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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6623/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6623 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con gli avv.ti Guido Simonetti e Matteo Fedalto, C.F._2
attori contro
P. VA ) in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada ai sensi ex art. 286
d.lgs. 209/2005 in persona della procuratrice, con l'avv. Francesca Meoni
convenuta
nonché contro
Controparte_2
convenuto contumace avente ad oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con provvedimento del 12.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli attori come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024, e cioè: nel merito, accertata e dichiarata la colpa di nella causazione dell'incidente de quo, Controparte_2
condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore di e di di Parte_1 Parte_2
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, rispettivamente dagli stessi subiti, da liquidarsi per ognuno nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati
1 all'attualità e con gli interessi moratori di legge dal giorno del sinistro al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, 1° co., c.c. dal fatto alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Spese e compensi professionali anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva – docc.
19-20), integralmente rifusi con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in via istruttoria […]; per la convenuta come da note di trattazione scritta per Controparte_1
l'udienza 12.12.2024: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: in via preliminare: respingere le domande, così come proposte dagli attori nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
nel merito: rigettare ogni singola domanda di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale proposta dagli attori, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 03.09.2021 depositato il 08.09.2021 gli attori, e suo figlio Parte_1
, hanno adito questo Tribunale esponendo che il giorno 17.2.2018 verso le ore Parte_2
17.10 l'attrice, in sella alla propria bicicletta, stava percorrendo la via Alcide De Gaspari in
Salzano con direzione dal centro verso Mirano;
giunta in corrispondenza della propria abitazione (civico n. 5/c della suddetta via), nell'attraversare la via Corò venne investita dall'autovettura BMW Serie 1 targata DZ071AP condotta dal convenuto in Controparte_2
uscita da area privata posta al margine sinistro della strada nel senso di marcia della bicicletta;
dopo l'urto la vettura condotta dal convenuto proseguì la sua marcia trascinando la bicicletta per un paio di metri e schiacciando con la ruota anteriore destra l'arto inferiore sinistro dell'attrice; nell'occorso non lasciò alcun proprio riferimento o contatto e venne CP_2 individuato solamente in esito all'attività di indagine svolta dai Carabinieri di Noale e di Scorzè;
l'autovettura BMW Serie 1 targata DZ071AP risultò priva di copertura assicurativa e sottoposta al vincolo del sequestro amministrativo ai fini della confisca derivante da contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S..
L'attrice ha dedotto di aver riportato gravi lesioni personali in esito alle quali è stata trasportata e ricoverata presso l'Ospedale di Dolo per “valido politraumatismo all'arto inferiore sinistro
2 consistente nella frattura bimalleollare della caviglia sinistra e nella frattura intrercondiloidea del ginocchio sinistro trattata conservativamente con stivalone gessato, nonché la rottura completa del legamento crociato anteriore”; dimessa dall'ospedale, è stata ricoverata due volte per trombosi venosa profonda ed embolia polmonare;
ha dedotto di aver sostenuto spese di vario genere, per riabilitazione, medicinali, visite specialistiche, mediche, diagnostiche, fisiatriche, per presidi medico-chirurgici e di aver avuto bisogno di assistenza personale oltre a quella assicurata dal figlio odierno attore;
l'attrice deduce di non essersi più potuta occupare delle attività domestiche e di volontariato di cui fino a quel momento era stata dedita. Dal canto suo l'attore espone di aver assistito la madre durante la malattia e di aver dovuto Parte_2
usufruire di ferie e permessi non retribuiti con un mancato guadagno pari a € 3.080,52; lamenta inoltre un danno non patrimoniale riflesso;
dopo il sinistro che ha colpito la madre, l'attore non si sarebbe più potuto occupare alle proprie attività di volontariato all'estero e avrebbe dovuto rinunciare a un viaggio a Napoli.
Per i fatti decritti ha sporto querela. Parte_1
A fronte della mancanza di copertura assicurativa del mezzo coinvolto nel sinistro gli attori hanno citato in giudizio la compagnia assicurativa designata ex artt. 286 D.Lgs. 209/2005.
Tanto premesso gli attori hanno chiesto che venga accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione dell'incidente di cui è causa, e che i convenuti vengano Controparte_2
condannati in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2021 si è costituita la convenuta in qualità di impresa territorialmente designata dal Controparte_1
fondo di Garanzia Vittime della strada ex art. 286 D. lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri per la Regione Veneto. La convenuta ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva non essendo stata provata la responsabilità del conducente dell'autovettura targata DZ071AP nella causazione del sinistro;
nel merito ha contestato la sussistenza della prova del fatto, in ragione dell'assenza di testimoni oculari. In punto di quantum debeatur la società convenuta ha contestato l'ammontare del danno lamentato in tutte le voci richieste;
si è opposta alla domanda svolta da di risarcimento del danno Parte_2
non patrimoniale riflesso, in quanto infondata in fatto e in diritto ed eccependo la necessità di adeguata prova.
Nessuno è comparso per il convenuto che è stato dichiarato contumace Controparte_2 all'udienza del 13.01.2022.
3 La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed è stata ordinata l'esibizione al
Comando dei Carabinieri presso la Stazione di Noale del rapporto completo del sinistro in causa.
È stato disposto l'interpello del convenuto il quale però non è comparso Controparte_2 all'udienza fissata per il suo esame.
È stata disposta c.t.u. medico legale.
All'udienza del 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rigettata l'istanza di estromissione svolta dall'impresa designata convenuta.
Le ipotesi di estromissione sono infatti tipiche (artt. 108, 109 e 111, co. III, c.p.c.) e fra di esse non è contemplato il caso del difetto di legittimazione passiva. Quando la parte chieda l'estromissione dal giudizio in un caso diverso da quelli contemplati dal codice di rito deve ritenersi che essa propone in realtà domanda di accertamento dell'insussistenza di una condizione dell'azione, e cioè della titolarità dal lato passivo del rapporto oggetto di giudizio
(principio desumibile da Cass., sez. II, 26.3.2013 n. 7625 e Cass., sez. III, 29.4.2015 n. 8693).
Pertanto, l'istanza va rigettata nei termini formulati dalla convenuta.
Sempre in via preliminare va poi rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste cognata dell'attrice, ha dichiarato di averla accudita per un mese a seguito Tes_1 Tes_2
del sinistro, senza essere stata retribuita.
La convenuta ne ha eccepito l'incapacità a testimoniare in quanto sarebbe titolare di un
«interesse diretto, quale potenziale danno riflesso». Si deve ritenere – sciogliendo la formulazione sintetica dell'eccezione – che l'eccezione attiene al potenziale diritto di credito che la teste potrebbe vantare nei confronti dell'attrice per le prestazioni assistenziali garantitele.
Pur correttamente sollevata prima dell'escussione della teste e tempestivamente coltivata nell'immediatezza dell'assunzione della prova (si rinvia al verbale ud. 8.11.2022), non risulta che l'eccezione in questione sia stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (il cui tenore è riportato in epigrafe). Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'eccezione di incapacità a testimoniare va reiterata puntualmente in sede di precisazione delle conclusioni;
in caso contrario essa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 157, co. III, c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. un., 6.4.2023 n. 9456).
4 Ne deriva che nel presente giudizio l'eccezione svolta deve ritenersi tacitamente rinunciata e pertanto va disattesa, con la conseguenza che la testimonianza della teste è valida e Tes_1
utilizzabile ai fini della decisione del giudizio.
Infine, sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità e l'utilizzabilità nel presente giudizio degli atti di indagine raccolti nell'ambito del procedimento penale n. 1725/2018 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Venezia avente ad oggetto i fatti di causa. Nell'ordinamento processuale vigente manca infatti una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova e pertanto il giudice civile può porre a base del proprio convincimento prove atipiche;
tra di esse figurano anche le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, senza che vi sia violazione del principio del contraddittorio, dal momento che lo stesso si instaura in seno al processo civile a seguito della produzione (da ultimo, Cass., sez. VI, 1.2.2023 n. 2947).
Nel caso di specie le parti non hanno osservato alcunché al riguardo, di fatto non contestando l'acquisizione di tali atti di indagine.
*
2. Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti da e dal figlio Parte_1 Pt_2
a seguito del sinistro stradale avvenuto in Salzano il 17.2.2018 in cui è rimasta coinvolta
[...]
l'attrice.
Alla luce dell'istruttoria espletata è da ritenersi accertato il fatto storico dell'investimento dell'attrice da parte della vettura condotta dal convenuto contumace . Controparte_2
Questi ha infatti dichiarato alle forze di polizia intervenute di essere stato coinvolto nel sinistro
(teste : « ammise di essere stato protagonista di questo sinistro con una NO Tes_3 CP_2
che stava attraversando la strada in bicicletta», verbale di udienza del 7.2.2023; annotazione di p.g. dd. 20.2.2018, doc. 1 fasc. attoreo).
Si tratta di una confessione stragiudiziale della parte resa a terzi;
essa è pertanto liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, co. I, II periodo, c.c. (Cass., sez. III, 12.11.2024
n. 29231, relativa a dichiarazioni rese alla Polizia stradale dal conducente del veicolo responsabile civile, che aveva ammesso di avere tamponato l'altro veicolo;
Cass., sez. II,
12.2.2021 n. 3689, relativa alle dichiarazioni a sé sfavorevoli della persona offesa dal reato rese in sede di indagini penali alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero). Inoltre, essa assume nei confronti di un'altra parte del giudizio (non confitente) l'efficacia non di prova legale ma di elemento indiziario (Cass., sez. VI, 2.2.2022 n. 3118).
Nel caso di specie l'indizio della confessione del convenuto contumace è corroborato dalla significativa circostanza della sua presenza sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, che è stata provata a mezzo di testi (teste : «Conosco solo perché era Tes_4 Controparte_2
5 un cliente del bar. Da quanto ricordo il giorno dei fatti di causa si era recato al bar. […] CP_2
il nostro bar ha delle vetrine grandi e ad un certo punto ho visto della gente che accorreva in strada e sono andato a vedere cosa fosse successo e ho visto l'auto del nostro cliente e la biciletta a terra della NO al centro di via De Gasperi […] Il non è andato via Pt_1 CP_2 immediatamente, ha aiutato a soccorrere la NO […] solo dopo mezz'ora è Pt_1 CP_2 andato via con l'auto», verbale di udienza dd. 14.9.2023).
Pertanto, il fatto storico dell'investimento dell'attrice ad opera del convenuto contumace è da ritenersi accertato anche nei confronti dell'impresa convenuta ai sensi dell'art. 2729 c.c.
È pacifico (comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), oltre che documentale (annotazione di p.g. dd. 20.2.2018, doc. 1 fasc. attoreo), che la vettura coinvolta nel sinistro era priva di copertura assicurativa.
Ne derivano in definitiva la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e CP_2 la legittimazione passiva dell'impresa convenuta ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. b), d.lgs.
209/2005.
Manca tuttavia in atti la prova dell'esatta dinamica del sinistro.
Sia nell'ambito del procedimento penale sia nel corso dell'istruttoria non è stato infatti possibile assumere la testimonianza di soggetti che abbiano assistito all'investimento.
Il teste ha affermato: «Ero presente quando è avvenuto il fatto, ma non ho visto Tes_4
l'incidente» (verbale di udienza dd. 14.9.2023), ragione per cui non può essere recepita nella presente sede definitoria del giudizio la descrizione del sinistro che il teste ha operato nel seguito della deposizione. Il teste ha dichiarato: «io e il Carabiniere scelto ci Tes_5 Tes_6 siamo portati sul luogo del sinistro su chiamata. […] Quando siamo arrivati non abbiamo notato nessuna autovettura, ma solo la presenza del signor , che poi si è qualificato come il figlio Pt_2
della persona coinvolta nel sinistro, il quale ci ha spiegato la dinamica del sinistro […] Io non ho potuto accertare la dinamica del sinistro, non c'era nessun segno a terra. Non abbiamo rinvenuto telecamere in zona. Al nostro arrivo non abbiamo rinvenuto i mezzi incidentati. La bicicletta della NO era già stata portata a casa della stessa» (verbale di udienza dd. Pt_1
8.11.2022).
Gli attori allegano che è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta, intenta in una Pt_1
manovra di attraversamento per imboccare la via di casa (atto di citazione, pag. 1; comparsa conclusionale, pag. 1).
L'allegazione non è stata contestata dalla convenuta.
Il convenuto contumace ha dichiarato agli agenti di polizia giudiziaria che l'attrice procedeva appiedata;
tuttavia ha precisato di non essere sicuro della circostanza («Penso che la NO
6 abbia attraversato la strada conducendo la bici a mano ma di questo non sono sicuro» verbale di interrogatorio dd. 13.3.2018). Inoltre, in assenza di riscontri esterni non sarebbe comunque possibile attribuire alla dichiarazione alcun valore probatorio effettivo, in applicazione del principio sopra enunciato in materia di efficacia probatoria della confessione nei riguardi di altra parte del giudizio non confitente (Cass., sez. VI, 2.2.2022 n. 3118).
Ne deriva che l'investimento si deve ritenere avvenuto, secondo le allegazioni degli attori, nell'ambito di uno scontro tra il veicolo condotto dal convenuto contumace e la bicicletta guidata (e non condotta a mano) dall'attrice.
Pertanto, in assenza di elementi relativi all'effettiva dinamica del sinistro, va fatta applicazione della regola generale prevista dall'art. 2054, co. II, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. È infatti pacifico che la regola trovi applicazione anche nel caso di scontro tra bicicletta e automobile (Cass., sez. VI, 7.12.2018 n.
31702).
È appena il caso di osservare che la circostanza dell'assunzione di un bicchiere di vino da parte del convenuto contumace ( : GO ha] bevuto un bicchiere di vino bianco» verbale Tes_4
di sommarie informazioni dd. 18.5.2018, doc. 21 fascicolo attoreo) non esplica alcun rilievo determinante nella ricostruzione della dinamica del sinistro.
Anzitutto si tratta di una dichiarazione generica che, in assenza di somministrazione di test alcolemici nell'imminenza del fatto, da sola non è indicativa di una condizione di alterazione psicofisica del convenuto contumace incidente sulle sue capacità di guida. Inoltre, in assenza di ulteriori elementi probatori non è possibile inferire alcunché circa l'efficacia causale dell'assunzione di alcool rispetto all'evento cagionato. Nessuna efficacia probatoria esplicano infine i precedenti menzionati nel certificato del casellario giudiziale del convenuto contumace, non potendosi stabilire alcuna connessione logica fra tali condotte pregresse e la dinamica del sinistro oggetto di questo giudizio e non vigendo in alcun settore dell'ordinamento il principio della colpa d'autore.
In definitiva, in assenza di elementi probatori di segno contrario, il sinistro deve essere ascritto alla pari responsabilità del conducente della vettura e dell'attrice e il risarcimento va Pt_1
pertanto diminuito in misura della colpa (presunta e lege) della danneggiata creditrice, pari alla metà, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c.
Parimenti anche il danno patito dall'attore potrà essere ascritto a responsabilità del Pt_2
conducente della vettura solo in misura pari alla metà, in corrispondenza della quota di responsabilità accertata.
7 *
2. L'attrice ha esposto anzitutto voci di danno non patrimoniale, conseguenti alla lesione Pt_1 dell'integrità psicofisica.
È stata depositata ampia documentazione medica (doc. 3 fascicolo attoreo), relativa a diversi ricoveri conseguenti cronologicamente l'investimento.
In particolare, come illustrato nell'elaborato peritale e come desumibile dalla documentazione in atti, risulta che l'attrice dopo alcuni accertamenti presso l'ospedale di Dolo e di Mirano, Pt_1
venne ricoverata presso l'ospedale di Dolo, ove rimase fino al 23.2.2018; nell'ambito di questo ricovero venne accertata la frattura con distacco dell'eminenza intercondiloidea mediane e del tubercolo del ginocchio sinistro, la frattura delle pine intercondiloidee tibiali del ginocchio sinistro e la frattura bimalleolare della caviglia sinistra. Fu applicata una valva gessata alla gamba sinistra da mantenere per almeno trenta giorni con divieto di carico e fu prescritta terapia analgesica, profilassi anticoagulante e indicazione di successivi controlli (doc. 3, primo file, pag. 29, fascicolo attoreo). A seguito delle dimissioni, necessitando di cure e di assistenza non somministrabili a domicilio, l'attrice si ricoverò presso una struttura residenziale di cura dal
28.2.2018 al 17.3.2018 (doc. 5 fasc. attoreo). Nel corso di questo soggiorno si rese necessario un nuovo ricovero per embolia polmonare derivante da trombosi, che si protrasse fino al
28.3.2018. Nell'ambito del ricovero venne sostituita l'ingessatura (doc. 3, secondo file, pag. 28, quarto file, pag. 2). Seguì un terzo ricovero nel giugno del 2018 per recidiva della trombosi
(doc. 3, quarto file, pag. 10).
La consulente tecnica d'ufficio ha confermato, con valutazione congrua e idoneamente motivata anche con riferimento alla letteratura scientifica di settore, che l'attrice nel sinistro oggetto di causa riportò varie fratture a carico della gamba sinistra (ginocchio, tibia e perone, lesione del legamento collaterale esterno e del crociato anteriore). Il quadro si aggravò per insorgenza di una trombosi venosa profonda recidivata, con tromboembolia polmonare (c.t.u., pag. 18).
Queste lesioni sono state ritenute compatibili con il sinistro oggetto di giudizio, tanto da potersi stabilire il nesso di causa, con l'investimento.
La consulente ha quantificato come segue le conseguenze del sinistro: invalidità temporanea totale per 40 giorni;
invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni;
invalidità temporanea parziale al 25% per 60 giorni;
invalidità permanente;
per i primi 40 giorni di invalidità è stato riconosciuto un grado elevato di sofferenza in ragione dei plurimi ricoveri ospedalieri, dei periodi di allettamento, dell'applicazioni di presidi più volte rinnovati per intolleranza agli stessi, dell'assunzione di
8 terapia anticoagulante per un lungo periodo, di farmacoterapia causale nonché della sottoposizione a controlli specialistici e fisioterapia, mentre nel prosieguo della degenza la sofferenza è stato di grado medio-grave; invalidità permanente in misura pari al 24/25%.
Con riferimento all'invalidità permanente la consulente ha specificato che la quantificazione nella misura indicata è conseguente alle lesioni riportate nonché della disabilità funzionale derivante dal sinistro e conseguente alla trombosi verificatasi e recidivata e dell'età dell'attrice.
Dal sinistro sono derivate all'attrice una dismetria della gamba sinistra con ipotrofia della coscia, eccedenza perimetrica della sura e della caviglia, limitazione della funzionalità del ginocchio e della caviglia, zoppia;
a ciò vanno aggiunte le conseguenze permanenti della trombosi sui polmoni.
La consulente ha escluso che il sinistro abbia inciso sulla capacità dell'attrice di svolgere il lavoro domestico;
tuttavia, ha ritenuto che vi sia incidenza della condizione fisica attuale dell'attrice sull'espletamento dell'attività lavorativa domestica e sugli aspetti dinamico- relazionali dell'attrice, che si sostanzia in un affaticamento maggiore.
Si può pertanto passare alla quantificazione economica delle voci di danno esposte.
Si reputa di fare applicazione a questo scopo delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del
Tribunale di Milano, al fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa in ampia parte del territorio nazionale nonché in ragione del mancato aggiornamento delle tabelle precedentemente applicate da questo Tribunale.
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro ormai conformi al principio secondo cui il danno biologico (dinamico-relazionale) e il danno morale (patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020
n. 25164).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale vanno dunque ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico o danno dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere
9 automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) (Cass., sez. III, 27.3.2018 n. 7513).
Pertanto, la liquidazione del risarcimento avviene secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio mediante applicazione delle tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III,
22.3.2024 n. 7892).
Nel caso di specie, può ritenersi certamente sussistente la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte nell'elaborato peritale, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Parimenti, può ritenersi sussistente la componente morale del danno non patrimoniale, in considerazione delle conseguenze sulla vita quotidiana dell'attrice e sulla percezione di sé che costei con ogni verosimiglianza ha sviluppato. La consulente ha infatti specificato che per effetto delle lesioni riportate è ormai compromessa l'autonomia statico-deambulatoria della periziata, che ha sviluppato zoppia e disfunzionalità delle articolazioni del ginocchio e della caviglia sinistre.
Si reputa invece di non poter liquidare invece alcun aumento per personalizzazione del danno biologico. Infatti, la consulente ha dato atto di maggiore affaticamento nello svolgimento delle comuni mansioni domestiche e nell'espletamento delle attività ordinarie della vita sociale («in relazione all'incidenza della menomazione e al maggior dispiego di energie della periziata per l'espletamento dell'attività lavorativa e per le ripercussioni sugli aspetti dinamico-relazionali della persona», c.t.u. pag. 20). Tuttavia, non è stata allegata né provata la verificazione di
10 specifiche circostanze che esulino dalle conseguenze ordinarie del tipo di lesioni riportate dall'attrice in soggetti della medesima età. La stessa consulente ha infatti identificato quali pregiudizi l'impossibilità di usare la bicicletta e di partecipare alle attività ludiche e di volontariato;
si tratta con ogni evidenza di conseguenze che non travalicano i postumi ordinari di un investimento, secondo un ordinario criterio di esperienza. Risulta peraltro dall'istruttoria che l'attrice ha ripreso almeno in parte questo genere di attività («Mi sembra, ma non sono sicura, che [ abbia ripreso l'attività di volontariato», teste verbale di udienza Pt_1 Tes_1
dd. 8.11.2022).
In definitiva vanno liquidate le seguenti somme:
- invalidità temporanea totale (diaria euro 115, aumentata del 50% per i primi 40 giorni di degenza, in ragione del grado di sofferenza accertato)
Euro 6.900
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115, aumentata del 25% in ragione del grado di sofferenza accertato per 60 giorni al 75%,)
Euro 6.486,75
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115, aumentata del 25% in ragione del grado di sofferenza accertato per 60 giorni al 50%,)
Euro 4.312,50
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115, aumentata del 25% in ragione del grado di sofferenza accertato per 60 giorni al 25%,)
Euro 2.156,25
- invalidità permanente (anni 68, 25% invalidità, liquidazione di entrambe le voci, senza personalizzazione)
Euro 103.349,00
*
3. L'attrice espone varie voci di danno patrimoniale.
Anzitutto, chiede il risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato svolgimento dell'attività di casalinga, di cui chiede la liquidazione mediante applicazione di un criterio figurativo.
Il danno esposto va correttamente qualificato come danno emergente e non come danno da lucro cessante.
In linea generale, infatti, un danno patrimoniale di tal fatta del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore;
mentre con riferimento ai lavori svolti
11 gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere solo questi ultimi (Cass., sez. III, 3.3.2005 n. 4657).
La mancata retribuzione delle attività domestiche, svolte per se stessi nell'ambito della gestione della propria casa, impedisce la qualificazione del danno da impedimento del lavoro domestico come danno da lucro cessante, senza che sia dirimente al riguardo il fatto che tale attività lavorativa sia in astratto quantificabile in valori monetari.
È da considerare inoltre che, come esposta, la voce di danno di fatto si resolve nella duplicazione del risarcimento del danno dinamico-relazione (cd. biologico), il quale concerne esattamente il pregiudizio alla vita dinamico-relazionale, comprensiva anche delle attività domestiche.
Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a questo titolo.
Parimenti, nessun danno patrimoniale per le spese di assistenza può essere liquidato, in ragione dell'assenza di prova di un effettivo esborso di somme a tale titolo.
Tra i documenti acquisiti al fascicolo si rinviene unicamente una dichiarazione sottoscritta dalla teste dd.
1.5.2019 nella quale costei dichiara di aver percepito la somma di euro 1.115 Tes_1 dall'attrice a titolo di compenso per l'attività di assistenza prestatale;
tuttavia nel corso del suo esame testimoniale la dichiarante ha affermato: «Mi sono presa cura di lei per circa un mese.
Non sono stata retribuita» (verbale ud. 8.11.2022); del resto in atti non vi è prova di alcun pagamento da parte dell'attrice di somme a titolo di retribuzione di assistenti.
L'attrice espone inoltre a titolo di danno emergente varie spese di carattere medico (doc. 7 fasc. attoreo); tuttavia, solo per alcune vi è in atti prova dell'effettivo esborso (scontrini o attestazioni di pagamento): a titolo di contributi al SSN (ticket), complessivi euro 685; a titolo di prezzo di farmaci, complessivi euro 205,69; a titolo di prezzo di presidi sanitari, complessivi euro 891,50; per totali euro 1.782,19.
Risulta effettivamente sostenuta la spesa complessiva di euro 44,00 per il parcheggio presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre mentre non risultano provate le spese per le spese di trasporto curate dalla Cooperativa sociale servizi associati (doc. 9 fasc. attoreo).
Non vi è prova in atti di un'effettiva spesa per le spese di degenza presso la casa di cura
(doc. 5 e 6 fasc. attoreo); in particolare, risultano solo allegate le fatture per Controparte_3 le prestazioni erogate e non documenti da cui si possa evincere l'effettivo pagamento.
Parimenti non vi è prova del pagamento delle fatture del consulente tecnico (doc. 10 e 11 fasc. attoreo) e del difensore (doc. 12 e 13 fasc. attoreo), essendo state prodotte unicamente le notule delle spettanze dei professionisti.
12 Può invece ritenersi effettivamente sopportata la spesa per i compensi del consulente medico per euro 1.220, incaricato di redigere una relazione che poi è stata allegata all'atto di citazione
(pag. 29, doc. 7 fasc. attoreo); l'attestazione risulta effettivamente sottoscritta per quietanza dal professionista (Cass., sez. II, 31.10.2011 n. 22655). Nella relazione il consulente aveva infatti raggiunto conclusioni grossomodo sovrapponibili a quelle poi formulate dalla consulente d'ufficio; l'opera del consulente in sede stragiudiziale può pertanto qualificarsi come adempimento necessario e giustificato nell'ottica di un'eventuale soluzione conciliativa della lite (principio desumibile da Cass., sez. III, 26.5.2021 n. 14444).
*
4. In definitiva, vanno riconosciute le seguenti voci di danno patite dall'attrice: danno non patrimoniale per complessivi euro 123.204,50; spese mediche documentate per euro 1.782,19; spese di trasporto documentate per euro 44,00; spese di assistenza stragiudiziale del consulente medico per euro 1.220,00. Il totale ammonta ad euro 126.250,69.
In ragione del riscontrato concorso di colpa discendente dall'applicazione dell'art. 2054, co. II,
c.c. va liquidata all'attrice la metà del totale indicato, per effettivi euro 63.125,35.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relativi ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro
(17.2.2018) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n.
19063), e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale fino dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
Gli interessi sulle voci di danno patrimoniali sono dovuti dall'epoca in cui fu sostenuto l'esborso fino alla proposizione del giudizio al tasso legale e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.
*
5. L'attore ha esposto anzitutto una voce di danno patrimoniale, consistente Parte_2
nella mancata percezione di retribuzioni relativamente a ferie e permessi non retribuiti goduti per assistere la madre, . Parte_1
La teste ha confermato la circostanza: «Preciso che dopo il sinistro la NO è Tes_1 Pt_1
stata mandata a casa con il gesso e se ne prendeva cura il figlio;
poi è stata inserita in casa di
13 riposo perché il figlio ha ripreso a lavorare. Alle dimissioni dall'ospedale mi sono occupata io di farle assistenza per tutto il tempo in cui ha avuto il gesso. Una volta tolto il gesso penso che si sia occupato della NO il figlio»; in precedenza la teste ha affermato: «la NO Pt_1
aveva bisogno di assistenza e di giorno c'ero io e poi quando arrivava il figlio la sera era Pt_1 lui che l'aiutava» (verbale ud. 8.11.2022).
Dalla dichiarazione della teste si ricava che effettivamente l'attore interruppe la sua attività lavorativa per dedicarsi alla cura della madre fin quando la stessa non venne ricoverata nella in data 28.2.2018 (doc. 5 fasc. attoreo), proprio per consentire il rientro del Controparte_3 figlio al lavoro. Successivamente al rientro dalla fu la cognata a occuparsi dell'attrice CP_3 mentre l'attore era al lavoro. Pt_2
Così ricostruito il periodo effettivo di astensione dale attività lavorative, può farsi impiego del prospetto delle ferie e permessi, dimesso in atti (doc. 14 fasc. attoreo) che indica come nel mese di febbraio 2018 l'attore abbia goduto di 33 ore di ferie/permessi, per un ammontare di euro
833,19.
Sempre a titolo di danno patrimoniale l'attore espone infine i costi di un viaggio progettato e non effettuato nel giugno 2018 a causa del sinistro patito dalla madre, per un ammontare di euro
111,60 (doc. 16). Il danno è risarcibile in quanto appare con tutta evidenza connesso causalmente con le necessità di cura concomitanti al terzo ricovero dell'attrice avvenuto proprio nel giugno 2018.
Va poi risarcito il danno non patrimoniale, cd. riflesso.
È ben possibile infatti il risarcimento di questo genere di danni, consistenti nel patimento morale e nello sconvolgimento delle abitudini conseguenti al danno patito dal congiunto. Questo danno può essere risarcito anche in base a ragionamenti presuntivi secondo un criterio di normalità sociale. Il congiunto danneggiato anche in questo caso ha l'onere di provare il danno di cui chiede il risarcimento;
tuttavia, i pregiudizi in questione possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass., sez. III, 17.5.2023 n. 13540).
Nel caso di specie l'attore ha genericamente allegato la necessità di rimanere reperibile per assicurare assistenza alla madre e l'impossibilità di dedicarsi ad attività di volontariato e viaggi cui era solito dedicarsi.
Non si rinvengono nel fascicolo di causa elementi probatori relativi a fatti precisi dai quali desumere la sussistenza del patimento lamentato. I capitoli di prova formulati al riguardo,
14 concernenti l'effettuazione di viaggi all'estero negli anni precedenti al sinistro e la necessità che l'attore rimanga in un'area vicina alla madre, sono generici o valutativi.
Non può pertanto ritenersi nemmeno offerta la prova del danno di cui si chiede la liquidazione, nella specie del pregiudizio alle abitudini di vita.
In difetto di prova contraria (di cui sono gravati i convenuti - Cass., sez. III, 17.5.2023 n. 13540), va invece risarcita la componente morale del danno in questione, consistente nell'afflizione patita dall'attore in relazione allo stato di salute della madre, la cui sussistenza può essere Pt_2
presunta in ragione del vincolo di parentela sussistente fra l'attore e la vittima primaria del sinistro.
Può essere utilizzata allo scopo la tabella elaborata dal Tribunale di Roma nell'edizione del
2023/2025. Vanno dunque individuati i seguenti parametri: punto base per la componente solo morale del danno in questione, euro 3.553,06; 15 punti per la relazione fra la vittima principale
(madre) e il danneggiato (figlio); 4 punti per l'età della vittima primaria all'epoca del sinistro
(68 anni); 5 punti per l'età del parente da risarcire (42 anni); 25% di invalidità permanente riscontrata nella vittima principale (in difetto di liquidazione del danno da stravolgimento delle abitudini di vita nessun rilievo hanno i coefficienti moltiplicatori relativi alla presenza di più famigliari obbligati all'assistenza).
Ne deriva la somma complessiva di euro 21.318,36.
In definitiva, vanno riconosciute le seguenti voci di danno patite dall'attore: danni patrimoniali, euro 944,79; danni non patrimoniali, euro 21.318,38. L'ammontare complessivo è dunque pari a euro 22.263,17.
In ragione del riscontrato concorso di colpa discendente dall'applicazione dell'art. 2054, co. II,
c.c. va liquidata all'attore la metà del totale indicato, per effettivi euro 11.131,59.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relativi ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro
(17.2.2018) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n.
19063), e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale fino dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
15 Gli interessi sulle voci di danno patrimoniali sono dovuti dall'epoca in cui fu sostenuto l'esborso fino alla proposizione del giudizio al tasso legale e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.
*
6. Sussistono gli estremi per la compensazione delle spese di lite in misura della metà, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande svolte dagli attori (Cass., sez. un., 31.10.2022 n. 32061) e tenuto inoltre conto che sono state esposte voci di danno sin da subito sfornite di prova adeguata e in riferimento alle quali non sono state formulate richieste istruttorie.
Le spese per i compensi dei difensori vanno calcolate con applicazione dei parametri tabellari medi per lo scaglione corrispondente al valore della causa (complessivi euro 74.256,94). Vanno liquidate tutte le fasi, che tutte hanno avuto luogo. I compensi vanno pertanto così determinati, all'esito della dimidiazione conseguente alla compensazione parziale delle spese di lite: euro
1.276, per la fase di studio;
euro 814 per la fase introduttiva;
euro 2.835 per la fase istruttoria;
euro 2.126,50 per la fase conclusionale;
oltre accessori.
Vanno poi corrisposte le spese vive sostenute dagli attori.
Le spese di c.t.u. vanno parimenti compensate in misura della metà in ragione della presunzione di corresponsabilità dell'attrice la restante metà va posta in capo ai convenuti in solido. Pt_1
È da precisare che non consta essere stata depositata istanza di liquidazione del compenso da parte della c.t.u. incaricata.
Le spese di c.t.p. esposte dagli attori sono rimaste prive di prova, giacché è stata prodotta in atti unicamente la parcella del professionista priva di attestazione di pagamento, e pertanto su di esse nulla va disposto.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
1. condanna la quale impresa designate al Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada e in solido fra loro al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti da per l'ammontare di euro 63.125,35; la somma capitale, con riferimento alle Parte_1
somme corrisposte per il risarcimento dei danni non patrimoniali, andrà devalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al momento del sinistro (17.2.2018); andrà quindi rivalutata secondo gli indici ISTAT – FOI e su di essa saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.; sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data in cui
16 furono sostenute le spese all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.;
2. condanna la quale impresa designate al Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada e in solido fra loro al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti da per l'ammontare di euro 11.131,59; la somma capitale, con riferimento Parte_2
alle somme corrisposte per il risarcimento dei danni non patrimoniali, andrà devalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al momento del sinistro (17.2.2018); andrà quindi rivalutata secondo gli indici ISTAT – FOI e su di essa saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.; sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data in cui furono sostenute le spese all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.;
3. compensa le spese di lite in misura della metà; pone la restante metà in capo ai convenuti, liquidando le stesse in euro 7.051,50 per compensi del difensore, oltre 15% per spese forfettarie,
4% per contributo CNPA e IVA se dovuta;
pone le spese vive del giudizio in capo ai convenuti;
compensa per metà le spese di c.t.u., ponendo la restante metà definitivamente in capo ai convenuti.
Così deciso in Venezia il 23 aprile 2025.
Il Giudice
Vincenzo Ciliberti
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6623 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con gli avv.ti Guido Simonetti e Matteo Fedalto, C.F._2
attori contro
P. VA ) in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada ai sensi ex art. 286
d.lgs. 209/2005 in persona della procuratrice, con l'avv. Francesca Meoni
convenuta
nonché contro
Controparte_2
convenuto contumace avente ad oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con provvedimento del 12.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli attori come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024, e cioè: nel merito, accertata e dichiarata la colpa di nella causazione dell'incidente de quo, Controparte_2
condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore di e di di Parte_1 Parte_2
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, rispettivamente dagli stessi subiti, da liquidarsi per ognuno nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati
1 all'attualità e con gli interessi moratori di legge dal giorno del sinistro al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, 1° co., c.c. dal fatto alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Spese e compensi professionali anche relativi al procedimento di negoziazione assistita (fase introduttiva – docc.
19-20), integralmente rifusi con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in via istruttoria […]; per la convenuta come da note di trattazione scritta per Controparte_1
l'udienza 12.12.2024: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: in via preliminare: respingere le domande, così come proposte dagli attori nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
nel merito: rigettare ogni singola domanda di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale proposta dagli attori, nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 03.09.2021 depositato il 08.09.2021 gli attori, e suo figlio Parte_1
, hanno adito questo Tribunale esponendo che il giorno 17.2.2018 verso le ore Parte_2
17.10 l'attrice, in sella alla propria bicicletta, stava percorrendo la via Alcide De Gaspari in
Salzano con direzione dal centro verso Mirano;
giunta in corrispondenza della propria abitazione (civico n. 5/c della suddetta via), nell'attraversare la via Corò venne investita dall'autovettura BMW Serie 1 targata DZ071AP condotta dal convenuto in Controparte_2
uscita da area privata posta al margine sinistro della strada nel senso di marcia della bicicletta;
dopo l'urto la vettura condotta dal convenuto proseguì la sua marcia trascinando la bicicletta per un paio di metri e schiacciando con la ruota anteriore destra l'arto inferiore sinistro dell'attrice; nell'occorso non lasciò alcun proprio riferimento o contatto e venne CP_2 individuato solamente in esito all'attività di indagine svolta dai Carabinieri di Noale e di Scorzè;
l'autovettura BMW Serie 1 targata DZ071AP risultò priva di copertura assicurativa e sottoposta al vincolo del sequestro amministrativo ai fini della confisca derivante da contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S..
L'attrice ha dedotto di aver riportato gravi lesioni personali in esito alle quali è stata trasportata e ricoverata presso l'Ospedale di Dolo per “valido politraumatismo all'arto inferiore sinistro
2 consistente nella frattura bimalleollare della caviglia sinistra e nella frattura intrercondiloidea del ginocchio sinistro trattata conservativamente con stivalone gessato, nonché la rottura completa del legamento crociato anteriore”; dimessa dall'ospedale, è stata ricoverata due volte per trombosi venosa profonda ed embolia polmonare;
ha dedotto di aver sostenuto spese di vario genere, per riabilitazione, medicinali, visite specialistiche, mediche, diagnostiche, fisiatriche, per presidi medico-chirurgici e di aver avuto bisogno di assistenza personale oltre a quella assicurata dal figlio odierno attore;
l'attrice deduce di non essersi più potuta occupare delle attività domestiche e di volontariato di cui fino a quel momento era stata dedita. Dal canto suo l'attore espone di aver assistito la madre durante la malattia e di aver dovuto Parte_2
usufruire di ferie e permessi non retribuiti con un mancato guadagno pari a € 3.080,52; lamenta inoltre un danno non patrimoniale riflesso;
dopo il sinistro che ha colpito la madre, l'attore non si sarebbe più potuto occupare alle proprie attività di volontariato all'estero e avrebbe dovuto rinunciare a un viaggio a Napoli.
Per i fatti decritti ha sporto querela. Parte_1
A fronte della mancanza di copertura assicurativa del mezzo coinvolto nel sinistro gli attori hanno citato in giudizio la compagnia assicurativa designata ex artt. 286 D.Lgs. 209/2005.
Tanto premesso gli attori hanno chiesto che venga accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione dell'incidente di cui è causa, e che i convenuti vengano Controparte_2
condannati in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2021 si è costituita la convenuta in qualità di impresa territorialmente designata dal Controparte_1
fondo di Garanzia Vittime della strada ex art. 286 D. lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri per la Regione Veneto. La convenuta ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva non essendo stata provata la responsabilità del conducente dell'autovettura targata DZ071AP nella causazione del sinistro;
nel merito ha contestato la sussistenza della prova del fatto, in ragione dell'assenza di testimoni oculari. In punto di quantum debeatur la società convenuta ha contestato l'ammontare del danno lamentato in tutte le voci richieste;
si è opposta alla domanda svolta da di risarcimento del danno Parte_2
non patrimoniale riflesso, in quanto infondata in fatto e in diritto ed eccependo la necessità di adeguata prova.
Nessuno è comparso per il convenuto che è stato dichiarato contumace Controparte_2 all'udienza del 13.01.2022.
3 La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed è stata ordinata l'esibizione al
Comando dei Carabinieri presso la Stazione di Noale del rapporto completo del sinistro in causa.
È stato disposto l'interpello del convenuto il quale però non è comparso Controparte_2 all'udienza fissata per il suo esame.
È stata disposta c.t.u. medico legale.
All'udienza del 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rigettata l'istanza di estromissione svolta dall'impresa designata convenuta.
Le ipotesi di estromissione sono infatti tipiche (artt. 108, 109 e 111, co. III, c.p.c.) e fra di esse non è contemplato il caso del difetto di legittimazione passiva. Quando la parte chieda l'estromissione dal giudizio in un caso diverso da quelli contemplati dal codice di rito deve ritenersi che essa propone in realtà domanda di accertamento dell'insussistenza di una condizione dell'azione, e cioè della titolarità dal lato passivo del rapporto oggetto di giudizio
(principio desumibile da Cass., sez. II, 26.3.2013 n. 7625 e Cass., sez. III, 29.4.2015 n. 8693).
Pertanto, l'istanza va rigettata nei termini formulati dalla convenuta.
Sempre in via preliminare va poi rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste cognata dell'attrice, ha dichiarato di averla accudita per un mese a seguito Tes_1 Tes_2
del sinistro, senza essere stata retribuita.
La convenuta ne ha eccepito l'incapacità a testimoniare in quanto sarebbe titolare di un
«interesse diretto, quale potenziale danno riflesso». Si deve ritenere – sciogliendo la formulazione sintetica dell'eccezione – che l'eccezione attiene al potenziale diritto di credito che la teste potrebbe vantare nei confronti dell'attrice per le prestazioni assistenziali garantitele.
Pur correttamente sollevata prima dell'escussione della teste e tempestivamente coltivata nell'immediatezza dell'assunzione della prova (si rinvia al verbale ud. 8.11.2022), non risulta che l'eccezione in questione sia stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (il cui tenore è riportato in epigrafe). Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'eccezione di incapacità a testimoniare va reiterata puntualmente in sede di precisazione delle conclusioni;
in caso contrario essa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 157, co. III, c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. un., 6.4.2023 n. 9456).
4 Ne deriva che nel presente giudizio l'eccezione svolta deve ritenersi tacitamente rinunciata e pertanto va disattesa, con la conseguenza che la testimonianza della teste è valida e Tes_1
utilizzabile ai fini della decisione del giudizio.
Infine, sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità e l'utilizzabilità nel presente giudizio degli atti di indagine raccolti nell'ambito del procedimento penale n. 1725/2018 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Venezia avente ad oggetto i fatti di causa. Nell'ordinamento processuale vigente manca infatti una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova e pertanto il giudice civile può porre a base del proprio convincimento prove atipiche;
tra di esse figurano anche le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, senza che vi sia violazione del principio del contraddittorio, dal momento che lo stesso si instaura in seno al processo civile a seguito della produzione (da ultimo, Cass., sez. VI, 1.2.2023 n. 2947).
Nel caso di specie le parti non hanno osservato alcunché al riguardo, di fatto non contestando l'acquisizione di tali atti di indagine.
*
2. Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti da e dal figlio Parte_1 Pt_2
a seguito del sinistro stradale avvenuto in Salzano il 17.2.2018 in cui è rimasta coinvolta
[...]
l'attrice.
Alla luce dell'istruttoria espletata è da ritenersi accertato il fatto storico dell'investimento dell'attrice da parte della vettura condotta dal convenuto contumace . Controparte_2
Questi ha infatti dichiarato alle forze di polizia intervenute di essere stato coinvolto nel sinistro
(teste : « ammise di essere stato protagonista di questo sinistro con una NO Tes_3 CP_2
che stava attraversando la strada in bicicletta», verbale di udienza del 7.2.2023; annotazione di p.g. dd. 20.2.2018, doc. 1 fasc. attoreo).
Si tratta di una confessione stragiudiziale della parte resa a terzi;
essa è pertanto liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, co. I, II periodo, c.c. (Cass., sez. III, 12.11.2024
n. 29231, relativa a dichiarazioni rese alla Polizia stradale dal conducente del veicolo responsabile civile, che aveva ammesso di avere tamponato l'altro veicolo;
Cass., sez. II,
12.2.2021 n. 3689, relativa alle dichiarazioni a sé sfavorevoli della persona offesa dal reato rese in sede di indagini penali alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero). Inoltre, essa assume nei confronti di un'altra parte del giudizio (non confitente) l'efficacia non di prova legale ma di elemento indiziario (Cass., sez. VI, 2.2.2022 n. 3118).
Nel caso di specie l'indizio della confessione del convenuto contumace è corroborato dalla significativa circostanza della sua presenza sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, che è stata provata a mezzo di testi (teste : «Conosco solo perché era Tes_4 Controparte_2
5 un cliente del bar. Da quanto ricordo il giorno dei fatti di causa si era recato al bar. […] CP_2
il nostro bar ha delle vetrine grandi e ad un certo punto ho visto della gente che accorreva in strada e sono andato a vedere cosa fosse successo e ho visto l'auto del nostro cliente e la biciletta a terra della NO al centro di via De Gasperi […] Il non è andato via Pt_1 CP_2 immediatamente, ha aiutato a soccorrere la NO […] solo dopo mezz'ora è Pt_1 CP_2 andato via con l'auto», verbale di udienza dd. 14.9.2023).
Pertanto, il fatto storico dell'investimento dell'attrice ad opera del convenuto contumace è da ritenersi accertato anche nei confronti dell'impresa convenuta ai sensi dell'art. 2729 c.c.
È pacifico (comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), oltre che documentale (annotazione di p.g. dd. 20.2.2018, doc. 1 fasc. attoreo), che la vettura coinvolta nel sinistro era priva di copertura assicurativa.
Ne derivano in definitiva la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e CP_2 la legittimazione passiva dell'impresa convenuta ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. b), d.lgs.
209/2005.
Manca tuttavia in atti la prova dell'esatta dinamica del sinistro.
Sia nell'ambito del procedimento penale sia nel corso dell'istruttoria non è stato infatti possibile assumere la testimonianza di soggetti che abbiano assistito all'investimento.
Il teste ha affermato: «Ero presente quando è avvenuto il fatto, ma non ho visto Tes_4
l'incidente» (verbale di udienza dd. 14.9.2023), ragione per cui non può essere recepita nella presente sede definitoria del giudizio la descrizione del sinistro che il teste ha operato nel seguito della deposizione. Il teste ha dichiarato: «io e il Carabiniere scelto ci Tes_5 Tes_6 siamo portati sul luogo del sinistro su chiamata. […] Quando siamo arrivati non abbiamo notato nessuna autovettura, ma solo la presenza del signor , che poi si è qualificato come il figlio Pt_2
della persona coinvolta nel sinistro, il quale ci ha spiegato la dinamica del sinistro […] Io non ho potuto accertare la dinamica del sinistro, non c'era nessun segno a terra. Non abbiamo rinvenuto telecamere in zona. Al nostro arrivo non abbiamo rinvenuto i mezzi incidentati. La bicicletta della NO era già stata portata a casa della stessa» (verbale di udienza dd. Pt_1
8.11.2022).
Gli attori allegano che è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta, intenta in una Pt_1
manovra di attraversamento per imboccare la via di casa (atto di citazione, pag. 1; comparsa conclusionale, pag. 1).
L'allegazione non è stata contestata dalla convenuta.
Il convenuto contumace ha dichiarato agli agenti di polizia giudiziaria che l'attrice procedeva appiedata;
tuttavia ha precisato di non essere sicuro della circostanza («Penso che la NO
6 abbia attraversato la strada conducendo la bici a mano ma di questo non sono sicuro» verbale di interrogatorio dd. 13.3.2018). Inoltre, in assenza di riscontri esterni non sarebbe comunque possibile attribuire alla dichiarazione alcun valore probatorio effettivo, in applicazione del principio sopra enunciato in materia di efficacia probatoria della confessione nei riguardi di altra parte del giudizio non confitente (Cass., sez. VI, 2.2.2022 n. 3118).
Ne deriva che l'investimento si deve ritenere avvenuto, secondo le allegazioni degli attori, nell'ambito di uno scontro tra il veicolo condotto dal convenuto contumace e la bicicletta guidata (e non condotta a mano) dall'attrice.
Pertanto, in assenza di elementi relativi all'effettiva dinamica del sinistro, va fatta applicazione della regola generale prevista dall'art. 2054, co. II, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. È infatti pacifico che la regola trovi applicazione anche nel caso di scontro tra bicicletta e automobile (Cass., sez. VI, 7.12.2018 n.
31702).
È appena il caso di osservare che la circostanza dell'assunzione di un bicchiere di vino da parte del convenuto contumace ( : GO ha] bevuto un bicchiere di vino bianco» verbale Tes_4
di sommarie informazioni dd. 18.5.2018, doc. 21 fascicolo attoreo) non esplica alcun rilievo determinante nella ricostruzione della dinamica del sinistro.
Anzitutto si tratta di una dichiarazione generica che, in assenza di somministrazione di test alcolemici nell'imminenza del fatto, da sola non è indicativa di una condizione di alterazione psicofisica del convenuto contumace incidente sulle sue capacità di guida. Inoltre, in assenza di ulteriori elementi probatori non è possibile inferire alcunché circa l'efficacia causale dell'assunzione di alcool rispetto all'evento cagionato. Nessuna efficacia probatoria esplicano infine i precedenti menzionati nel certificato del casellario giudiziale del convenuto contumace, non potendosi stabilire alcuna connessione logica fra tali condotte pregresse e la dinamica del sinistro oggetto di questo giudizio e non vigendo in alcun settore dell'ordinamento il principio della colpa d'autore.
In definitiva, in assenza di elementi probatori di segno contrario, il sinistro deve essere ascritto alla pari responsabilità del conducente della vettura e dell'attrice e il risarcimento va Pt_1
pertanto diminuito in misura della colpa (presunta e lege) della danneggiata creditrice, pari alla metà, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c.
Parimenti anche il danno patito dall'attore potrà essere ascritto a responsabilità del Pt_2
conducente della vettura solo in misura pari alla metà, in corrispondenza della quota di responsabilità accertata.
7 *
2. L'attrice ha esposto anzitutto voci di danno non patrimoniale, conseguenti alla lesione Pt_1 dell'integrità psicofisica.
È stata depositata ampia documentazione medica (doc. 3 fascicolo attoreo), relativa a diversi ricoveri conseguenti cronologicamente l'investimento.
In particolare, come illustrato nell'elaborato peritale e come desumibile dalla documentazione in atti, risulta che l'attrice dopo alcuni accertamenti presso l'ospedale di Dolo e di Mirano, Pt_1
venne ricoverata presso l'ospedale di Dolo, ove rimase fino al 23.2.2018; nell'ambito di questo ricovero venne accertata la frattura con distacco dell'eminenza intercondiloidea mediane e del tubercolo del ginocchio sinistro, la frattura delle pine intercondiloidee tibiali del ginocchio sinistro e la frattura bimalleolare della caviglia sinistra. Fu applicata una valva gessata alla gamba sinistra da mantenere per almeno trenta giorni con divieto di carico e fu prescritta terapia analgesica, profilassi anticoagulante e indicazione di successivi controlli (doc. 3, primo file, pag. 29, fascicolo attoreo). A seguito delle dimissioni, necessitando di cure e di assistenza non somministrabili a domicilio, l'attrice si ricoverò presso una struttura residenziale di cura dal
28.2.2018 al 17.3.2018 (doc. 5 fasc. attoreo). Nel corso di questo soggiorno si rese necessario un nuovo ricovero per embolia polmonare derivante da trombosi, che si protrasse fino al
28.3.2018. Nell'ambito del ricovero venne sostituita l'ingessatura (doc. 3, secondo file, pag. 28, quarto file, pag. 2). Seguì un terzo ricovero nel giugno del 2018 per recidiva della trombosi
(doc. 3, quarto file, pag. 10).
La consulente tecnica d'ufficio ha confermato, con valutazione congrua e idoneamente motivata anche con riferimento alla letteratura scientifica di settore, che l'attrice nel sinistro oggetto di causa riportò varie fratture a carico della gamba sinistra (ginocchio, tibia e perone, lesione del legamento collaterale esterno e del crociato anteriore). Il quadro si aggravò per insorgenza di una trombosi venosa profonda recidivata, con tromboembolia polmonare (c.t.u., pag. 18).
Queste lesioni sono state ritenute compatibili con il sinistro oggetto di giudizio, tanto da potersi stabilire il nesso di causa, con l'investimento.
La consulente ha quantificato come segue le conseguenze del sinistro: invalidità temporanea totale per 40 giorni;
invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni;
invalidità temporanea parziale al 25% per 60 giorni;
invalidità permanente;
per i primi 40 giorni di invalidità è stato riconosciuto un grado elevato di sofferenza in ragione dei plurimi ricoveri ospedalieri, dei periodi di allettamento, dell'applicazioni di presidi più volte rinnovati per intolleranza agli stessi, dell'assunzione di
8 terapia anticoagulante per un lungo periodo, di farmacoterapia causale nonché della sottoposizione a controlli specialistici e fisioterapia, mentre nel prosieguo della degenza la sofferenza è stato di grado medio-grave; invalidità permanente in misura pari al 24/25%.
Con riferimento all'invalidità permanente la consulente ha specificato che la quantificazione nella misura indicata è conseguente alle lesioni riportate nonché della disabilità funzionale derivante dal sinistro e conseguente alla trombosi verificatasi e recidivata e dell'età dell'attrice.
Dal sinistro sono derivate all'attrice una dismetria della gamba sinistra con ipotrofia della coscia, eccedenza perimetrica della sura e della caviglia, limitazione della funzionalità del ginocchio e della caviglia, zoppia;
a ciò vanno aggiunte le conseguenze permanenti della trombosi sui polmoni.
La consulente ha escluso che il sinistro abbia inciso sulla capacità dell'attrice di svolgere il lavoro domestico;
tuttavia, ha ritenuto che vi sia incidenza della condizione fisica attuale dell'attrice sull'espletamento dell'attività lavorativa domestica e sugli aspetti dinamico- relazionali dell'attrice, che si sostanzia in un affaticamento maggiore.
Si può pertanto passare alla quantificazione economica delle voci di danno esposte.
Si reputa di fare applicazione a questo scopo delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del
Tribunale di Milano, al fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa in ampia parte del territorio nazionale nonché in ragione del mancato aggiornamento delle tabelle precedentemente applicate da questo Tribunale.
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro ormai conformi al principio secondo cui il danno biologico (dinamico-relazionale) e il danno morale (patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020
n. 25164).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale vanno dunque ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico o danno dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere
9 automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) (Cass., sez. III, 27.3.2018 n. 7513).
Pertanto, la liquidazione del risarcimento avviene secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio mediante applicazione delle tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III,
22.3.2024 n. 7892).
Nel caso di specie, può ritenersi certamente sussistente la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte nell'elaborato peritale, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Parimenti, può ritenersi sussistente la componente morale del danno non patrimoniale, in considerazione delle conseguenze sulla vita quotidiana dell'attrice e sulla percezione di sé che costei con ogni verosimiglianza ha sviluppato. La consulente ha infatti specificato che per effetto delle lesioni riportate è ormai compromessa l'autonomia statico-deambulatoria della periziata, che ha sviluppato zoppia e disfunzionalità delle articolazioni del ginocchio e della caviglia sinistre.
Si reputa invece di non poter liquidare invece alcun aumento per personalizzazione del danno biologico. Infatti, la consulente ha dato atto di maggiore affaticamento nello svolgimento delle comuni mansioni domestiche e nell'espletamento delle attività ordinarie della vita sociale («in relazione all'incidenza della menomazione e al maggior dispiego di energie della periziata per l'espletamento dell'attività lavorativa e per le ripercussioni sugli aspetti dinamico-relazionali della persona», c.t.u. pag. 20). Tuttavia, non è stata allegata né provata la verificazione di
10 specifiche circostanze che esulino dalle conseguenze ordinarie del tipo di lesioni riportate dall'attrice in soggetti della medesima età. La stessa consulente ha infatti identificato quali pregiudizi l'impossibilità di usare la bicicletta e di partecipare alle attività ludiche e di volontariato;
si tratta con ogni evidenza di conseguenze che non travalicano i postumi ordinari di un investimento, secondo un ordinario criterio di esperienza. Risulta peraltro dall'istruttoria che l'attrice ha ripreso almeno in parte questo genere di attività («Mi sembra, ma non sono sicura, che [ abbia ripreso l'attività di volontariato», teste verbale di udienza Pt_1 Tes_1
dd. 8.11.2022).
In definitiva vanno liquidate le seguenti somme:
- invalidità temporanea totale (diaria euro 115, aumentata del 50% per i primi 40 giorni di degenza, in ragione del grado di sofferenza accertato)
Euro 6.900
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115, aumentata del 25% in ragione del grado di sofferenza accertato per 60 giorni al 75%,)
Euro 6.486,75
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115, aumentata del 25% in ragione del grado di sofferenza accertato per 60 giorni al 50%,)
Euro 4.312,50
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115, aumentata del 25% in ragione del grado di sofferenza accertato per 60 giorni al 25%,)
Euro 2.156,25
- invalidità permanente (anni 68, 25% invalidità, liquidazione di entrambe le voci, senza personalizzazione)
Euro 103.349,00
*
3. L'attrice espone varie voci di danno patrimoniale.
Anzitutto, chiede il risarcimento dei danni da lucro cessante per il mancato svolgimento dell'attività di casalinga, di cui chiede la liquidazione mediante applicazione di un criterio figurativo.
Il danno esposto va correttamente qualificato come danno emergente e non come danno da lucro cessante.
In linea generale, infatti, un danno patrimoniale di tal fatta del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore;
mentre con riferimento ai lavori svolti
11 gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere solo questi ultimi (Cass., sez. III, 3.3.2005 n. 4657).
La mancata retribuzione delle attività domestiche, svolte per se stessi nell'ambito della gestione della propria casa, impedisce la qualificazione del danno da impedimento del lavoro domestico come danno da lucro cessante, senza che sia dirimente al riguardo il fatto che tale attività lavorativa sia in astratto quantificabile in valori monetari.
È da considerare inoltre che, come esposta, la voce di danno di fatto si resolve nella duplicazione del risarcimento del danno dinamico-relazione (cd. biologico), il quale concerne esattamente il pregiudizio alla vita dinamico-relazionale, comprensiva anche delle attività domestiche.
Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a questo titolo.
Parimenti, nessun danno patrimoniale per le spese di assistenza può essere liquidato, in ragione dell'assenza di prova di un effettivo esborso di somme a tale titolo.
Tra i documenti acquisiti al fascicolo si rinviene unicamente una dichiarazione sottoscritta dalla teste dd.
1.5.2019 nella quale costei dichiara di aver percepito la somma di euro 1.115 Tes_1 dall'attrice a titolo di compenso per l'attività di assistenza prestatale;
tuttavia nel corso del suo esame testimoniale la dichiarante ha affermato: «Mi sono presa cura di lei per circa un mese.
Non sono stata retribuita» (verbale ud. 8.11.2022); del resto in atti non vi è prova di alcun pagamento da parte dell'attrice di somme a titolo di retribuzione di assistenti.
L'attrice espone inoltre a titolo di danno emergente varie spese di carattere medico (doc. 7 fasc. attoreo); tuttavia, solo per alcune vi è in atti prova dell'effettivo esborso (scontrini o attestazioni di pagamento): a titolo di contributi al SSN (ticket), complessivi euro 685; a titolo di prezzo di farmaci, complessivi euro 205,69; a titolo di prezzo di presidi sanitari, complessivi euro 891,50; per totali euro 1.782,19.
Risulta effettivamente sostenuta la spesa complessiva di euro 44,00 per il parcheggio presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre mentre non risultano provate le spese per le spese di trasporto curate dalla Cooperativa sociale servizi associati (doc. 9 fasc. attoreo).
Non vi è prova in atti di un'effettiva spesa per le spese di degenza presso la casa di cura
(doc. 5 e 6 fasc. attoreo); in particolare, risultano solo allegate le fatture per Controparte_3 le prestazioni erogate e non documenti da cui si possa evincere l'effettivo pagamento.
Parimenti non vi è prova del pagamento delle fatture del consulente tecnico (doc. 10 e 11 fasc. attoreo) e del difensore (doc. 12 e 13 fasc. attoreo), essendo state prodotte unicamente le notule delle spettanze dei professionisti.
12 Può invece ritenersi effettivamente sopportata la spesa per i compensi del consulente medico per euro 1.220, incaricato di redigere una relazione che poi è stata allegata all'atto di citazione
(pag. 29, doc. 7 fasc. attoreo); l'attestazione risulta effettivamente sottoscritta per quietanza dal professionista (Cass., sez. II, 31.10.2011 n. 22655). Nella relazione il consulente aveva infatti raggiunto conclusioni grossomodo sovrapponibili a quelle poi formulate dalla consulente d'ufficio; l'opera del consulente in sede stragiudiziale può pertanto qualificarsi come adempimento necessario e giustificato nell'ottica di un'eventuale soluzione conciliativa della lite (principio desumibile da Cass., sez. III, 26.5.2021 n. 14444).
*
4. In definitiva, vanno riconosciute le seguenti voci di danno patite dall'attrice: danno non patrimoniale per complessivi euro 123.204,50; spese mediche documentate per euro 1.782,19; spese di trasporto documentate per euro 44,00; spese di assistenza stragiudiziale del consulente medico per euro 1.220,00. Il totale ammonta ad euro 126.250,69.
In ragione del riscontrato concorso di colpa discendente dall'applicazione dell'art. 2054, co. II,
c.c. va liquidata all'attrice la metà del totale indicato, per effettivi euro 63.125,35.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relativi ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro
(17.2.2018) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n.
19063), e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale fino dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
Gli interessi sulle voci di danno patrimoniali sono dovuti dall'epoca in cui fu sostenuto l'esborso fino alla proposizione del giudizio al tasso legale e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.
*
5. L'attore ha esposto anzitutto una voce di danno patrimoniale, consistente Parte_2
nella mancata percezione di retribuzioni relativamente a ferie e permessi non retribuiti goduti per assistere la madre, . Parte_1
La teste ha confermato la circostanza: «Preciso che dopo il sinistro la NO è Tes_1 Pt_1
stata mandata a casa con il gesso e se ne prendeva cura il figlio;
poi è stata inserita in casa di
13 riposo perché il figlio ha ripreso a lavorare. Alle dimissioni dall'ospedale mi sono occupata io di farle assistenza per tutto il tempo in cui ha avuto il gesso. Una volta tolto il gesso penso che si sia occupato della NO il figlio»; in precedenza la teste ha affermato: «la NO Pt_1
aveva bisogno di assistenza e di giorno c'ero io e poi quando arrivava il figlio la sera era Pt_1 lui che l'aiutava» (verbale ud. 8.11.2022).
Dalla dichiarazione della teste si ricava che effettivamente l'attore interruppe la sua attività lavorativa per dedicarsi alla cura della madre fin quando la stessa non venne ricoverata nella in data 28.2.2018 (doc. 5 fasc. attoreo), proprio per consentire il rientro del Controparte_3 figlio al lavoro. Successivamente al rientro dalla fu la cognata a occuparsi dell'attrice CP_3 mentre l'attore era al lavoro. Pt_2
Così ricostruito il periodo effettivo di astensione dale attività lavorative, può farsi impiego del prospetto delle ferie e permessi, dimesso in atti (doc. 14 fasc. attoreo) che indica come nel mese di febbraio 2018 l'attore abbia goduto di 33 ore di ferie/permessi, per un ammontare di euro
833,19.
Sempre a titolo di danno patrimoniale l'attore espone infine i costi di un viaggio progettato e non effettuato nel giugno 2018 a causa del sinistro patito dalla madre, per un ammontare di euro
111,60 (doc. 16). Il danno è risarcibile in quanto appare con tutta evidenza connesso causalmente con le necessità di cura concomitanti al terzo ricovero dell'attrice avvenuto proprio nel giugno 2018.
Va poi risarcito il danno non patrimoniale, cd. riflesso.
È ben possibile infatti il risarcimento di questo genere di danni, consistenti nel patimento morale e nello sconvolgimento delle abitudini conseguenti al danno patito dal congiunto. Questo danno può essere risarcito anche in base a ragionamenti presuntivi secondo un criterio di normalità sociale. Il congiunto danneggiato anche in questo caso ha l'onere di provare il danno di cui chiede il risarcimento;
tuttavia, i pregiudizi in questione possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass., sez. III, 17.5.2023 n. 13540).
Nel caso di specie l'attore ha genericamente allegato la necessità di rimanere reperibile per assicurare assistenza alla madre e l'impossibilità di dedicarsi ad attività di volontariato e viaggi cui era solito dedicarsi.
Non si rinvengono nel fascicolo di causa elementi probatori relativi a fatti precisi dai quali desumere la sussistenza del patimento lamentato. I capitoli di prova formulati al riguardo,
14 concernenti l'effettuazione di viaggi all'estero negli anni precedenti al sinistro e la necessità che l'attore rimanga in un'area vicina alla madre, sono generici o valutativi.
Non può pertanto ritenersi nemmeno offerta la prova del danno di cui si chiede la liquidazione, nella specie del pregiudizio alle abitudini di vita.
In difetto di prova contraria (di cui sono gravati i convenuti - Cass., sez. III, 17.5.2023 n. 13540), va invece risarcita la componente morale del danno in questione, consistente nell'afflizione patita dall'attore in relazione allo stato di salute della madre, la cui sussistenza può essere Pt_2
presunta in ragione del vincolo di parentela sussistente fra l'attore e la vittima primaria del sinistro.
Può essere utilizzata allo scopo la tabella elaborata dal Tribunale di Roma nell'edizione del
2023/2025. Vanno dunque individuati i seguenti parametri: punto base per la componente solo morale del danno in questione, euro 3.553,06; 15 punti per la relazione fra la vittima principale
(madre) e il danneggiato (figlio); 4 punti per l'età della vittima primaria all'epoca del sinistro
(68 anni); 5 punti per l'età del parente da risarcire (42 anni); 25% di invalidità permanente riscontrata nella vittima principale (in difetto di liquidazione del danno da stravolgimento delle abitudini di vita nessun rilievo hanno i coefficienti moltiplicatori relativi alla presenza di più famigliari obbligati all'assistenza).
Ne deriva la somma complessiva di euro 21.318,36.
In definitiva, vanno riconosciute le seguenti voci di danno patite dall'attore: danni patrimoniali, euro 944,79; danni non patrimoniali, euro 21.318,38. L'ammontare complessivo è dunque pari a euro 22.263,17.
In ragione del riscontrato concorso di colpa discendente dall'applicazione dell'art. 2054, co. II,
c.c. va liquidata all'attore la metà del totale indicato, per effettivi euro 11.131,59.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relativi ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro
(17.2.2018) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III, 5.7.2023 n.
19063), e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale fino dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c. (Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
15 Gli interessi sulle voci di danno patrimoniali sono dovuti dall'epoca in cui fu sostenuto l'esborso fino alla proposizione del giudizio al tasso legale e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.
*
6. Sussistono gli estremi per la compensazione delle spese di lite in misura della metà, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande svolte dagli attori (Cass., sez. un., 31.10.2022 n. 32061) e tenuto inoltre conto che sono state esposte voci di danno sin da subito sfornite di prova adeguata e in riferimento alle quali non sono state formulate richieste istruttorie.
Le spese per i compensi dei difensori vanno calcolate con applicazione dei parametri tabellari medi per lo scaglione corrispondente al valore della causa (complessivi euro 74.256,94). Vanno liquidate tutte le fasi, che tutte hanno avuto luogo. I compensi vanno pertanto così determinati, all'esito della dimidiazione conseguente alla compensazione parziale delle spese di lite: euro
1.276, per la fase di studio;
euro 814 per la fase introduttiva;
euro 2.835 per la fase istruttoria;
euro 2.126,50 per la fase conclusionale;
oltre accessori.
Vanno poi corrisposte le spese vive sostenute dagli attori.
Le spese di c.t.u. vanno parimenti compensate in misura della metà in ragione della presunzione di corresponsabilità dell'attrice la restante metà va posta in capo ai convenuti in solido. Pt_1
È da precisare che non consta essere stata depositata istanza di liquidazione del compenso da parte della c.t.u. incaricata.
Le spese di c.t.p. esposte dagli attori sono rimaste prive di prova, giacché è stata prodotta in atti unicamente la parcella del professionista priva di attestazione di pagamento, e pertanto su di esse nulla va disposto.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
1. condanna la quale impresa designate al Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada e in solido fra loro al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti da per l'ammontare di euro 63.125,35; la somma capitale, con riferimento alle Parte_1
somme corrisposte per il risarcimento dei danni non patrimoniali, andrà devalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al momento del sinistro (17.2.2018); andrà quindi rivalutata secondo gli indici ISTAT – FOI e su di essa saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.; sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data in cui
16 furono sostenute le spese all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.;
2. condanna la quale impresa designate al Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada e in solido fra loro al risarcimento dei danni Controparte_2 patiti da per l'ammontare di euro 11.131,59; la somma capitale, con riferimento Parte_2
alle somme corrisposte per il risarcimento dei danni non patrimoniali, andrà devalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al momento del sinistro (17.2.2018); andrà quindi rivalutata secondo gli indici ISTAT – FOI e su di essa saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.; sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data in cui furono sostenute le spese all'epoca di proposizione del giudizio;
successivamente saranno dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.;
3. compensa le spese di lite in misura della metà; pone la restante metà in capo ai convenuti, liquidando le stesse in euro 7.051,50 per compensi del difensore, oltre 15% per spese forfettarie,
4% per contributo CNPA e IVA se dovuta;
pone le spese vive del giudizio in capo ai convenuti;
compensa per metà le spese di c.t.u., ponendo la restante metà definitivamente in capo ai convenuti.
Così deciso in Venezia il 23 aprile 2025.
Il Giudice
Vincenzo Ciliberti
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