Sentenza 8 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2019, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2019 |
Testo completo
e la corte territoriale ritenuto la banca inadempiente ai propri obblighi informativi, senza affatto esaminare le condizioni del mercato e di rischiosità dei titoli al momento degli acquisti, meramente affermata, e recando comunque il secondo acquisto del mese di dicembre 2000 la dicitura «titolo a rischio»; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1458, 2033 e 2038 c.c., perché, posta la procedura di rimborso, alla banca spetta la dazione delle somme incassate in eccedenza (nell'assunto, C 68.500,00) rispetto all'investimento iniziale, dazione avente luogo dei titoli non più restituibili;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1453 c.c., 99 e 100 c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha tenuto conto che ormai, essendo stata rimborsata una somma superiore al capitale investito, il danno non esiste più: dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
7) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in quanto dalla somma dovuta dalla banca a titolo di risarcimento del danno deve essere detratta quella ricevuta, pari ad C 205.500,00, interamente satisfattiva del pregiudizio sofferto;
inoltre, dall'importo dovevano essere detratte le cedole incassate per il valore di C 10.497,42, come richiesto con la comparsa di risposta in appello. 2. - Giova premettere alcune osservazioni sull'esatta interpretazione della sentenza impugnata.La Corte d'appello di Roma con la sentenza del 9 dicembre 2016, accertato l'inadempimento della banca, l'ha condannata al risarcimento del danno pari alla «differenza tra il prezzo di acquisto dei titoli (C 137.000,00) e il prezzo di rimborso dei medesimi titoli acquistati, da rivalutarsi dal 26/10/2001 al saldo secondo indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e sul capitale originario, via via annualmente rivalutato, decorreranno gli interessi legali». È palese dunque che la corte territoriale ha tenuto conto della procedura di rimborso intrapresa dagli investitori, ma ha deciso adottando una formula di dispositivo che potesse, mediante un mero calcolo matematico, permettere comunque di assumere la decisione e di procedere per via esecutiva, descrivendo la operazione aritmetica della sottrazione da operare: dove il minuendo è il prezzo dei titoli, quale capitale originariamente investito ed il sottraendo è la somma ottenuta dallo Stato estero a titolo di rimborso (peraltro, a quel momento, eventuale). Tutto ciò, peraltro, tenuto conto che la somma corrispondente a tale differenza costituisce un debito di valore, onde su di essa vanno calcolati rivalutazione ed interessi, come infatti disposto dalla corte territoriale. È dunque evidente che, ove la somma corrisposta dallo Stato estero fosse stata inferiore a quella sborsata dagli investitori, la banca avrebbe dovuto ancora pagare la differenza;
ove, invece, essa fosse stata addirittura tale da sopravanzarla, nessuna somma sarebbe stata dovuta dalla banca. Ogni altra questione era dunque rimessa alla sede esecutiva. Alla luce del chiarimento esposto, possono dunque essere esaminati i motivi del ricorso. 3. - Il primo motivo è infondato.Come appena rilevato, la corte territoriale ha curato di emettere un dispositivo che fosse eseguibile anche in ipotesi di pagamento del rimborso dei titoli da parte dello Stato argentino, mediante formula dal risultato determinabile per relationem all'importo eventualmente corrisposto, da considerare ai fini del calcolo della differenza. Infondata è pure la seconda deduzione, secondo cui il perdurante possesso dei titoli costituirebbe presupposto necessario per la stessa ammissibilità della domanda risarcitoria (unica considerata dalla sentenza impugnata): la quale, al contrario, ne è affatto slegata;
salvo il rilievo che il rientro, in tutto o in parte, della somma perduta debba avere ai fini della quantificazione del pregiudizio subìto. 4. - Il secondo motivo è interamente infondato, in tutti e tre gli assunti che espone. L'avvenuta ricezione della somma da parte dello Stato estero né esclude la legittimazione degli investitori all'azione risarcitoria (restando essi titolari del diritto di chiedere il ristoro dei danni che assumano subìti), né interrompe il nesso causale con la condotta inadempiente della banca (costituendo, al contrario, espressione della condotta di buona fede del creditore al fine di ridurre le conseguenze dannose, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.), né integra comportamento concludente o dichiarazione tacita di rinuncia al diritto o all'azione (le quali pretendono altre formalità e destinatari). 5. - Il terzo motivo è inammissibile nella sua prima parte ed infondato nella seconda. La corte territoriale ha affermato che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata la qualità di eredi degli appellanti, e tale ratio decidendi non è validamente attaccata dal motivo. La contitolarità del contratto di deposito ed amministrazione titoli a firma disgiunta tra i coniugi, affermata dalla corte del merito, è d'altro canto sufficiente ad integrare la qualità di pretesi danneggiati in capo ad entrambi. 6. - Il quarto motivo è inammissibile. L'argomento secondo cui, avendo il cliente apposto sul secondo ordine le parole «titolo a rischio», nessun risarcimento sarebbe dovuto, difetta di specificità, non chiarendo il luogo ed il tempo della precedente puntuale deduzione, del resto neppure in questa sede precisata nel suo esatto contenuto;
mentre il motivo pretende, sotto ogni altro profilo, di contestare l'accertamento di merito circa l'omessa offerta ai correntisti delle informazioni richieste dalla legge. 7. - Il quinto motivo è infondato. Nel caso in cui il cliente abbia visto ridotto od azzerato il danno mediante le somme ricevute dalla banca a titolo di cedole o da terzi ad altro titolo, però connesso con la vicenda dell'investimento, ne consegue la riduzione o l'eliminazione del diritto al risarcimento del danno vantato verso la banca, non certo l'obbligo di traslazione a questa dell'eventuale surplus. Non costituisce invero affatto una conseguenza del rimborso da altri ricevuto che sia la banca a dover godere di una reintegrazione patrimoniale per il danno cagionato: non è essa il soggetto danneggiato, onde nessun titolo giuridico esisterebbe per disporre un qualsiasi vantaggio a favore di chi fu autore dell'illecito. 8. - Il sesto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione e sono infondati, sulla base di quanto esposto con riguardo alla interpretazione della decisione impugnata: il dispositivo della sentenza, invero, ha tenuto conto proprio di quanto avrebbe potuto essere rimborsato agli investitori dall'emittente le obbligazioni, condannando la banca solo alla differenza.Né può essere preso in considerazione, in questa sede, l'assunto della percezione, da parte degli investitori, dell'importo di € 205.500,00 dalla Repubblica Argentina, il quale costituisce un fatto nuovo, non risultante dalla sentenza impugnata, che dovrà essere accertato in sede di esecuzione;
ove, comunque, si dovrà tener conto dell'incidenza degli accessori (interessi e rivalutazione) dovuti dalla data dell'ultimo esborso del capitale investito da parte degli investitori, come accertata dalla corte del merito. Circa la deduzione della mancata detrazione dell'importo ricevuto dagli investitori a titolo di cedole, l'assunto pecca di difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., trattandosi di questione nuova, della quale non viene indicato il tempo ed il luogo della precedente tempestiva deduzione. 9. - Le spese seguono la soccombenza. Non può essere accolta l'istanza della banca di regolamentazione delle spese considerando una violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., il quale prevede che per la violazione dell'art. 88 c.p.c. il giudice possa procedere all'imposizione del carico delle spese anche non ripetibili causate alla controparte, indipendentemente dalla soccombenza: in quanto, come esposto, la corte del merito conosceva ed ha tenuto conto della procedura transattiva in corso con lo Stato argentino.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif