CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Limbadi - Viale Europa 5 89844 Limbadi VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250007717 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250008804 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Società_1, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava gli avvisi di accertamento IMU anni 2021 e 2022 indicati in epigrafe emessi dal Comune di Limbadi per un importo complessivo, rispettivamente, di € 6.978,83 ed € 6.918,83, deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva in quanto agli immobili in contestazione deve riconoscersi la qualifica di alloggio sociale conconseguente esenzione dal pagamento del tributo.
Depositava giurisprudenza di merito e legittimità a supporto delle proprie argomentazioni difensive e concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Limbadi, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di LABCONSULENZE SRL, concessionario per la riscossione del Comune di
Limbadi, che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 2.2.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali contestava il contenuto degli atti di controparte e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto dall'Società_1, stante l'identità delle contestazioni mosse avverso i due avvisi di accertamento.
Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione posta all'attenzione della Corte attiene, sostanzialmente, al riconoscimento o meno della qualifica di alloggio sociale agli immobili di proprietà dell'Società_1 in contestazione.
Questa Corte, in diverse statuizioni rese nel corso degli anni, ha escluso l'esenzione a fini IMU invocata dall'Società_1 ritenendo, anche alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte (vedi Cass. 39799/2021), che gli immobili in contestazione non potessero equipararsi agli alloggi sociali come definiti dal Decreto del
Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146. Di recente, la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma
707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)” Cass. 14511/2024.
Ancora “In tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi” Cass. 27529/2024.
La Suprema Corte, nelle due statuizione riportate (e mutando il proprio orientamento), evidenzia come i due regimi agevolitavi possano coesistere, dovendosi accertare, in concreto, la sussistenza o meno dei relativi presupposti applicativi.
Pertanto, pur escludendo, in astratto, l'incompatibilità tra la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 per gli immobili assegnati dall'Società_1 e l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n.
147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel d.m. infrastrutture
22 aprile 2008, la Suprema Corte subordina l'esenzione all'accertamento, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, dei presupposti oggettivi e soggettivi.
In tale contesto, vale rilevare quanto segue.
L'arresto della Suprema Corte (3850/2025), valorizzato dalla ricorrente in quanto relativo ad una controversia in cui è parte ATERP Calabria, non coglie nel segno.
Nella stessa, difatti, si legge testualmente “Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha pertanto disatteso i principi sin qui illustrati, da una parte facendo erroneamente riferimento alla normativa anteriore a quella introdotta dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (applicabile ratione temporis) e dall'altro omettendo di distinguere tra la detrazione di Euro 200 per gli immobili IACP e l'esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008".
La Suprema Corte, pertanto, accoglieva il ricorso in quanto la Corte di Giustizia di 2° grado aveva omesso di distinguere tra la detrazione di Euro 200,00 per gli immobili IACP e l'esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008.
Nel caso che ci occupa, però, dirimente pare altra statuizione della Suprema Corte, emessa sempre in controversia in cui era parte Società_1, secondo cui “L'esenzione IMU - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile agli alloggi di edilizia sociale dell'Società_1 della Calabria (ATERP) che non hanno i requisiti di alloggi sociali, ma di edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, i cui canoni, secondo l'art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, seppure inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell'attività svolta, comportando così l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato. (Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025 ). Nella predetta statuizione la Suprema Corte, con riferimento agli immobili Società_1, escludeva la natura di alloggio sociale degli stessi, valorizzando la natura del relativo canone che, per le ragioni evidenziate, non può considerarsi meramente simbolico (come deve essere, di contro, il canone di locazione dell'alloggio sociale).
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.10.2025 da Società_1 Regione Calabria nei confronti della società LaBconsulenze erl e del Comune di Limbadi, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data 27.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la parte ricorrente e il Comune di Limbadi. Così deciso in Vibo Valentia in data
12.02.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Paolo Petrolo dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Limbadi - Viale Europa 5 89844 Limbadi VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250007717 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250008804 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Società_1, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava gli avvisi di accertamento IMU anni 2021 e 2022 indicati in epigrafe emessi dal Comune di Limbadi per un importo complessivo, rispettivamente, di € 6.978,83 ed € 6.918,83, deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva in quanto agli immobili in contestazione deve riconoscersi la qualifica di alloggio sociale conconseguente esenzione dal pagamento del tributo.
Depositava giurisprudenza di merito e legittimità a supporto delle proprie argomentazioni difensive e concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Limbadi, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di LABCONSULENZE SRL, concessionario per la riscossione del Comune di
Limbadi, che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 2.2.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali contestava il contenuto degli atti di controparte e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto dall'Società_1, stante l'identità delle contestazioni mosse avverso i due avvisi di accertamento.
Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.
La questione posta all'attenzione della Corte attiene, sostanzialmente, al riconoscimento o meno della qualifica di alloggio sociale agli immobili di proprietà dell'Società_1 in contestazione.
Questa Corte, in diverse statuizioni rese nel corso degli anni, ha escluso l'esenzione a fini IMU invocata dall'Società_1 ritenendo, anche alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte (vedi Cass. 39799/2021), che gli immobili in contestazione non potessero equipararsi agli alloggi sociali come definiti dal Decreto del
Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146. Di recente, la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma
707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)” Cass. 14511/2024.
Ancora “In tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi” Cass. 27529/2024.
La Suprema Corte, nelle due statuizione riportate (e mutando il proprio orientamento), evidenzia come i due regimi agevolitavi possano coesistere, dovendosi accertare, in concreto, la sussistenza o meno dei relativi presupposti applicativi.
Pertanto, pur escludendo, in astratto, l'incompatibilità tra la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 per gli immobili assegnati dall'Società_1 e l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n.
147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel d.m. infrastrutture
22 aprile 2008, la Suprema Corte subordina l'esenzione all'accertamento, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, dei presupposti oggettivi e soggettivi.
In tale contesto, vale rilevare quanto segue.
L'arresto della Suprema Corte (3850/2025), valorizzato dalla ricorrente in quanto relativo ad una controversia in cui è parte ATERP Calabria, non coglie nel segno.
Nella stessa, difatti, si legge testualmente “Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha pertanto disatteso i principi sin qui illustrati, da una parte facendo erroneamente riferimento alla normativa anteriore a quella introdotta dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (applicabile ratione temporis) e dall'altro omettendo di distinguere tra la detrazione di Euro 200 per gli immobili IACP e l'esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008".
La Suprema Corte, pertanto, accoglieva il ricorso in quanto la Corte di Giustizia di 2° grado aveva omesso di distinguere tra la detrazione di Euro 200,00 per gli immobili IACP e l'esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008.
Nel caso che ci occupa, però, dirimente pare altra statuizione della Suprema Corte, emessa sempre in controversia in cui era parte Società_1, secondo cui “L'esenzione IMU - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile agli alloggi di edilizia sociale dell'Società_1 della Calabria (ATERP) che non hanno i requisiti di alloggi sociali, ma di edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, i cui canoni, secondo l'art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, seppure inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell'attività svolta, comportando così l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato. (Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025 ). Nella predetta statuizione la Suprema Corte, con riferimento agli immobili Società_1, escludeva la natura di alloggio sociale degli stessi, valorizzando la natura del relativo canone che, per le ragioni evidenziate, non può considerarsi meramente simbolico (come deve essere, di contro, il canone di locazione dell'alloggio sociale).
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.10.2025 da Società_1 Regione Calabria nei confronti della società LaBconsulenze erl e del Comune di Limbadi, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data 27.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la parte ricorrente e il Comune di Limbadi. Così deciso in Vibo Valentia in data
12.02.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Paolo Petrolo dott. Luigi Barrella