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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 1723/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1723/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 1.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1723/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 stessa, e domiciliata presso il proprio studio, in Catania, alla via Acquedotto Greco n. 186.
-Ricorrente-
CONTRO (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Alessia Zarrillo per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Catania via Ingegnere n. 4.
- resistente –
E
C.F. e P.IVA , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Catania, Via Messina n. 808, presso lo studio dall'Avv. Serenella Maria
Cannavò che la rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00715946 14 000, notificatale dall di Catania il 27/01/2024 con la quale veniva richiesto Controparte_3 il pagamento della somma di euro 910,88, a titolo di sanzione per irregolare dichiarazione ex art. 9 L. 141/92, per gli anni 2020 e 2021.
Precisava a tal riguardo che, prima dell'atto impugnato, nulla le era stato notificato dalla nè a titolo di accertamento delle eventuali somme dovute, nè a titolo di CP_1 contestazioni delle presunte violazioni commesse precludendole, così, di prendere cognizione delle presunte violazioni che le sono state attribuite ed impedendone di fatto le relative contestazione per gli errori nei quali è incorsa;
Precisava, quindi, che le somme CP_1 richieste non risultano dovute in quanto la cartella di pagamento è nulla
Preliminarmente eccepiva l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento 293 2023
00715 946 14 000, operata da , dall'indirizzo di posta Controparte_3 elettronica , in quanto il superiore indirizzo, Email_1 non risultando da alcun pubblico elenco non può che considerarsi nulla e/o inesistente.
Precisava, invero, che la notifica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi e richiamava a tal riguardo giurisprudenza secondo la quale la violazione del combinato disposto di cui agli artt.
3 bis, comma 1 della L. 53/94 e 16 ter, comma 1 Dl. 179/12, laddove l'art. 3 bis determina l'inesistenza della notifica:” La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
Precisava che la Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria 3093/20 ha confermato il superiore principio precisando, altresì, che “l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa.”
Nel merito, precisava che nessuna delle somme indicate nella cartella impugnata era mai stata accertata nè le era stata contestata dall'Ente impositore, il quale si era limitato ad inviare, tramite il concessionario, la cartella ivi opposta in violazione di quanto previsto e più volte ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, ( V anche sentenza del 11/01/2022) secondo la quale l'irrogazione di sanzioni da parte della Controparte_4
deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito.
[...]
Richiamava, ancora, Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 9725/2000, secondo la quale l'iscrizione a ruolo di una somma non già consacrata in un titolo esecutivo e per la quale l'Ente non abbia preventivamente seguito il procedimento di cui alla L. 689/1981 risulta essere nulla, in quanto la legge indicata prevede la preventiva contestazione dell'addebito nonché
l'emissione e la notificazione di un'eventuale ordinanza di ingiunzione nel caso di contestazione dell'addebito; Eccepiva, pertanto, che nel caso che ci occupa nulla di tutto ciò
è stato fatto e pertanto la cartella ivi opposta è nulla e priva di effetti.
Richiamava, ancora, l'art.25 del d. lgs 46/99 che prevede termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali. “per i contributi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.” Deduceva, altresì, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per l'inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione e contestazione dell'addebito.
Concludeva chiedendo: In via preliminare sospendere l'esecutività della cartella di pagamento n.; 293 2023 00715946 14 000; In via principale accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/nullità, inesistenza/inefficacia della cartella di pagamento n., 293 2023 00715946 14 000 per vizi insanabili relativi alla notifica della cartella medesima, per intervenuta decadenza e mancato rispetto del procedimento relativo alla preventiva notifica dell'avviso di addebito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva chiedendo: Respingere in toto il ricorso, perché infondato in fatto
[...] ed in diritto per i motivi esposti in memoria e per l'effetto accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento n. 293 2023 00715946 14 000 e del ruolo 2023 a monte e, conseguentemente, condannare, la professionista al pagamento in favore della della CP_1 somma di €. 905,00 ivi iscritta, oltre interessi dal dovuto, in quanto legittimamente determinata e previamente contestata;
in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di annullamento della cartella impugnata, per effetto dell'accoglimento i formali/procedurali ex adverso tardivamente eccepiti, accertare, comunque, il credito della in virtù CP_1
della giurisprudenza sopra richiamata, e conseguentemente condannare la professionista al pagamento in favore della della somma di €. 905,00 iscritta nel ruolo 2023, a monte CP_1 della cartella impugnata, oltre interessi dal dovuto. In ogni caso, con il favore di spese e compensi della fase di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva L la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare la mancanza delle condizioni necessarie per la concessione della sospensione richiesta non avendo dato prova il ricorrente né del fumus né del periculum;
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente;
rigettare integralmente il ricorso e confermare l'atto impugnato in uno alla esecutività dei ruoli. Stante la palese infondatezza dell'opposizione e la correttezza e legittimità dell'operato dell' Controparte_2
, già , per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare
[...] Controparte_5
l'opposizione de qua nei confronti dell'odierna resistente, con condanna alle spese da porre a carico di chi ha dato causa al presente giudizio
Rigettata l'istanza di sospensiva di parte ricorrente, con successivo provvedimento del
18/09/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 1 ottobre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 1.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
, atteso che sussiste la legittimazione passiva necessaria del Controparte_6 concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi.
Preliminarmente si ritiene, invero, che, sebbene tardiva appaia l'eccezione di nullità della notifica della cartella impugnata sollevata da parte ricorrente con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 a fronte della contestata notifica effettuata il 26 gennaio 2024, tuttavia appare, opportuno precisare quanto segue:
Le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla validità della notifica eseguita a mezzo
PEC della cartella di pagamento in questione, basate sul rilievo che il mittente ha eseguito la comunicazione utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, sono infondate
Premesso che la ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l.
1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021,
n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo
PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e
60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata –
a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n. 53/1994 (come modificata dalla Legge
n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo PEC, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata
( v. art. 2, lett. c), che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite
PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco
CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente superato il problema, ritenendo valida “la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n.
26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' Controparte_2
come presente nei pubblici registri ( ma da uno
[...] Email_2 diverso ,), relativamente al quale però è Email_1 evidente ictu oculi la provenienza dall' Cass, 982/2023, in Controparte_3 motivazione). Secondo i giudici supremi, “... la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6 – ter del d.lges. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche al mittente” (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022 e nello stesso senso Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 6015 del 28 febbraio
2023, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 7175 del 10 marzo 2023, Cass. Civ., Sez. Trib.,
Ordinanza n.35014 del 14 dicembre 2023 e Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 36265 del 28 dicembre 2023). Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notifica della cartella di pagamento impugnata
Sempre preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs
n. 46/1999, non risultando la norma applicabile alle Casse di Previdenza di diritto privato, viceversa operante per gli enti pubblici previdenziali, (cfr.: Trib. Milano n. 2345/2015; Trib.
Genova 25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013).
Passando, quindi, al merito della controversia in oggetto il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto della cartella sono le sanzioni irrogate per l'irregolarità delle dichiarazioni relative ai redditi per gli anni 2020 e 2021. Trattasi pacificamente di sanzioni amministrative, laddove solo quelle connesse all'omesso o ritardato versamento dei contributi condividono la medesima natura civilistica dei crediti contributivi.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nell'ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali di cui all'art. 17 della legge 765/80, la quale prescinde da un accertamento di una violazione contributiva, dovendo detta comunicazione essere presentata anche laddove nessun contributo, oltre quello minimo sia dovuto, deve trovare applicazione l'art. 35, comma 7°, della legge 689/81 e dunque la disciplina della legge 689/81, in tema di accertamento e contestazione della violazione ed applicazione della sanzione amministrativa.
In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla contestazione Controparte_1 dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio ( cfr Cass. n. 17702/2020 ).
Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Controparte_1 [...]
risulta che l'omesso invio del modello 5/2020 e la relativa sanzione Controparte_1
pecuniaria sono state comunicati e contestati con nota del 21.04.2023, ricevuta il 30.04.2023
E' evidente dunque che, prima della notifica della cartella, il ricorrente fosse stato reso edotto della sua posizione debitoria nei confronti della Controparte_1 tramite le prodromiche comunicazioni suindicate.
[...]
Or bene, la permanenza dell'iscrizione all'albo degli Avvocati nel periodo 2020 e 2021, comporta indubitabilmente l'obbligo dell'Avvocato di inviare la dichiarazione reddituale a mezzo modello 5, obbligo che, per come giustamente evidenziato dalla
[...]
ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576/80, è previsto per Controparte_1 tutti coloro che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti – anche per frazione d'anno – all'albo degli avvocati e/o dei Cassazionisti e prescindere dalla iscrizione alla Controparte_1
La ha provato che per gli anni in parola Controparte_1 la ricorrente non ha assolto tale obbligo, fatto peraltro non contestato da quest'ultima (che si
è limitata ad eccepire l'omessa previa contestazione della violazione, ai sensi degli artt. 13,
14 e 35 L. 689/1981 e dunque la nullità della sanzione amministrativa irrogata) per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c. e dunque sono dovute, le sanzioni dichiarative anni 2020 e 2021, Per tutto quanto sin qui osservato, deve condannarsi la ricorrente a versare alla
[...]
l'importo di euro 910,88, a titolo di sanzioni Controparte_1 per gli anni 2020 e 2021, oltre interessi.
Avuto riguardo alla complessità della questione relativa alle modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte della e Controparte_1 all'esistenza comunque di precedenti di senso contrario, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1723/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 1 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1723/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 1.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1723/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 stessa, e domiciliata presso il proprio studio, in Catania, alla via Acquedotto Greco n. 186.
-Ricorrente-
CONTRO (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Alessia Zarrillo per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Catania via Ingegnere n. 4.
- resistente –
E
C.F. e P.IVA , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Catania, Via Messina n. 808, presso lo studio dall'Avv. Serenella Maria
Cannavò che la rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00715946 14 000, notificatale dall di Catania il 27/01/2024 con la quale veniva richiesto Controparte_3 il pagamento della somma di euro 910,88, a titolo di sanzione per irregolare dichiarazione ex art. 9 L. 141/92, per gli anni 2020 e 2021.
Precisava a tal riguardo che, prima dell'atto impugnato, nulla le era stato notificato dalla nè a titolo di accertamento delle eventuali somme dovute, nè a titolo di CP_1 contestazioni delle presunte violazioni commesse precludendole, così, di prendere cognizione delle presunte violazioni che le sono state attribuite ed impedendone di fatto le relative contestazione per gli errori nei quali è incorsa;
Precisava, quindi, che le somme CP_1 richieste non risultano dovute in quanto la cartella di pagamento è nulla
Preliminarmente eccepiva l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento 293 2023
00715 946 14 000, operata da , dall'indirizzo di posta Controparte_3 elettronica , in quanto il superiore indirizzo, Email_1 non risultando da alcun pubblico elenco non può che considerarsi nulla e/o inesistente.
Precisava, invero, che la notifica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi e richiamava a tal riguardo giurisprudenza secondo la quale la violazione del combinato disposto di cui agli artt.
3 bis, comma 1 della L. 53/94 e 16 ter, comma 1 Dl. 179/12, laddove l'art. 3 bis determina l'inesistenza della notifica:” La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
Precisava che la Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria 3093/20 ha confermato il superiore principio precisando, altresì, che “l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa.”
Nel merito, precisava che nessuna delle somme indicate nella cartella impugnata era mai stata accertata nè le era stata contestata dall'Ente impositore, il quale si era limitato ad inviare, tramite il concessionario, la cartella ivi opposta in violazione di quanto previsto e più volte ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, ( V anche sentenza del 11/01/2022) secondo la quale l'irrogazione di sanzioni da parte della Controparte_4
deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito.
[...]
Richiamava, ancora, Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 9725/2000, secondo la quale l'iscrizione a ruolo di una somma non già consacrata in un titolo esecutivo e per la quale l'Ente non abbia preventivamente seguito il procedimento di cui alla L. 689/1981 risulta essere nulla, in quanto la legge indicata prevede la preventiva contestazione dell'addebito nonché
l'emissione e la notificazione di un'eventuale ordinanza di ingiunzione nel caso di contestazione dell'addebito; Eccepiva, pertanto, che nel caso che ci occupa nulla di tutto ciò
è stato fatto e pertanto la cartella ivi opposta è nulla e priva di effetti.
Richiamava, ancora, l'art.25 del d. lgs 46/99 che prevede termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali. “per i contributi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.” Deduceva, altresì, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per l'inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione e contestazione dell'addebito.
Concludeva chiedendo: In via preliminare sospendere l'esecutività della cartella di pagamento n.; 293 2023 00715946 14 000; In via principale accertare l'illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/nullità, inesistenza/inefficacia della cartella di pagamento n., 293 2023 00715946 14 000 per vizi insanabili relativi alla notifica della cartella medesima, per intervenuta decadenza e mancato rispetto del procedimento relativo alla preventiva notifica dell'avviso di addebito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva chiedendo: Respingere in toto il ricorso, perché infondato in fatto
[...] ed in diritto per i motivi esposti in memoria e per l'effetto accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della cartella di pagamento n. 293 2023 00715946 14 000 e del ruolo 2023 a monte e, conseguentemente, condannare, la professionista al pagamento in favore della della CP_1 somma di €. 905,00 ivi iscritta, oltre interessi dal dovuto, in quanto legittimamente determinata e previamente contestata;
in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di annullamento della cartella impugnata, per effetto dell'accoglimento i formali/procedurali ex adverso tardivamente eccepiti, accertare, comunque, il credito della in virtù CP_1
della giurisprudenza sopra richiamata, e conseguentemente condannare la professionista al pagamento in favore della della somma di €. 905,00 iscritta nel ruolo 2023, a monte CP_1 della cartella impugnata, oltre interessi dal dovuto. In ogni caso, con il favore di spese e compensi della fase di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva L la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare la mancanza delle condizioni necessarie per la concessione della sospensione richiesta non avendo dato prova il ricorrente né del fumus né del periculum;
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente;
rigettare integralmente il ricorso e confermare l'atto impugnato in uno alla esecutività dei ruoli. Stante la palese infondatezza dell'opposizione e la correttezza e legittimità dell'operato dell' Controparte_2
, già , per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare
[...] Controparte_5
l'opposizione de qua nei confronti dell'odierna resistente, con condanna alle spese da porre a carico di chi ha dato causa al presente giudizio
Rigettata l'istanza di sospensiva di parte ricorrente, con successivo provvedimento del
18/09/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 1 ottobre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 1.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
, atteso che sussiste la legittimazione passiva necessaria del Controparte_6 concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi.
Preliminarmente si ritiene, invero, che, sebbene tardiva appaia l'eccezione di nullità della notifica della cartella impugnata sollevata da parte ricorrente con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 a fronte della contestata notifica effettuata il 26 gennaio 2024, tuttavia appare, opportuno precisare quanto segue:
Le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla validità della notifica eseguita a mezzo
PEC della cartella di pagamento in questione, basate sul rilievo che il mittente ha eseguito la comunicazione utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, sono infondate
Premesso che la ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l.
1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021,
n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo
PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e
60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata –
a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n. 53/1994 (come modificata dalla Legge
n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo PEC, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata
( v. art. 2, lett. c), che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite
PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco
CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente superato il problema, ritenendo valida “la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n.
26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' Controparte_2
come presente nei pubblici registri ( ma da uno
[...] Email_2 diverso ,), relativamente al quale però è Email_1 evidente ictu oculi la provenienza dall' Cass, 982/2023, in Controparte_3 motivazione). Secondo i giudici supremi, “... la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6 – ter del d.lges. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche al mittente” (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022 e nello stesso senso Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 6015 del 28 febbraio
2023, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 7175 del 10 marzo 2023, Cass. Civ., Sez. Trib.,
Ordinanza n.35014 del 14 dicembre 2023 e Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 36265 del 28 dicembre 2023). Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notifica della cartella di pagamento impugnata
Sempre preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs
n. 46/1999, non risultando la norma applicabile alle Casse di Previdenza di diritto privato, viceversa operante per gli enti pubblici previdenziali, (cfr.: Trib. Milano n. 2345/2015; Trib.
Genova 25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013).
Passando, quindi, al merito della controversia in oggetto il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto della cartella sono le sanzioni irrogate per l'irregolarità delle dichiarazioni relative ai redditi per gli anni 2020 e 2021. Trattasi pacificamente di sanzioni amministrative, laddove solo quelle connesse all'omesso o ritardato versamento dei contributi condividono la medesima natura civilistica dei crediti contributivi.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nell'ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali di cui all'art. 17 della legge 765/80, la quale prescinde da un accertamento di una violazione contributiva, dovendo detta comunicazione essere presentata anche laddove nessun contributo, oltre quello minimo sia dovuto, deve trovare applicazione l'art. 35, comma 7°, della legge 689/81 e dunque la disciplina della legge 689/81, in tema di accertamento e contestazione della violazione ed applicazione della sanzione amministrativa.
In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla contestazione Controparte_1 dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio ( cfr Cass. n. 17702/2020 ).
Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Controparte_1 [...]
risulta che l'omesso invio del modello 5/2020 e la relativa sanzione Controparte_1
pecuniaria sono state comunicati e contestati con nota del 21.04.2023, ricevuta il 30.04.2023
E' evidente dunque che, prima della notifica della cartella, il ricorrente fosse stato reso edotto della sua posizione debitoria nei confronti della Controparte_1 tramite le prodromiche comunicazioni suindicate.
[...]
Or bene, la permanenza dell'iscrizione all'albo degli Avvocati nel periodo 2020 e 2021, comporta indubitabilmente l'obbligo dell'Avvocato di inviare la dichiarazione reddituale a mezzo modello 5, obbligo che, per come giustamente evidenziato dalla
[...]
ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576/80, è previsto per Controparte_1 tutti coloro che, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti – anche per frazione d'anno – all'albo degli avvocati e/o dei Cassazionisti e prescindere dalla iscrizione alla Controparte_1
La ha provato che per gli anni in parola Controparte_1 la ricorrente non ha assolto tale obbligo, fatto peraltro non contestato da quest'ultima (che si
è limitata ad eccepire l'omessa previa contestazione della violazione, ai sensi degli artt. 13,
14 e 35 L. 689/1981 e dunque la nullità della sanzione amministrativa irrogata) per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c. e dunque sono dovute, le sanzioni dichiarative anni 2020 e 2021, Per tutto quanto sin qui osservato, deve condannarsi la ricorrente a versare alla
[...]
l'importo di euro 910,88, a titolo di sanzioni Controparte_1 per gli anni 2020 e 2021, oltre interessi.
Avuto riguardo alla complessità della questione relativa alle modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte della e Controparte_1 all'esistenza comunque di precedenti di senso contrario, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1723/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 1 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011