Articolo 342 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 341Articolo 343
Versione
6 maggio 1952
Art. 342.
(Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.)

Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero societa' o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e societa' equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952