Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 342.
(Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.)
Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero societa' o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e societa' equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.
(Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.)
Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero societa' o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e societa' equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.
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