Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4070 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giancola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
NC D’IT - Unità di Informazione Finanziaria per l'IT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.09.2025, comunicata a mezzo pec in pari data, di diniego sull’istanza formulata nell’interesse del sig. -OMISSIS-di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec in data 06.08.2025, per avere accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima;
- della comunicazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di -OMISSIS- di preavviso, ai sensi dell’art. 10bis l. 241/1990, di parziale diniego sull’istanza depositata dal sig. -OMISSIS- di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec in data 06.08.2025;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto;
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente di ottenere copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso trasmessa in data 06.08.2025, con conseguente richiesta di emissione di ordine all’Amministrazione intimata di consegna della relativa documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
che il signor -OMISSIS--OMISSIS-è destinatario di un decreto sanzionatorio n. -OMISSIS-/-OMISSIS-emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in considerazione della violazione dell’art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, «per aver omesso di redigere la dichiarazione di importazione di denaro contante» per € 2.940.000,00 (inosservanza della normativa valutaria) con applicazione di una sanzione amministrativa per un ammontare di € 882.000,00;
che il sig. -OMISSIS- ha avanzato alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 finalizzata ad ottenere l’acquisizione delle: i) comunicazioni, segnalazioni e ogni altro documento, da qualunque ente o soggetto, persona fisica o giuridica, proveniente, che abbia dato impulso agli accertamenti della Guardia di Finanza; ii) segnalazioni, comunicazioni a qualsiasi titolo redatte o trasmesse da o alla Guardia di Finanza riferite a versamenti di contanti effettuati dal sig. -OMISSIS-; iii) comunicazioni, segnalazioni e ogni altro documento, redatti e trasmessi negli anni 2022, 2023 e 2024, per effettuare gli accertamenti preliminari e dare avvio al procedimento sanzionatorio;
che l’istante ha rappresentato che i documenti richiesti sono necessari al fine di contestare il provvedimento del 19.5.2025 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo ha sanzionato per avere omesso, in violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, la dichiarazione di importazione di denaro contante e, più specificamente, al fine di provare la tardività della contestazione dell’illecito avvenuta oltre il termine di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981;
che la Guardia di Finanza con nota prot. n. -OMISSIS-del 24.9.2025 ha respinto l’istanza di accesso sulla base dei seguenti motivi:
i) il «Reparto non ha formato i documenti di cui si chiede l’accesso»;
ii) «i documenti chiesti rientrano tra gli atti oggettivamente sottratti all’accesso e non risultano ostensibili ai fini della tutela del segnalante […]» ai sensi della disciplina di cui all’art. 4, lett. e), del d.m. 29.10.1996, n. 603 e agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 231/2007;
iii) «la notizia del fatto da cui si è potuta dedurre la violazione della norma – da cui decorre il termine per l’accertamento della violazione – emerge dal processo verbale delle dichiarazioni rese del 06.09.2024»;
che il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego dell’accesso, contestandone i presupposti, sulla base di quattro motivi così rubricati:
«1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, c. 7, della l. 7 agosto 1990 n. 241. eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e carenza di motivazione. Violazione di legge e del principio di proporzionalità»;
«2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, c. 1, lett. a), l. 7 agosto 1990 n. 241, e degli artt. 38 e 39, c. 8, d.lgs. 231/2007. Violazione del principio di proporzionalità»;
«3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 della costituzione e degli artt. 22 e 24 l. 241/1990. Violazione del diritto di difesa, del giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale. eccesso di potere»;
«4) Illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 39, d.lgs. 231/2007 per violazione degli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione»;
che nel ricorso ha dato atto della pendenza innanzi al Tribunale Ordinario di -OMISSIS- (R.G. -OMISSIS-) del giudizio proposto avverso il Decreto sanzionatorio n. -OMISSIS- emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la sanzione pecuniaria amministrativa per asserita inosservanza della normativa valutaria pari ad € 882.000,00;
che nel ricorso ha allegato la presenza di un provvedimento giurisdizionale connesso alla presente controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un analogo provvedimento di rigetto di una precedente istanza di accesso, datata 25.6.2025, presentata dall’odierno ricorrente all’Unità di informazione finanziaria della NC d’IT («UIF»), conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- che ha riformato parzialmente la sentenza del Tar Lazio, n.-OMISSIS-
che il Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. -OMISSIS- ha annullato parzialmente il provvedimento di diniego della domanda di accesso e per l’effetto ha ordinato «alla NC d’IT di consentire alla parte appellata … l’accesso soltanto alle comunicazioni trasmesse dall’UIF al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Guardia di finanza in relazione alle operazioni sanzionate con il provvedimento del 19 maggio 2025, e soltanto limitatamente alle date di formazione e di protocollo in uscita delle predette comunicazioni (non anche della data del protocollo in entrata del Ministero e della Guardia di finanza, richiamata nella sentenza impugnata ma che non può essere evidentemente in possesso dell’amministrazione inviante)»;
che si è costituita in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza replicando alle censure avversarie e ribadendo i motivi posti a fondamento del proprio diniego;
Considerato
che la presente controversia riguarda l’istanza di accesso datata 6.8.2025 presentata alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- volta all’acquisizione della documentazione redatta o trasmessa da qualunque ente o soggetto alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- tramite la quale si è dato impulso agli accertamenti finanziari nei propri riguardi in relazione ai versamenti di denaro avvenuti nel corso dell’anno 2022 e del 2023 presso il proprio conto corrente acceso presso Poste ITne S.p.a.;
che l’istanza di accesso è finalizzata ad acquisire la documentazione idonea a rilevare «la questione dell’accertamento della tempestività della contestazione» relativa alla violazione della normativa sulla importazione di denaro contante ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, in quanto è interesse del ricorrente verificare se la contestazione dell’illecito da parte delle amministrazioni competenti è avvenuto entro il termine previsto dalla disciplina di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 (entro il termine di novanta giorni dall’accertamento della violazione);
che il contenuto dell’istanza di accesso del 6.8.2025 presentata alla Guardia di Finanza coincide (tranne che con riferimento alle comunicazioni trasmesse all’UIF da Poste ITne S.p.a.) con il contenuto dell’istanza di accesso del 25.6.2025 presentata all’UIF e oggetto di parziale accoglimento da parte della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-
che l’odierna controversia si differenzia da quella riguardante il diniego di accesso frapposto all’UIF poiché nel caso di specie l’accesso riguarda l’acquisizione degli atti dell’UIF, trasmessi alla Guarda di Finanza, recanti la data di protocollazione in entrata;
che i motivi di gravame possono essere esaminati contestualmente attesa la loro stretta connessione;
che il Collegio intende richiamare ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato con cui è stato accolto il ricorso in materia di acceso nei confronti della NC d’IT, nella quale sono state già ritenute recessive le ragioni del diniego contenute nel provvedimento gravato con l’odierno ricorso, con particolare riferimento all’asserito ostacolo all’accesso rappresentato dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 231/2007;
che l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, nel disciplinare il diritto di accesso c.d. difensivo, stabilisce che «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»;
che i presupposti positivi dell’accesso di accesso c.d. difensivo sono costituiti dalla c.d. posizione legittimamente, ritenuta sussistente dal legislatore in presenza dell’esigenza di «curare o per difendere i propri interessi giuridici» e dal c.d. nesso di strumentalità necessaria, consiste per l’appunto nella necessità che vi sia un collegamento tra la tutela della posizione legittimamente e il documento oggetto di accesso (c.d. nesso di strumentalità necessaria) (precedenti della Sezione n. 3108/2025 e n. 4013/2025);
che l’Adunanza Plenaria n. 4/2021 ha precisato che l’accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 è ispirato al principio di «esigere la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma7, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.)» e che «l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare»;
che nel caso di specie, il Consiglio di Stato n.-OMISSIS- in ordine:
al profilo sub i) del diniego, ha già affermato che i documenti di cui si chiede l’esibizione sono in possesso della Guardia di Finanza in quanto a questa trasmessi dall’UIF;
al profilo sub ii) del diniego, ha accertato che i predetti documenti non sono sottratti al diritto di accesso in quanto finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di difesa dell’istante, precisando che «il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare possa dirsi adeguatamente allegato già nell’istanza ed effettivamente sussistente in relazione alle comunicazioni trasmesse dalla UIF al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Guardia di Finanza, soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento diretto sanzionare l’illecito di cui all’art. 3, comma 2, n. 195/2008 (v. artt. 4 e 8, d.lgs. n. 195/2008) e rispetto ai quali può rilevare la questione dell’accertamento della tempestività della contestazione»;
al profilo sub iii) del diniego, ha ritenuto che «ai fini della decisione sull’istanza di accesso non può darsi rilievo alle deduzioni con cui parte appellante sostiene che la contestazione della violazione della disciplina valutaria è stata certamente tempestiva [in quanto, secondo l’amministrazione, la violazione della norma – da cui decorre il termine per l’accertamento – emergerebbe dal processo verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente in data 6.9.2024]. Tali profili, infatti, attengono al merito del giudizio avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio e, come affermato dalla sentenza dell’adunanza plenaria sopra richiamata, non possono essere presi in considerazione dal giudice dell’accesso»;
Ritenuto
che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di accesso atteso il rapporto di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive dedotta dal ricorrente con riferimento al giudizio di opposizione avverso il decreto n. -OMISSIS- pendente dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, medio tempore instaurato;
che il ricorso in materia di accesso, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., è fondato nei limiti sopra indicati in quanto la documentazione richiesta, oggetto dell’istanza, risulta necessaria ai fini della difesa in giudizio del ricorrente;
che la fondatezza del ricorso comporta l’assorbimento logico della questione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente;
in conclusione, di accogliere il ricorso in materia di accesso ordinando alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- di ostendere copia della documentazione amministrativa oggetto dell’istanza di accesso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, previo oscuramento dei dati personali a tutela della riservatezza dei terzi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- di consentire, in favore del ricorrente, l’accesso documentale mediante trasmissione dei documenti indicati nell’istanza di accesso del 6.8.2025 entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previo oscuramento dei dati personali a tutela della riservatezza dei terzi.
Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre spese generali, iva, cpa, con rimborso del contributo unificato versato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | Marco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.