le operazioni inesistenti) che costituiscono il presupposto impositivo dell'atto impugnato, tale accertamento spiega efficacia vincolante nel presente giudizio tributario ai sensi del citato art. 21-bis D.Lgs.
74/2000. Ne consegue che viene meno il fondamento stesso della pretesa erariale, non potendosi ritenere fiscalmente rilevanti, quali operazioni inesistenti, fatti che in sede penale sono stati accertati come insussistenti con sentenza passata in giudicato.
L'accoglimento del motivo relativo all'efficacia del giudicato penale ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze relative alla mancata ammissione alle procedure di definizione agevolata ("Rottamazione
Quater" e definizione liti), rendendo superflua la loro disamina.
Per l'effetto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. TD3IPCC00642/2023.
2. CONDANNA l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.477,60
(tremilaquattrocentosettantasette/60), oltre accessori di legge se dovuti.
3. DISPONE la distrazione delle spese in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Difensore_1
, Difensore_2, Difensore_4 e Dott. Difensore_3, dichiaratisi antistatari.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUCENTE PAOLA, Giudice
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1596/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD3IPCC00642 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. TD3IPCC00642/2023, notificata a mezzo PEC in data 05.12.2023, recante la richiesta complessiva di euro 273.805,79 (di cui euro 104.406,00 per imposte, euro 106.224,00 per sanzioni ed euro
63.170,61 per interessi),. L'atto impugnato scaturiva a seguito del deposito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 6772/2023 del 07.03.2023, che aveva reso definitivo l'avviso di accertamento n.
TD3010300794 per l'anno 2007, avente ad oggetto l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Società_1.
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, eccepiva l'illegittimità dell'atto per impossibilità di accesso alla definizione agevolata (“Rottamazione Quater” e definizione liti pendenti ex L. 197/2022) a causa del mancato tempestivo affidamento del carico all'Agente della Riscossione da parte dell'Ufficio successivamente alla sentenza di secondo grado, nonché profili di incostituzionalità della normativa sulla tregua fiscale.
Successivamente, con memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, depositando copia conforme della sentenza penale n. 1975/2016 del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 03.02.2017, con la quale il Sig. Ricorrente_1 è stato assolto dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per il medesimo anno d'imposta 2007 con la formula "perché il fatto non sussiste".
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'intimazione, sostenendo la piena tempestività della notifica rispetto ai termini prescrizionali decennali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza e contestando la spettanza delle definizioni agevolate.
All'udienza pubblica del 20.01.2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene all'efficacia del giudicato penale nel processo tributario, alla luce della sopravvenuta documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente e della normativa vigente. Risulta agli atti che, per i medesimi fatti oggetto della pretesa tributaria (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da Società_1 nell'anno 2007), il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 1975/2016 del Tribunale di Cosenza. Tale pronuncia, divenuta irrevocabile il
03.02.2017, ha assolto l'imputato dal reato ascritto con la formula piena "perché il fatto non sussiste".
L'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti stessi”.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata fondava la ripresa a tassazione sulla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta Società_1 . Tuttavia, il giudice penale, all'esito di un'istruttoria dibattimentale, ha accertato l'insussistenza del fatto reato, ovvero ha escluso la fittizietà delle operazioni contestate.
Poiché la sentenza penale di assoluzione è divenuta irrevocabile ed ha accertato l'insussistenza dei fatti materiali (le operazioni inesistenti) che costituiscono il presupposto impositivo dell'atto impugnato, tale accertamento spiega efficacia vincolante nel presente giudizio tributario ai sensi del citato art. 21-bis D.Lgs.
74/2000. Ne consegue che viene meno il fondamento stesso della pretesa erariale, non potendosi ritenere fiscalmente rilevanti, quali operazioni inesistenti, fatti che in sede penale sono stati accertati come insussistenti con sentenza passata in giudicato.
L'accoglimento del motivo relativo all'efficacia del giudicato penale ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze relative alla mancata ammissione alle procedure di definizione agevolata ("Rottamazione
Quater" e definizione liti), rendendo superflua la loro disamina.
Per l'effetto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. TD3IPCC00642/2023.
2. CONDANNA l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.477,60
(tremilaquattrocentosettantasette/60), oltre accessori di legge se dovuti.
3. DISPONE la distrazione delle spese in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Difensore_1
, Difensore_2, Difensore_4 e Dott. Difensore_3, dichiaratisi antistatari.